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Codice CIG: [ E1]

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Codice CIG: [ 67592716E1 ]

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (Azione inserita nel Piano di Zona 2014/2015 dell’Ambito Sociale Territoriale n° 16 – Avezzano) – Art. 30 e 36, comma 2, lettera b) del D.Lgvo 50/2016.

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica, rivolto agli alunni riconosciuti disabili ai sensi della legge 104/92 e attivato ai sensi dell'art. 13 della stessa legge. Il servizio viene erogato in favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali di Avezzano.

L'ente appaltante, per motivi di pubblico interesse e a suo insindacabile giudizio, potrà ridurre il periodo di durata dell'appalto, senza oneri a favore dell'affidatario.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di far iniziare la gestione del servizio nelle more della stipula del contratto.

ART. 2

DURATA E STIMA DEL SERVIZIO

IIl servizio oggetto del presente appalto avrà la durata dell’anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dal 12 dicembre 2016.

In via presuntiva il totale delle prestazioni che saranno richieste dall’Amministrazione Comunale, per lo svolgimento del servizio nei confronti degli alunni disabili, viene stimato in un monte ore complessivo di circa 8.146 per un numero presunto di 62 utenti, di cui 5829 ore per gli alunni delle scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e 2317 ore per gli alunni delle scuole statali di secondo grado.

La relativa spesa complessiva presunta è quantificabile in €. 167.000,00 (IVA esclusa) e viene ricavata dal seguente calcolo: circa n° 8146 prestazioni orarie x €. 20,50 (IVA esclusa) - prezzo della prestazione oraria fissato a base d’asta.

Tale stima non costituisce impegno per l’Ente, potendo essa variare in più o meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicataria.

L’importo orario a base d’asta è comprensivo di qualsiasi onere inerente la completa gestione del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato e quindi anche delle spese dell’attività di coordinamento di cui al successivo art. 14.

ART. 3

ATTIVITA' - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

L'attività prevede l'assistenza specialistica finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale, in ambito scolastico e durante le attività esterne programmate delle scuole.

Rientrano tra le prestazioni erogate dall’operatore:

- il sostegno socio e psico educativo

- la partecipazione alla definizione e realizzazione, in collaborazione con tutti gli operatori scolastici, sanitari e con la famiglia, del Progetto Educativo Individualizzato.

Il servizio mira ad affrontare situazioni di disagio e handicap che necessitino dell’affiancamento, in

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aggiunta al personale docente, di personale educativo assistenziale adeguato durante la frequenza scolastica.

Gli operatori, per l'erogazione delle prestazioni, che dovranno comunque rimanere nell'ambito delle loro competenze educative/assistenziali senza sovrapposizioni o sostituzioni di quelle attribuite ad altre figure del personale docente e non docente, dovranno seguire le indicazioni della Direzione scolastica.

Il servizio dovrà puntare a non frantumare l'intervento sul disabile intervenendo in un rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso ambito e sullo stesso soggetto.

Il servizio dovrà essere assicurato nei plessi scolastici che saranno comunicati dal competente Ufficio Comunale.

In considerazione della specificità del servizio l'affidatario dovrà garantire una organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti. Dovrà essere garantita la continuità evitando un avvicendamento di operatori sull'alunno assistito.

ART. 4

CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 5

OBIETTIVI DEL SERVIZIO Obiettivi principali del servizio oggetto dell’appalto sono:

- Consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica da parte degli alunni diversamente abili; - Promuovere una reale integrazione degli alunni diversamente abili nella scuola;

- Promuovere il loro sviluppo e il mantenimento delle capacità individuali in relazione all’obiettivo connesso con l’attività scolastica;

- Aiutarli a raggiungere gli obiettivi socio- educativi prefissati ;

- Favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente e non docente;

- Incrementare la loro autonomia personale nelle funzioni primarie della vita quotidiana;

- Migliorare la loro qualità di vita incrementando il benessere e l’efficacia dell’esperienza scolastica;

ART. 6

PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI

L’Assistenza scolastica in favore degli alunni disabili viene erogata dal Comune di Avezzano, su richiesta dei dirigenti scolastici e previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila, la quale per ogni alunno disabile nei cui confronti venga richiesto l’intervento è tenuta ad accertare la necessità della prestazione oggetto del presente appalto, con la precisazione dei requisiti del personale da incaricare, delle caratteristiche delle prestazioni e del numero delle ore settimanali da prestare allo stesso utente.

L'affidatario del servizio interviene nella predisposizione, per ogni alunno disabile segnalato dall'Amministrazione Comunale – Ufficio Piano di Zona - di un Progetto Educativo Individuale annuale,d'intesa con il Servizio Sanitario, il Servizio Scolastico, la famiglia e lo stesso interessato, se egli è in grado di contribuire alla definizione del progetto.

Il progetto educativo si articola in obiettivi, modalità di intervento, attività, tempi di svolgimento, operatori coinvolti e momenti di verifica. I momenti di coordinamento e di supervisione sono momenti di verifica interni del servizio e sono compresi nel monte ore complessivo del servizio.

