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COMUNE DI ZIMELLA PROVINCIA DI VERONA

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COMUNE DI ZIMELLA

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO di CONTABILITÀ

ARMONIZZATO

(COMU NI FINO A 5. 000 A BITA NTI)

adottato a i sen si d el l ’a rt. 152 d el d.Lgs. n . 267/200 0, (agg iornato al DL 11 3/2016, co nv. i n L. n . 160/201 6)

Approvato con deliberazione C.C. n.35 del 22.11.2016

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I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione n. 1 – Principi generali

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento Art. 2 – Servizio economic finanziario

Art. 3 – Il Responsabile del Servizio finanziario Sezione n. 2 – Il Servizio Economato

Art. 4 – Servizio economato

Art. 5 – Competenze e funzioni del Servizio economato Art. 6 – Anticipazioni di cassa del Servizio economato Sezione n. 3 – Sistema di bilancio

Art. 7 – Finalità del sistema di bilancio Art. 8 – Principi dei documenti di bilancio Art. 9 – I livelli dei documenti di bilancio Art. 10 – Gli utilizzatori del sistema di bilancio Art. 11 – Bilancio partecipato e bilancio sociale Art. 12 – Relazione di inizio mandato

Art. 13 – Relazione di fine mandato

TITOLO II – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE E BUDGETING

Sezione n. 1 – I documenti di programmazione Art. 14 – La programmazione

Art. 15 – Linee programmatiche di mandato

Art. 16 – Il Documento Unico di Programmazione Art. 17 – Programmazione di lavori, beni e servizi

Art. 18 – Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Art. 19 – Programmazione delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare Art. 20 – Programmazione degli incarichi di collaborazione

Art. 21 – Il processo di predisposizione e approvazione del DUP Art. 22 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi Art. 23 – Nota di aggiornamento al DUP

Art. 24 – Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione

Sezione n. 2 – I documenti di previsione Art. 25 – Il Bilancio di previsione finanziario Art. 26 – Processo di formazione del bilancio Art. 27 – Modalità di approvazione del bilancio

Art. 28 – Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati Sezione n. 3 – I documenti di budgeting

Art. 29 – Il budgeting

Art. 30 – Piano esecutivo di gestione Art. 31 – Risorse finanziarie

Art. 32 – Risorse umane e strumentali

Art. 33 – Individuazione dei Responsabili della gestione Art. 34 – Processo di formazione del PEG

Art. 35 – Pareri sul piano esecutivo di gestione Art. 36 – Piano degli indicatori di bilancio

TITOLO III – LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 37 – Principi contabili della gestione

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Sezione n. 1 – Gestione dell’ entrata Art. 38 – Le fasi di gestione dell’entrata Art. 39 – Accertamento

Art. 40 – Riscossione

Art. 41 – Attivazione delle procedure di riscossione Art. 42 – Versamento

Art. 43 – Acquisizione di somme tramite conto corrente postale Art. 44 – Acquisizione di somme tramite moneta elettronica

Art. 45 – Acquisizione di somme tramite cassa economale o altri agenti di riscossione Art. 46 – Acquisizione di somme tramite casse interne

Art. 47 – Acquisizione di somme tramite apparecchiature automatiche Art. 48 – Incaricati interni alla riscossione

Art. 49 – Vigilanza sulla gestione delle entrate Sezione n. 2 – Gestione delle spese

Art. 50 – Le fasi di gestione della spesa Art. 51 – Impegno di spesa

Art. 52 – Impegni automatici

Art. 53 – Validità dell’impegno di spesa Art. 54 – Prenotazione d’impegno

Art. 55 – Impegni relativi a spese di investimento Art. 56 – Impegni pluriennali

Art. 57 – Impegni di spesa non determinabili Art. 58 – Modalità di esecuzione della spesa Art. 59 – Lavori pubblici di somma urgenza

Art. 60 – Accettazione e registrazione delle fatture Art. 61 – Liquidazione della spesa

Art. 62 – Liquidazione tecnico-amministrativa Art. 63 – Liquidazione contabile

Art. 64 – Regolarità contributiva

Art. 65 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 66 – Ordinazione

Art. 67 – Pagamento delle spese

Sezione n. 3 – Le variazioni nel corso della gestione Art. 68 – Variazioni di bilancio: organi competenti

Art. 69 – Procedure per la variazioni di bilancio di competenza consiliare Art. 70 – Assestamento generale di bilancio

Art. 71 – Variazioni di competenza della Giunta e variazioni al piano esecutivo di gestione Art. 72 – Variazioni di competenza dei responsabili di servizio

Art. 73 – Variazioni di bilancio e di PEG: tempistiche Art. 74 – Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere Art. 75 – Prelevamenti dai fondi di riserva

TITOLO IV – PARERI, CONTROLLI, SEGNALAZIONI

Sezione n. 1 – Pareri e visti

Art. 76 – Parere di regolarità tecnica

Art. 77 – Parere e visto di regolarità contabile

Art. 78 – Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e delle Giunta

Art. 79 – Contenuto del parere di regolarità contabile

Art. 80 – Il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di competenza dei Responsabili Art. 81 – Attestazione della copertura finanziaria della spesa

Art. 82 – Segnalazioni obbligatorie del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Art. 83 – Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni

Sezione n. 2 – Salvaguardia e debiti fuori bilancio Art. 84 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

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Art. 85 – Provvedimenti del consiglio in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio Art. 86 – Debiti fuori bilancio

Art. 87 – Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio Art. 88 – Fondo di riserva, fondo di riserva di cassa

Art. 89 – Fondo crediti di dubbia esigibilità Art. 90 – Altri fondi ed accantonamenti

Sezione n. 3 – Controllo degli equilibri finanziari Art. 91 – Finalità del controllo sugli equilibri finanziari Art. 92 – Oggetto del controllo

Art. 93 – Fasi del controllo sugli equilibri finanziari Art. 94 – La definizione degli obiettivi

Art. 95 – Il monitoraggio degli equilibri finanziari

TITOLO V – INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO

Art. 96 – Programmazione degli investimenti Art. 97 – Fonti di finanziamento

Art. 98 – Ricorso all’indebitamento Art. 99 – Strumenti finanziari derivati Art. 100 – Fidejussioni

