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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

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(1)

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REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE

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JMA-1968

Vol. XVI - 1966

(2)

Tip. Stagrame · Casavatore !Napoli) (Contraltll del 6-8-1968 . c. n. 800)

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All'Onorevole

Pro

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;\;1 ART A N O R lJ M O l?

l'RESIDENTE DEL CONSlCLTO DEI MfNISTRI

RoMA

Ho l'onore di pre5·erllarLe il volume XVI -1966 dell'« Ammario di smtistìche giudiziarie" che contiene i dati relativi a det/0 amw in materia civile, penale e penitenziario.

Il volume segue sostanzia!Jnenle lo schema già adollato nelle prece- denti edizioni, salvo taluni perfezionamenti di carattere formale che sono stati apportali allo scopo di agevolare /a consultazione delle tavole.

Il volume è corredato da numerosi grafici riguardanti gli aspetti più significativi dei fenomeni che interessano la Giusti::.ia.

Roma, marzo 1969

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Giuseppe de Mco

(3)

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INDICE

Premessa

Avvertenze alle Ta1'ok

PARTE l

DA'Il RIASSUNTIVI E CC)NFRONTf

C~P. 1 -· MnERL\ t!VlLE

Muvirnento gcnt'nl.lc dci procedimenti di cognizione

.Procedirnenti di cognizione esauriti con sentenza definì t iv a, secondo il modo di costitnzion.e delle partì

Procedìmenl.i di c:ognizion<~ esauriti senza ~entenza. secondo i motivi di l'saurirncnlo Principali :>rovvedìmcnti in rn:.1terie speciali .

Litigiosità . Procedimemi di cognizione esauriti con senten1.a ddinitìva,, s,~nmdo la materia delle controversie

Prott·sti secondo l;t SJWcie ckì titoli dì credi.to e la qualiti1 dò protestati Pro1esli >ccondo il taglio e l<1 specit: tkì titoli di credito .

Amministrazioni controllate e concordati prevc~ntivi proposti

Fallimenti dkhiarati. secondo la qualiti.t e l'attività economie n dei fallì t i Fallimenti dkhiarati, secondo rami e classi dì attì.vità ccom>rrtie<t Fallimenti chiusi, secondo c.lassi di valore dell'attivo e del passivo Fallimenti chiusi, secondo l'anno eli dìchi:tntzione ed il modo di chiusura Atti notarili e convenzioni in essi contenlllt: .

Princip:.di convenzioni contenute nq:di atti notarili

C.w. 2 ('vLUEilL\ PF'\iALf'

Movimento dei procedimenti

Pn>vvcdìmenti esaur.itì dalla Corte di Cassaziont' Proccdirnentì vari emessi dall'Autorità giudiziaria

Delitti denunciati alle Preturc c alle Procure in cmnplesso Condannati secondo la specie del dcl.ìtto c ìl sesso . Condannati secondo l'età ed il sesso .

iVlinorenni giudicali con provvedimeHto ÌtTc\ocabile secomlc• la stwcic dd pnw vedirnento

Mirton.mni condannati nm provvedimento irrevocabile secondo al.cuni caratteri . Movirnen!o dei detenuti internati c ricoverati per tipo di stabilimento

Detenuti c internati al :Il diccnlbrc secondo lu posizione giuridica c il tipo di stabilimento

M.inorenni denunciati, internati c ricoverati, presenti al 31 diccnJbrc, secondo la posizione giuridica .

Giornale di presenza, disciplina e altre notizie per tipo di stabilimento .

Tav.

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XIII

XIX

Pag.

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6 7 ì 8 8 9 lO

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(4)

VI lNDTCE

PARTE II

MATERIA CIVILE

A) STATIST'lCA PROCFSS!'ALE CI\'lLE E STATISTICHE GI.L'IHDJC0-/\1\!!\'ll~JSTHATIVE

C.\P. l. -- PROCEDI.\Hi!\ll Cl\'IU Dl CO<.:\!ZJO"l.E

Complesso deUc magistrature - Movimento generale dei procedimenti dì cognizione Uffici di conciliazione - Movimento dei procedimenti di cognizione .

Conciliazioni in sede non contenziosa, secondo il valore

Prcturc, Tribunali e Corti di Appello - Proc:cdimcntì dì cognizione penLknti c S('·

pravvcnuti

Procedimenti di cognizione esauriti

Procedimenti di cognizione esauriti, ~econdo i motivi di esaurimento Gratuito patrocinio - Lavoro delle cornmissioni .

Corte di Cassazione Movimento ge.nerale dei procediJnenti ordinari e modalità di esaurimento per distretto di Corte di Appdlo .

Procedimenti esauriti secondo le Autorità giudiziarie k cui sentenze furono in1·

pugnale con ricorso in Cassazione

Pn>ecdimenti esauriti con sentenza che pronunciò c;ul rncrito del ricorso, secondo i distretti di corte di Appello in cui furono emesse Je .~entcnze impugnate c il motivo del ricorso .

Procedimenti per regolamento di cornpetcnza e per conflitti di gìurbdizionc, S\>

condo i distretti di Corte di Appello in cui sorse la questione di cornpdenztt o il conflitto

C\P. 2 Pl!O\'VEIJI.f\il F'i l'l

Provvedimenti in materi0 eli stato ckllc per<>Ufll~

Tutele e curatele

Provvedimenti in rnnteria di .matrimonio

Decreti di ingiunzione -Convalide di sfratto - Sequestri Pignoranwnti mobiliari, secondo il va.lort~ del debito

Provvedimenti di escuzione secondo la qualità del creditore (~ del debitore c il tito.lo esecut.ivo

Provvedimt·nti di esecuzione attuati m cornuni capoluoghi e altri Cornuni per regione

Vendite giudiziarie secondo il valore dd debito, la durata dd l)Joc,~dirn.crll.O di esecuzione e il titolo esecutivo .

Vendite giudiziarie secondo la qualità dd cn:ditore c cld debitore te il titolo esecutivo

Vendite giudiziarie per regione, secondo la qualità dd debitore e d'~! creditore . Vendite giudiziarie di beni rnobili, pa distretto di Corte di Appello, secondo il

valore del debito (Preture.) .

Vendite giudiziarie di beni itnmobili, per distretto di Corte di Appello. secondo il valore del debito

Protesti secondo la specie dei titoli di credito, per distretto di Corte d'Appello . Protesti secondo la qualità dci protestati c la specie dei titoli di eredito. per regione

J'ov. Pag.

27 19 28 20 29 20 30 31 32 .'..3 34

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42 42

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INDICE

Pmtesti levati nei capoluoghi di provincia c negli altri Comuni secondo .la specie deì titoli di credito. per provincia .

Protesti secondo il taglio c la specie dci titol.i di eredito, per regione

Procedure concorsuali - Concordati prcvent i vi. per distretto di Cortè dì Appello Concordati preventivi omologati, secondo a.lcuni caratteri giuridici cd economici Concordati. preventivi omologati secondo il valore dell'attivo e del p<ìssivo . Fallimenti dichiarati ~econdo l'anno di costituzione della di.tta .

Fallimenti dichiarati, secondo alcuni camtk.ti giuridici ed c<.:onornici c classi di comuni

Fa.llirne:ntì dichiarati per distretto di Curt.c di Appello, secondo la qualità dt~i falliti e la iuiziativa ptT la di..:hh1ntzionc dì fall.inwnto .

Fallimenti did1im·ati per regione, secondo l'attività economica ç la sede ckll'im·

pres<t

FalliJncnti dichiarati per region.::, svcondo rarni e clas;;i di <.~ttiviU1 econornic:t F'all.ilncnti dichia.rati, per provincia e regione, secondo rami e classi dì attività

cconornica

Fallitnentì chiusi per distretto di Corll: di Appello, st:condo il modo di chiusura, d rilo, la durala della procedura e il numero dei creditori amnwssi .