Di ogni progetto viene scritta una relazione finale di verifica.

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Deve essere comunque previsto un incontro almeno quadrimestrale con tutti gli attori del progetto educativo individuale.

ART.7

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA

Sono ammessi alla procedura i soggetti non profit, ai sensi del D.P.C.M. 30.03.2001, e, precisamente:

1. Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

2. Associazioni, Fondazioni, I.P.A.B., Cooperative Sociali e comunque tutte le Onlus legittimate a gestire servizi socio/educativi.

3. Consorzi di cooperative sociali (art. 8 L.381/91);

4. Consorzi stabili di cui all’art. 36 del codice degli appalti formati da soggetti non profit indicati nei precedenti punti 1 e 2

5. Raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti, tra i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgvo. 50/2016.

Ai soggetti concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un Consorzio di Coop. Sociali è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile.

ART. 8

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione, per lo svolgimento di attività attinenti all’appalto in oggetto, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, con precisazione della sede di iscrizione, nonché della data e del numero della iscrizione stessa;

2. (solo per le imprese sociali di cui al decreto legislativo 155/2006) iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell’art 5 del medesimo decreto;

3. ( solo per le Cooperative sociali).iscrizione al registro prefettizio ex art. 13 DLCPS n° 1577/1947 e successive modifiche

4. (per i soli Consorzi di cooperative sociali (art. 8 L. 381/91) iscrizione nella sezione C dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e nel Registro Prefettizio “Sezione Cooperative Sociali”;

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5. (per gli organismi di volontariato) iscrizione all'albo regionale degli organismi di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991

6. (requisito di capacità economica -finanziaria): fatturato globale d'impresa per un importo non inferiore a Euro 250.000,00 (al netto dell’IVA) riguardante il periodo 1 gennaio 2013/30 giugno 2016 e riferito allo svolgimento di attività socio assistenziali e/o sociosanitarie e/o socio educative a favore di soggetti pubblici o privati.

7. (requisito di capacità tecnico -professionale): esperienza documentabile di almeno 12 mesi (con riferimento al periodo 1 gennaio 2013/30 giugno 2016), anche non consecutivi, nell'erogazione di servizi di assistenza scolastica a favore di alunni disabili per un importo complessivo del relativo fatturato pari ad almeno Euro 200.000,00 al netto dell’IVA. Deve trattarsi di servizi affidati in appalto al concorrente da parte di soggetti pubblici o privati. Nel caso di più servizi di Assistenza Scolastica affidati in appalto al concorrente e da esso gestiti contemporaneamente, i mesi di durata dei relativi affidamenti e i rispettivi importi sono sommabili per il raggiungimento della soglia minima del requisito di capacità tecnica di che trattasi (esperienza di 12 mesi per un importo complessivo del fatturato di almeno Euro 200.000,00). Per ciascun servizio svolto le frazioni superiori a 15 giorni vanno considerate come mese intero. Per le prestazioni in appalto che gli aspiranti hanno eseguito in concorso, riunione o associazione con altre imprese, dovrà risultare con chiarezza il ruolo svolto contrattualmente dall'aspirante e la quota di partecipazione assunta in ciascun appalto.

8. almeno una idonea referenza bancaria rilasciate da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

9. disponibilità di una sede operativa in loco, con responsabili abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi, ovvero, solo per i concorrenti che non dispongono di una sede in loco, attestazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a istituire entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione una sede operativa in loco, con responsabili abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi.

10.possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente;

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgvo 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Per il requisito relativo alla iscrizione alla Camera di Commercio:

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in possesso della relativa iscrizione;

nelle ipotesi di consorzio di cooperative sociali e di consorzi stabile , il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici;

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Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese sociali di cui precedente punto 2 (imprese sociali) e nel registro prefettizio di cui al precedente punto 3. (Coop. Sociali):

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in possesso della relativa iscrizione;

Per il requisito economico relativo al fatturato (non inferiore a €. 250.000,00 al netto dell'IVA) lo stesso deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Nello specifico:

per il Raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dalla Mandataria, nella misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre mandanti, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito;

per i Consorzi di Cooperative Sociali ed i Consorzi Stabili partecipanti in nome e per conto proprio il requisito del fatturato specifico deve essere riferito direttamente al Consorzio e, quindi, dallo stesso deve essere interamente posseduto e dichiarato;

per i Consorzi di Cooperative Sociali ed i Consorzi Stabili partecipanti in nome proprio e nell'interesse di uno o più consorziati il requisito deve essere posseduto misura non inferiore al 40% dal uno dei consorziati designati per l’esecuzione del servizio, nella misura non inferiore al 20% da ciascuno dagli altri consorziati, esecutori fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito;