TITOLO VI – LA TESORERIA Art. 101 – Affidamento del servizio di tesoreria

Art. 102 – Attività connesse alla riscossione delle entrate Art. 103 – Attività connesse al pagamento delle spese Art. 104 – Contabilità del servizio di Tesoreria

Art. 105 – Gestione di titoli e valori Art. 106 – Anticipazione di Tesoreria

Art. 107 – Responsabilità del tesoriere e vigilanza Art. 108 – Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa Art. 109 – Notifica persone autorizzate alla firma

TITOLO VII – LA RENDICONTAZIONE, LA RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Sezione n. 1 – Le scritture contabili

Art. 110 – Finalità del sistema di scritture contabili Art. 111 – Contabilità finanziaria

Art. 112 – Contabilità patrimoniale Art. 113 – Contabilità economica Art. 114 – Contabilità analitica Art. 115 – Contabilità fiscale

Art. 116 – Transazioni non monetarie Sezione n. 2 – Il rendiconto Art. 117 – Rendiconto della gestione Art. 118 – Conto del bilancio

Art. 119 – Risultati finanziari

Art. 120 – Conto economico e conti economici di dettaglio Art. 121 – Stato patrimonio

Art. 122 – Conti consolidati e conti di inizio e fine mandato Sezione n. 3 – Modalità di formazione del rendiconto Art. 123 – Conto del tesoriere

Art. 124 – Conto degli agenti contabili interni Art. 125 – Conto del consegnatario di azioni Art. 126 – Conto degli agenti contabili esterni

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Art. 127 – Resa del conto della gestione

Art. 128 – Parificazione dei conti della gestione Art. 129 – Conti amministrativi

Art. 130 – Rendiconto dei contributi straordinari (art. 158 Tuel) Art. 131 – Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi Art. 132 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Art. 133 – Relazione sulla gestione

Art. 134 – Approvazione del rendiconto. Pubblicità Art. 135 – Trasmissione alla Corte dei conti

Art. 136 – Controllo di gestione – Rinvio.

Sezione n. 4 – Bilancio consolidato Art. 137 – Bilancio consolidato

Art. 138 – Redazione e approvazione del bilancio consolidato Art. 139 – Relazione sulla gestione consolidata

TITOLO VIII – PATRIMONIO E INVENTARI

Sezione n. 1 – Patrimonio

Art. 140 – Classificazione del patrimonio Art. 141 – Gestione del patrimonio

Art. 142 – Valutazione del patrimonio Sezione n. 2 – Inventari

Art. 143 – Inventari

Art. 144 – Inventari dei beni immobili Art. 145 – Inventari dei beni mobili

Art. 146 – Inventari dei debiti e dei crediti

Art. 147 – Crediti di dubbia esigibilità e crediti inesigibili Art. 148 – Tenuta ed aggiornamento degli inventari Sezione n. 3 – Beni mobili

Art. 149 – Classificazione dei beni mobili Art. 150 – Beni mobili non inventariabili Art. 151 – Universalità di beni mobili Art. 152 – Materiali di consumo o di scorta

Art. 153 – Consegnatari e sub-consegnatari dei beni. Qualifica Art. 154 – Compiti, divieti ed obblighi dei consegnatari

Art. 155 – Individuazione dei consegnatari agenti contabili Art. 156 – Nomina dei consegnatari

Art. 157 – Responsabilità

Art. 158 – Acquisizione e carico dei beni mobili Art. 159 – Cambio di dislocazione dei beni Art. 160 – Cambio del consegnatario Art. 161 – Discarico dei beni mobili

Sezione n. 4 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili Art. 162 – Ricognizione dei beni mobili

Art. 163 – Sistemazioni contabili Art. 164 – Rinnovo degli inventari

TITOLO IX – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 165 – Organo di revisione economico – finanziaria Art. 166 – Nomina dell’organo di revisione

Art. 167 – Deroga ai limiti di affidamento degli incarichi Art. 168 – Locali e mezzi dell’organo di revisione

Art. 169 – Principi informatori dell’attività del collegio dei revisori Art. 170 – Funzioni dell’organo di revisione

Art. 171 – Termini e modalità per l’espressione dei pareri Art. 172 – Affidamento di incarichi

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Art. 173 – Cessazione, revoca e decadenza dall’incarico Art. 174 – Trattamento economico

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 175 – Pubblicazione ed entrata in vigore Art. 176 – Rinvio ad altre disposizioni

Art. 177 – Norme transitorie e finali

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7 TITOLO I- NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO

Sezione n. 1- Principi generali

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento (art. 152 del Tuel)

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 152 del Testo unico degli enti locali, approvato con il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora in avanti anche TUEL), applica i principi contabili stabiliti dal medesimo testo unico e dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le specificità dell’ente, nel rispetto dell’unità giuridica ed economica nonché delle esigenze di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ai fini del coordinamento della finanza pubblica e degli obblighi previsti in materia di patto di stabilità e di vincoli in ordine al pareggio di bilancio.

Il presente regolamento attua il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione1, in armonia con quanto previsto nel regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi attraverso:

• il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale spettano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell’ambito delle funzioni di programmazione e previsione e la verifica della rispondenza dei risultati raggiungi agli obiettivi impartiti, mentre la gestione è affidata ai responsabili dei servizi;

• il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione quali componenti essenziali ed integrativi del principio di legalità;

• il rispetto dei principi contabili generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese dell’Ente e lo svolgimento delle verifiche e dei controlli al fine di garantire il buon andamento dell’attività gestionale sia sotto il profilo economico- finanziario che quello amministrativo-patrimoniale.

Il regolamento di contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con lo Statuto dell’ente, con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con il regolamento sui controlli e, in generale, con gli altri regolamenti dell’Ente.

Art. 2 - Servizio economico finanziario (art. 153 del Tuel)

1. Il servizio economico-finanziario di cui all’art. 153 del Tuel è collocato nell’ambito dell’Area Economico-Finanziaria, Settore Contabilità e Bilancio. Detto settore è strutturato, dal punto di vista organizzativo, secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e degli atti di organizzazione del responsabile dell’Area.

2. Al servizio finanziario o altra denominazione equivalente è preposto un dirigente/responsabile al quale competono le funzioni previste dall’articolo 107 del TUEL ed in particolare l’organizzazione del servizio e le sue eventuali modificazioni e articolazioni, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Al servizio finanziario sono attribuite le funzioni generali di coordinamento, di gestione e di controllo di tutta l’attività economica, patrimoniale e finanziaria, il supporto alle attività di controllo, il servizio economato e il provveditorato dei servizi dell’ente.