.Fallin1enti chius.i per regione, secondo il Jnodo di chiusura c l'atti\·ità cconomic~l

dei falliti

FallimenU chiusi per provincia e regione. secondo la qtmlit;l e ]'attivitò economica dei falliti

Fallimenti chiusi per regione, secondo il vak1rl: del passin1 e dell'attivo e il VcllOtT

Lki crvditì privikgbti

Fallirnenli chiusi con crediri privileghil i per rcgìcJne, ~t;cundo il modo di chiusttrn e J'altivitò econornicn ~.kì falliti

Fal.lìtTwnti chiusi ptT coJKordato, secondo la percentuale acn~l.tatn dai creùitori chirogralari, per regione

Fallimenti chiusi per liquidazione c ripartizione dclLtttivo per regione, sc~condu il divilkndo fis.-,ato <lÌ creditori chirografari .

Fallimenti chiusi per rcgìom>, secondo il rnodo di chiusura, il valore della perdita subita dai ..:rcditorì l~ l'attività econorniea dd falliti .

C.\P. 4 -- ST.\TlSTIC,\ Ml'L\Rli.F

Atri notarili c coHvcnzioni in essi contenute, per archivio nutarik c distretto di Corte di Appello

Atti convenzioni, csdusi i protesti, secondo la s,.:de dd notai, per regione Notizk particolm·i sulle convenzioni C(mtenutc· negli atti notarilì, per regione

CAP. 5 .. _. DATI Rl;\SSLNTJVJ l'l!R DISTI11'1Tl lll Corrn: DT APPLLLO

Procedirncntì, provvechrnenti, p!'llte:,ti, falliJTtcnti c attil'ità nul:trile .

CAP. l ··~ DA'l r PEil 11 co,vtl'I.Esso nrr.r.o Sr \TO

Procedimenti dì cognizione esauciti con sentenza definitiva. secondo l'istituto giu- ridico, l'ogge:'t lo. il motivo t' ['esito della domanda .

Procedimenti di cognizione L'Sauriti secondo la qualità delle parti per categorie

dì istituti giuridici . .

Tav.

52 5.) 54 55 56 57 58 59 60 61

62 63

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67 68 69 70

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43 45 49 49 -l \l 50 51

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55 57 60 62 70 71 72

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75 77 73

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75 87 76 107

(5)

V !II JNJ)ICE

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo la quali!à delle parli, l'istituto giuridico ed il valore della domanda dell'atton~ .

Procedimenti di cognizione esauriti senza sentenza. secondo l'istituto giuridico c i motivi di esaurimento

J>roeedimcnti di cognizione esauriti. con sentenza definitiva, secondo J'i,.tituto giu·

ridico, .l'esito della domanda e la durat~1 del procedimento .

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, scçondo l'istituto gic.J·

giuridico, il valore della domanda e la durata del procedimento .

Cc\1'. 2 - D,\n PEll IHSIHFTTl 01 CmnE 111 APPELLO

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo l'istituto gìu·

ridi.co, il grado del giudizio e l'esito della domanda .

Procedirnenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva. st'Comlo c<1legorìe istilut.i giuridici, valore de.lla domanda e durata del proccdirnento .

P:\RTE 1 lJ MATERIA PENALE

A) STATJSTICA PHOC"ESSLALE PEt'dLE

Cw. J -- PRoCEDL\1.l'NTJ

Movimento dci proct·dinwnti

Procedimenti esauriti secondo il provvedimento emesso Odi~:mze

d. i

Procedimenti esauriti secondo il delitto. il numero degl.i itnputatì c la durata dd proccdi.mento

Procedimenti esauriti con condanna secondu il delitto, l'organo cknunciank v il numero dei ddilti

Procedimenti esauriti in istruttoria e prin1o grado secondo il delitto c il luogo DV<' il delitto fu com.messo .

Procedirncnti esauriti in istruttoria c primo grado se(:ondo la provincia in cui il delitto fu cormnesso c Jn specie del delitto

Procedimenti esauriti in l grado con condanna st~condo il delitto e il movente o causate

Corte di Cassazione · Movimento dei. procedimenti secondo i distretti nei quali furono e1ncssi i provv~:dinwnti in1pugnati .

Corte dì Cassazione ProéTdirncnti l:sauriti scnmdo i.l provvedimento enh·sso

Liberazioni condizionali Estradizioni

Grazie concesse

C\P. 2 I'RO\'VI:Ill ME'\TJ

B) STATISTICA DELJ .. A CIU'VIl~i\Ll'lÀ.

CAP. I -- RL\TJ

Reati denunciati alle Preture e Procure per distretto di Corte d'Appdlo . Reati per i quali venne emesso decreto penale di condanna, divenuto o reso

cutivo, per distrct t o eli Corte d'Appello

Omicidi volontari giudicati in istruHoria e primo grado

Furti consumati secondo il luogo, la specie e il valore della rcfurtiva

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Tav. Pag.

77 109 78 123 79 125 80 Wl

81 l-lO 82 146

83 185 84 186 85 1.90 86 192 87 1112 88 193 89 201 90 201 91 202

92 20J

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94 204

95 205 96 212 97 214 98 217

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INDiCE

Condannati in primo grado secondo alcuni caratteri e il delitto

Condannati in primo grado alla reclusione sola o congiunta alla m.ulla per uno o più delitti, secondo l'età, il deliHo. l'ammontare della Pé'Tla e la recidività . Condannati in primo grado alla sola multa per uno o più dcii t t i secondo l'età,

il delitto, l'arrnnontare della JWna t' ln rccidività .

Condannali in primo grado per delitto secondo le misure di sic-urezza applicate e i bcnd"ici goduti in precedenza .

Condannati in primo grado per furti consumnl i secondo la specie della rdurtiva, lo stato lavonrtivo e il nuno di a1tivil~t .

Condannati in appello secondo il delitto, la specie c l'anunonlare ddla pena inflìtt:J e l'esito del giudizio di primo grado .

C.w. 3 ,. __ D.rrr rnAssuNTrvr PEH l>ISTRErTo DI Ccnnn m APPELLO

Procedirncnlì c n·ati

CAP. J - PROCEIJB:IFNTl

Procedimenti a c'arico .

Procedimtmti esauriti secondo il grado dd giudiz.iu e il prn\'vt~dinJcnto <.~rm~sso

Udienze.

Cw. 2

Minorenni dcnunciatì "econdo il delitto c il distn'tlo di Corte di Appello in cuì il deliuo

ru

con11m:sso .

Mìnorcuni condann.atì ir1 primo grado secondo alcuni caratteri e il dditto . Minorenni giudicati con provvedirnento ìrn~vocabile secondo il delitto, la specie t~

ìl mo1 Ì\'l) (k?] provn:dirncnto e i. l .. ~~~sso

Mìnon·Jtni. giudicati con provvedintenlo ir.revucahile secondo il delitto, la dd pron•<.'dinwnto, l'età e il sesso

Minorenni dì etit inferiore a 14 ;.umi giudicati con pnJVVt:dimentu irrevocabile ,;,;,- condo il delitto c: il sesso .

Minorenni giudicati con pt'O\Tt'dimc'nto irrevocabile secondo ;llcuni raratt.:ri, la spc·

("ic del provvedirnento, l'vU1 e il ses~o .

Minm· .. ~nni giudicati con provvedimento ìrrevocahìlc .~ccondo alcuni C<ll'éttteri, la specie dd provvcdinwnto c il delitto .

Minorenni giudicati con provvtx.lirnento inevocabile secondo il luogo, la specie cl'::l

provvedimt~nto. il dl'litto c il S(~sso

Minorenni giudicati cnn provvedimento irrevocabile secondo la regione di nascita, la regione in cui il delitto fu contnle~so <:o il delitto

M.inorenni cond:mnali con provvedimento ìrn'\'ocahik .

D) I STITCTJ m PREVENZIONE E DT PESA

CAP. l DETENt:Tf I:çTiill:\IATf E RICO\.ERAT.I

Movimento c mottVJ dell'entrata e dt'll'uscit.a secondo il sesso Entrati dallo stato di libertà .

