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Conclusioni finali

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Academic year: 2021

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Conclusioni finali

Come ho già osservato, nella mia trattazione ho ritenuto importante fare una panoramica di ciò che è accaduto in passato, di ciò che vigeva prima della riforma, e, sviluppare un discorso articolato sulla novella n. 47 del 2015. La portata di tale legge è ampia e non solo per quanto riguarda il diritto di difesa. La libertà personale trova uno spazio sempre maggiore e ciò a differenza di quanto accadeva nella codificazione del 1930, che era lontana dal riconoscere a tale diritto fondamentale il valore di diritto preminente. Stimoli innovativi sono ricavabili in materia anche dalle Carte internazionali dei diritti umani, dall’adesione all’articolo 5 paragrafo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché al Patto internazionale sui diritti civili e politici. Un’analisi sul ruolo del processo penale ma anche su quello del procedimento de libertate non può non interrogarsi sul rapporto tra libertà personale e molti altri diritti costituzionalmente garantiti. A meno di voler accedere ad una concezione formalista dei diritti costituzionali stessi, l’inviolabilità della libertà personale non può non essere interpretata estensivamente, in base ad una lettura sostanziale delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall’articolo 13 della Costituzione. Ne consegue che, se al bilanciamento partecipano tutti gli elementi che in concreto formano lo “statuto” della libertà personale, sarebbe incoerente escludere le garanzie

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processuali che rendono effettiva la tutela di tale diritto. L’unità tra contenuto sostanziale e tecniche di tutela della libertà personale, nel bilanciamento adottato, consente di attuare il diritto di difesa, e in questo “è necessario includere non solo la pretesa ad un regolare svolgimento del processo che consenta la libertà di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche ottenere il riconoscimento della piena innocenza, da considerare il bene della vita costituente l’ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale”1.

Attuazione del diritto di difesa, che corrisponde ad un bisogno della natura umana anelante al riconoscimento del suo diritto e alla negazione di ogni contrastante pretesa avversaria; nella sua funzione giuridica è un’esigenza del procedimento, nel cui tecnicismo si inserisce per assistere i soggetti privati del rapporto processuale, in contrapposizione all’azione penale esercitata dal pubblico ministero o alla domanda dell’altra parte che invoca la tutela giurisdizionale del proprio diritto. Quindi, diritto di essere informato dell’accusa, diritto all’interprete, diritto all’autodifesa, diritto alla difesa tecnica, diritto di partecipare direttamente al processo, diritto al contraddittorio (da sottolineare che contraddittorio e difesa non sono termini equipollenti ma è innegabile che la difesa trovi nel contraddittorio la più alta affermazione), diritto al tempo e alle facilitiazioni per preparare la propria difesa, anche in una sede particolarmente delicata come quella davanti al Tribunale della libertà. Il tribunale, deve essere realmente il primo, sostanziale, unico momento del procedimento cautelare, in cui si attua il contraddittorio sul merito. La legge 47 del 2015 modifica le norme

1 Corte costituzionale , 14 luglio 1971, n.175, punto 8 considerazioni in diritto, Giur. Cost., 1971, 2143 ss..

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con riferimento al procedimento de libertate, distinguendolo, in un certo modo da quello che è il procedimento in camera di consiglio ex articolo 127 c.p.p., concede maggiori garanzie, spinge verso giudizi cautelari non standardizzati, modellandoli sul caso concreto ed eliminando gli automatismi. A questo punto possiamo domandarci: siamo forse davanti ad una modifica che porterà in futuro alla costruzione di un riesame che abbandona il carattere tipico dell’impugnazione? Il procedimento cautelare potrebbe, per determinati casi, che abbiano particolari caratteristiche, essere l’embrione di un nuovo processo penale? Una soluzione del genere è forse utopica. Mi chiedo inoltre, se queste garanzie sempre maggiori, soprattutto per quanto riguarda il diritto di difesa, questa maggiore effettività del controllo, troverà realmente attuazione. D’altro canto, si parla di un procedimento, quello cautelare, dove vi è già la sussistenza di una notevole base probatoria definita in termini di gravi indizi di colpevolezza e dove si avverte il c.d. “bisogno cautelare”, cioè il bisogno di impedire che nel tempo richiesto per il giudizio, l’indagato/imputato, lasciato libero, possa pregiudicare le esigenze connesse all’accertamento, ritenute meritevoli di protezione. Sicuramente, da quello che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte europea, non è sufficiente l’esistenza di un rimedio, non può esserci una garanzia immanente nella mera previsione di uno strumento di controllo; occorre evitare che un suo uso distorto, non curante delle regole del contraddittorio, riduca l’effettività del rimedio stesso. Un intervento chiarificatore del legislatore sembra aver mosso i suoi primi passi anche se molte sono le lacune ancora presenti. Può solo aggiungersi che, almeno sul piano delle affermazioni di principio, in sede cautelare, dove tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fondamentale è l’iter

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attraverso il quale si perviene ad una pronuncia, e questo iter, deve garantire l’effettività del diritto di difesa.

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