4. L’Area Economico-Finanziaria assolve, principalmente, alle seguenti attività, funzioni e adempimenti:

1 Cfr. articolo 97 della Costituzione.

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a)

programmazione economico-finanziaria e supporto al segretario comunale nel coordinamento degli obiettivi dell’ente e nella verifica dello stato di attuazione dei programmi;

b)

coordinamento dell’attività di pianificazione e programmazione e supporto alla redazione del documento unico di programmazione e degli atti correlati;

c)

coordinamento e formazione del bilancio di previsione finanziario;

d)

controllo finanziario e controllo dei singoli centri di spesa;

e)

verifica e controllo degli equilibri finanziari generali del bilancio e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

f)

monitoraggio ed analisi ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

g)

controllo degli equilibri finanziari;

h)

tenuta della contabilità finanziaria, fiscale, economico-patrimoniale ed analitica;

i)

valutazione e applicazione delle disposizioni finanziarie, fiscali e tributarie;

j)

politica tributaria e gestione dei tributi locali;

k)

investimenti, fonti di finanziamento, anticipazioni di cassa e, per quanto di competenza, finanziamento delle opere pubbliche;

l)

coordinamento e gestione delle entrate dell’ente;

m)

gestione del bilancio e degli altri strumenti di programmazione;

n)

tenuta e riepilogo degli inventari, contabilità patrimoniale;

o)

rendicontazione dei risultati;

p)

servizio economale e di provveditorato;

q)

sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all’accertamento e riscossione delle entrate;

r)

rapporti di supporto e collaborazione con l’organo di revisione economico-finanziario;

s)

resa del parere e del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;

5. Ulteriori compiti e responsabilità possono essere assegnati dalla Giunta all’Area Economico- Finanziaria.

Art. 3 – Il Responsabile del Servizio finanziario

1. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria coincide con il responsabile del servizio finanziario.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di responsabile del servizio finanziario sono esercitate dal Segretario Comunale, ovvero da altra figura prevista nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. In particolare spetta al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria:

a) esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.

183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) firmare i mandati di pagamento;

d) firmare gli ordinativi di incasso;

e) effettuare, per iscritto, segnalazioni al Sindaco, al Segretario comunale e al Revisore dei conti su fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o delle minori spese;

f) comunicare, per iscritto, al Sindaco, al Segretario comunale e al Revisore dei conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese;

g) esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria è, altresì, preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da

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iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

5. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, nell'ambito delle sue competenze, emana circolari interpretative e attuative, al fine di orientare e favorire un'adeguata gestione dei servizi comunali.

6. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi del presente regolamento e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere all'assegnazione di responsabilità e deleghe al personale assegnato all’Area nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e dello sviluppo delle professionalità.

Sezione n. 2- Il Servizio Economato Art. 4 - Servizio di economato

1. Per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare è istituito il Servizio di economato. Il servizio di economato è affidato all’economo comunale, che ne assume la responsabilità. L’organizzazione, le competenze ed il funzionamento del servizio di economato sono disciplinate da uno specifico e separato regolamento.

2. L’economo è nominato dalla Giunta, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici dei servizi. Con lo stesso provvedimento può essere individuato il supplente in caso di assenza.

3. All’economo può essere corrisposto un compenso speciale per maneggio di denaro e di valori nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

4. Il servizio di economato è coordinato, se la figura non è coincidente, dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria che esercita il controllo delle rendicontazioni a rimborso e del conto reso sia dall’economo che dagli altri agenti contabili interni e dai consegnatari dei beni. Se l’economo coincide con il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, spetta al Segretario Comunale/Dirigente il controllo di che trattasi.

5. L’economo può avvalersi di riscuotitori addetti ai vari servizi.

Art. 5 - Competenze e funzionamento del Servizio di economato

1. Il Servizio di Economato provvede alla gestione di cassa per l’effettuazione di spese per forniture e servizi per il funzionamento degli uffici di importo non superiore singolarmente a € 500,00 (Iva compresa) ed alle anticipazioni di cui al successivo articolo. Possono altresì gravare sul fondo economale le spese di rappresentanza, le spese postali e telegrafiche urgenti, le spese per abbonamenti a giornali e riviste, le spese per manutenzioni urgenti di attrezzature, le spese per le forniture e le prestazioni di servizi urgenti.

2. Per le prestazioni di cui al comma precedente gli uffici/servizi comunali, senza eccezioni, devono fare capo esclusivamente all’Economato.

3. La Giunta comunale, all’inizio di ciascun esercizio, p u ò determinare la somma presumibilmente occorrente per la gestione del servizio di cassa dell’Economato.

4. Sulla scorta della suddetta deliberazione il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa, sui pertinenti interventi o capitoli del bilancio dell’esercizio in corso.

5. Le disponibilità sul fondo economale al 31 dicembre sono versate in Tesoreria per la chiusura della gestione dell’esercizio.

6. L’economo provvede al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate tramite buoni di pagamento o bollette di incasso.

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7. L’economo redige periodicamente la situazione di cassa del fondo di economato con l’indicazione di tutti i pagamenti e di tutte le riscossioni effettuati nel periodo di riferimento e dei saldi di cassa iniziale e finale.

8. Registri, schedari, elenchi previsti dal presente articolo e dal successivo possono essere sostituiti da opportune registrazioni informatizzate.

Art. 6 - Anticipazioni di cassa del Servizio economato

1. L’Economo è autorizzato ad anticipare con la Cassa economale le spese che il personale dipendente del Comune deve sostenere quando sia comandato in trasferta per conto del comune stesso. Analogamente l’economo è autorizzato ad anticipare le spese di missione del Sindaco e dei membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

2. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una ricevuta di pagamento a firma dell’Economo che deve essere quietanzata dal percipiente. Le spese anticipate come sopra saranno restituite alla cassa economale mediante trattenuta di pari importo sui rimborsi liquidati a favore degli interessati.

3. L’Economo è inoltre autorizzato ad anticipare le somme dovute in relazione a spese urgenti da effettuare in contanti, sulla base dell’atto di impegno e dell’atto di liquidazione emesso dal responsabile proponente. Al relativo mandato di pagamento, intestato al fornitore e quietanzato dall’economo, sarà allegata la ricevuta del pagamento eseguito.