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Tav. Pug.

99 225

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105 260

106 264 107 2()4

108 26.3 .109 266 110 267 li l 209 112 274 113 27S

114 280 115 286 1\6 28::\

.117 289

118 292 119 296

(6)

I:NDICF

Entrati dallo stato di libertà secondo la regione in cui il reato Iu con1messo, la regione di nascita e la regione di residenza

Entrati dallo stato di libertà secondo la regione in cui il reato fu cornmesso, la regione di nascita e il reato .

Entrati dallo stato eli libertà secondo la regione in eui il reato fu commesso, l'et:), il sesso e alcuni gruppi di delitti

Entrati dallo stato di lihertù secondo la regione in cui il rc:1to fu cornrnesso, lo stato civile, l'.istruzione, il sesso c alcuni gruppi di delitti .

Condannati. SL'COndo la pena inFlitta, la detenzione preventiva e il reato .

Condanantì alla reclusione e a.ll'arresto in conversione della piè·na pecuniaria, se·

condo la pena inflitta. l'occupazione e il reato .

Condannati al solo ancsto secondo la pena inflitta, l'eti\ c la contravvenzione Presenti al 31 dicembre secondo la posizione giuridica .

CAP. 2 - REGI\lF !Jl DETF.'\ZIO:-.;E . GrtiDlCl JJI SORVJ'(;LJ,\"':rA .

COJ\:SlCl.l DI P\lROS\lO

Giornate dì presenza, istru?ìone, disciplin;t, condizioni igienico-sanitarie e capienza degli stabilimenti

Principali attività dd Giudici di sorveglianza Principali attività dci Consigli dì Patronato

CIP. 3 ... :Vl!\IORL"i\lt DETl:\llJll. l"iTU<N<\Tl E lliUWFR,\['[

i'iEGLl lSTlfUl'l PE!{ \U'\;DIU

l'v1ov imento c motivi dell'entrai <1 c' dell'usci t a

Gìornato:~ di presenza. ist rt.lZÌune, disc i p l in:.1 c condizìou i igi..:·nit:o-san i lari e R.icoven.iti nelle: Case eli ricducazione e negli Istituti di osst~rvazione s(,çondo alnw.i

C<ll·attcri

APPENDICE

DeLITTI DLxt''-<UAn ALI '!\uTot<IT.\ GntHZl\IIL\ rnu.E Fwar: DELL'ORDl'-:L

Delitti ùenunciatì ali'Autoritit Giudiziaria tlalla Pubb.licn Sicurezza e dai Carabinieri r:attì delittuosi, delitti che li ÌHlcgrano c persone, denunciati all'Autorità Gitidiziaria

dalla Pubblica Sicurezza c dai C11abinieri. per mese e per regione

Fatti delittuosi, delitti che li intcgr<tno c· persone, denunciati ali'Autoritit Giudizh·

ria dalla Pubblica Sicurezza c cl3i Carabinieri. per provincia

Delitti denunciati aii'Auturità Giudiziaria dalla Pubblica Sicur,~aa (! dilÌ Carabi- nieri. per regione

Organi della giustizia civile . Ot'gani della gìn<;tizia penale

GRAl'lCl

Scd.i di Trìbunak per dislrct.to di Corte di appello

Sedi di Pn:'t.ur~l per distretto di Corte di ~lppello

Procedirnen1i civili dì cognizione . Protesti c fallirncn ti

Atti notarili e convenzioni di particolare interesse Delitti denunciati alle Preture e alle Procure .

Minorenni giudicati con pn)vvedimento ìrrevocabìk. secondo la specie dd prov·

vedimento

Tav.

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I 21 122 123 124

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P a;?,.

Minorenni condanrwti con provvedimento irrevocahilc. secondo il delitto 13 Entrati dallo stato di libert~t, usciti in libertà e dL'tcnuti presenti a tine anno per

posizione giuridica .

ProcedinwHli. civili di cognizione •;oprav\'enuti, per distretto di Corte di appello Anno l961J .

Provvedimenti in malt.Tia civile .

P t o testi c fa llimc<~li, per regione Anno 1966 Convenzioni not~trili, per regione . Anno 1966

Procedimenti civili di COi!llÌZÌOJh: ,;;;auriti con st~ntenza defin.ìtiva. sec()ndo la nta- tcrìa delle controversie c l'C'sito della domanda dell'attore · Anno l9(J6 . Procedinwnti ciYili di cognizione esaurili con sentenza definitiva. secondo la ma·

teria delle controversie, per distn.:Uo di Corte di appello . Anno 1966 Delitti denunciati alle Prctun: e Procure, pc:r disiTdto di C(>rlc di appello Anno

1966

Condannati secondo il <kliitc•. l'età 1.' la recidi\ità - Anno 1966 .

Furti consum;tli se~.:undo il luogo dd cklittu e il valure della refurtiva Annu 1966 Omicidi volontari c: persone offese secondo il movente e la rcbziune con l'irnpu.

tato ·· Anno 1966

lmputati giudicati secondo l'esito del giudi?io in .istruttoria e primo grado. per dt'litto Ann.o 1466 .

Cond<1nnatì ~econdn l'età, lo stato civile. l'attivita cconornica, il. ckli1tu c il .o.,t·s~o Anno 1966

1\iinorenni !;'.iudicati con pnrvvedinwnto irorevocé\hìle . A.nno 1966

Minurenni giudicali cor1 provvedimento irrevocabile, secondo il delitto c la n~gione in cui fu onnrncsso Anno 1966

Entrati d;ìllo stato di libertà ,~ usciti in libctU.l Anno 1966 .

Entrati dallo stato dì libl~rtà secondo l'eta e lo sU-i.lo civile (imputati, condannal.i.

~o l topo.-, ti a misure di sicurezza) - Anno 1961i .

Deknuli. inll~rnatì c ricoverati !H\:st:nti al 31 diceutbrc 1966

28 29 70 71 124 125 204 21ti 217 217

32~~

.323

(7)

ORGANI DELLA GIUSTIZIA CIVILE

l

APPELLO

-

TRIBUNALE

CORTE DI CASSAZIONE

l

CORTE DI APPELLO

l

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COGNIZIONE APPELLO

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DIRETTA

1° GRADO 1° GRADO

L _____________________ j

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UFFICIO

P RE TURA

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APPELLO

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CONCILIAZIONE

~---J

RICORSO PE:R CASSAZIONE: - - - - - APPE:LLO

ISTITUTO CEIHRALE 01 STATISTICA

(8)
(9)
(10)

PROCURA NERALE

ORGANI DELLA GIUSTIZIA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE

CORTE DI ASSISE CORTE

L--- --- - - - ì

PROCURA DELLA

l

-1--l ---

1

! ___________ _

PRETURA

ISTAUZIONt

App~llo da sentenze istruttorie

Sentenze di rinvio a giudizio del giudice is!ru!t<.)ra e della SllliOn!l istruttoria Avocazìon•'l di procedìmrmli d& parte della f'''':;.;.ura generai(')

Richieste di d<~creti di cìla<i<m-:J> a giudizio rlci pubblico minicf.r:oro avanti al tribunale o alla Corte di a11sìse e richieste di procedimento al pretore Richieste di istruzione formak~ (al giudice istruttore o alla sezione istruttoria) o sommaria (al pretore)

Appello tl-~ tmntenze emesse " dibattimento Ricorso p,_;:;~· cassazione ~,V'it:H'$C' sentenze app;;;Hs;~a

ì~;;-1fUfO CENTRALE 01 SHTISTJCA

PREMESSA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

A - ORGANI

La giustizia è amministrata dai seguenti organi: ufficio di conciliazione; p re tura; tribuna- le e corte di assise; corte di appello e corte di assise di appello; corte di cassazione; ufficio del pubblico ministero.

l. UFFICIO DI CONCILIAZIONE - In ogni Comune ha sede un ufficio di conciliazione. Il giudice conciliatore (giudice singolo) ha competenza solo in materia civile per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 lire (L. 25 luglio 1966, n. 571), quando dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice, e per le cause di sfratto per finì t a locazione o relative a contratti di locazione di immobili di val(H'(;o non superiore a 25,000 lire.