In caso di partecipazione del Consorzio nell'interesse di un solo consorziato il requisito può essere posseduto interamente anche dallo stesso consorziato

per i Consorzi Ordinari di concorrenti il requisito deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% da parte di almeno uno dei consorziati e nella misura non inferiore al 20% da parte di ciascuno degli altri consorziati, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale: (esperienza documentabile di almeno 12 mesi - con riferimento al periodo 1 gennaio 2015/30 giugno 2016 -, anche non consecutivi, nell'erogazione di servizi di assistenza scolastica a favore di alunni disabili per un importo complessivo del relativo fatturato pari ad almeno Euro 200.000,00 al netto dell'IVA.) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Nello specifico:

per i Raggruppamenti temporanei il requisito , sia per l'esperienza di 12 mesi , sia per il fatturato specifico di euro 200.000,00 deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dalla Mandataria, nella misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre mandanti, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito;

per i Consorzi di Cooperative Sociali ed i Consorzi Stabili partecipanti in nome e per conto proprio il requisito, sia per l'esperienza di 12 mesi , sia per il fatturato specifico di euro 200.000,00 deve essere riferito direttamente al Consorzio e, quindi, dallo stesso deve essere interamente posseduto e dichiarato;

per i Consorzi di Cooperative Sociali ed i Consorzi Stabili partecipanti in nome proprio e nell'interesse di uno o più consorziati il requisito ,sia per l'esperienza di 12 mesi , sia per il fatturato specifico di euro 200.000,00 deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% da uno dei consorziati designati per l’esecuzione del servizio, nella misura non inferiore al 20% da ciascuno dagli altri consorziati, esecutori, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito; In caso di partecipazione del Consorzio nell'interesse di un solo consorziato il requisito può essere posseduto interamente anche dallo stesso consorziato

per i Consorzi Ordinari di concorrenti il requisito, sia per l'esperienza di 12 mesi , sia per il fatturato specifico di euro 200.000,00 deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% da parte di almeno uno dei consorziati designati per l'esecuzione dell'appalto e nella misura non inferiore al 20%

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da parte di ciascuno degli altri consorziati, designati per l'esecuzione, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito.

La referenza bancaria deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario; nel caso di Consorzi di cooperative sociali e di Consorzi stabili, ove non partecipino nell'interesse proprio, la referenza bancaria dovrà essere prodotte anche da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

Per il requisito relativo alla disponibilità di una sede operativa in loco ovvero all'impegno, in caso di aggiudicazione, ad istituirne una entro 15 giorni:

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in possesso del requisito;

nell’ipotesi di consorzi di cooperative sociali e consorzi stabili, il requisito può essere posseduto direttamente dal consorzio o da almeno una delle imprese consorziate indicate come esecutrice.

ART. 9

MODALITA’ DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

La gara si svolgerà con affidamento a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi riportati nel presente articolo.

Le imprese concorrenti devono presentare un progetto di gestione coerente rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato, tenendo conto obbligatoriamente della seguente traccia di riferimento:

a) Progetto di gestione

Il progetto tecnico/operativo dovrà esaurientemente illustrare il sistema organizzativo e gestionale complessivo che il concorrente intende adottare in relazione ai compiti, alle funzioni ed agli obiettivi del servizio oggetto dell’appalto.

Esso deve essere contenuto in un numero massimo di 30 cartelle numerate (per cartella si intende una facciata di un foglio in formato A4, scritta in verticale, con carattere Arial o similare di dimensione 12 punti, di massimo 50 righi) e va presentato nella forma di progetto generale operativo sul servizio oggetto dell’appalto.

Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:

A - Indicare e descrivere l’organizzazione e la gestione del servizio in conformità alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

B - Indicare l'organizzazione e gestione del personale che il concorrente prevede di impiegare nel servizio.

Dall’organizzazione del personale devono evincersi tra l’altro:

B1 - con riferimento al Personale Educativo Assistenziale:

il numero delle unità operative, i titoli di studio, le qualifiche professionali pertinenti, le esperienze lavorative nel settore oggetto dell'appalto, il contratto di lavoro che si prevede di applicare.

Si evidenzia che per il personale educativo assistenziale è consentito il ricorso esclusivamente alla

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tipologia di contratto di lavoro dipendente. In caso di applicazione del C.C.N.L. delle cooperative sociali, il Personale educativo assistenziale, sulla base delle mansioni richieste nel presente capitolato, dovrà essere inquadrato almeno nell'area categoria D, posizione economica e profilo D1 del vigente Contratto delle Cooperative Sociali. In caso di ricorso da parte dell'appaltatore ad un contratto di lavoro diverso da quello delle cooperative sociali, l'inquadramento del Personale educativo assistenziale dovrà essere effettuato secondo quanto dettato dal contratto applicato, in una posizione corrispondente a quella sopra precisata prevista dal contratto delle cooperative sociali.

B2 - con riferimento al Coordinatore del servizio:

i requisiti e i titoli professionali, l'esperienza documentabile nella funzione di coordinatore nella gestione dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi rivolti a portatori di handicap, prestati a favore di pubbliche amministrazioni, la tipologia del contratto di lavoro che si intende stipulare con il predetto coordinatore Si evidenzia che per la figura del Coordinatore del servizio è possibile il ricorso ad una delle tipologie di contratti di lavoro consentite dalla normativa vigente, sulla base delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento delle prestazioni richieste a tale figura professionale nell'ambito del presente appalto. Il coordinatore, secondo quanto dettato dal contratto applicato, dovrà essere inquadrato in una posizione corrispondente almeno all'area categoria E, posizione economica e profilo E1, del contratto delle cooperative sociali vigente

C - indicare l’attività di formazione del personale impiegato nel servizio precisando:

1) gli argomenti che si intendono trattare;

2) i titoli professionali dei Docenti esperti al fine di verificare l’aderenza e/o corrispondenza tra la professionalità del formatore e l’argomento che dovrà trattare.