4. Le operazioni concernenti le anticipazioni con la cassa economale sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo approvato periodicamente con determinazione dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

Sezione n. 3 – Sistema di bilancio Art. 7 - Finalità del sistema di bilancio

1. Il “sistema di bilancio” è l’insieme dei documenti attraverso il quale vengono rappresentati i fatti amministrativi e gestionali, consentendone l’analisi ed il controllo sotto i diversi aspetti finanziari, economici e patrimoniali.

2. Il sistema di bilancio assolve alle seguenti funzioni:

a) funzione politico-amministrativa, quale strumento essenziale di condivisione e di verifica del programma politico dell’amministrazione nonché di esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo che il consiglio comunale deve esercitare sulla giunta;

b) funzione economico-finanziaria, quale strumento autorizzatorio della gestione per l’analisi della destinazione delle risorse e strumento di verifica sul loro corretto impiego;

c) funzione informativa, quale strumento di conoscenza e di partecipazione del valore sociale creato dall’azione amministrativa dell’ente e di coinvolgimento nel processo di programmazione e rendicontazione.

Art. 8 - Principi dei documenti di bilancio

1. Il sistema dei documenti di bilancio è improntato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare esso è fondato sui seguenti principi:

comprensibilità: il sistema di bilancio deve essere chiaro e presentare informazioni accessibili agli utilizzatori, anche attraverso informazioni supplementari che ne facilitino la lettura;

significatività e rilevanza: le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere qualitativamente significative, ovvero in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri e quantitativamente rilevanti, ovvero di portata tale da modificare o poter influenzare le decisioni;

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affidabilità dell’informazione: le informazioni devono essere una rilevazione fedele dei fatti rappresentati o da rappresentare e prive di errori o distorsioni rilevanti, che possano modificare o influenzare il processo decisionale;

coerenza interna: il sistema di bilancio garantisce un nesso logico tra i vari livelli di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione, in quanto tutti strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi;

coerenza esterna: il bilancio garantisce la coerenza con la normativa vigente in materia e con i vincoli dettati in materia di risanamento della finanza pubblica ed in particolare dal patto di stabilità interno;

attendibilità delle entrate e congruità delle spese, da valutare in relazione agli obiettivi programmati ed al trend storico;

ragionevole flessibilità: le variazioni subite nel corso della gestione da parte dei documenti di bilancio devono essere attentamente valutate e adeguatamente motivate in sede di rendiconto;

imparzialità e neutralità contabile: la redazione dei documenti di bilancio è indipendente e imparziale verso tutti gli utilizzatori del sistema. Elementi soggettivi di stima all’interno del procedimento di formazione sono utilizzati con discernimento, oculatezza e giudizio;

prudenza, intesa come qualità di giudizi ed equilibrio nella valutazione delle spese e dei proventi che caratterizza il sistema di bilancio in tutte le sue fasi;

comparabilità dell’informazione: i documenti devono poter essere comparabili nel tempo, al fine di identificare gli andamenti tendenziali, e nello spazio, al fine di confrontare le performance dell’ente con altre realtà locali. A tale scopo il sistema di bilancio esplicita i principi contabili adottati, è costante nella forma di presentazione e nei criteri di valutazione, evidenzia i mutamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria. Le modifiche apportate al sistema per migliorarne la qualità devono essere esplicitate e motivate;

competenza economica e finanziaria: il sistema di bilancio assicura la prevalenza dell’aspetto economico rispetto a quello finanziario esprimendo, a livello preventivo, la dimensione finanziaria di fatti economici previamente valutati;

prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni e dei fatti amministrativi rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nei documenti del sistema di bilancio;

verificabilità dell’informazione: il sistema di bilancio deve garantire la verificabilità dell’informazione attraverso una indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi in esso contenuti;

trasparenza: i documenti di bilancio devono essere accessibili a tutti gli utilizzatori e ai cittadini mediante un’apposita sezione nel sito web dell’amministrazione.

Art. 9 - I livelli dei documenti di bilancio

1. In relazione al grado di definizione in essi contenuto ed al momento in cui viene rappresentata l’informazione, il sistema dei documenti di bilancio dell’ente si articola su diversi livelli:

• programmazione strategica e operativa;

• programmazione finanziaria;

budgeting (o programmazione esecutiva);

• gestione;

• rendicontazione.

Art. 10 - Gli utilizzatori del sistema di bilancio

1. Gli utilizzatori del sistema di bilancio sono tutti coloro (individui, gruppi od organizzazioni) che possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’ente e che, pertanto, hanno interesse ad avere informazioni sulla sua attività quale strumento di orientamento e di guida del processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati.

Art. 11 - Bilancio partecipato e bilancio sociale

1. Nell’ambito della formazione dei documenti che costituiscono il sistema di bilancio, ed in particolare dei documenti di programmazione e di rendicontazione, l’ente puo’ promuove la partecipazione degli utilizzatori del sistema con modalità idonee a garantirne la conoscenza e, per quanto possibile, la condivisione delle scelte e dei risultati.

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2. L’ente ha facoltà di riconosce ed assume il bilancio sociale, anche con riferimento a specifici ambiti della sua attività, quale strumento per:

a) valorizzare la funzione informativa del sistema di bilancio;

b) garantire il rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà;

c) assicurare maggiore trasparenza e visibilità dell’azione di governo;

d) rendere conto del valore sociale creato dall’azione amministrativa.

Art. 12 – Relazione di inizio mandato

1. Entro 60 giorni dall’inizio del mandato amministrativo il responsabile del servizio finanziario ovvero il segretario redige una relazione di inizio mandato attraverso la quale viene verificata la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell’ente.

2. Nella relazione vengono evidenziati, in particolare:

a) lo stato dei controlli interni;

b) la convergenza rispetto agli obiettivi di finanza pubblica;

c) l’andamento della spesa corrente e la convergenza rispetto ai costi e fabbisogni standard;

d) la situazione dei residui attivi e passivi con particolare riguardo ai residui di parte capitale ed alla tempestività dei pagamenti;

e) la situazione di cassa;

f) l’andamento economico dell’ente;

g) l’andamento dell’indebitamento;

h) la pressione tributaria;

i) la copertura dei servizi a domanda individuale;

l) l’andamento delle società partecipate.

