• Non ci sono risultati.

IL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

IL DIRITTO

Il diritto è un fenomeno presente in qualunque società volto a disciplinare le relazioni tra i membri della collettività tramite un complesso di regole; tale complesso prende il nome di ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico è formato dal diritto legislativo ovvero l’insieme di norme giuridiche; e il

diritto giurisprudenziale ovvero le modalità e regole di applicazione di tali norme da parte dei giudici.

Le norme giuridiche sono disposizioni che impongono o proibiscono ai loro destinatari un determinato comportamento; sono generali e astratte in quanto

facenti riferimento a situazioni possibili, per questo vi è bisogno di giudici che le applichino al caso concreto.

Il diritto può avere due significati differenti:

 In senso soggettivo, inteso come diritto riconosciuto ad un soggetto

 In senso oggettivo, inteso come complesso di regole che disciplinano uno Stato All’interno del diritto, inteso come ordinamento statale, si divide in due grandi settori:

Diritto Pubblico regola l’organizzazione statale e le sue attività, e disciplina i rapporti tra Stato e cittadini ovvero rapporti in cui vi è soggetto che esercita un potere di supremazia rispetto all’altro.

Diritto Privato disciplina i rapporti tra privati e, tra privati e Stato nel caso in cui quest’ultimo non si trovi in posizione di supremazia; può essere definito anche come diritto comune in quanto applicato tutte le volte che una legge non preveda diversamente.

Viene usato il termine ISTITUTO per indicare un insieme di norme che disciplinano in modo organico un dato argomento; può accadere che vi siano istituti che comprendano regole pubblicistiche e regole privatistiche. Es: la proprietà dei suoli urbani è materia di diritto privato ma l’attività di costruzione è soggetta a regole di diritto pubblico.

LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti idonei a produrre diritto; solitamente vengono indicate secondo l’ordine gerarchico seguente:

1) COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI 2) TRATTATO DELLA COMUNITA’ EUROPEA E LEGISLAZIONE COMUNITARIA 3) CODICE CIVILE E LEGGI ORDINARIE DELLO STATO

4) LEGGI REGIONALI 5) REGOLAMENTI 6) USI E CONSUETUDINI

1) La costituzione:

entrata in vigore il 1° gennaio 1948, la Costituzione Italiana contiene norme che disciplinano l’organizzazione dello Stato e dei suoi apparati, ma anche rapporti tra Stato e cittadini, e rapporti tra cittadini; contiene anche alcuni principi fondamentali sui diritti dell’uomo che vengono poi specificati con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel dicembre del 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma prima di arrivare alla situazione attuale, ci sono stati diversi cambiamenti che il mondo ha dovuto subire, in particolari si possono distinguere 3 fasi:

1. la prima dichiarazione dei diritti fu la Magna Charta concessa in Inghilterra nel 1215, con tale documento il monarca concedeva alcune libertà ai ceti più abbienti del popolo inglese; si tratta quindi di una “concessione della monarchia”, dove si chiede allo Stato di non interferire nella sfera di libertà dei cittadini. A seguire il modello inglese verranno Francia (dopo la caduta di Napoleone), Germania (con le carte dei principi tedeschi) e Italia (con lo Statuto Albertino).

2. Nel periodo della proclamazione dell’indipendenza degli USA dall’Inghilterra, seguito dalla Costituzione degli Stati Uniti e dalla dichiarazione Francese del 1789, iniziò un nuovo periodo guidato dalle ideologie dell’Illuminismo grazie al quale i diritti dell’uomo non sono più visti come “concessioni della monarchia”, ma come diritti pre esistenti in ogni essere umano. In questo quadro ideologico, il compito dello Stato diventa quello di garantire che tali diritti siano rispettati; questo porterà alla nascita degli Stati borghesi e liberali.

3. A tali diritti di libertà ormai considerati come connaturati nell’uomo e che lo Stato si impegna a garantire, si aggiungono i così detti diritti sociali ovvero diritti che mirano ad ottenere interventi pubblici per soddisfare determinate esigenze dei cittadini. L’affermazione di tali diritti avviene grazie alla proclamazione dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; da questo discende che lo Stato deve adoperarsi per evitare che vi siano

disuguaglianze di fatto; quindi non si tutelano più soltanto i cittadini nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti dei poteri di altri privati.

4. Più recentemente si può dire essere iniziata una quarta fase, con l’elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nel 2000 che sottolinea i diritti e le libertà che l’UE garantisce, comprendendo anche provvedimenti sui diritti processuali; tali diritti sono stati maggiormente garantiti con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007 che attribuisce alla carta, lo stesso valore giuridico di un trattato. A questo punto ogni stato membro dell’UE è obbligato a modificare i propri ordinamenti giuridici in modo che siano conformi ai diritti previsti nella Carta dell’UE; così è stato anche per l’Italia che ha dovuto modificare le fasi processuali previste introducendo il “giusto processo” volto a dare maggior potere ai giudici.

Grazie a tali evoluzioni avute nella storia, attualmente la nostra Costituzione prevede quindi diritti di libertà e diritti sociali per i cittadini; questi però

possono a volte entrare in contrasto, es: l’affermazione del diritto al lavoro ha limitato il diritto all’iniziativa economica privata.

La prima parte della Costituzione tratta appunto i diritti e i doveri dei cittadini e proprio perché di fondamentale importanza, ha subito pochi cambiamenti

nel tempo; di particolare importanza sono gli art.2-3 Cost. che trattano rispettivamente dei diritti umani e dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge:

Art.2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale”.

Art.3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Tali articoli vengono poi ripresi in forme più specifiche in articoli successivi presenti nella prima parte della Costituzione riguardanti per esempio:

l’inviolabilità delle libertà (personale, domicilio, di circolazione, di religione ecc.) per quanto concerne l’art.2; oppure ancora l’eguaglianza tra coniugi o l’eguaglianza tra lavoratori per quanto riguarda invece l’art.3.

(2)

All’interno della Costituzione troviamo poi norme di carattere privato e pubblico, come per esempio il diritto alla salute, fondamentale come diritto dell’individuo ma anche per la collettività. Esistono poi una serie di norme riguardanti i rapporti economici, tali disposizioni sono basate sui principi di libertà di iniziativa economica e la proprietà privata; viene però specificata che queste due condizioni fondamentali devono essere “utilizzate” in modo da non contrastare l’utilità sociale. Sulla base di tale principio di solidarietà sociale sono state create appositamente alcune disposizioni per esempio l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per poter circolare su strada in modo tale da poter risarcire ogni danno.

Essendo la Costituzione la prima fonte di diritto e di conseguenza la più importante, la sua modifica prevede lunghi procedimenti diversi da quelli previsti per le leggi ordinarie; tale procedimento, previsto dall’art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione Costituzionale siano approvate da entrambe le camere con una speciale maggioranza. Può accadere inoltre che un giudice si trovi nelle condizioni di dover applicare una legge ordinaria che risulta non conforme con i principi fondamentali dettati dalla costituzione; in questo caso il giudice può chiedere il giudizio di illegittimità Costituzionale.

Tale giudizio spetta alla Corte Costituzionale che, dopo aver fatto accurate analisi, può:

 Dichiarare la legge conforme alla Costituzione (rigetto) e quindi rimane in vigore

 Emettere una sentenza interpretativa della legge in questione (rigetto interpretativo) fornendo quindi una specifica interpretazione della legge, che rimane in vigore

 Dichiarare la legge incostituzionale e quindi, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

2) Diritto Internazionale e sovranazionale:

Per diritto sovranazionale (o diritto comunitario) si intendono tutte le norme emanate dall’Unione Europea che prendono il nome di leggi comunitarie. L’Unione Europea è nata da 6 paesi fondatori ai quali si sono progressivamente aggiunti altri stati fino ad arrivare all’attuale

composizione di 25 Stati membri; gli organi dell’UE sono: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di Giustizia.