In tutt(;' k~ cause, il cui valore non superi le 20.000 lire, il concilì.Hore può dtx:idere se·

condo equità (art. 113 c.p.c.). Il conciliatore svolge la sua attività anche in sede conciliativa, oltre che contenziosa.

2. PRETt:RA ·- La prctura ha sede in ogni capoluogo di manclamento, che cornprende, eli solito, un gruppo di Comuni. Il pretore (giudice singolo) provvede direttamenw all'istruttoria della causa ed al giudizio. In alcune sedi più importanti (Roma, Napoli, Milano, ecc.) ta pre·

tura è articolata in più sezioni.

Il pretore è competente in materia civile e penale:

a) per la materia civile, in primo grado, per le cause di valore non superiore a 750.000 lire (L. 25 luglio 1966, n. 571), in quanto non siano di competenza del conciliatore e, qualun·

que ne sia il valore, per Je azioni possessori<;, per le demmcie dì m1ova opera e di dnnno te·

muto, per i provvedimenti di urgenza, per l.e cause relat.ive ad apposizione eli termini e osser- vanza delle distanze, per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto, per quelle per finita locazione, non di competenza del conciliatore, per quelle relative alle mi- sure e modalità di uso dei servizi del condominio di case, ecc. Il pretore ha, inoltre, numerose attribuzioni di carattere non giurisdizionale, fra le quali quella di sorveglianza sulla tutela dei minorenni e degli incapaci (giudice tutelare). In secondo grado, è giudice di appello rispetto al giudice concìliatore;

b) per la materia penale, è giudice dì primo grado per i reati per i quali la legge sta·

bi lisce una pena detentiva (reclusione o arresto )non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria (multa o ammenda), qualunque ne sia l'ammontare, sola o congiunta al- la predetta pena detentiva.

I procedimenti decisori davanti al pretore sono preceduti da una istruttoria, che è sem- pre sommaria.

3. TRIIJUNALE - Ha sede in ogni capoluogo di circondario, che comprende più manda- menti; è organo collegiale. costituito da un magistrato di appello (presidente) e due magistra·

ti di tribunale (giudici). E' articolato, di regola, in sezioni (civili e JX~nali).

Il tribunale ha compt~tenza in materia civile e penale:

a) per la materia dvìle, in primo grado, per tutte le cause che non rientrano nella com- petenza del pretore o del conciliatore; ha inoltre competenza esclusiva per le cause in ma- teria di imposte e tasse e per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone. In se- condo grado è organo di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dal pretore;

b) per la materia penale, è compeknte, in primo grado, per le cause non dì compe-

(11)

XIV PREMESSA

tenza del pretore e della corte di assise e, in secondo grado, per l'esame delle impugnazioni contro le sentenze del pretore soggette ad appello (cioè quelle relative a delitti o contrav- venzioni punibili con pena detentiva o con pena pecuniaria non ammessa ad ablazione).

Una sezione speciale del tribunale costituisce la corte. di assise, a cui è attribuita una specifica competer.-za per i reati più gravi e precisamente per quelli di cui all'art. 29 c.p.p.

E' composta da un magistrato di appello (presidente), da un magistrato eli tribunale e da sei giudici popolari.

Presso ogni tribunale è costituito un ufficio di istruzione, i cui componenti sono incari- cati della istruzione dei procedimenti penali eli competenza sia del tribunale che della corte di assise.

Circa i reati di competenza ddla corte di assise, è da ricordar..: che il giudice istruttore presso il tribunale è anche giudice d..:i risultati dell'istruttoria per i reati eli competenza della corte di assise, su requisitoria del procuratorC.> della Repubblica. Il giudice istruttore giudica delle sentenze istruttorie eli proscioglimento pronunciate dal pretore ed è competente ad emet- tere, su richiesta del publico ministero, il decreto di impromovibilità dell'azione penale.

In ogni capoluogo di distretto di corte dr appello è infine costitui.to un tribunale per i 1ninorenni con compct<;nza specifica. Esso funziona come organo collegiale (di cui fa parte un membro onorario scelto fra gli esperti in psicologia c psichiatria l ed ha competenza per tutti i reati commessi da minori degli anni 18 che, secondo le leggi vigenti, siano eli cornpe- tenza del!'autorita giudiziaria.

4. COIHE DI APPELLO - Ha sede in ogni capoluogo di distretto, che comprende più circon- dari; è organo collegiale, composto da un magistrato di cassazione, che lo presiede, e da quattro consiglieri di appello in funzione di giudici; si articola in sezioni civili e penali.

In linea di massima, ha competenza in ma leria civile e penale negli appelli avverso le sen- tenze del tribunale, pronunciate per delitti o contravvenzioni, per

i

quali la legge sancisce una pena detentiva o una pena pecuniaria non ammessa ad ablazione. PeJ ò ha anche competenza diretta in alcune materie, quali adozioni, riconoscimento di sentenze straniere, riabilitazio- ni, ecc.

La competenza per territorio, in ordine alle materie di competenza diretta, è prevista di volta in volta dalla legge (acl es. per il riconoscimento di sentenze straniere).

ln ogni corte di appello è costituita una sezi011e speciale per i rnhwrenni, che giudiGI in secondo grado sui reati commessi dai minori degli anni 18. Un'altra sezione speciale funziona da corte di assise di appello e gittclica sugli appelli avverso le sentenze della corte di assise;

è composta da un magistrato eli cassazione, che la presiede, da un magistrato eli appello c da sei giudici popolari.

Presso la corte dì appel.lo è infine costituita la sezione istruuoria, che giudica con un pre- sidente c due consiglieri ed è competen.te a conoscere gli appelli presentati avverso le sen- tenze eli proscioglimento dei giudici istruttori. Essa in primo grado può condurre l'istruttoria penale nei casi in cui questa le sia stata rimessa dal procuratore generale ed ha anche una competenza sua specifica deliberativa (acl es. per l'estradizioue).

5. CoRTE DJ CASSAZIONE -· E' organo collegiale, ha sede in !;'(.oma ed è unico per tutta l'Ita- lia. Funziona a sezioni semplici con un presidente e 6 magistrati di cassazione ed a sezioni unite con un presidente e 14 magistrati di cassazione. Ha competenza in mater.ìa civile e pe- nale e giudica, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovve- ro sentenze inappellabili emesse in primo grado. •

La corte di cassazione, come organu supremo della giustizia, assicura l'esalta osst:rvanzi.l e la uniforme interpretazione della legge, l'unità del. diritto oggett.ivo nazionale, il rispetto dci limiti delle diverse giurisdizioni e regola i conflitti eli competenza e di giurisdizione.

Le sentenze della corte di cassazione non sono soggette ad alcun gravame.

6. UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO - Presso le corti ed i tribunali è costituito l'ufficio del pubblico ministero rappresentato, rispettivamente, dal. procuratore generale e dal procuratore della Repubblica. Tale organo non esiste presso le preture, in quanto il pretore in materia penale, nel periolo istruttorio e nella fase eli esecuzione dei suoi provvedimenti, partecipa contemporaneamente della qualità eli giudice e di pubblico ministero, mentre nel dibattimen- to esplica esclusivamente funzioni giur.isclizionali ed il P.M. è rappresentato da un altro organo

~i regola un avvocato incaricalo per ogni singola udienza o dibattimento).

Il procuratore della Repubblica è capo della polizia giudiziaria del circondario e quindi può procedere acl atti di polizia giudiziaria; in ogni caso, ricevuta la notizia del reato, ove que·

sta sia fondata, promuove l'azione penale, altrimenti richiede al giudice istruttore presso il

PREMESSA xv

tribunale decreto d.i irnprorno\'ibilità dell'azione penale (salvo contrario avviso del giudice stes- so). In matena Civtle, d procuratore esercita l'azione civile o interviene in causa nei casi sta- biliti dalla legge (ad es. cause matrimoniali, cause riguardanti l.o stato o la capacità delle persone, ecc.).