3. Nella relazione di inizio mandato sono altresì evidenziati eventuali squilibri finanziari ovvero rilievi formulati dalla Corte dei conti ai quali l’ente non ha posto rimedio.

4. La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro i successivi 30 giorni e successivamente trasmessa all’organo di revisione economico-finanziaria e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.

Art. 13 – Relazione di fine mandato

1. Entro 90 giorni dalla fine del mandato amministrativo il responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza, unitamente al segretario, redige una relazione contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

2. La relazione evidenzia, in particolare:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

3. La relazione viene sottoscritta, certificata, pubblicata e trasmessa agli organi competenti nei termini indicati dall’articolo 4 del d.Lgs. n. 149/2011.

(13)

13 TITOLO II

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE E BUDGETING

Sezione n. 1- I documenti di programmazione Art. 14 - La programmazione

1. La programmazione è il processo di analisi e valutazione di medio termine che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per realizzare uno stato di cose desiderato alternativo ad un altro, verso il quale dirigere l’azione amministrativa, nel rispetto delle compatibilità economiche e finanziarie, delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, e della possibile evoluzione dell’ente. Esso si conclude con la formalizzazione delle scelte di valore, degli indirizzi e degli obiettivi che danno contenuto ai piani ed ai programmi futuri.

2. L’attività di programmazione è articolata in fasi che garantiscano un progressivo grado di dettaglio degli obiettivi dell’azione amministrativa e che consentano di trasformare gli obiettivi strategici in risultati specifici. In particolare:

a) la programmazione strategica individua i principali obiettivi che l’amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità di riferimento;

b) la programmazione operativa individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi annuali da raggiungere nell’arco temporale di riferimento del bilancio;

c) la programmazione esecutiva delinea le singole azioni e fasi attuative infrannuali da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali.

3. Gli strumenti di programmazione consentono una lettura per missioni e programmi degli impegni politici assunti dall’amministrazione ed hanno una valenza pluriennale che copre l’intero mandato amministrativo. Essi rappresentano il “contratto” che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio.

4. Gli strumenti di programmazione, improntati ai criteri di veridicità, sostenibilità e correttezza e redatti in conformità alle linee programmatiche di mandato, sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP) e la eventuale nota di aggiornamento;

b) il bilancio di previsione finanziario;

c) il piano esecutivo di gestione e della performance;

d) il piano degli indicatori di bilancio;

e) l’assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

f) le variazioni di bilancio;

g) il rendiconto sulla gestione;

Art. 15 -Linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 costituiscono il piano strategico di mandato dell’ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituiscono il primo adempimento programmatorio spettante al Sindaco.

2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l’aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti nello Statuto.

Art. 16- Documento unico di Programmazione 1. Il Documento unico di programmazione:

-

ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente;

-

è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo,

(14)

e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;

-

costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.

2. Il Documento unico di programmazione è predisposto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4.1 del D.Lgs. n.

118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il DUP semplificato comprende, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la programmazione dei lavori pubblici;

d) la programmazione del fabbisogno di personale;

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

3. Con la nota di aggiornamento al DUP il quadro delle risorse finanziarie destinate ad ogni singolo programma di spesa viene aggiornato sulla base dello schema del bilancio di previsione predisposto.

Art. 17 – Programmazione di lavori, beni e servizi

1. L’ente approva la programmazione triennale delle opere pubbliche e la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici è costituito dall’insieme degli investimenti che l’ente intende realizzare nell’arco temporale di riferimento.

3. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità, degli obiettivi e delle necessità dell’amministrazione, della coerenza con le risorse disponibili e con i documenti di programmazione annuale e pluriennale.

4. Il programma triennale deve essere redatto in collaborazione con i responsabili dei servizi finali che richiedono gli interventi e con il responsabile del servizio finanziario.

6. Il programma è adottato dalla Giunta Comunale, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno, pubblicato e consegnato ai consiglieri entro 15 giorni dall’adozione. Eventuali osservazioni, proposte, emendamenti al programma possono essere presentati dai consiglieri entro 30 giorni dalla consegna.

6. Nelle more dell’aggiornamento dello schema ufficiale del programma triennale delle OO.PP. alle regole dell’armonizzazione contabile, per ogni opera inclusa nel piano viene predisposto il relativo cronoprogramma il quale individua gli esercizi in cui la spesa sarà esigibile, tenuto conto delle modalità di finanziamento, della complessità dell’opera e dei tempi di esecuzione. Per le opere per le quali non è possibile predisporre il cronoprogramma dovrà essere data adeguata motivazione.

Art. 18 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata ai sensi dell’articolo 91 del TUEL:

a) indica le risorse umane necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

b) assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse medesime per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi preordinati;

c) definisce, attraverso il piano occupazionale, le assunzioni da effettuare nell’arco del triennio e le modalità di copertura dei posti.

Art. 19 - Programmazione delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 1. Il programma delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvato ai sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) contiene:

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15

• l’elenco dei beni di proprietà dell’ente suscettibili di valorizzazione economica, con indicazione delle misure di valorizzazione previste;

• l’elenco dei beni di proprietà dell’ente per i quali si prevede la dismissione.

2. Nel caso in cui venga raggiunta l’intesa con l’Agenzia del demanio, nei beni di cui al precedente comma 1 possono essere inseriti quelli di proprietà dello Stato.

3. Per i beni suscettibili di valorizzazione economica deve essere fornita una breve descrizione, con gli indentificativi catastali, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il bene, le eventuali tutele, le misure previste per la valorizzazione del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente.

4. Per i beni suscettibili di dismissione deve essere fornita una breve descrizione, con gli indentificativi catastali, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il bene, le eventuali tutele, la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente e la stima del relativo valore.

Art. 20 - Programma degli incarichi di collaborazione

1. Il programma degli incarichi approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007 indica, per ciascuno esercizio a cui è riferito il bilancio di previsione, gli incarichi che si intendono conferire nel triennio.

2. Per ciascun incarico il programma indica:

a) la missione ed il programma a cui è correlato;

b) l’obiettivo del DUP alla cui realizzazione è finalizzato l’affidamento dell’incarico;

c) la professionalità richiesta;

d) la natura dell’incarico;

e) l’oggetto;

f) la durata prevista.