Le fonti del diritto comunitario sono direttive e regolamenti, attualmente al vertice si trova il Trattato di Lisbona del 2007 in quanto ha portato a notevoli modifiche negli ordinamenti degli stati membri.

 Regolamenti  hanno portata generale e sono direttamente vincolanti ed efficaci su tutto il territorio europeo; l’unica competenza che spetta agli organi nazionali è su mezzi e forma di applicazione. Può accadere che un regolamento contrasti l’ordinamento giuridico di alcuni paesi a cui è destinato, in questo caso prevale il regolamento quindi lo stato è tenuto a modificare il proprio ordinamento (a meno che non si tratti di diritti inviolabili dell’uomo o principi fondamentali della Cost.).

 Direttive  vengono emanate per situazioni in cui vi sono spesso rapporti transfrontalieri (tra stati diversi); le direttive tracciano delle linee generali che vanno seguite, obbligando ogni stato ad emanare una legge di attuazione o di recepimento entro un dato termine che renda efficace e vincolante la direttiva emanata. Per esempio l’emanazione di diverse direttive riguardanti i diritti del consumatore, hanno portato in Italia alla formazione del Codice del consumo.

 Per diritto internazionale invece si intendono accordi tra Stati non legati da alcuna organizzazione; le convenzioni internazionali possono essere materia di:

 Diritto sostanziale: sono convenzioni volte a regolamentare uniformemente un argomento nella quale sono tirati in causa rapporti tra più paesi con ordinamenti giuridici diversi, entrano in vigore solo se vi aderiscono più di 2 Stati. Ne è un esempio la Convenzione di Vienna inerente alla vendita di beni mobili: se due soggetti di stati diversi si trovano in un rapporto di questo tipo, devono fare riferimento a tale Convenzione.

 Diritto privato: sono convenzioni volte a risolvere conflitti di legge, ovvero situazioni nella quale conseguentemente ad un rapporto tra soggetti di nazionalità diverse sono applicabili leggi differenti appartenenti a Stati differenti; con tali convenzioni gli stati si accordano su quale legge prendere in considerazione e quale no. Esistono due regolamenti europei che riguardano la disciplina del diritto internazionale privato ovvero i regolamenti Roma1 e Roma2. Fa parte di diritto internazionale privato la disciplina sul trattamento dello straniero che prevede che uno straniero presente nello Stato italiano deve godere dei diritti e delle libertà fondamentali previste per i cittadini italiani, inoltre se lo straniero è

regolarmente soggiornante, gode anche dei diritti civili. È previsto però che in nessun caso la legge straniera può essere applicata su territorio italiano se questa va contro l’ordine pubblico.

3) Leggi ordinarie e Codice Civile:

vengono definite leggi ordinarie tutte le leggi emanate dall’organo statale competente; tali leggi vengono raggruppate poi in codici tra cui il codice penale, il codice della navigazione… ma di fondamentale importanza in quanto maggior fonte di diritto privato è il Codice Civile.

La formazione di Codici, nasce dall’esigenza di mettere ordine ad una legislazione disordinata, il primo codice della storia fu le Code Napoléon del 1804 come conseguenza della Rivoluzione Francese; questo sarà il modello d’esempio per il primo codice civile italiano, emanato nel 1865 dopo l’unificazione del Regno d’Italia. Il codice civile del 1865 era diviso in 3 libri: il primo sulle persone e la famiglia, il secondo sulla proprietà e le sue modificazioni, e il terzo sulla proprietà ed i modi d’acquisto; a tale codice si affiancava il codice del commercio del 1882 che trattava invece in materia di diritto commerciale, società, imprese, contratti… Si può dire quindi che il codice civile aveva alla base la proprietà ed era indirizzato principalmente ai bassi fondi, ai piccoli proprietari terrieri ed era infatti più rigido, al contrario il codice del commercio aveva alla base i contratti ed era quindi rivolto principalmente alla borghesia industriale e commerciale. La stessa situazione di duplicazione dei codici esisteva in molti altri paesi come Francia, Spagna, Portogallo… nella quale sono ancora presenti due codici distinti; mentre invece in Italia si sentì l’esigenza di unificare i due codici in un unico codice civile.

Questa esigenza fu dettata dalla mentalità dell’epoca fascista e dal bisogno per l’Italia di sviluppare il capitalismo (nella quale era arretrata), e

l’applicazione delle norme del codice di commercio a tutti i soggetti, rendeva più facile tale scopo in quanto improntate sulla facile circolazione dei beni.

Il codice civile italiano nella sua forma completa è stato emanato nel 1942; attualmente conta 2969 articoli formati da varie disposizioni che spesso vengono divise in commi; ogni articolo è preceduto da un titolo chiamato rubrica. Tali articoli sono attualmente divisi in 6 libri:

I. Persone e famiglia

II. Successioni a causa di morte III. Proprietà e diritti reali

IV. Obbligazioni, contratti e responsabilità civile V. Lavoro, imprese e imprenditore

VI. Tutela dei diritti

Inoltre il codice è preceduto da delle disposizioni preliminari, dette preleggi composte da 31 articoli, e infondo si trova un’appendice che raccoglie le principali leggi statali fonte di diritto privato integrative al codice dette leggi speciali; queste hanno lo scopo di approfondire alcuni argomenti trattati nel codice in maniera ampia e generale, ne sono degli esempi la legge sul divorzio, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati ecc.

(3)

4) Leggi Regionali, regolamenti e usi:

le leggi regionali possono ormai dirsi pari a quelle statali in quanto grazie alla revisione dell’art. 117 Cost. sono state divise le materie di competenza statale, di competenza regionale e di legislazione concorrente. In quest’ultimo caso significa che alle Regioni è attribuita la competenza di legiferare per quella determinata materia ma solo seguendo i principi fondamentali dettati dello Stato. Per quanto riguarda il diritto privato sono tutte materia di competenza statale in quanto necessitano di essere uniformi in tutto il territorio nazionale.

Nel gradino sotto alle leggi troviamo i regolamenti emanati dal governo; si collocano al di sotto delle leggi in quanto ogni regolamento non può andare contro nessuna legge. Per quanto riguarda il diritto privato esistono pochi regolamenti che lo riguardano.

Infine all’ultimo posto vi sono usi e consuetudini ovvero una fonte di diritto non scritta, consistente nel tenere un certo comportamento pensando che questo sia obbligatorio nonostante non vi sia nessuna norma scritta a specificarlo; ne sono un esempio gli usi locali secondo i quali si devono rispettare determinate distanze nel piantare alberi presso il confine. Per quanto riguarda il diritto privato gli usi sono frequenti in ambito agricolo e commerciale (soprattutto marittimo) ma rimane comunque molto difficile far rispettare degli usi in quanto non scritti; per questo motivo le camere di commercio tengono delle raccolte ufficiali.

L’APPLICAZIONE L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DA PARTE DEI GIUDICI

In una qualunque situazione di litigio tra due soggetti i quali non riescono ad arrivare ad una conclusione, uno dei due o entrambi si possono rivolgere al giudice che ha il compito di cercare e applicare la legge che si avvicina al caso concreto riportato; il compito dei giudici è quindi fondamentale e

contribuisce alla formazione del diritto.