Il procuratore generale della Repubblica è capo della polizia giudiziaria del distretto c normalmente svolge, in grado eli appello, l'nttività spettante in p1irno grado al procuratmc della Repubblica.

B -·- 0Rill:-JA,\!ENTO PllOCESSL'ALl

l. ATTJVITA PlWCESSUALE CIVILE -- Il procedimento civile italiano, nel quale l'autonomia del- le parti private si concilia annonicament(; con i poteri del giudice, assume due figure fonda- mentali cht' sono in larga parte indipendenti l'una dall'altra: il procedimento eli connizione e

il procedimento di esecuzione. "

a) Il procedimento di cogmzwne serve essenzialmente ad accertare se la si t u~1zione sol·

toposta al giudice sia o no conforme all'interesse pubblico; esso si svolge d.inanzi al concilia- tore, al pretore e, in maniera prevalente, davanti al trìbunale. E' per t~le motivo che la leg- ge detta la maggwr parte delle sue regole in riferimento a tale ultimo giudizio, distinguendo- lo 1n tre fnsJ: l'mtrocluzJOne della causa, l'istruzione, la decisione.

La causa si introduce con la domanda, che deve essere proposta con la citazione. Questa 2 un atto del soggetto (l'al/ore) che ha assunto l'iniziativa processuale; attraverso tale atto si specificano le cose oggetw della domanda stessa, si espongono le ragioni che la motivano e :;i invita l'altra parte (il cunvemllu) a costituirsi.

La notificazione della citazione determina la litispendenza.

La costituzione delle parli in giudizio nvviene mediante il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti indicati dalle leggi.

Il convenuto, costituendosi, propone la sua difesa e le eventuali domande riconvenzionalì. Interviene a questo punto la designazione del giudice istruttore, .il quale è investito dell'istru- zione e della relazione al collegio nel momcn t o in cui rimette la causa allo stesso.

Nel sistema vigente vi è infatti una clifferen?iazione tra fase istrutt.orìa e fase decisori;,, in quanto mentre l'istruttoria è affidata ad un solo giudice, .la decisione è affidata a più per- sone l'iunite (collegio).

. Il collegio può pronunciare una sentenza definitiva quando decide tutto il merito; una or dmanza quando sospende la c!t:cisione su tutta la causa; una sentenza parziale (e contt•mpora- neamente una separaw ordinanza con i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione)

quando decide una parte della causa. ·

b) li procedillle/1/V di esecuz.ione tende a modificare una situazione di fatto nel modo voluto dal pubblico interesse cci è dominato dallo scopo eli attuare. nel minor tempo e nella massima misura possibile, le pretese la cui conformità all'interesse pubblico è già garantita dal titolo esecutivo.

In alcune particolari situazioni, dinanzi a speciali posizioni delle parti, a causa di ragioni varie (carattere indisponibilc degli interessi; necessità di formalità particolari; non utilitil di una cognizione completa), il codice processuale civile prevede infine procedimenri speciali, il cui gruppo più ampio è formato dai procedimenti somrnari, nei quali si ha uno svolgimento abbreviato delle varie attività, in confronto del processo ordinario.

Contro i provveclime~ti giurisdizionali sono ammesse, nell'ordinamento vigente, speciali forme dt controllo, che s1 sostanziano nelle impugnazioni. Di queste, il mezzo più generale è l'appello, che rappresenta un secondo giudizio c che, come si è già accennato, viene~ proposto, avverso le sentenze del conciliatore, del pretore e del tribunale, rispettivamente al pretore, al tribunale e alla corte eli appello.

Altro mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione: al vertice dell'organizzazione giu- cli~iaria, anche nel giudizio civile, è la corte di cassazione, che interviene però con poteri li- rmtatl per controllare un1camente gli erron eventualmente verificatisi nell'attività processua- le e quelli commessi nelle valutazioni di diritto.

(12)

XVI PREMESSA

2. ATTIVITÀ PROCESSUALE PENALE - figure principali sono: il giudizio direttissimo, il giudi- zio per decreto, il giudizio ordinario.

a) Giudizio direttissimo - Quando una persona è stata arrestata in flagranza eli un reato di competenza della pretura o del tribunale, il magistrato competente, se ritiene di do- ver procedere c se non sono necessarie speciali indagini, può farla condurre in stato di arre- sto, dopo un sommario interrogatorio, davanti alla pretura o al tribunale, entro il quinto giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il pretore o il procuratore del.la Repubblica procede con le forme ordinarie. Se si tratta di reato eli competenza clel.la corte di assise, si può procedere a giudizio direttissimo soltanto nel caso che la corte si tro- vi convocata in sessione ovvero st: debba essere convocata entro 5 giorni eia quello clcll'ar- rcsto.

b) Giudizio per decreto - Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili d'uffi·

cio, ritenga eli dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda. può pronunci<ue la condanna con decreto senza procedere al dibattimento.

Contro il decreto penale eli condanna può essere proposta opposizione: se roppont:ntc non si presenta al dibattimento, senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore pronuncia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto; se invece si presenta, il decreto è re- vocato e il pretore procede con le normali forme.

c) Giudizio ordinario - L'azione penale, al eli fuori dei casi sopra accennati, deve essere condotta dal giudice istruttore presso il tribunale (rito formale) o dallo stesso procuratore della Repubblica (rito sommario), a seconda della complessità o meno delle indagini.

A chiusura dell'istruttoria sommaria, il procuratore del]a Repubblica, ove ritenga che l'im- putato debba essere prosciolto, chiede a] giudice istruttore di pronunciate la relativa senten- za; altrimenti richiede al presidentt:~ del tribunale eli emettere decreto eli citazione a giudizio.

Nei procedimenti a carico dei minori provvede il procuratore de!Ht Repubblica pre so il tribunale dei minorenni, il quale promuove l'azione penale e svolge le funzioni istruttorie col rito sommario.

Il giudice istntttore, a chiusura clcll'istruttorìa, emette sentenza eli proscioglimento dei- l'imputato o di rinvio a giudizio dello stesso davanti a] pretore (nel caso che vi sia degrada- mento eli competenza, altrimenti il pretore istruisce con rito sommario i procedimenti di sua cognizione), al tribunale o alla corte di assise.

Il procuratore generale può l;mettere alla sezione istruttoria le istruzioni per delitti dì competenza de.lla corte di assise e del tribunale e, in tal caso. svolge le relative requisitorie.

Il giudizio si svolge, in pubblico dibattimento, presso i singoli uffici giudiziari, secondo la competenza.

C - ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Gli istituti eli prevenzione e eli pena si distinguono in: stabilimenti eli eu ·todia preven·

ti va; stabilimenti di pena ordinari e speciali; stabilimenti per misure amministrative di si- curezza detentive; istituti per minori.

l. STAIHUMENTI DT CUSTODlil PllEVENTlVA - Si distinguono in:

a) Carceri giudiziarie cemrali, istituite in ogni capoluogo di tribunale, e succursali isti·

tuitc nello stesso capoluogo eli tribunale o in altro Comune del circondario.

b) Carceri giudiziarie mandamenlali, istituite normalmente nel Comune sede della pre- tura.

Negli stabilimenti di custodia preventiva sono ristretti, di regola, gli imputati in stato eli carcerazione preventiva, i detenuti a disposizione dell.'autorità di P.S. o di altra autorità diversa da quella giudiziaria ordinaria e, infine, i detenuti eli transito o di passaggio.

Eccezionalmente, alle carceri giudiziarie centrali possono essere assegnati i condannati al- la reclusione per un tempo non superiore a due anni. nonchè i condannati alla pena dell'ar· resto; alle carceri giudiziarie mandamentali possono essere assegnati i condannati a pena de- tentiva (reclusione o arresto) non superiore a 6 mesi.

PREMESSA XVII

I detenuti sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati.