3. Non devono essere inseriti nel programma gli incarichi di natura obbligatoria previsti espressamente da norme di legge per le quali manca qualsiasi discrezionalità in capo all’ente, nonché gli incarichi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche incluse nel relativo programma triennale.

Art. 21- Il processo di predisposizione e approvazione del DUP

1. Concorrono alla formazione e predisposizione del DUP tutti i responsabili dei servizi, per le rispettive competenze. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del servizio finanziario.

2. Il processo di programmazione che sta alla base della redazione del DUP si articola nelle seguenti fasi:

• ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell’ente, mediante illustrazione degli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica, economica e sociale e dei relativi fenomeni che influenzano e determinano i bisogni della comunità, della consistenza e del livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti direttamente dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati, evidenziando le relative interconnessioni;

• individuazione degli indirizzi strategici;

• valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili;

• scelta delle opzioni;

• individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi.

3. Le delibere di presentazione e di approvazione del DUP sono corredate da:

a) parere di regolarità tecnica dei responsabili delle aree/servizi dell’Ente;

b) parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

4. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione ai consiglieri comunali, il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.

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5. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione ai Consiglieri Comunali, l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

6. la comunicazione ai Consiglieri Comunali del deposito e pubblicazione sul sito internet istituzionale del DUP, può avvenire anche a mezzo e-mail o SMS.

7. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di presentazione del DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto per l’approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a queste. Tale termine, in ogni caso, non deve essere successivo a quello fissato per l’approvazione del bilancio.

8. Il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria da rilasciare, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b.1) del TUEL, viene acquisito in occasione della presentazione dello schema di bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al DUP, come previsto dall’articolo 26.

9. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dai Responsabili di Area dell’Ente, il parere di regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

Art. 22 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

1. Contestualmente al DUP, la Giunta Comunale sottopone al Consiglio la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, quale momento di verifica dei progetti e delle attività in essere propedeutico alla formulazione degli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione.

2. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi può essere inglobata all’interno del DUP ovvero costituire atto autonomo.

Art. 23 – Nota di aggiornamento al DUP

1. Entro il 15 di novembre la Giunta Comunale, unitamente allo schema di bilancio di previsione, presenta la nota di aggiornamento al DUP, attraverso la quale si procede ad aggiornare il documento:

• agli eventi ed al quadro normativo sopravvenuto;

• agli specifici indirizzi e direttive forniti dal Consiglio Comunale.

2. La nota di aggiornamento al DUP configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale. Essa non è necessaria qualora non vi siano eventi sopravvenuti o il DUP rappresenti gli indirizzi strategici ed operativi del Consiglio.

3. Lo schema della nota di aggiornamento al DUP viene approvata dalla Giunta unitamente allo schema del bilancio di previsione e presentata al Consiglio Comunale per la successiva approvazione, anche contestualmente al bilancio medesimo.

Art. 24- Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione

1. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

2. Non sono ammissibili e procedibili, pertanto, gli atti che siano in contrasto con i contenuti del DUP o con le previsioni del bilancio di previsione finanziario.

3. La verifica della coerenza degli atti con il DUP e con il bilancio di previsione finanziario è eseguita:

-

dal Segretario Comunale/Dirigente in caso di meri atti di indirizzo, che non necessitano di pareri di regolarità tecnica e contabile;

-

dal Responsabile dell’Area competente, qualora la delibera incida sull’attività amministrativa del medesimo responsabile;

-

anche dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, qualora l’atto richieda il parere contabile.

4. L’inammissibilità di una proposta di deliberazione si verifica quando il suo contenuto è

(17)

17

difforme o in contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati: l’inammissibilità della delibera sottoposta all’esame dell’organo deliberante è dichiarata dal Sindaco, su proposta del Segretario Comunale/Dirigente, sulla base dei pareri istruttori.

5. L’improcedibilità di una proposta di deliberazione, rilevata mediante i pareri istruttori, si verifica in caso di insussistenza della copertura finanziaria o di incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa, ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e quelle necessarie per l’attuazione del contenuto della deliberazione.

6. L’improcedibilità non consente che la delibera venga posta in discussione da parte dell’organo deliberante, se non dopo una modifica dei programmi, degli obiettivi e delle previsioni di bilancio che rendano procedibile la proposta di atto.

Sezione n. 2 – I documenti di previsione Art. 25 - Il bilancio di previsione finanziario

1. Il Consiglio Comunale, annualmente e secondo le tempistiche ed il percorso delineato negli articoli successivi, approva il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi modificazioni ed integrazioni.

2. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 172 del TUEL.

Art. 26 - Percorso di formazione del bilancio

1. Il percorso di formazione del bilancio è annualmente avviato e definito dalla Giunta che ne individua le fasi, il profilo temporale e gli indirizzi fondamentali.

2. Preliminarmente il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria definisce:

• le compatibilità finanziarie complessive e la capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo;

• gli eventuali limiti e i vincoli derivanti dalla normativa al tempo vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione.

3. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi politico programmatici del Consiglio approvati con il DUP, definisce:

• la manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe;

• i criteri e gli indirizzi ai quali i responsabili di Area devono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del piano esecutivo di gestione.

4. Il percorso di formazione del bilancio, così come definito dalla Giunta, è gestito dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed è monitorato e coordinato dal Segretario Comunale/Dirigente.

5. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria raccoglie, analizza ed elabora le proposte dei Responsabili di Area e le trasmette alla Giunta che individua le priorità nel contesto delle scelte di pianificazione del Consiglio e l'eventuale riduzione delle spese eccedenti le disponibilità finanziarie o non compatibili con i vincoli di bilancio o imposti da altre norme.

6. La parte terminale del percorso di formazione del bilancio comprende:

• la definizione finale degli obiettivi e delle risorse per il loro conseguimento tramite la negoziazione con i responsabili di Area;

• la stesura definitiva dello schema di bilancio e dei suoi allegati.

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Art. 27 - Modalità di approvazione del bilancio

1. Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento unico di programmazione e la relazione dell’organo di revisione è presentato al Consiglio, mediante comunicazione ai Consiglieri Comunali, entro il 15 novembre.