Si chiama attore colui che prende l’iniziativa giudiziale, convenuto colui che la subisce, e citazione l’atto con cui l’attore propone la sua domanda di giustizia. Il convenuto può:

- non presentarsi in giudizio (in quel caso il giudice deve valutare la fondatezza della citazione dell’attore per decidere se accoglierla o respingerla);

- oppure può costituirsi in giudizio opponendosi, in tal caso può agire in due modi: contestare la pretesa dell’attore riportando eccezioni (=ragioni su cui il convenuto fonda la contestazione) oppure presentare domande contro l’attore.

Il giudice deve quindi accertare i fatti, analizzare il caso concreto, individuare la norma da applicare, attribuire a questa un giusto significato, ed infine prendere una decisione. Il Trattato di Lisbona del 2007 ha introdotto dei principi riguardanti appunto i processi e il ruolo del giudice che hanno fatto sì che il giudice debba dirigere l’istruttoria anziché limitarsi ad assistere e collaborare con gli avvocati e debba sempre essere equidistante da entrambi le parti per non favorire nessuno. Il trattato ha fatto sì che vi sia stata una revisione dell’art.111 Cost. che ha introdotto tali principi nei commi 1 e 2:

“la giurisdizione si attua mediate il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (…)”.

Il codice di procedura civile, detta le regole che disciplinano le competenze dei giudici; tali regole si ispirano a due principi fondamentali:

1) Avvicinare il giudice alle parti in lite

2) Assicurare una pluralità di gradi di giudizio per ogni cittadino è possibile rivolgersi al giudice del luogo in cui ha residenza, se poi rimane insoddisfatto può chiedere un secondo giudizio da parte di un giudice diverso. Esistono infatti in tutto il territorio nazionale:

Giudici di primo grado: giudici di pace o tribunali

Giudici di secondo grado: tribunali (se la causa di primo grado è stata decisa da un giudice di pace), corti d’appello (se la causa di primo grado è stata decisa da un tribunale)

Corte Suprema di Cassazione: si può ottenere il giudizio solo in casi previsti dalla legge in quanto organo supremo della giustizia (sede a Roma).

Discorso a parte viene fatto per la Corte Costituzionale il cui giudizio è soltanto eventuale in quanto occorre provocarlo con un’iniziativa processuale.

Esistono diverse forme di giurisdizione:

 Giurisdizione civile: protezione dei diritti dei privati nei confronti di altri privati o nei confronti dello Stato

 Giurisdizione amministrativa: valuta la regolarità e legittimità dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione, volta a garantire l’interesse pubblico

 Giurisdizione penale: accertare reati ed infliggere pene

Tutte svolte da giudici specifici differenti; nell’ambito del diritto privato si studierà la giurisdizione civile (analizzata fin ora).

Il codice di procedura civile riguarda anche la formazione delle sentenze, ed esplicita che la sentenza deve contenere: l’indicazione del giudice, delle parti e dei loro difensori; le richieste delle parti; l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; il dispositivo (=decisione); la data e la sottoscrizione del giudice. Quando il giudice è collegiale, la decisione viene presa a maggioranza e la sentenza viene scritta dal presidente del collegio giudicante;

l’opinione dei giudici dissenzienti può poi essere esposta tramite un verbale chiesto da questi ultimi. La Costituzione prevede che ogni sentenza debba essere motivata ed è inoltre resa nota alle parti in causa tramite il deposito in cancelleria del giudice che l’ha emessa.

Un giudice, nel svolgere la propria attività, deve mettere in atto l’interpretazione delle norme “generali e astratte” per poterla applicare al caso concreto;

per “interpretazione” si intende un’operazione logica volta ad attribuire un significato al linguaggio legislativo (deve inoltre dare un’interpretazione anche alle norme NON applicate in quanto deve giustificare il motivo per la quale non sono state applicate). Può spesso capitare però che le norme possano avere più interpretazioni differenti in quanto il legislatore deve immaginare fatti che nella vita possono presentarsi infinite volte e regolarli tramite un'unica norma; per aiutare i giudici in questo processo di interpretazione del testo giuridico, vengono indicati alcuni criteri fondamentali da seguire:

 Interpretazione letterale  analisi del significato letterale del testo giuridico

 Interpretazione teleologica  analisi delle finalità perseguite dal legislatore nella stesura di quella determinata regolamentazione

 Analogia legis  se nessuno dei due criteri precedenti porta ad una soluzione, si possono applicare leggi che trattano di casi simili, situazioni analoghe

 Analogia iuris  come “ultima spiaggia” si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, siano questi esplicitati in norme o siano essi impliciti (estratti dagli scopi di diverse norme)

Questi sono i criteri da adottare previsti dall’art.12 preleggi che dice:

“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del

(4)

legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora

dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”. La dottrina ha poi però aggiunto altre tecniche interpretative come l’argomentazione storica (si fa riferimento alla norma più recente), l’argomentazione

sistematica (attribuire alle parole lo stesso significato che queste hanno in altre norme) o l’argomentazione evolutiva o funzionale (in base alle esigenze attuali della società).

LIBRO I: LA PERSONA, I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ E I GRUPPI SOCIALI

DIRITTO SOGGETTIVO = complesso di poteri e di facoltà che l’ordinamento riconosce al singolo, il quale, in quanto titolare del diritto, può esercitare la pretesa che gli altri soggetti si astengano dal turbarne il libero esercizio, o adempiano ad un dovere che la legge impone per la soddisfazione di un suo interesse. Si possono distinguere:

 Assoluti le pretese del titolare del diritto sono rivolte ad una generalità di soggetti (a tutti); es. diritti della personalità (diritto alla vita, alla salute…)

 Relativi quando le pretese del titolare del diritto sono rivolte ad un singolo soggetto; es. diritto di credito (rivolto solo al debitore)

Ciò che comunque caratterizza il diritto soggettivo è la sfera di libertà che l’ordinamento riconosce al soggetto titolare del diritto, e la protezione che ne garantisce; tale sfera di libertà non ha “confini” ben delimitati, per questo spesso accade che siano i giudici o le autorità a stabilirli (es. il diritto di proprietà immobiliare che può venire in conflitto con il diritto di ingresso del vicino).

DIRITTO POTESTATIVO = potere riconosciuto ad un soggetto di incidere nella sfera giuridica altrui tramite un proprio atto di volontà (es. l’esercizio di diritto di recesso unilaterale dal contratto)

ONERE = posizione di vantaggio che il titolare dell’onere (onerato) può ottenere se pone in essere un determinato comportamento; tale comportamento non è obbligatorio ma è la condizione necessaria per poter attuare l’esercizio del potere (es. l’onere della prova: se si vuol far valere un diritto in giudizio, occorre provare i fatti che ne costituiscono un fondamento).

POTESTA’ = è un potere che comprende degli obblighi, riconosciuto dall’ordinamento per l’esercizio di una funzione; è infatti una figura prevista soprattutto nel diritto di famiglia dove ai genitori è riconosciuta la potestà di educare i figli minori (altri esempi sono i tutori).

I SOGGETTI DEL DIRITTO

Per soggetti di diritto si intendono tutti i soggetti che l’ordinamento giuridico considera come possibile titolare di diritti e di obblighi. Il libro 1° del codice civile parla di persone fisiche e persone giuridiche, si capisce quindi che la nozione “persona” non coincide con quella di essere umano, ma comprende due sottospecie: le persone fisiche in quanto esseri umani, ma anche le persone giuridiche intese come un complesso organizzato di persone fisiche oppure un

complesso di beni destinati ad uno scopo; ne sono esempi enti organizzati come: i comuni, le università, gli ospedali…

Il codice si occupa anche di enti collettivi non personificati in un capo dedicato ad associazioni e comitati; anche le società possono acquisire la qualifica di soggetti di diritto (distinti dalle persone fisiche che sono i soci). Questo avviene però solo su richiesta e con determinati requisiti, per esempio le società personali non sono riconosciute come persone giuridiche ma hanno comunque una limitata autonomia.

CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE

Art.1 codice civile

“La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. ” La capacità giuridica è quindi l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri; il codice civile specifica che si acquisisce al momento della nascita anche se in

realtà non è del tutto vero in quanto anche gli enti collettivi hanno capacità giuridica. Viene però specificato per evidenziare che tutti gli uomini hanno capacità giuridica (secondo il principio di uguaglianza) ed evitare che vi siano leggi che vietino diritti a categorie di persone (es. 1938 leggi contro gli ebrei).

Inoltre in passato si attribuiva la capacità giuridica solo agli appartenenti allo Stato italiano mentre invece attualmente è espressa anche nei confronti degli stranieri. Il secondo comma mette inoltre in evidenza il fatto che un soggetto non ancora concepito può essere già capace giuridicamente in quanto può ricevere donazioni o essere erede.

Art.2 codice civile

“La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.”

Viene quindi definita la capacità di agire come la capacità di compiere tutti gli atti giuridici ovvero di disporre dei propri diritti ed assumersi degli obblighi;

viene acquisita a 18 anni in quanto il soggetto deve avere una maturità tale da poter valutare la convenienza economica degli atti che pone in essere.

Pertanto, a differenza della capacità giuridica riconosciuta a tutti i soggetti, la capacità di agire può non spettare ad un soggetto in quanto incapace di provvedere ai propri interessi; l’incapacità di agire può essere:

 Legale (prevista dalla legge)  può essere a sua volta assoluta ed è quindi prevista la figura del rappresentante legale; è il caso del minore a cui è affidato il genitore o tutore, e dell’interdetto al quale è affidato un tutore. Può essere poi relativa ed è quindi prevista l’assistenza di un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione; è il caso del minore emancipato o dell’inabilitato.

 Naturale  ovvero l’incapacità di intendere e di volere dovuta a infermità mentale, malattie fisiche o stato di ubriachezza o stupefacenti L’introduzione di queste figure sostitutive dell’incapace di agire che svolgano il loro interesse, deve essere dichiarata tramite procedimento giudiziario di:

Interdizione (incapacità legale assoluta) per i soggetti che si trovano in stato di infermità mentale permanente, incapace di provvedere ai propri interessi, affiancato quindi da un tutore

Inabilitazione (incapacità legale relativa) per i soggetti infermi di mente parzialmente non capaci di intendere e di volere, assistito da un curatore Quindi il minore, l’interdetto o l’inabilitato sono considerati incapaci di agire (i primi per legge, i secondi per sentenza) e la legge prevede l’invalidità degli atti da lui eventualmente stipulati; a fronte di critiche riguardo all’eccessiva restrizione delle capacità di questi soggetti, è stato inserito un ulteriore istituto che va ad affiancarsi a interdizione e inabilitazione: l’amministrazione di sostegno. Questo istituto offre sostegno al soggetto, solo ed esclusivamente per

(5)

le attività che non è in grado di svolgere autonomamente, lasciando quindi autonomia e libertà per tutte le altre; anche l’amministrazione di sostegno scaturisce da un provvedimento giudiziario ma è più adattabile a diverse situazioni, infatti:

 non è richiesta l’incapacità di intendere e di volere ma semplicemente che la persona si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (anche parzialmente o temporaneamente)

 viene stabilito dal giudice quali attività devono essere compiute dall’amministratore, lasciando tutti gli altri atti di capacità del beneficiario lo stato di incapacità o limitata capacità legale, derivando o dalla legge o da provvedimento giudiziario, vanno a contrapporsi alla realtà; quindi: un incapace in un momento di temporanea remissione della malattia mentale non può compiere atti giuridico; oppure un minorenne che modifica il documento d’identità e stipula un contratto, non potrà poi agire per l’annullamento.

La legge inoltre tutela l’incapacità naturale ovvero l’incapacità di persone che legalmente sono capaci di agire ma che si trovano in situazioni di incapacità,

la legge prevede che in questi casi, gli eventuali atti compiuti dal soggetto sono invalidi.

Elemento importante di cui tenere conto per valutare l’invalidità dell’eventuale atto stipulato è la buona fede dell’altro contraente, ovvero la possibilità che questo si sia accorto o meno dell’incapacità del soggetto; riguardo a ciò vi è una disciplina diversa a seconda che si parli di incapacità legale o naturale:

 l’incapacità legale può essere facilmente accertata dalla controparte quindi in caso di controversia, si va a favore dell’incapace e quindi l’atto è annullabile (salvo il caso in cui l’incapace falsifichi i propri dati)

 l’incapacità naturale invece può passare inosservata alla controparte e quindi, in caso di controversia, si va a favore della controparte I DIRITTI DELLA PERSONALITA’:

Il libro I del Codice civile tratta i diritti della personalità, e nello specifico: diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine e all’onore; la disciplina della materia viene poi rafforzata dalle norme penali per i comportamenti vietati a terzi Tale disciplina va integrata con la parte prima della Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini” dove vengono trattate le libertà fondamentali: libertà

personale, di domicilio, di circolazione, di associazione, di manifestazione del libero pensiero ecc.

Quando si parla di diritti della personalità ci si riferisce alla persona come oggetto di diritti soggettivi tutelabili, inoltre vanno distinte due categorie:

 diritti che hanno per oggetto la persona come unità biologica ovvero il corpo umano (diritto alla vita, all’integrità fisica e alla salute)

 diritti che hanno per oggetto gli aspetti inerenti alla qualificazione della persona come risultato delle sue azioni (diritto al nome, all’immagine, all’onore e alla reputazione, alla riservatezza, il diritto morale d’autore e inventore e le libertà menzionate dalla Costituzione)

Il fatto che siano menzionati dalla Costituzione ne va poi ad indicare il carattere di inviolabilità, non solo da parte della Pubblica Autorità che non deve violarli nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche da parte di altri soggetti privati.

 Diritto all’integrità fisica Art. 5 c.c

“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”

Esistono diversi contratti nella quale la persona dispone del proprio corpo più o meno direttamente, quindi si è inserita la tutela di tale diritto sia nei confronti di lesioni provenienti da terzi, sia nei confronti dello stesso titolare del diritto. Per esempio: non è vietato il prelievo di un rene perché basta l’altro per vivere, ma è vietato il trapianto della cornea in quanto pregiudica la funzione visiva; tutto ciò riguarda solo la persona in vita, lasciando quindi la libertà di scelta per la donazione delle parti del proprio cadavere attraverso il testamento.

Negli atti di disposizione del proprio corpo rientra anche il consenso a sottoporsi ad un trattamento sanitario curativo o estetico, infatti, al di fuori dei casi previsti dalla legge (es. vaccinazioni obbligatorie) i medici non possono sottoporre i pazienti a nessun trattamento senza il loro consenso; se il paziente è in

stato di incoscienza il consenso può essere dato dal suo legale rappresentante oppure essere giustificato dal principio dello stato di necessità.

Nel caso specifico dell’aborto la legge prevede la necessità del consenso anche da parte della donna minorenne o incapace; si tratta di uno dei pochi casi in cui si dà rilevanza giuridica alla volontà del soggetto incapace di agire.

Oggi, più che diritto all’integrità fisica si parla di diritto alla salute che viene presentato dall’art.32 Cost. come diritto dell’individuo ma anche un diritto della collettività.

 Diritto al nome Art. 6 c.c

“Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.”