Le ore di formazione devono essere complessivamente 20 e vanno rivolte a tutti gli operatori educativi impiegati nel servizio; esse sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008

D - indicare le modalità di avvicendamento del personale per ferie, malattia, aspettativa ed altro E - indicare le modalità e gli strumenti di valutazione qualitativa del servizio;

elencare gli indicatori proposti per monitorare la qualità del servizio offerto, motivandone la scelta. La scelta degli indicatori deve tener conto anche della possibilità da parte del Comune di Avezzano di verificarne l’attendibilità, la concretezza e la realizzabilità

F - indicare le modalità e le strategie di relazione e collegamento con Enti/istituzioni del Territorio (scuole, Comune, ASL, ecc) e con le famiglie

G - indicare le principali teorie della pedagogia speciale a cui si fa riferimento, le proposte educative e gli strumenti metodologici per l'erogazione del servizio, tenendo conto di formulare interventi individualizzati relativi a ciascun alunno disabile.

H - Arricchimento dell’offerta (Elementi facoltativi)

Trattasi di proposte migliorative che il concorrente può impegnarsi ad attuare in aggiunta a quelle ordinarie, previste nel capitolato, che comportano un vantaggio sociale e/o tecnico e/o economico per l’Ente e che vengno realizzate senza oneri aggiuntivi, né per l’Ente, né per le famiglie degli utenti, ma a solo titolo di sponsorizzazione (ciò significa che l’affidatario dell’appalto potrà pubblicizzare il proprio marchio, logo nell’ambito del servizio) .

L’arricchimento dell’offerta potrà riguardare:

H 1 Messa a disposizione di personale non volontario con qualifica di Assistente Sociale

Il personale non volontario con qualifica di Assistente Sociale verrà messo a disposizione presso la

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sede comunale per lo svolgimento di attività di collaborazione con il servizio sociale del Comune di Avezzano e/o con il P.U.A. (Punto Unico di Accesso), previsto dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Piano Sociale Regionale e del Piano Sanitario Regionale che sono attualmente in vigore.

H2 Elementi di sviluppo, di innovazione e di valore aggiunto all’attività ordinaria dei servizi oggetto dell’appalto

Ciascuno degli elementi proposti di cui alla presente lettera H2 deve essere illustrato in modo chiaro ed esaurientemente dettagliato con la precisazione di risorse impiegate, termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la Commissione possa disporre di tutti gli elementi necessari per accertarne la concretezza, l’utilità e il grado di realizzabilità

Si sottolinea che gli elementi indicati nei punti H1 e H2, che costituiscono un arricchimento dell’offerta sono facoltativi per cui la loro mancanza o la incompletezza della documentazione all’uopo prodotta comporterà non l’esclusione del concorrente dalla gara, ma soltanto la mancata attribuzione dei relativi punteggi previsti per tali elementi nel seguente paragrafo del presente articolo.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa la Commissione di gara ha a disposizione un massimo di 100 punti attribuibili agli elementi di valutazione tecnica ed economica delle proposte.

OFFERTA TECNICA max 82 pt.

A

Capacità progettuale

Chiarezza espositiva e innovatività.

Validità, concretezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi, al servizio e ai destinatari delle prestazioni, indicati nel capitolato d'oneri.

di max 25 pt.

B

Professionalità, organizzazione e gestione del personale impiegato nel servizio (personale educativo assistenziale e Coordinatore - cfr art. 14 e 15 - del Capitolato)

max 10 pt.

di cui:

B1 Personale Educativo Assistenziale max 7 pt.

B2 Coordinatore del servizio max 3 pt.

C Piano di formazione del personale max 6 pt.

D Avvicendamento del personale max 7pt.

E Valutazione qualitativa del servizio max 9 pt.

F Capacità relative alle modalità e alle strategie di relazione e collegamento con

Enti/istituzioni del Territorio (Scuole, Comune, ASL, ecc) e con le famiglie max 10 pt.

G Teorie pedagogiche, tecniche, metodologie e strumenti adottati

nell’erogazione del servizio e in riferimento a interventi individualizzati max 10 pt.

H Arricchimento dell’offerta (facoltativo) max 5 pt.

di cui:

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H1

Messa a disposizione di personale non volontario con qualifica di Assistente Sociale.

Il punteggio massimo attribuibile previsto sarà così ripartito: prestazione occasionale o su richiesta pt. 0,2; da 1 a 2 ore settimanali pt. 0,5; 3 ore settimanali pt. 1,0; 4 ore settimanali pt. 1,5; 5 ore settimanali pt. 2,0.

Max2 pt.