A tal fine viene disposto il deposito degli atti, da comunicarsi ai consiglieri anche secondo modalità telematiche a mezzo e-mail o SMS, per un periodo non inferiore a 10 giorni. Contestualmente trasmette il bilancio all’organo di revisione per la resa del relativo parere, che sarà messo a disposizione dei consiglieri comunali all’atto della convocazione del consiglio per l’approvazione del bilancio, secondo modalità e tempi stabiliti dall’apposito regolamento.

2. Entro i successivi 5 giorni dal deposito di cui al precedente comma, i consiglieri comunali possono presentare emendamenti allo schema di bilancio. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta, non possono determinare squilibri di bilancio e, nel caso prevedano maggiori spese, dovranno indicare i mezzi di copertura.

3. Gli emendamenti presentati saranno istruiti con acquisizione del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario e del parere dell’organo di revisione. Gli emendamenti potranno essere posti in discussione solo se completi dei pareri sopra indicati.

4. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare entro 4 giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

5. Gli emendamenti da presentarsi in forma scritta sono dichiarati procedibili, al fine di essere posti in discussione e in approvazione, dal Consiglio visti i pareri del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, a condizione che:

a. gli emendamenti siano presentati nei termini previsti dal presente regolamento;

b. le variazioni contabili conservino il rispetto degli equilibri di bilancio e garantiscano il corretto utilizzo delle risorse finanziarie a destinazione vincolata.

6. Gli emendamenti dichiarati procedibili devono riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere dell’Organo di revisione, ad integrazione dei pareri già espressi sullo schema di bilancio approvato dalla Giunta. Tali pareri sono resi almeno 3 giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio.

7. Il Consiglio approva il bilancio in apposita sessione da tenersi entro il termine previsto dalla normativa.

Art. 28 - Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati

1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati, il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ne cura la pubblicazione, oltre che all’albo on- line, anche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sezione Bilanci, sottosezione Bilancio preventivo e consuntivo”.

2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere stabilite di volta in volta dall’Amministrazione.

Sezione n. 3 – I documenti di budgeting Art. 29 - Il budgeting

1. Il budgeting è il processo di programmazione esecutiva attraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obiettivi gestionali ed i connessi limiti autorizzatori.

2. Lo strumento di budgeting è il piano esecutivo di gestione.

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19

Art. 30 - Piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione (PEG), di cui all’art. 169 del D. lgs. n. 267/2000, è uno strumento di programmazione esecutiva approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale, attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Esso è redatto in coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione, ed approva i piani di conseguimento e di impiego delle risorse e definisce gli obiettivi esecutivi.

2. Con il PEG la Giunta assegna ai responsabili dei centri di responsabilità:

• gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento;

i budget di cassa coerenti con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi del patto di stabilità interno.

3. Nella deliberazione che approva il Piano esecutivo di gestione la Giunta comunale detta direttive per la gestione delle specifiche attività del singolo servizio.

4. In attuazione dell’articolo 169, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano esecutivo di gestione comprende organicamente il Piano delle performance ed il Piano degli Obiettivi.

5. Il piano esecutivo di gestione ha una valenza triennale corrispondente al bilancio di previsione dell’esercizio. Per il primo anno le previsioni sono formulate anche in termini di cassa.

Art. 31- Risorse finanziarie

1. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventuali articoli e le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli. Il capitolo costituisce l’unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione e garantisce il raccordo con il quarto livello del piano dei conti finanziario.

2. Al PEG è allegato il prospetto di ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato 12/2 al d.Lgs. n. 118/2011.

Art. 32 - Risorse umane e strumentali

1. Il quadro sinottico delle risorse umane e strumentali identifica le dotazioni non finanziarie, a disposizione e da acquisire, assegnate a ciascun centro di responsabilità.

2. L’insieme delle risorse umane assegnate a ciascun centro di responsabilità è costituito da:

a) personale dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato;

b) personale di cui è prevista l’assunzione in base al piano occupazionale dell’ente;

c) personale impiegato mediante forme di contratto diverse da quello di lavoro dipendente (co.co.co, incarichi professionali, lavoratori a progetto, ecc.).

3. L’insieme delle risorse strumentali assegnate a ciascun centro di responsabilità è costituito da:

• beni mobili e immobili di proprietà dell’ente;

• beni mobili e immobili di terzi comunque utilizzati;

• servizi informativi, banche dati, abbonamenti a giornali, pubblicazioni, riviste specializzate e quant’altro sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di gestione.

Art. 33 - Individuazione dei Responsabili della gestione

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Comune, il Sindaco provvede ad individuare i responsabili della gestione e dell’adozione degli atti (Responsabili di Area) indicati nel presente regolamento, anche per ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni.

2. Con il medesimo atto di cui al comma 1 vengono stabiliti i criteri per la sostituzione dei responsabili in caso di loro temporanea assenza o impedimento.

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Art. 34 - Processo di formazione del PEG

1. Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i responsabili danno concretezza alle linee guida operative formulando, per quanto di rispettiva competenza, una prima ipotesi di obiettivi gestionali nonché le richieste di risorse necessarie alla loro realizzazione.

2. Il Segretario Comunale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta e delle proposte formulate dai responsabili, negozia gli obiettivi e le risorse, nella valorizzazione dei rispettivi ruoli e connesse responsabilità nonché nel rispetto del principio di trasparenza dei processi di pianificazione e di programmazione dell’ente. Al termine del processo di negoziazione il Segretario Comunale, in collaborazione con i responsabili dei servizi:

a) provvede a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica;

b) elabora la proposta di piano esecutivo di gestione.

3. La Giunta Comunale, previa verifica della congruità e della coerenza della proposta di piano esecutivo di gestione con il DUP e con le direttive impartite ai sensi del comma 1, approva il piano esecutivo di gestione, di norma, entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio.

4. È competenza dei responsabili dei centri di responsabilità di primo livello la eventuale riassegnazione dei progetti, degli obiettivi e delle dotazioni ai centri di responsabilità inferiori. Tale riassegnazione è discussa e firmata congiuntamente nel piano esecutivo di gestione da tutti i soggetti coinvolti.

5. Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell’ultimo documento approvato.

Art. 35 - Pareri sul piano esecutivo di gestione

1. La delibera di approvazione del piano esecutivo e tutte le delibere di variazione sono corredate da:

a) parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi e del segretario comunale;

b) parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

2. Il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei centri di responsabilità certifica la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in relazione alle risorse assegnate a ciascun responsabile.