Dal terzo comma emerge il carattere di immutabilità in quanto vi è un dovere nei confronti dello Stato di dichiarare le proprie generalità per poter individuare i propri cittadini per molteplici fini: prelievi fiscali, leva militare ecc. vi sono poi alcune leggi speciali che prevedono procedure amministrative per il cambiamento o l’aggiunta di nomi o cognomi; per esempio è prevista la procedura di rettifica per nomi o cognomi ridicoli o anche per i transessuali la possibilità di cambiare il sesso di nascita e nome. Una volta che il soggetto richiede tali cambiamenti, c’è bisogno dell’accettazione da parte del Prefetto

della provincia di residenza del richiedente; se questo accoglie la richiesta, raccoglie eventuali opposizioni e decide ordinando con decreto la modifica.

Il diritto al nome è inoltre tutelato dall’articolo seguente per due ipotesi: la contestazione che altri facciano uso del proprio nome; o l’uso indebito del nome altrui. In entrambi i casi può essere chiesta la sentenza del giudice e l’eventuale risarcimento del danno.

 Diritto all’immagine Art. 10 c.c

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.”

Quest’articolo fa riferimento alla legge sui diritti d’autore, vi è stato infatti un forte dibattito per stabilire quando il diritto all’immagine prevalesse sul diritto d’autore; tale dibattito è stato risolto stabilendo la necessità che la persona ritratta dia il consenso con l’eccezione nel caso in cui si tratti di persone

(6)

notorie oppure immagini di avvenimenti svolti in pubblico.

Parlando inoltre di “pregiudizio al decoro o alla reputazione” si fa riferimento al diritto all’onore, vi sono due visioni di “onore”: il diritto penale fa riferimento all’onore in senso formale ovvero coincide con la reputazione morale che spetta a ciascuno; il diritto civile invece si riferisce all’onore in senso reale ovvero coincidente con meriti o prestigio che una persona ha acquisito nella società.

Con l’avvento dei social network e di internet, la disciplina si è molto allargata tanto che, in materia di attentati tecnologici alla dignità e alla riservatezza delle persone, è intervenuta la legge “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” seguita poi dall’approvazione di un regolamento UE in materia di trattamento e circolazione dei dai personali del 2016, attuato a partire dal 2018. L’attuazione di questo regolamento ha reso necessarie alcune modifiche del codice della privacy.

LE PERSONE GIURIDICHE:

PERSONA GIURIDICA= organizzazioni di uomini e beni, finalizzate al raggiungimento di un certo scopo, i quali sono sottoposti ad un’attribuzione formale della personalità giuridica che prevede una completa separazione del patrimonio dei soggetti che agiscono come membri o i nome del gruppo, dal patrimonio dell’ente stesso (autonomia patrimoniale perfetta); in questo modo si ha la creazione di un soggetto autonomo titolare di diritti di proprietà e responsabile per i debiti propri (personalità giuridica) che hanno anche capacità di agire grazie alle persone fisiche che agiscono come suoi organi.

Sulla natura delle persone giuridiche vi sono state diverse discussioni dalle quali scaturiscono alcune teorie:

Teoria della finzione la qualifica di “persona” spetta solo all’uomo ma viene utilizzata anche per le persone giuridiche per far sì che siano sottoposti alla medesima regolamentazione in quanto “soggetti artificiali” e quindi viste come “persone” davanti al diritto.

Teoria antropomorfica riconosce le organizzazioni collettive come persone non per finzione ma per fatto, in quanto dotati di una propria volontà in grado di esternarla e darvi esecuzione tramite gli organi (riconosce quindi la personalità grazie alla presenza di organi umani) Vi è poi una terza teoria più recente che fa riferimento all’idea che la funzione dell’ente sopravvive anche laddove i suoi organi muoiono.

Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra enti personificati e non personificati; entrambi hanno la soggettività giuridica che è tipica si qualsiasi ente,

ovvero sono soggetti all’applicazione dell’ordinamento giuridico, la distinzione sta invece nella presenza o meno della personalità giuridica.

Quest’ultima infatti deve essere richiesta e presuppone l’autonomia patrimoniale perfetta, l’assenza di personalità giuridica può derivare da un mancato riconoscimento da parte del prefetto oppure per una scelta dell’ente stesso; gli enti non personificati (o non riconosciuti) non hanno personalità giuridica e di conseguenza sono caratterizzati da autonomia patrimoniale imperfetta ovvero il patrimonio dell’ente e quello dei suoi membri NON sono separati.

L’autonomia patrimoniale imperfetta presuppone che in caso di eventuali debiti in nome dell’ente, i creditori possano rivalersi non solo sui beni del fondo comune (patrimonio dell’ente) ma anche sul patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente.

Distinzione fondamentale è quella tra enti profit e no profit:

 PROFIT enti aventi scopo di lucro disciplinati quindi dal libro V del Codice Civile dedicato alle società; fanno parte di questa categoria di enti:

SPA, SRL, SAPA (enti riconosciuti autonomia patrimoniale perfetta) e SNC, SAS, SS (enti non riconosciuti autonomia patrimoniale imperfetta)

 NO PROFIT non aventi scopo di lucro disciplinati dal libro I Codice Civile; ne fanno parte: associazioni, fondazioni e comitati.

Diventano persone giuridiche tramite il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture.

La domanda di riconoscimento deve essere fatta presso le Prefetture della provincia in cui è stabilita la sede dell’ente, per far sì che venga accettata la richiesta, deve essere adeguata e conforme alla legge; le Prefetture negheranno la richiesta solo in caso di mancanza dei presupposti indicati dalla legge o

se rileveranno una superfluità nello scopo perseguito (per le associazioni, presupposto essenziale è l’utilità collettiva).

Il Prefetto deve provvedere all’iscrizione dell’ente entro 120 giorni dalla presentazione di domanda; se questo riscontra problemi che negano il

riconoscimento, deve comunicarlo all’ente entro lo stesso termine, che a sua volta ha la possibilità nei successivi 30 giorni di ripresentare domanda con le

eventuali modifiche, dopodiché se entro 30 giorni il Prefetto non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

L’iscrizione dell’ente richiedente nel registro delle persone giuridiche presuppone il vantaggio di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero eventuali creditori possono rifarsi solo sul patrimonio dell’ente e non su quello dei soggetti che agiscono per nome e conto di questo; ma porta lo svantaggio di avere forti controlli statali ed eventuali costi aggiuntivi.

Ulteriore distinzione è quella tra istituzioni e corporazioni: sono istituzioni gli enti che perseguono uno scopo di interesse generale o di interesse di persone esterne all’organizzazione (es. fondazioni); sono invece corporazioni gli enti che perseguono uno scopo di interesse delle persone fisiche interne all’ente.

A. Associazioni

Organizzazione collettiva formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune diverso dall’esercizio di un’attività economica; nascono da un accordo tra persone che costituiscono i primi associati ma sono aperte all’adesione di nuovi membri. Questo accordo detto contratto associativo si compone di: l’atto costitutivo contiene gli elementi essenziali (denominazione, scopo, patrimonio, sede); lo statuto che comprende norme

sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulle modalità di iscrizione di nuovi membri. Entrambi questi documenti devono essere redatti in forma pubblica se l’associazione aspira a diventare persona giuridica. Il codice civile stabilisce inoltre la necessità di due organi che diano attuazione al contratto di associazione: l’assemblea e gli amministratori (lo statuto può prevedere anche altri organi). L’assemblea è formata dagli associati che deliberano nelle materie di competenza secondo principio maggioritario (il codice disciplina la costituzione dell’assemblea e le maggioranze necessarie); gli amministratori sono nominati dall’assemblea e sono l’organo predisposto all’amministrazione del patrimonio dell’ente e rispondono del loro operato nei confronti dell’ente a titolo di mandato (sono responsabili di eventuali errori di gestione).