H2

Elementi innovativi e aggiuntivi alle attività ordinarie dei servizi oggetto dell’appalto.

Verranno valutati la concretezza, l’utilità e il grado di realizzabilità dei servizi migliorativi proposti che consentano all’Ente di conseguire vantaggi sociali e/o tecnici e/o economici e

Tali servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la Commissione possa disporre di tutti gli elementi necessari per accertarne la concretezza, l’utilità e il grado di realizzabilità.

Max3 pt.

Il concorrente si impegna ad attuare gli interventi di cui alle lettere H1 e H2 senza oneri ulteriori, né per l'Ente, né per le famiglie degli utenti, ma a solo titolo di sponsorizzazione.

La mancata indicazione dei sopra indicati elementi H1 e H2 comporta soltanto la non attribuzione dei punteggi previsti per gli stessi .

OFFERTA ECONOMICA max 18 pt.

La valutazione del punteggio da attribuire all’ offerta economica sarà effettuata con la seguente procedura:

- al soggetto proponente che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente

(il maggior ribasso percentuale sul prezzo orario di €. 20,50 – IVA esclusa, posta a base d’asta), sarà attribuito il punteggio massimo di pt. 18;

- a tutti gli altri soggetti proponenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, mediante l'applicazione della seguente formula:

Prezzo orario dell’offerta più vantaggiosa (IVA esclusa)

…...

Prezzo orario dell’offerta in esame (IVA esclusa) X

punteggio massimo 18 punti

N.B. Il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla 3^ cifra decimale dopo la virgola. La 3^ cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all’unità superiore, qualora la 4^ cifra decimale sia pari o superiore a 5.Sono ammesse offerte esclusivamente al ribasso.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia inferiore a 50 punti.

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva di aggiudicare il servizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare l'appalto anche nel caso di una sola offerta.

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La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione per vizi procedurali, per ragioni di bilancio, ecc.. e in tal caso il concorrente non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento.

ART. 10

CONTENUTO DELL'OFFERTA E PREZZO DELL'APPALTO

L'offerta del Soggetto aggiudicatario è onnicomprensiva, comprendendo tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del Servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Progetto di gestione presentato dallo stesso aggiudicatario.

Ogni costo non espressamente previsto a carico del Comune, è a carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 11 CORRISPETTIVO

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio, avverrà mensilmente, compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ente e previa acquisizione del Durc e verifica della sua regolarità, entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della relativa fattura, corredata dalla documentazione comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento e la loro regolarità (breve relazione sul servizio effettuato da parte degli operatori addetti, elenco degli utenti che hanno usufruito delle prestazioni e singolo ammontare di queste ultime per ciascun utente - schede sottoscritte dagli operatori e dai dirigenti scolastici attestanti le prestazioni effettuate nel mese, la data, l'ora e la durata delle singole prestazioni di riferimento). A corredo della fattura, l'affidatario, inoltre, dovrà presentare, mensilmente all'Amm.ne Comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione della retribuzione, nonché dei versamenti contributivi e previdenziali del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. A questa documentazione deve essere allegata una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio.

In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione Comunale procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione sia del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio, sia degli altri rapporti contrattuali in corso con questa Amministrazione.

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n° 231 sarà pari al tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata, incompleta o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione ne avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, ne ad altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

Il contratto oggetto della presente procedura soggiace alla normativa di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12

DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto. E' vietato inoltre il ricorso a lavoro interinale.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto

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contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente, che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 21 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonchè ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico

ART. 13 VOLONTARIATO

L’affidatario, potrà inserire nel servizio volontari in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all’organico previsto, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto della Legge 266/91.

ART. 14 COORDINATORE

L'affidatario, che deve avere, oppure istituire, una sede operativa nel Comune di Avezzano è tenuto a designare un Coordinatore che assicuri il collegamento con il Servizio Sociale Comunale e al quale risultino in particolare assegnati i compiti di:

- coordinamento degli aspetti tecnico - organizzativi e operativi degli interventi nonché funzioni di integrazione con il Servizio Sociale del Comune e il competente servizio ASL, con la scuola e con le famiglie.

- gestione e controllo del personale (mansioni, orari, retribuzioni, ferie, ecc.), coordinando l'assegnazione dei singoli casi;

- raccordo in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici con l'Amministrazione Comunale (fatturazione, ecc.);

- coordinamento e raccordo delle modalità operative dei singoli operatori; partecipazione ove richiesto, agli incontri con la scuola e il Comune; segnalazione anticipata di eventuali variazioni del personale di servizio;

- verifica della corretta compilazione della modulistica di rilevazione giornaliera delle attività.

Il coordinatore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati e deve aver maturato presso Enti pubblici e/o privati un'esperienza documentabile (riferita agli ultimi sette anni) di almeno 12 mesi nella funzione di coordinatore nella gestione di servizi socio assistenziali, e/o sociosanitari e/o socioeducativi rivolti a portatori di handicap, prestati con risultati positivi a favore di pubbliche amministrazioni.

