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Dipendente in malattia esce: quando non si può licenziare

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Dipendente in malattia esce:

quando non si può licenziare

15 Aprile 2021Redazione

Visita di controllo dell’Inps e casi in cui il lavoratore non è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità. Il comportamento da tenere durante la malattia.

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Non sempre si può licenziare il dipendente in malattia che esce di casa. Da un lato, infatti, la legge prevede alcune ipotesi in cui non è prevista la visita fiscale, sicché non c’è neanche obbligo di reperibilità. Dall’altro lato, il comportamento del dipendente che esce di casa fuori dagli orari della reperibilità non deve per forza ritenersi illecito se non pregiudica la guarigione.

Di tanto parleremo meglio qui di seguito. Spiegheremo cosa rischia il dipendente che non si fa trovare alla visita di controllo del medico dell’Inps e come giustificare la sua eventuale assenza; indicheremo in quali casi non c’è visita fiscale e quando il dipendente, fuori da tali ipotesi, può andare in giro per strada benché formalmente assente dal lavoro per malattia. Ecco insomma quando non si può licenziare il dipendente in malattia che esce di casa.

Cosa rischia il dipendente in malattia che esce di casa

Chi è malato dovrebbe restare a casa, ma non sempre. In alcuni casi, infatti, non c’è visita fiscale e si può uscire. Esistono poi alcune malattie che non sono affatto incompatibili con una passeggiata o, addirittura, con lo sport all’aria aperta.

Chi mente sulla malattia, fornendo un certificato medico falso, può essere licenziato.

Chi invece, nonostante l’effettiva malattia, non si fa trovare a casa durante le fasce orarie di reperibilità, per l’eventuale controllo del medico dell’Inps, subisce una riduzione dell’indennità di malattia.

Chi, infine, pur restando in casa durante la malattia, esce in un momento successivo ponendo in essere delle attività incompatibili con il suo stato morboso, tali cioè da pregiudicarne la guarigione, può essere licenziato.

Qui di seguito analizzeremo tutti i casi che abbiamo appena menzionato.

Obblighi del dipendente in malattia

Il dipendente in malattia deve:

comunicare al datore di lavoro, nel più breve tempo possibile e secondo le

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modalità indicate nel contratto di lavoro o nel Ccnl, la propria assenza per malattia;

sottoporsi, entro il giorno successivo, a visita medica assicurandosi che il proprio medico di base invii il certificato in via telematica all’Inps;

rispettare le fasce orarie di reperibilità durante la malattia affinché il medico dell’Inps, inviato dall’Inps stesso o dal datore di lavoro, possa verificare l’effettiva sussistenza della malattia;

al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, tenere un comportamento tale da non rallentare la guarigione e la convalescenza, facendo così in modo di ritornare al lavoro il più presto possibile;

tornare al lavoro il giorno successivo alla fine della prognosi di malattia, salvo ulteriore certificato medico.

Ricordiamo che le fasce orarie della reperibilità sono le seguenti:

lavoratori privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, compresi domeniche e festivi;

lavoratori pubblici: dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi.

La visita fiscale può essere effettuata anche due volte nello stesso giorno. Sono compresi i giorni festivi, i sabati e le domeniche.

Cosa succede al dipendente che non si fa trovare alla visita fiscale?

Il dipendente che non apre la porta al medico dell’Inps (qualunque sia la ragione), subisce la decurtazione dell’indennità di malattia prevista per i primi 10 giorni di assenza dal lavoro.

Il lavoratore assente (ingiustificato) anche alla seconda visita di controllo (sia essa quella domiciliare o ambulatoriale), subisce la decurtazione di metà del trattamento economico di malattia per i giorni successivi al 10° e sino alla fine della malattia.

Il lavoratore assente (ingiustificato) anche alla terza o successiva visita fiscale, perde integralmente l’indennità di malattia dal giorno dell’ulteriore assenza.

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Nei casi più gravi e di reiterata assenza, il datore di lavoro può applicare un procedimento disciplinare al dipendente ed, eventualmente, intimare il licenziamento.

Come evitare il licenziamento in caso di assenza alla visita fiscale

Il dipendente può assentarsi alla visita fiscale senza rischiare di essere licenziato se lo comunica tempestivamente, e comunque prima di uscire di casa, sia all’Inps che al datore di lavoro.

In ogni caso, il dipendente dovrà conservare le prove documentali delle proprie giustificazioni in modo da fornirle al datore di lavoro e all’Inps.

Nel caso di urgenza e necessità che non consenta di comunicare anticipatamente la propria assenza alla visita fiscale, il dipendente dovrà essere in grado di fornire le prove in un momento successivo.