B. Fondazioni

Organizzazioni di mezzi predisposte per la destinazione di patrimoni ad un determinato scopo di natura ideale; vi sono fondazioni che perseguono fini di

natura assistenziale (ospedali, case di riposo, assistenza agli indigenti) e altri di natura culturale scientifica (centri di ricerca, musei, biblioteche).

La fondazione nasce dall’atto di fondazione, di natura unilaterale in quanto si tratta di una dichiarazione di volontà del fondatore, che può essere un gruppo di persone, di destinare un patrimonio ad un certo scopo; l’atto è dunque una disposizione patrimoniale ma anche un atto di organizzazione della struttura dell’ente, può inoltre derivare da volontà di persone viventi oppure da testamento. L’atto costitutivo della fondazione deve contenere

denominazione, scopo, patrimonio, sede e norme sull’amministrazione e funzionamento; anche le fondazioni diventano persone giuridiche tramite il

(7)

riconoscimento amministrativo. Secondo le modalità previste dall’atto vengono poi nominati gli amministratori (se non sono previste modalità vengono nominati da autorità governativa) che rappresentano l’unico “organo servente” ovvero l’organo destinato al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore; né il fondatore né i suoi eredi possono occuparsi dell’amministrazione.

Le fondazioni sono libere di svolgere attività economiche purché si tratti di attività correlate allo scopo ideale; normalmente vi era un unico organo che si occupava sia dell’amministrazione del patrimonio e dell’esercizio d’impresa, sia la diretta realizzazione dello scopo dell’ente. Si è poi però sentita l’esigenza di separare queste due funzioni e si parla quindi di fondazioni holding ovvero avente come oggetto la gestione d’impresa con l’obbligo di devolvere gli utili

dell’impresa ad un’altra fondazione destinata invece alla diretta realizzazione dello scopo.

Fenomeno a parte è quello delle fondazioni bancarie, nate con la legge Amato del 1990 quando gli istituti di credito e le casse di risparmio dovettero fondersi con altri enti di qualsiasi natura, dando vita a due entità: società per azioni bancarie (conferitarie) e gli enti conferenti (fondazioni bancarie proprietarie delle proprie azioni); tutto ciò con il fine di privatizzare le banche pubbliche e modernizzare il sistema bancario italiano per fronteggiare la concorrenza degli altri paesi. Le fondazioni bancarie sono “persone giuridiche private senza fini di lucro”, hanno il patrimonio originario delle casse di risparmio con il compito di erogare gli utili derivanti dalle azioni possedute, in settori socialmente utili (ricerca, formazione, sanità…); possono anche svolgere attività d’impresa ma solo nei settori sopra indicati.

C. Comitati

Sono gruppi di persone (promotori) che raccolgono presso terzi (sottoscrittori o oblatori) fondi destinati ad uno scopo, si tratta quindi di persone che non hanno i patrimoni necessari e quindi si propongono di raccogliere mezzi finanziari; può essere fatto attraverso l’annuncio al pubblico dello scopo che si vuole perseguire invitando la gente ad effettuare offerte di denaro o altro. Una volte raccolti i fondi, il patrimonio è soggetto ad un vincolo di destinazione analogo a quello delle fondazioni; i promotori chiedono il riconoscimento della personalità giuridica tramite il processo amministrativo: se viene

riconosciuta, prenderà forma di associazione dove il fondatore è un comitato; se non viene riconosciuta, i componenti del comitato sono pienamente responsabili delle obbligazioni assunte.

LIBRO III: I BENI E I DIRITTI REALI

I diritti reali possono essere definiti anche come diritti sulle cose e hanno infatti come oggetto del diritto le cose; in base alla natura della cosa, la disciplina del diritto cambia, per questo motivo il codice civile usa il concetto di bene seguito da una classificazione. Possono essere classificati:

 Beni pubblici appartengono allo Stato (o enti pubblici) ma possono essere utilizzati anche da privati; formano il “demanio pubblico” e sono regolati da norme di diritto pubblico

 Beni privati appartengono a privati; possono essere privati ma di interesse pubblico (es. quadro famoso) allora hanno una particolare disciplina

 Beni immobili sono tutti i beni incorporati artificialmente o naturalmente al suolo

 Beni mobili sono tutti i beni diversi da quelli immobili (comprese energie naturali es. elettricità)

 Beni non fruttiferinon producono alcun “frutto” durante la loro esistenza

 Beni fruttiferi si possono distinguere i frutti naturali, ovvero quei frutti che provengono direttamente dalla cosa con l’intervento o meno dell’uomo (terrenocibo); e i frutti civili, ovvero derivanti dal corrispettivo ottenuto per il godimento altrui della cosa (locazionesoldi / denarointeressi). Per quanto riguarda i frutti naturali, fanno parte della cosa fino al momento della separazione quindi sono di proprietà del proprietario della cosa; i frutti civili invece vengono acquisiti in base alla durata del diritto.

Il codice civile inoltre definisce due concetti strettamente correlati al concetto di bene:

 Sono UNIVERSALITA’ DI BENI una pluralità di cose appartenenti allo stesso soggetto (pubblico o privato) aventi destinazione unitaria (es. museo)

 Sono PERTINENZE le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa; sono quindi beni pertinenziali i beni “aggiuntivi”

della cosa principale (es. casagarage), sono sottoposti al regime della cosa principale, salvo casi particolari.

I diritti reali hanno quindi come oggetto i beni ed in base alla loro natura avranno discipline differenti; tutti questi diritti hanno delle caratteristiche:

 Assolutezza: sono diritti assoluti ovvero si pongono erga omnes (nei confronti di tutti).

 Immediatezza: il diritto è esercitato dal titolare direttamente sul bene, senza che vi sia l’interposizione o la cooperazione di un terzo.

 Tipicità (o numero chiuso): sono 7 e non ve ne possono essere aggiunti di ulteriori.

Il diritto di proprietà è il diritto reale per eccellenza, vi sono poi altri 6 diritti reali cosiddetti “minori o limitati” in quanto si caratterizzano per limitare il diritto di proprietà altrui, e sono: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù; a questi diritti reali si possono aggiungere i diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).

LA PROPRIETA’:

Art.832 c.c “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”

Dalla lettura dell’articolo si deduce che il diritto di proprietà prevede il diritto per il proprietario di godere della cosa (usare, non usare, trasformare e fare propri eventuali frutti) e disporne giuridicamente (vendere, donare, abbandonare e disporre nel testamento). Viene poi specificato che tale diritto è pieno, ovvero il proprietario può fare ciò che vuole della cosa fino a quando non riscontra limiti nella legge (es. un limite può derivare da un diritto reale minore;

ma al momento dell’estinzione di tale diritto, la proprietà riprende la sua pienezza); ed esclusivo, ovvero il proprietario può escludere chiunque altro dall’esercizio del suo diritto. L’articolo prevede poi limiti e obblighi per il proprietario; questi erano inizialmente molto limitati ma sono poi stati ampliati

con diverse leggi speciali in materia.