Tale parere deve essere espresso da ogni responsabile di centro di responsabilità e fa diretto riferimento ai progetti che gli sono assegnati. In caso di parere negativo esso deve essere espresso per ciascun progetto e debitamente motivato.

3. Inoltre, il parere di regolarità tecnica certifica:

a) la coerenza degli obiettivi del PEG con i programmi del DUP;

b) la coerenza degli obiettivi di ciascun centro di responsabilità di supporto in relazione a quelli dei centri finali che erogano servizi all’utenza esterna.

Art. 36 – Piano degli indicatori di bilancio.

1. Il Piano degli indicatori rappresenta uno strumento di monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi di bilancio. Esso integra i documenti di programmazione e consente la comparazione dei bilanci stessi tra gli enti locali.

2. Il Piano è redatto in conformità alla struttura ed alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del Ministero dell’interno emanato ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, a cui, su iniziativa dell’ente, potranno essere aggiunti ulteriori indicatori ritenuti significativi.

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21 TITOLO III -LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 37 - Principi contabili della gestione

1. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza e della regolarità dell’azione amministrativa, dell’efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione che costituiscono il sistema di bilancio.

2. Nell’espletamento della gestione i responsabili dei servizi adottano i modelli organizzativi ritenuti più funzionali per l’esercizio delle attività istituzionali e per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguimento degli obiettivi. Essi altresì orientano la gestione al fine di rilevare le transazioni elementari, in modo tale che siano garantite:

• informazioni attendibili sull’acquisizione delle entrate, sull’erogazione delle spese e sull’andamento complessivo della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente;

• il monitoraggio e la conoscenza dei conti pubblici nazionali ed il rispetto dei criteri e dei valori di riferimento del Trattato istitutivo della Comunità Europea, attraverso l’applicazione del Piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al d.Lgs. n. 128/2011 e del SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli enti pubblici) di cui all’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 2892;

• il principio della competenza finanziaria potenziata quale obiettivo prevalente del sistema informativo contabile.

3. La gestione è altresì improntata al principio della coerenza interna, tale per cui le decisioni e gli atti non devono essere in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi programmati e non devono pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.

Sezione n. 1 – La gestione dell’entrata Art. 38 - Le fasi di gestione dell’entrata

1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

-

l’accertamento

-

la riscossione

-

il versamento.

2. La Giunta Comunale assegna le risorse di entrata ai Responsabili di Area con l’approvazione del piano esecutivo di gestione, i quali sono responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate di propria competenza, e sono tenuti a verificare che l’accertamento e la riscossione trovino un puntuale, tempestivo ed integrale riscontro nella gestione.

Art. 39 -Accertamento

1. L’accertamento dell’entrata si basa su idonea documentazione attraverso la quale il competente responsabile del servizio verifica:

a)

la ragione del credito;

b)

la sussistenza di idoneo titolo giuridico che supporta il diritto di credito;

c)

il soggetto debitore;

d)

l’ammontare del credito;

e)

la relativa scadenza nell’anno o negli anni successivi.

2. L’accertamento dell’entrata deve rispettare i principi della competenza finanziaria potenziata, in base al quale il diritto di credito deve essere registrato nelle scritture contabili quando nasce l’obbligazione certa liquida ed esigibile ed essere imputato nell’esercizio in cui viene a scadenza.

Non può darsi luogo all’accertamento qualora manchi anche uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1.

2 Il SIOPE verrà superato definitivamente solo a partire dal 2017 (art. 8, d.Lgs. n. 118/2011).

(22)

3. I Responsabili di Area devono attivarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell’ente.

4. Ove non diversamente disposto, il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato nel responsabile preposto al centro di responsabilità al quale l’entrata stessa è affidata con il piano esecutivo di gestione.

5. Il responsabile di cui al comma precedente che ha in carico l’entrata:

formula le proposte deliberative di carattere generale o specifico da sottoporre agli organi di competenza;

stipula i contratti e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;

attiva le procedure per l’accertamento e la riscossione ordinaria delle entrate.

6. Con propria determinazione ovvero con apposito atto gestionale equivalente, debitamente protocollato e sottoscritto, il Responsabile di Area che ha in carico l’entrata, accerta il credito, unitamente ad idonea documentazione prevista dall’art. 179 del TUEL, disposto a seguito di:

a)

adozione del relativo atto deliberativo, autorizzativo, concessorio, accertativo emesso dall’ente che legittima il credito;

b)

avvenuta formazione del ruolo o delle liste di carico emesse;

c)

avvenuta conoscenza della comunicazione, atto amministrativo o norma di legge;

d)

stipula dei contratti, anche di mutuo;

e)

ogni altra documentazione idonea a costituire l’ente quale creditore.

7. La determinazione di accertamento, ovvero l’atto gestionale equivalente di cui al comma precedente, ha natura obbligatoria ed è emesso entro sette giorni dalla data in cui si è perfezionata l’obbligazione. Per le entrate di natura periodica o continuativa l’atto di accertamento è emesso con cadenza trimestrale entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Esso è escluso unicamente per le entrate accertate per cassa.

8. L’atto di cui al comma 7 indica altresì:

- il capitolo di bilancio su cui imputare l’entrata e esigibilità;

- il V livello del codice del Piano dei conti finanziario;

- il codice SIOPE, finchè obbligatorio;

- la natura ricorrente o non ricorrente dell’entrata;

- la natura vincolata dell’entrata.

Nel caso in cui l'acquisizione di entrata straordinaria comporti oneri o condizioni, il relativo accertamento deve dare atto della copertura finanziaria a carico del bilancio comunale.

9. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, acquisiti gli atti di accertamento di cui al comma 7:

effettua il riscontro di tipo contabile e fiscale;

provvede all’annotazione nelle scritture contabili del relativo accertamento;

rende il parere di regolarità contabile sulle proposte di determinazioni che prevedono una minore entrata a carico del bilancio comunale.

Art. 40 - Riscossione

1. La riscossione delle entrate consiste nel materiale introito delle somme dovute all’Ente. Essa può avvenire:

mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;

mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ente presso la tesoreria;

a mezzo di incaricati della riscossione;

mediante versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);

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