Gli imputati dello stesso reato devono essere tenuti separati fra loro, se l'autorità giudi·

ziaria abbia così ordinato; in mancanza di tale ordine, .la separazione deve essere disposta dal direttore dello stabilimento, sempre che lo consentano le esigenze dello stabilimento stesso.

Alle carceri giudiziarie non possono essere assegnati i condannati che siano stati dichia- rati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e i contravventori abituali o profes-

sionali. ·

2. STABILIMENTI DI PENA - Si distinguono in:

a) Stabilimenti di pena ordinari, corrispondenti ai tre tipi di pena detentiva previsti dal codice penale, e cioè ergastoh, case di reclusione e case eli arresto (che possono essere costituite da sezioni speciali de.lle case di reclusione).

b) .Stabilimenli dì pena speciali, ordinati in relazione ai precedenti del condannato, al- l.'età, al sesso ed alle condizioni fisiche e psichiche dei detenuti, e cioè stabilimenti per de- linquenti abituali, professionali c per tendenza c per i contravventori abituali e professionali; stabilimenti per minorati fisici e psichici (cioè per condannati a pena diminuita per infermità psichica o per sordomutismo o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefa- centi, per gli ubriachi abituali e per le persone dedite a.ll'uso di sostanze stupefacenti): sta- bilimenti per i minori di anni 18, il cui trattamento è diretto soprattutto alla rieducazione morale; stabilimenti a criteri: disciplinari (case di punizione e di rigore), sanitari (sanatori giudiziari), lavoratori (case di lavoro all'aperto), nonchè, in considerazione del progressivo riaclattamento elci concla.nnato alla vita sociale, stabilimenti di riadattanlento sociale, ove sono trasferiti i condannati a pena detentiva per un periodo superiore a 5 anni, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 227 del regolamento carcerario.

La specializzazionc degli stabilimenti viene integrata dalla ripartizione dei condannati, nell'ambito dello stesso stabilimento o della stessa sezione di esso, in gruppi affini, in modo eia assicurare l'omogeneità fisica e morale eli ciascun gruppo allo scopo principale della rie- ducazione dei singoli detenuti.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uo- mini; le donne di fac.ili costumi sono separate dalle altre.

3. STABILIMENTI PE!l MISURE AMMJNlSTilATIVE DI SJCU!lEZZA DETE:'<llVE - Le misure di S.icu- rezza costituiscono mezzi di prevenzione individuale ddla de.linquenza, secondo la disciplina dettata dal codice penale.

I relativi stabilimenti sono ordinati in rapporto alle diverse categorie di persone social·

mente pericolose e precisamente:

a) Colonie agricole e case di lavoro: sono due organizzazioni penitenziarie eli un'unica misura eli sicurezza, destinate a redimere con il lavoro i delinquenti sani e maggiori degli anni 18. i quali vengono assegnati all'una o all'altra organizzazione dal giudice eli sorveglian- za, in considerazione delle loro attitudini e condizioni, delle precedenti occupazioni e del- l'ambiente in cui dovranno tornare a vivere. Vi sono assegnati: coloro che sono stati dichia- rati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, protcssionali o per tendenza e non essendo più sottoposti a misura eli si- curezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova ma,1ifestazione clell'abitua- lità, della professionalità o della tendenza a delinquere; le persone condannate o prosciolte, nei casi indicati espressamente nella legge (artt. 223 e 226 c.p.).

b) Manicomi giudiziari: vi sono sempre assegnati, ove tratti si eli del i t ti dolosi punibili con la reclusione per un periodo superiore a due anni, gli imputati prosciolti per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomu tismo.

c) Case di cura e di custodia: vi sono assegnati. i condannati, per clel.itto non colposo, a una pena diminuita per ragione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcoo.l o da sostanze stupefacenti, ovvero per ragione di sorclomutismo.

Per questi stabilimenti è da rilevare che, in conformità al principio generale dell'art. 211 c.p., il ricovero in essi viene eseguito dopo che la pena inflitta sia stata scontata o estinta, sal- vo che le condizioni dell'infermità siano tali da non consentire la immediata esecuzione della pena: in tal caso, il giudice può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena.

2

(13)

X VIU PRE'.lFSS,\

d) Sa11.atori giudiziari: vi sono w;segrwti gli internati affeHi da tubercolosi o p!eclispusti a tale malattia.

c) Case di rigore: vi sono trasferiti, cou provvedimento dd giudice di sorveglianza, gli internati nelle case di lavoro c n<:lk colonie agricole, ehi:' siano osLinatarnente ribelli all'Oi·- dine c a!la disciplina.

4. lsJJTUTJ PER ~!Jl'<ORl Si distinguono in: istituti di ricducazion,·: prigioni-svuula: rifur·

malori giudiziari; ritonnatori speciali.

a) Istituti di rieduco::ione: per t't:~ccuziune eli pnJYvcdimcnli che l'au101'it.i1 giudiziaria i:

chiamata ad adottare nell'ambito della cornpet.enza ammini.~trativ<~ dd tribun;1lc per i mino rc•Jmi, in ordine ai minori dì trrcgobre condotta o di cletenninato carattcr<·, c:hc non hannu però commesso fatti prcvnluti dalla legge cornc re~1ti, sono istituiti l)cggc 25-719.'56, n. 888) i seguenti istituti e servi:t.i rìcducativi: istituti di osserva:t:ionv; case di rieducazione c· i,..tituli medici psico-pl'dagogìci; gahinet ti mcdico-psico-jx·dagogìcì; uliici di ~crvizio ·;uci;tlc; fuçohH·i di semi-lilx;rtù e pensionati giovanili; sçtwk, labonHori e riereatori speciali.

h) Prigioni-scuola: per i pnlvvcdi rrwn ti c1ne~si da \l'autori t?1 giudiziaria ndl'arnbito d<:~ Ha sua competenza penale. sono previsti: un'~1pposit<.t sezione negli istituti di osscrvaziont!, dt>

slìnata ad accogliere i n1inori in statu di CU'<todia prevc·ntiva; k prigioni·.<;cuoJ,,, ovc: ven gono assegnati i minori in espiazione di pena. 1\di ìst.itut.i hanno sostituito k carceri p,;r mi·

norenni, ckstinale ad accoglier\;~ i n1inol'i giudicabili ~~ qudli in cspiaziorw di rwna. · c) [(iformatori giudi;:r:ari: vi sono assegnati i minori Jlt'i C<ISJ previ~i.i dal codìct~ pc nale. L'assegnazione è obbligatoria per i delitti cornrn<'Ssi da rniuori d(•gli anni 14, 0\Tcro ma1-~

giori eli t<Jie etù nEl mi1wri degli anni 18, riconosciuti noll imputabili .- che oiÌano punibili Cfin la redusione non inferiore a 3 a.nni. L'assegnazione st,~ssa puù invece esst:rt' ordinata dal dice quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto, .ma non rìsulli Ira quelli punibilt con le pene dianzi richì::llltale.

Il provvedìmt~nto di iìSscgnaziune e al tres'! obbli0:alo1 io quando il rninorc .~ia sta tu con danuato p~·r cklitto durmtk -1\,;secuz.ione di una mi.~ura di sicure:u .•. \, a lui precedenternenlc applkal<1 per difetto dì imputabilit~l. JJLmchè per i minori tkglì anni 18 che siano delinquenti profe,.,sìonali, aiJitual.i u per tcnden7.<L

d) Riformatorì speciali.: vi sono ;.ìS:'>t'gnati .ì rninori, per i qtwli la pc:ricolosìtù soci~1lc

c prcstmla dalla kgge per la gnrviti.t dei reati CCJrnrnes~i, e quelli che durante il r.icm·,~ro nel rifonnatorio ordinario si sor1o rivelati particolarrnentc IWricohJsi.