Limiti del diritto di proprietà:

Limiti nei confronti dei beni pubblici: supponendo una proprietà fondiaria, il diritto di proprietà non può essere esteso ad eventuali giacimenti di petrolio o gas naturale nel sottosuolo, in quanto facenti parte del demanio pubblico

Divieto di atti emulativi: il proprietario non può svolgere attività aventi come solo ed unico scopo quello di danneggiare altri senza trarne vantaggi

(8)

Divieto di immissioni: il proprietario non può immettere suoni, odori, fumo, rumori ecc. oltre la “normale tollerabilità”; per valutare tale soglia di tollerabilità, devono essere tenuti presente diversi fattori: la condizione dei luoghi (più tollerabile in zone industriali, meno in zone residenziali); la priorità dell’uso (impianto che provoca immissioni costruito prima o dopo la casa che subisce disagio); contemplazione delle esigenze della

produzione con le ragioni della proprietà (se impianto immettente, provoca rumore ma al tempo stesso porta ricchezza e posti di lavoro, al disagiato verrà corrisposto un risarcimento del danno ma non l’indebitoria delle immissioni se questa porterebbe a costi insostenibili per l’impresa), nel giudicare questo, il giudice tendenzialmente va a favore dell’attività economicamente più rilevante, tenendo però conto di eventuali danni alla salute o all’ambiente che potrebbero portare.

Limitazioni sulle distanze di costruzione per fondi confinanti: è prevista una distanza di almeno 3m ma i regolamenti comunali prevedono solitamente distanze maggiori e limiti più ampi.

Obblighi del proprietario:

 Consentire l’accesso al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo, riprendervi cose proprie o animali propri

 Diversi obblighi per i proprietari che vogliano costruire sul proprio fondo, per esempio il pagamento di contributi finanziari al comune

Il codice civile prevede che il diritto di proprietà si possa acquisire solo nelle modalità previste dalla legge; i modi di acquisto della proprietà si distinguono in due categorie: a titolo derivativo, ovvero derivanti dalla stipulazione di contratti o da successione per causa di morte; gli acquisti a titolo originario invece sono espressamente elencati dal codice civile e sono:

1. Occupazione  impossessamento di una cosa mobile che non appartiene attualmente a nessuno (es. rottami abbandonati, pesci in mare, funghi ecc.) 2. Invenzione  chi trova una cosa perduta, ha l’obbligo di restituirla al proprietario o al comune, se passa un anno senza che il proprietario la reclami,

il trovatore ne acquista la proprietà; se invece il proprietario la reclama, al trovatore spetta un premio in proporzione al valore della cosa trovata.

Se la cosa ritrovata è di valore (es. tesoro) appartiene al proprietario del fondo in cui è stato trovato, se invece viene trovato su fondo altrui, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al trovatore; per i beni di interesse storico-culturale è invece prevista la riserva di proprietà statale.

3. Accessione  la proprietà di un cosa viene estesa ad altre cose che vi sono state incorporate o unite (es. piantagioni o edifici appartengono a proprietario del terreno); può avvenire anche per avulsione o alluvione ovvero fenomeni naturali che trasportano pezzi di terreno facendoli diventare di proprietà del proprietario della terra a cui viene incorporato.

4. Unione  si tratta di un’accessione di due cose mobili, ovvero due cose appartenenti a soggetti distinti, si uniscono formando una cosa sola; se i due beni hanno stesso valore economico, la proprietà diventa comune, altrimenti la proprietà spetta al proprietario del bene di maggior valore.

5. Specificazione  quando un soggetto crea qualcosa con il proprio lavoro ma con materiale altrui (es. legnomobile), se vale di più l’opera, il proprietario sarà il creatore; se vale di più la materia prima la cosa nuova spetta al proprietario della materia che pagherà il prezzo della manodopera 6. Usucapione  acquisto della proprietà tramite il possesso prolungato nel tempo della cosa.

Esistono poi delle azioni a difesa della proprietà, sono 4 e sono definite petitorie (che si chiedono) e reali (spettano a chiunque si trovi a interferire con il pacifico godimento del diritto di proprietà):

a) Azione di rivendicazione viene richiesta la consegna della cosa contro chiunque la possieda senza averne il titolo; presupposto fondamentale per il successo dell’azione per i beni immobili, è la prova della proprietà a titolo d’acquisto originario (in caso di tiolo derivativo, bisogna dare la prova del proprio e di quello di tutti i precedenti proprietari fino ad arrivare ad un titolo originario o ad una durata di possesso pari all’usucapione); per i beni mobili invece basta che il rivendicante dimostri di aver ricevuto il possesso del bene in buona fede e con un titolo di trasferimento di proprietà.

b) Azione negatoria  il proprietario può chiedere al giudice che venga dichiarata l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa, con eventuale risarcimento del danno in caso di molestie o interferenze

c) Azione di regolamento dei confini in caso di fondi confinanti e incertezza, ciascuno dei due proprietari può chiedere al giudice di stabilire il confine d) Azione di apposizione di termini ciascun proprietario può chiedere al giudice la collocazione dei segni di confine (termini) a spesa di entrambi Fin ora è stata analizzata la disciplina della proprietà contenuta nel codice civile, in realtà la Costituzione dedica vari articoli alla disciplina della proprietà, in particolare negli articoli 42, 44, 47 Cost. contenuti nella parte I “diritti e doveri dei cittadini” più precisamente nel titolo III dedicato ai rapporti economici. Questa collocazione della proprietà nei rapporti economici rappresenta già una svolta rispetto al passato quando il diritto di proprietà era

ritenuto diritto fondamentale dell’uomo; ora invece si inizia ad avere una visione di proprietà non solo come diritto individuale ma come funzione sociale.

L’art. 42 Cost. esordisce con il riconoscimento della proprietà pubblica e privata e conclude all’ultimo comma riconoscendo la successione testamentaria come modalità d’acquisto del diritto di proprietà. Il secondo comma dell’articolo prevede che la legge può determinare limitazioni alla proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti; questo comma è stato oggetto di diversi dibattiti riguardanti soprattutto il significato da attribuire al termine “funzione sociale”; si è arrivati dunque alla decisione di dover interpretare la disposizione secondo l’atteggiamento assunto dal legislatore nell’elaborare nuove leggi in materia e dall’atteggiamento assunto dalla Corte Costituzionale nel tempo. Il terzo comma invece dice che la proprietà privata può essere espropriata nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo per motivi d’interesse generale; la discussione avvenuta

sull’interpretazione di questo comma ha riguardato invece l’ammontare dell’indennizzo: se deve essere pari al valore del bene o è sufficiente un compenso anche piccolo e modesto; anche su questo punto è necessario andare ad interpretare le sentenza passate della Corte Costituzionale.

Gli altri articoli di interesse per la proprietà sono l’art. 44 e l’art. 47: il primo da particolare importanza alla proprietà agricola riflettendo il carattere primario che rivestiva questo settore ai tempi di stesura della Costituzione , in particolare favorisce la piccola proprietà; l’art.47 invece esprime il carattere favorevole della Costituzione per il risparmio, dando particolare importanza al risparmio per la proprietà coltivatrice diretta e la proprietà dell’abitazione, aggiungendo infine il favore al risparmio tramite proprietà azionaria. Quest’ultimo aspetto riporta alla “funzione sociale” trattata al comma 2 in quanto il favorimento del risparmio in azioni significa dare appoggio alle grandi imprese. Si può infine richiamare l’art.41 Cost. che tratta la libertà di iniziativa economica avvertendo che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.

DIRITTI REALI MINORI:

1) LA SUPERFICIE

È il diritto di fare o mantenere una costruzione su suolo altrui, va quindi a restringere il diritto del proprietario del suolo; può verificarsi sia quando il proprietario attribuisca ad altri il diritto di costruire, sia quando il proprietario di suolo e costruzione già esistente, attribuisca la proprietà ad altri della costruzione ma non del suolo. I casi più frequenti sono per l’installazione di distributori di benzina o chioschi di edicola, e recentemente, anche per

(9)

costruzioni nel sottosuolo o seminterrati e garage; la legge speciale sull’edilizia ha inoltre disposto che sulle aree espropriate dai Comuni, può essere concesso il diritto di superficie a privati per la costruzione di case economiche o popolari. Solitamente è un diritto limitato nel tempo e quindi alla scadenza del termine, il diritto di proprietà si riespande e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (accessione); se non sono previsti limiti temporali, il diritto di superficie è perpetuo.