Il coordinatore deve garantire la propria presenza stabile nel servizio per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati nell'ambito del presente appalto, per 5 ore settimanali, escluse le settimane di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze natalizie e pasquali. Inoltre deve garantire la presenza a chiamata (telefonica o mezzo fax) durante l'orario di lavoro giornaliero di espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai fini delle segnalazioni e delle soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento delle attività;

In caso di assenza del coordinatore, occorre prevedere un sostituto che deve avere gli stessi requisiti richiesti per il titolare della funzione.

Si ribadisce che il Coordinatore deve essere incaricato mediante ricorso ad una delle tipologie di contratti di lavoro consentite dalla normativa vigente sulla base delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento delle prestazioni richieste a tale figura professionale.

Il Coordinatore, secondo quanto dettato dal contratto applicato, dovrà essere inquadrato in una posizione corrispondente almeno all'area categoria E, posizione economica e profilo E1, del contratto delle cooperative sociali vigente al momento della pubblicazione del bando di gara

ART. 15

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PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE

L’Affidatario dovrà impiegare nel servizio appaltato personale educativo assistenziale di fiducia numericamente adeguato e comunque in misura rispondente a quanto indicato nel progetto tecnico dal medesimo presentato per la partecipazione alla gara. Gli operatori educativi dovranno essere assunti con contratto di lavoro dipendente (per le cooperative sociali anche se soci), ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Requisiti stabiliti dalla Direttiva Provvisoria della Giunta Regionale D’Abruzzo n° 700 del 9/8/2004 in ordine all’assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap, secondo cui vanno impiegati nel servizio oggetto dell’appalto operatori che:

-alla data di entrata in vigore della stessa Direttiva risultino essere già stati impiegati in tali servizi per un periodo non inferiore a tre anni scolastici; tale periodo deve essere certificato da apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio stesso, con esplicita indicazione della durata del rapporto di lavoro instaurato e degli estremi del provvedimento di assunzione o di conferimento di incarico;

-siano stati impiegati nei medesimi servizi per un periodo non inferiore ad un anno scolastico, certificato da apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio stesso, con esplicita indicazione della durata del rapporto di lavoro instaurato e degli estremi del provvedimento di assunzione o di conferimento di incarico, e che abbiano inoltre frequentato un corso di qualificazione attinente al servizio di assistenza scolastica per portatori di handicap di almeno 400 ore;

Requisiti sotto indicati ritenuti idonei in alternativa e in subordine a quelli stabiliti dalla richiamata Direttiva Regionale:

A) possesso di Diploma di laurea in psicologia, pedagogia, educatore professionale, Scienze motorie o altra laurea ritenuta adeguata sulla base delle specifiche esigenze dell’alunno destinatario delle prestazioni e delle competenze richieste all’operatore secondo quanto riportato nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); oppure

B) possesso di diploma magistrale, liceo psico pedagogico, scienze della formazione, scienze sociali, tecnico dei servizi sociali, scienze dell’educazione o altro titolo di scuola media superiore ritenuto idoneo dalla Unità di Valutazione Multidimensionale della ASL, in relazione alle specifiche esigenze dell’alunno disabile per il quale viene predisposto il P.E.I. -Piano Educativo Individualizzato;

possesso, da parte dell'operatore, unitamente ad uno dei sopraindicati diplomi di scuola media superiore, di esperienza documentata di almeno un anno riferita al campo sociale educativo e rivolta ad alunni disabili Nei casi di connotazione di gravità, in cui gli alunni svolgano un programma differenziato, è utile anche la conoscenza di tecniche ludico espressive, di drammatizzazione, manipolative, psicomotorie, musicali.

Per i problemi sensoriali l’operatore deve conoscere, se necessario l’intervento, le metodologie del linguaggio dei segni o del metodo Braille o altrimenti deve essere di supporto all’ intervento scolastico per semplificare il programma, approfondire argomenti.

Nelle patologie motorie, che non compromettono il livello cognitivo, l’operatore è tenuto a sopperire alle difficoltà nella lettura e scrittura, attraverso supporti tecnologico – informatici o con la propria mediazione.

Nelle gravi patologie della comunicazione è necessario la conoscenza di tecniche quali la comunicazione alternativa aumentativi, la comunicazione facilitata, il metodo TECH, il metodo PORTAGE, ecc..;

Il personale dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previsti dal presente capitolato, osservare il segreto professionale, attuare programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare i profili orari di servizio.

L’appaltatore si impegna a mantenere in servizio, su richiesta di questo Ente e qualora gli stessi si rendano disponibili, una quota di almeno il 70% degli addetti all’assistenza scolastica educativa operanti nell’ultimo

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affidamento.

La precedenza nelle assunzioni sarà assicurata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) operatori educativi che dispongano delle competenze rispondenti ai bisogni specifici degli alunni disabili presenti nelle scuole;

b) operatori in possesso di requisiti, esperienze, attitudini particolari, segnalati dall’Unita di Valutazione Multidisciplinare ASL per utenti con gravissime difficoltà di integrazione;

c) qualora risultino più richieste ammissibili, rispetto alla disponibilità dell’aggiudicatario, si darà la precedenza al personale con maggior carico familiare, sulla base di quanto valutato dal Servizio Sociale del Comune.