. Al fin~~ di uua piu stretta ind.ividt.wzionc del tnltlamcnto_. nei .-,ingolì ~iabilinhmti c.·sistono o possono essere istituite sezioni speciali di colonie agricole c di C<I~C di lavoru pn ddin cruenti abituali, profes~ionali e per tc·mkn1a; sezioni. speciali di rnanicurnio fiiudìzìario c di case di cura '~ d.i cusiOd.ia per i sordomuti. per ubriachi abitu:di l~ pt~r .internati dediti all'uso di so,tanze stupefacenti; sezioni :-;eparate nd riformatori ordinari c speciali pt~r i mi-

nori degli ;mni 14.

ln t.ut.ti gli stabilinwnri, pui, vì -;ono saìrmi sq);1rate per k donne.

AVVERTENZE Al. LE TAVOLE

J -· l dati riportati negli Annuari di sta!i:-;tichc giudiziarie costituiscono il. risultato delle rileva7:ìoni c·~eguite dagli organi preposti alk statistiche stesse llt'i perioch cu1 k nlevazu>nl si rifcri:,cono (; ciot' dz•l ,\linistcro di Grazia e Giustizia per gli anni dal 1862 al 18ì9 c· dal. 1907 al 1935, d.tlhl l)ireZÌUllt' c;cnc:rak tklla St<.llist.ica per gli anni dal !880 al 1906. dall'Istìtnto Ct:nlrak: di Statistica per gli anni dal 1936 in poi .

. L<.~ rilnaziuni concernenti k carct~ri ed i rifornwtori nd periodo dal 1862 al 1918 \.Tl\lW-

ro eseguite d;ll Ivlinisrno del l 'interno.

2 ....

r

dali \'engoncl trasrncssi dirctlati\t'Clk all'Istituto Ccntr<dC eli Statistica per .ITW/ZO di appositi rnodclli, distinti per ciascuna specie: di uf!icio giudiliario c p~;r ciascun rarno di stati·

stìc1.

, 'L'htituto Centrale di Statistica orovvede alla revisione, t'laburaziunc r~ pubblicazione tkl matl'riak. J principali dati riassuntivi sono riportati nd Htlllcttino rn..:nsile di statisf ica ('

m:lk altre pubblicu:iuni gcnendi dell'Istituto. , . ..

Nel pcdodo postbclìicu 1ali Jnudelli hannofonnato oggetto. d.i accu:rata. rc_nswne al lu1c di :Hieutl<Yre la Jnateria rilevnta alle finaliti1 generali delle statJstJche giUdtzJan,;; la re.v1ston~:

(• ~tat:~ elkltllllla, d'intesa col Ministcm di Grazia e Giustizia, dall'apposita Comndssiùne pa k sratistìcbe giudiziarie contemplata nd decreto di trasferime11to alì'lstìtnto Centrale dì Sta

tìstica di tak branca dì rikvazioni. .

Nel pre::;enk volun1e (: ~tato introdotto un nuovo criterio di inqwJdramcnto .della 1:1aterw trattata, in relazione alk csigr•nzc di una piu irnrncdì:;t1a utilizznzione dct dat1 nportatJ.

I11 Juogu delle c'prc~sioni " gìusi i:tia civile ''• izia penale"· sono state usate qudk d i .. , materia ci\ ile , c di " malcria penale .,, dato clw con esse. v ieri<' designato quel coni- ple:-.so di rilcvazioni che riguanlano non soltanto l'<.tllivìti't degli orgam della g:mstizi~t cornl' organi cjudicanti, m:1 anche l'attivili1 che gli stt:ssi od ;;lln mga111 .:sp!Jeano per as~tcurare

un oitÙrullu Iunzìon~m1ento degli istituti giurid.ici nt·l quadro ddl'ordùmmento giuridico dello

Stato.

Nella materia civile si sono falte così rkmr;JI'e k rilevazìoni conc~·rncntì l'amministra- zione delta giustlzin, raggruppate sotto Ja denominazione di ,,statistica prucc;ss\talc d:·ile '":

quelle concernenti i p.rotc.·sli. e le pnJc,~dttce concorsuali, qudle nguarcl:mtt l atl:!VJ1a der notai c qt1dle riguardanti l'aspetto soçìologico dcll'applicaz.ionc c dt·l!a tu1l·la dd <Ìlntto solto la denon1inazione dì statistica ddb litigiositi.l "· Analogamente, ndla rnatena pc~nak, s1 sono latte rient rme le rikvazìoni conce n ~t· n li l'attività della ratura on:lìnarb volta a repri 1nc:~re u prcvc~nirc l'attività antisociaìc dei sirtgoli. raggruppate sotto la rkmmiimo:iorlc di (•.slatìstica pnoc..:ssualc penale "'• e k rik ,·azion.i riguardanti l'aspd t o socio logico dd feuomcno criminoso, il quak rn·cnd,~ in corhiderazione non solo g!i indivi<lu\ condannali 11~a, anche' 1

fatti di cui gli individui si sonu rc·si tesponsu.hili, cunsJdnanclo uoc la cnnnnaltta :sw dal.

punto di vista subicttivo che dal. punto di \i sta obiettivo. _ . _ L'e;,pressìorw "slatistk<1 della criminal.ilil ,) che fillo ad ora c stata usata per ck.:,1gnare ~t:

sule rilev~l?ioni desuntl: dallo spoglio delle schede dd ea:-.cllano gtud.tzwk. c qumd1 l solt individui condannuti, vkne cos'ì ad :1ssumt'rc il ,;uo significato effettivo que!Jo not~ eh un insie.rne di rikn.1t.ioni elle ri~uardano la condotta antisociale degli individui, ìndudendo un'mnpia analisi dci ddiHi C(;i·nrnc:ssi fin dalla fase ddl'accc~ttarncnto dt~i dditti stessi .. in modo da cogliere il fenorneno criminostJ nelle sue rnanifestaziuni.

l -·~- 1 d<lli relativi ai var.i anni riflettono l'attività dci vari organi nel. quadro degli ordi namentì e (ki codici e leggi vigenti negli anni cui le statistiche si riferiscono. . .

In particolare è da tener presente che con legge 25 luglio 1966. n. 57.1. è st<~to .ulter:or·

mente amnclltato il lim.it.e della competenw per valore; dei conciliatori e de1 prdon, r tspetiJva- menlc lkt 1.'1.000 a 50.000 lire c da 250.000 a 750.000 lire. Inoltre, con l<t legge 9 agosto 1956, nu- mero 1086, entrata in vigore iJ 25 novembre 19:i6, è~ 'tala variata la circoscrizione giudiziari~

dd disrrelti di. Corte di appello di Vencli:l c Trieste, attribuendo a quest'ultimo distrc'tto l

(14)

xx

AVVERTENZE ALLI: TAVOLE

circondari dei tribunali di Gorizia, PorcleJl'> , .. Il•", -r<)]I·r1•'.z·.z.(·J e ~ ~.. l.J.clr'oc' .. 2·1·;, u appartenenti al distret- to di V cnezia.

4 --- .~.dali si. riferiscono in gcn<"rale alle cìrcoscri::.ionì giudiziarie (distretti di Corte di app~llo: cnTon~ar~ dr Tnbunali, manda menti. eli Prcture) o alle circoscri2ùmi wnmiltisl rative

~rcg1?n~ e.provmcre) vigenti nei confini territoriali dello Stato quali erano nei singoli anni cui

1 dat1 s1 nlenscono.

. Per .g~i eventu_ali confronti fra regioni c distretti di Corte di appello, si avverte che la nr~~>s~r:z1on,e n~gr?naJ~~ nm: s,emprc corrisponde esattamente a quella giudiziaria; infatti può .rv\ c n!! c che un distrc!1o d1 Corte eh appello comprenda oltre ai cornuni della rispettiva re·

game, anche qualche comun~ c~ addirittura un'intera provincia di regione finitima, e vicewrsa.

. . Nel prospdt(~ ~cguentc c nportato un quadro comparativo tra le circoscrizioni giudizìa- ne c quelle ammHHstraiJVe alla data de.! 31 dicembre 1966. '

DISTRFTTI Dl CORTE DI APPELLO

Torino . Milano . Brescia . Trento . Venezia.