2) L’ENFITEUSI

È il diritto per il quale il concedente (proprietario) concede l’utilizzo di un bene di sua proprietà all’enfiteuta tramite il pagamento di un canone periodico (in denaro o in natura), con l’obbligo di migliorare il bene, ovvero accrescerne il suo valore; viene solitamente utilizzato tale diritto per la proprietà agraria (originariamente creato per questa). Tale diritto può essere perpetuo o a tempo determinato, ma con un limite minimo di durata di 20 anni; alla scadenza del diritto, l’enfiteuta può acquistare il terreno tramite il pagamento di un canone basato sul canone annuo e sull’interesse legale, altrimenti il terreno torna di proprietà del concedente che ne ricava il beneficio dei miglioramenti arrecati negli anni.

3) L’USUFRUTTO

È il diritto di un soggetto di utilizzare un bene e farne propri i frutti, può essere costituito per legge (usufrutto spettante ai genitori su beni appartenenti ai figli minori) o per volontà dell’uomo (contratto o testamento); l’usufrutto comporta una forte limitazione del diritto di proprietà, il proprietario viene infatti definito “nudo”. Proprio a causa di ciò, la legge prevede limiti specifici per tale diritto: per le persone fisiche la durata massima è quella della vita dell’usufruttuario; per le persone giuridiche la durata massima è 30 anni; alla scadenza del termine la cosa torna al proprietario, caso a parte è l’usufrutto su beni consumabili che allora prevede il pagamento corrispondente del consumo della cosa, in denaro (quasi-usufrutto). Inoltre, se il proprietario, decide di vendere la cosa durante il periodo di usufrutto, lo venderà compreso di tale diritto; ovvero l’usufruttuario continuerà ad esercitare il suo diritto a prescindere dal proprietario (erga omnes). Questi limiti sono previsti anche per evitare che il bene venga consumato eccessivamente di utilità; un altro importante limite per l’usufruttuario è quello di non poter mutare la destinazione economica del bene es. usufrutto su una casa abitativa, l’usufruttuario può abitarla o concederla in locazione, ma non potrà destinarla ad uso d’ufficio.

4) L’USO

Si tratta di una sottospecie di usufrutto sottoposto alla sua disciplina, più limitato in quanto consente al titolare del diritto di servirsi della cosa stessa e se questa dà frutti, di percepirli soltanto in proporzione al bisogno proprio e della propria famiglia.

5) L’ABITAZIONE

Anch’esso come l’uso, è una sottospecie di usufrutto sottoposto alla sua disciplina, più limitato in quanto attribuisce il godimento di una casa

limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia (famiglia= nucleo familiare convivente con il titolare del diritto). La differenza fondamentale con l’usufrutto sta nel fatto che sia per l’uso che per l’abitazione è vietato cedere o dare in locazione tali diritti in quanto viene loro attribuita una funzione economico sociale di tipo assistenziale.

6) LA SERVITU’

Diritto necessariamente immobiliare (spesso definita servitù prediale  del fondo) definito come peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo, appartenenti a diversi proprietari; attribuisce quindi la facoltà di godere di un bene immobile, detto fondo servente, per migliorare l’utilizzazione di un altro immobile, detto fondo dominante. Il peso è l’aggravio nel quale consiste la servitù, e varia quindi in base all’utilità che esso arreca al fondo

dominante: il peso non deve eccedere il fabbisogno del fondo e non può essere disgiunto dal fondo, nemmeno in caso di trasferimento della proprietà.

Costituiscono diritto di servitù: il diritto del proprietario di un fondo di passare su quello del vicino per accedere alla strada pubblica; il diritto di derivare l’acqua da una sorgente situata sul fondo servente; la pretesa del proprietario del fondo dominante che il proprietario del fondo serviente non costruisca.

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente ovvero imposte dalla legge o richieste dai soggetti al giudice che è tenuto a concederle; oppure volontariamente ovvero tramite contratto o testamento (costituzione a titolo derivativo) oppure tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia (costituzione a titolo originario). Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi del padre di famiglia, vale solo per le servitù apparenti ovvero vi siano opere visibili e permanenti sul fondo servente; es. proprietario di due fondi costruisce un pozzo per servire entrambi i terreni di acqua, alla sua morte lascia i fondi a proprietari diversi, questo dà vita ad una servitù.

LA COMUNIONE DEI DIRITTI REALI:

Il codice civile definisce la comunione come la situazione in cui “la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone”; tale situazione può nascere da contratto (accordo per acquistare un bene in comune), da testamento (il defunto lascia bene in comune a più eredi) o dalla legge (comunione tra coniugi). Le regole fondamentali riguardano:

 Misura della partecipazione  solitamente le quote sono eguali a meno che la legge o le parti decidano diversamente

 Uso  ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa purché non impedisca agli altri di farne eguale uso e non ne alteri la destinazione

 Disposizione giuridica  la cosa può essere alienata o essere oggetto di diritti reali a favore di altri solo con il consenso di tutti i partecipanti

 Amministrazione  le decisioni di gestione ordinaria sono prese con il voto della maggioranza dei partecipanti; quelle di straordinaria amministrazione o tali da compromettere la destinazione economica della cosa, con la maggioranza speciale dei due terzi delle quote

Lo stato di comunione cessa con la divisione che può essere chiesta in qualunque momento da ciascuno dei partecipanti, salvo eventuali vincoli: previsione della comunione per un determinato periodo di tempo (non può in ogni caso superare i 10 anni), o che si tratti di una cosa non soggetta a divisione.

Una disciplina particolare riguarda la comunione delle parti comuni di un edificio, in cui i singoli appartamenti appartengono a proprietari diversi; tale

disciplina è intitolata al condominio e recentemente modificata dalla legge del 2012.

La disciplina si apre con l’elenco delle parti dell’edificio che devono essere considerate di proprietà comune, tra cui: le parti dell’edificio necessarie all’uso comune (suolo, muri maestri, tetti, scale, cortili ecc.), i servizi in comune (portineria, lavanderia, riscaldamento ecc.) e le installazioni o manufatti che

servano all’uso e godimento comune (pozzi, ascensori, impianti idrici e fognari ecc.).

La disciplina particolare del condominio si differenzia da quella generale della comunione in quanto si tratta di comproprietà forzosa alla quale i singoli proprietari non possono sottrarsi, e il trasferimento della proprietà di un appartamento comporta il trasferimento della quota sulle parti comuni; inoltre il

Riferimenti

Documenti correlati

3/2001, rovescia, appunto, il crite- rio di ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni precedentemente previsto: oltre ad indi- care positivamente le materie

partecipazione ovvero il diritto di vendere le proprie partecipazioni, unitamente a quelle dei soci di maggioranza, alle medesime condizioni in modo da cedere il “pacchetto di

“si presenta in termini così concreti e precisi da rendere superflua qualsiasi altra norma integrativa e da escludere ogni dilazione alla applicabilità del precetto in esso

569 ss., che riconduce questa soluzione alla scelta del legislatore di limitare il più possibile le ipotesi di invalidità delle decisioni dell’organo amministrativo: “pure

Il notaio, dunque, al momento della redazione dell’atto costitutivo è tenuto a verificare l’identità dei comparenti davanti alla sua figura e, ovviamente, non

In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla

• In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte

Vincenzo Franceschelli DIRITTO PRIVATO Quinta Edizione Persone Famiglia Successioni Diritti reali Obbligazioni Contratti Responsabilità civile Imprese