Tutto il personale dovrà essere munito di tesserini di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento del servizio.

L’orario del servizio decorre dal momento in cui l’operatore fa ingresso nelle scuole.

Non si considera perciò orario di servizio il tempo impiegato dall’operatore per il raggiungimento delle sedi scolastiche.

Il personale dovrà essere in possesso del Certificato medico di idoneità al servizio rilasciato dalla ASL.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari concordati con il Comune e le istituzioni scolastiche e riportati nei piani di lavoro individuali; a tal fine dovrà essere domiciliato ad Avezzano.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con il referente del Comune, il dirigente scolastico interessato e il Coordinatore del servizio. Al personale è inoltre fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Comune, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il Comune può ricusare un operatore impiegato nel servizio, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale e in tal caso l’affidatario dovrà disporre immediatamente la sostituzione.

Nell'espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno: -rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro; -rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003 -provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione dei fogli di rilevazione

Con riferimento alle mansioni da svolgere previste nel presente appalto, il personale educativo assistenziale in caso di applicazione del C.C.N.L. delle cooperative sociali, dovrà essere inquadrato almeno nell'area categoria D, posizione economica e profilo D1 del Contratto delle Cooperative Sociali vigente. Nell' ipotesi di ricorso da parte dell'appaltatore ad un contratto di lavoro diverso da quello delle cooperative sociali, l'inquadramento del Personale educativo assistenziale dovrà essere effettuato secondo quanto dettato dal contratto applicato, in una posizione corrispondente a quella sopra precisata prevista dal contratto delle cooperative sociali.

ART. 16

OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, l’ affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

 rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, con il quale dovranno essere stipulati contratti di lavoro secondo le tipologie riportate nell’offerta tecnica e nel rispetto della normativa vigente, tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle Leggi disciplinanti la materia.

E’ fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci.

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 solleva espressamente il Comune di Avezzano da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla norma vigente.

 presentare, mensilmente all'Amministrazione Comunale, copia di tutti i documenti atti verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto; a queste certificazioni deve essere allegata un' autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono al personale impiegato nel servizio.

 garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi (massimale R.C.T./R.C.O. di almeno 1.500.000,00 euro), con l’ esclusione dell’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune (cfr art. 19 del presente capitolato);

 garantire la formazione degli operatori a proprie spese secondo le modalità riportate nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara;

 fornire al personale, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla normativa vigente, necessari per la corretta esecuzione del servizio;

 consegnare, all'atto di affidamento del servizio:

elenco nominativo del personale impiegato completo di dati anagrafici

documentazione attestante i requisiti professionali, le esperienze e i titoli posseduti da ciascun addetto

prospetto riportante l’esatta indicazione dei rapporti contrattuali stabiliti con i propri operatori e del compenso orario corrisposto sia al netto che al lordo dei vari oneri

contratti di lavoro

(Ogni variazione al predetto elenco andrà prontamente comunicata per iscritto all’Amministrazione Comunale e comunque prima di avere luogo).

assicurare, in linea di massima e salvo diverse richiesta da parte del Servizio Sociale del Comune, la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione dovrà essere comunicata con anticipo all’ Amministrazione Comunale e da questa autorizzata;

 sostituire il coordinatore e gli operatori qualora l’Amministrazione Comunale li ritenga non idonei all’espletamento del servizio;

 garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato;

 assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l’utilizzo di autoveicolo;

 osservare rigorosamente le disposizioni del D.L.gvo 9 Aprile 2008 N. 81 e ottemperare agli obblighi ivi prescritti;

 comunicare al Comune, il nominativo del responsabile della sicurezza;

 comunicare giornalmente e tempestivamente al responsabile del Servizio Sociale del Comune (ufficio di piano) tutte le variazioni d’orario che vengono improvvisamente a presentarsi e concordare con lo stesso le migliori soluzioni; tanto dovrà essere previsto per tutte le licenze, le assenze, le malattie del personale del quale dovrà essere garantita la sostituzione immediata

 far pervenire mensilmente al Comune, relazione sull’andamento tecnico del servizio proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità; nella relazione dovranno essere documentati i piani personalizzati degli utenti, le modalità di rapporto con le famiglie e con la scuola;

 impiegare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori;

 dotarsi di una sede operativa in Avezzano;

 garantire agli operatori impegnati nel servizio richiesto quanto previsto in materia d’igiene del lavoro dalla normativa vigente.

 apportare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto delle attività ed orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l’aggiudicatario dovrà rendere conto all’Amministrazione

 organizzare uno schedario informatico, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione del Comune,

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che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy e consegnare il detto schedario informatico al Comune al termine dell’appalto;

 pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire l’appaltatore per i servizi previsti nel contratto;

 sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati

 assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario

 fornire tutta la documentazione richiesta dal Comune e necessaria ad accertare l' esatta applicazione delle prescrizioni del capitolato.