Si deve comunque trattare di un serio e fondato motivo che rende plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. Esso non si identifica esclusivamente nello stato di necessità o di forza maggiore, ma può essere costituito anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile.

L’assenza alla visita fiscale può essere giustificata – e, pertanto, non si applicano le sanzioni – in due casi:

ricovero ospedaliero;

assenza dovuta a giustificato motivo.

Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi:

forza maggiore;

situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove (ad esempio, un parente si trovava in fin di vita e necessitava di trasporto in ospedale);

concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

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Tipici casi in cui il dipendente può uscire di casa senza essere licenziato sono legati alla necessità di:

sottoporsi ad una visita medica urgente;

effettuare accertamenti specialistici non rinviabili;

ritiro presso ospedali e cliniche di radiografie e referti diagnostici collegati alla malattia in atto;

acquisto di farmaci urgenti;

gravi motivi personali o familiari;

far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa;

cause di forza maggiore.

Quando il dipendente in malattia può uscire di casa

Sono previsti dei casi in cui il dipendente malato non può ricevere la visita fiscale.

Tali esenzioni valgono sia per i pubblici dipendenti che per i lavoratori del settore privati.

Le cause di esonero dalla visita fiscale sono le seguenti:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);

lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;

infortuni sul lavoro;

malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Per l’elenco completo di tali malattie leggi il successivo paragrafo relativo all’elenco delle malattie senza visita fiscale.

Per «terapie salvavita» si intendono le cure indispensabili a tenere in vita una persona, in certa misura indipendenti dalla qualità intrinseca del farmaco usato ad

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essere salvavita. Infatti, un farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa, verso cui ha tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia: ad esempio, un antibiotico può essere salvavita in un paziente con Aids, mentre svolge il suo semplice ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.

Per «infortunio sul lavoro» si intende un incidente subito dal lavoratore e durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro (cosiddetto infortunio in itinere). Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psicofisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del dipendente.

Quando il medico di base ritiene che il proprio assistito sia colpito da una delle malattie che consentono l’esonero dalla visita fiscale, inserisce il codice E nel certificato medico che invia all’Inps telematicamente. Tale codice esclude automaticamente il malato dall’elenco dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale. L’Inps ha comunque la possibilità di valutare la decisione del medico di famiglia onde evitare abusi.

È il medico a valutare se la malattia di cui è affetto il dipendente può rientrare nei casi di esonero di cui al codice E nel certificato medico.

Non spetta al paziente, ovviamente, chiedere al proprio medico di inserire il codice E nel certificato ma è quest’ultimo che valuta la gravità della situazione.

Con riferimento infine agli «stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%», l’Inps ha indicato quali sono tali situazioni patologiche che consentono di ottenere l’esonero dalla visita fiscale ossia di non dover rispettare la reperibilità e poter uscire di casa in qualsiasi momento, senza né l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro, né di conservare la documentazione giustificativa. Tali malattie sono:

sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;

emorragie severe/infarti d’organo;

coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;

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insufficienza renale acuta;

insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);

insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;

cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;

gravi infezioni sistemiche fra cui Aids conclamato;

intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);

ipertensione liquorale endocranica acuta;

malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;

malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;

neoplasie maligne in: 1) trattamento chirurgico e neoadiuvante; 2) chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze; 3) trattamento radioterapico;

sindrome maligna da neurolettici;

trapianti di organi vitali;

altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ecc.) per il solo periodo convalescenziale;

quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Il dipendente che si trovi in una delle predette condizioni e voglia farsi riconoscere l’esenzione dalla visita fiscale deve inviare tutta la relativa documentazione medica, attestante la patologia, al datore di lavoro e all’Inps.

Dipendente in malattia esce dopo la reperibilità: quando non può essere licenziato

Come abbiamo anticipato, il dipendente tenuto a rispettare la reperibilità, può uscire di casa al di fuori di tali fasce orarie solo a condizione che il suo

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comportamento non implichi un aggravamento della malattia o non ne pregiudichi il rapido decorso. In buona sostanza, il dipendente malato non deve rallentare la convalescenza.

Secondo la Cassazione, ad esempio, il dipendente in malattia per uno stato depressivo può uscire e divertirsi con gli amici: le attività ludiche, infatti, non sono incompatibili con le infermità mentali. Allo stesso modo, non è incompatibile con l’assenza dal lavoro dovuta alla frattura di un braccio una passeggiata lungo il corso. Viceversa, non è possibile svolgere attività di giardinaggio per chi lamenti una lombosciatalgia.

Il dipendente che dovesse porre attività incompatibili con la malattia, anche al di fuori della reperibilità, potrebbe essere licenziato.

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