·rrieste Genova Bologna Firenze . Perugia Ancona . Roma L'Aquila Napoli Bari . Lecce Potenza.

Catanzaro

Piemonte e Valle d'Aosta

Varese, Corno, Milano, Pavia e Sondrio

., Bergamo, Brescia, Crt~mona e Mantova, meno 2 co-

nllui.Ì della pro v. di Brescia (l)

Trenlino-Alto Adige e 2 c:ornunì ddla prov. di Bn>

;;eia ( 1)

Veneto e l comu!le della prov. di Udine (2)

Friuli-Veuczia Giulia, meno l comune de.lla prov l di Udine (2)

·l Liguria c pro v. di Massa-Carrara F.rnìlia Rornaglla

Toscana, rnerio prov. di M8:;sa-Carrara Umbria

Marche

Lazio e 8 cornuni della prov. di Caserta (3) ' Abruzzi

Campania e Molise, nlcno 8 comuni ddb prov. di 1 Caserta (.3) e 27 cmnuni della prov. di Salerno (4) Bari e Foggia

Brindisi, Lecce e Taranto

l~asilic~tta c 27 cornuni della prov. dì Salerno (4) Calabna, meno 23 cornuHi dt:Ha prov. di Reguio di Reggio di

Palermo

Calabri;) (5) "'

Cal. (sez.)i 23 conHmi della prov. di H.eggìo d.i Calabria (5) .1 Palermo, Agrig<:nto e Trap<mi

Messìrw . Caltanissetta

C:.~tania

Cagliari ITALIA

Messinlì, meno 2 cornuni della prov. eli Messin:.~ (6) Ca~li:tnis~etta ed Enna, meno 1 rornun.l· ddla pr(lV. di

Caltamss(~lta ( 7 l

·' Catania, .Ragusa. Siracusa, 2 comuni della prov. di Messina (6) c l comune della prov. di Caltanis·

setta (7) Sardegna

4.307.853 5.5R4J25 2.443.488 827.451 4J)08.654 1.226.097 2.057..586 3.780.176 3.190.926 789.481 1 ..357.588 4.456.312 1.219.921 5.297.044 2.0!2J35 1.580.371 740.551 1.82U09 260.375 2.()93.6.'15 687.740 502 943

1.600.021 1.481.459 53.327.461

AVVERTENZE ALLE 'IAVOU: XX!

5 - STATlsTfCA Pl<OCESSUALE CIVILE - l dati riportati nella presente pubblicazione riguar-

dano l'amministrazione della giustizia civile da parte della magistratura ordinaria e con- cernono:

a) il nJovimcuto elci procedimenti i cui dati sono desunti dai registri giornalieri isti·

tuili nel 1947 e trasmessi per mezzo di appositi modelli, distinti per ciascun ufficio giudiziario cd an~nti periocUcità mensil.e o trintcstralc;

h) i provveclirnenti d.ì esecuzione, i l~Ui dati si rifcri.~cono ad una rikvazìone, iniziata nel 1961, riguat dante i provvedimenti attuati dalle competcnt i autorità giud.iziarie. La rileva- zio ne vienl~ effettuah1 um periodicità mensile per mezzo di apposite schede (una per ogni provvedimento) da compilarsi dalle Prcture c dai Tribunali al momento dell'esecuzione. Le notizie richiest(' sono desunte dal verbale attestante l'avvenuta esecuzione dd provvedimen- to e riguardano principalmente la specie dd provvedimento stesso (vendite giudiziarie, as- segnazione di beni, s[rnttì, obbligazioni di fare o non fare, consegna beni), h:.t qualità del debitore principale l~ dd creditore procedente, il titolo esecutivo c, in particolare per le \'en- ditc giudiziarie, la specie dei beni esecutali e l'arrmtolltan: del debito c del ricavato.

6 --- L,nrGrosn\ -- I dati si r·ìferi~cmw ad una rikvazione sulla rnatt~rht dèlle contro versie civili, .iniziata dall'[stitut<> Centrale dì Statistic<:~ nel 1956. che Yiene dfettuata con apposite schede, limitate fino al 1960 ai procedimenti eli cogniziom' t.·sauriti con Sl~ntenza

definitiva ,,d estese, dal 1961, anche :t qndli esauriti senza senknzn allo scopo di con·

s~c·guire una .maggiore completezza t'd ulteriori notizie sul proccdirnento di cognizione. L<': pn~­

dette schede (una pèr ogni proc:edimtc~nto csau rito con o senza sentenza) sono cotnpilatt' da"

gli uffici giudiziari int.eressali (Preture, Tribunali e Corti dì <lppello) al momento della puh blieazìon.è della sentenza o quando il provvedimento emesso e divenuto esecutivo. L.e notizie richieste n'ngono desunte dal fascicolo processuale c dalla s~::ntenza o provvedimt~nto e ri·

guardnno principalnwnte la qualità delle parti in li.te, la fase e k modalita dì esaurimento del ~iudizio, l'istituto giuridico su cui verte la controversia, l'oggetto della domanda principa- le dell'attore o dell'appellant.:~ nei lirni!i dell'istituto giuriòico indinllo e il mot.ivo addotto a susteg11o della ckHuancla. Sono esdusi i procedimc.nti dctiniti dagli Uffici dì concilktzione c dalla Corte di cassaziont:. La r ilevazione è effettuala con periodìdtà mensile.

7 ... ST·\T!STICHE GfCRlDJC(h\MM!NlSTll.HlVE pubblicati si riferiscono:

11) ai prot.l~sti e pro,:edure concorsuali, ,: precisanwntc :Ji protesti di cambiali. tratte c assegni, ai concordali preventivi, ai L1IIìrnenti dìchi;c1r;J.ti e chiusi ed alle arnministrazioni con-- trollate. [ dati vengono (ksunt.i dìrettamenk dagli atti d'ufficio presso i tribunali c trasmessi mensilmente a mezzo di appositi rnoddli. l dati riguardanti i protesti per distretto di Corte di appello si riferiscono ai protesti levati contro chiunque dai tdbun:.d.ì compre~i nella circoscri·

zione dd singoli distrl~lti; quelli per provincìa t~ n~gione si riferiscono invece ai protesti levati contro persone n.•skkntì o ditte aventi sede nella provincia c regione indicata;

h) alla statistica nolarile, i cui da.t.ì :,i riferiscono agli atli pubblici o autenticati (e re- lative convenzioni), per i quali i notai e le persone autorizzate al!'eserciz.io delle funzioni nota·

rili hanno presta t o il loro ministero. Il tot<.lle delle convenzioni contenute in tali atti è semp1 e superiore, di norma, al totale dt:gli atti stessi, in quanto tutte h: convt~nzioni vengono consi·

dcratc~ singolannente, anche quando due o più di esse, della stessa specie o di. spedc diversa, figumno co1nprese nel rnedesimo atto. I dati vengono desunti dai repertori esisknti presso gli archivi notarih e trasrnessi a ITlezzo di schede individuali intestate ai singoli notai. La rile- vazionc è efkttuata con pcriodidtà mensile.

8 - SrtrrrsncA PROCESSt1ALE P!.'l\iALE - l dati riportati nella prcst:ntc pubblicaz.ione con·

ccrnono:

a) :il movimento dt:i procedirncnti in materia penale, i cui dati sono d.esu11tì. dai rq;istri giormllieri (istituiti nel 1879) e trasmessi con pcriodìcitil rncnsik per rnezzu di appositi rno delli, distinti per ciascun ufficio giudiziario;

b) notizie analitiche sui procedimento esaurito in istruttoria o ìn giudizio con sentenza di non doversi procedere, di assoluzione o d.i condanna, trasnwsse Inl'DS.ilrnen1e per mezzo eli apposite schede (una per ogni procedimento) istituite a partire dal gennaio 196L Con le pre·

dette schede vengono rilevate le fasi e la durala del giudizio, il luogo e la specie del delitto, il movente o causale, in condannati secondo alcuni caratteri anagrafici, sociali e giurìdid e

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