ART. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’affidatario è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs.81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell’appalto. Si ricorda in particolare che l’affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs.81/2008.

A tale fine dovrà aver valutato in sede di determinazione della propria offerta economica i costi relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività da svolgersi in riferimento all’appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell’Impresa; resta infatti immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Non è prevista possibilità di insorgenza di “rischi da interferenza”, rischi che il personale dell’Appaltatore possa determinare a carico del personale dell’Appaltante nell’esecuzione del servizio di gestione globale della struttura. Pertanto non è prevista la redazione del DUVRI da parte del Comune di Avezzano.

L’Affidatario dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008.

L’Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 18

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'aggiudicataria al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazioni degli operatori addetti. Qualora debba procedere alla sostituzione temporanea o definitiva dell’operatore, dovrà darne preventive comunicazione al Servizio Sociale del Comune, impegnandosi a reintegrare il personale necessario con altri operatori provvisti degli stessi requisiti.

ART. 19

DANNI A PERSONE E COSE

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L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione e il personale comunale preposto alla verifica dei servizi da ogni responsabilità.

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O. (massimale minimo euro 1.500.000,00), per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'appaltatore stesso o che questi possono causare agli utenti e ai loro beni, per la durata dell'appalto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo e tutelandola da eventuali azioni di rivalsa.

Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta appaltatrice in riferimento alla gestione dell’appalto in oggetto.

Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’appaltatore delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia da parte dell’Aggiudicatario alla rivalsa nei confronti del Comune.

Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente - Ufficio Contratti, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.

ART. 20

VERIFICHE E CONTROLLI - INADEMPIENZE - PENALITA' - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha ampie discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto.

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Sociale Comunale sotto un duplice profilo:

1. verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore;

2. controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato, al progetto dell'aggiudicatario e al piano di lavoro individuale.

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile. Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, l'Amministrazione Comunale potrà fissare un congruo termine (almeno 3 giorni) entro il quale l'Affidatario deve produrre le proprie controdeduzioni . Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, oppure in mancanza di riscontro, l’Amministrazione Comunale potrà applicare una penalità di importo compreso tra

€. 200,00 e €. 1.000,00 in base alla gravità dell’irregolarità riscontrata. L’Amministrazione Comunale potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti dell'Aggiudicataria alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.

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Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, avrà la facoltà di stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente. Tale nuovo contratto avrà durata necessaria a coprire il periodo di tempo necessario ad espletare una nuova gara e, comunque, non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

In caso di risoluzione del contratto alla ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento.

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

a) Apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell’Appaltatore;

b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività ad altri da parte dell’Appaltatore;

c) Abbandono dell’appalto;

d) Per motivi di pubblico interesse o necessità;

e) Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;

f) Interruzione non motivata del servizio;

g) Subappalto del servizio;

h) Cessione del contratto a terzi;

i) Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

j) In seguito alla comminazione di n. 3 penalità;

k) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore anche a seguito di diffide dell’amministrazione Comunale.

l) Violazione delle norme vigenti in materia di riservatezza

Nelle ipotesi suindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune Avezzano, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l’Impresa non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica indetta dall’amministrazione comunale

La risoluzione del contratto per colpa comporta l’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

ART. 21

DEPOSITO CAUZIONALE

L’Affidatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria all’atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

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che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:

L’ISTITUTO BANCARIO O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRÀ VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNE, QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 15 GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA.

Dovrà essere prevista inoltre l’esclusione da parte del fidejussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Dovrà contenere altresì le seguenti clausole e dichiarazioni:

mancata produzione di effetti nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;

di aver preso visione dell’avviso del capitolato, del disciplinare e degli atti ivi richiamati;

La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l’Amministrazione la incameri, in tutto o in parte, per l’applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva soltanto dopo che l’affidatario avrà dimostrato di aver provveduto all’ottemperanza di tutti gli obblighi contrattuali, compresi quelli retributivi, contributivi e previdenziali verso gli operatori impiegati nel servizio nel corso dell’appalto.

La cauzione comunque sarà svincolata non prima che siano state definite le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della cauzione definitiva o la mancata stipula del contratto nel termine stabilito determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento del danno; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, se esistente.

ART. 22

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 23

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI

RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D.LGS 196 del 30.6.2003

Ai sensi della D.lgs 196/2003, il Comune di Avezzano, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite

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dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

- non potrà comunicare a terzi ( salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Civica Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 24

CONTROVERSIE FRA APPALTATORE ED UTENTI

Contro l'operato del personale dell'appaltatore gli utenti possono ricorrere al Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, il quale decide secondo equità: la decisione sarà accettata dall'appaltatore il quale rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria.

E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non venga accettato dal privato utente.

ART. 25

FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente il Foro di Avezzano.

ART. 26

RICHIAMI DI LEGGE

L’appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti d'appalto, i contratti di lavoro, la prevenzione e l'infortunistica, siano o non siano espressamente richiamate nel presente capitolato.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Settore Sociale Dott.ssa Marianicola Giampietro Dott.ssa Maria Laura Ottavi

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