LA GESTIONE DELL’INIDONEITA’,INABILITA’ E MALATTIA DEL PERSONALE
Casi critici e adempimenti delle scuole
a cura dell’
Avv. Fabio Paladini
La gestione dell’assenza per malattia e gli accertamenti medici
L'art. 55 septies, comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede che le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.
La gestione dell’assenza per malattia e gli accertamenti medici
Il Polo Unico delle visite fiscali
L’art. 18 del D.Lgs. n. 75 del 2017 ha modificato l’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero della norma che disciplina il controllo sulle assenze per malattia.
modifica, a partire dal 1° settembre 2017, la disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, prevedendo, tra l’altro, la devoluzione dei relativi compiti all’INPS in sostituzione delle Aziende Sanitarie Locali che potranno disporre i controlli anche d’ufficio ( nella precedente normativa erano escluse le visite disposte d'ufficio);
costituisce un polo unico in capo all’INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, attraverso il trasferimento all’Istituto medesimo delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici
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Messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto 2017
La normativa del Polo unico contiene disposizioni in materia di VMC nulla innovando con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico. Ne consegue che l’Istituto continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica.
La competenza dell’Istituto, pertanto, attiene all’effettuazione d’ufficio o su richiesta delle VMC.
Non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.
Pertanto, in caso di assenza a visita fiscale disposta dalla scuola o d’ufficio dall’INPS, la competenza a valutare la giustificazione dell’assenza medesima
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Disposizione d’ufficio delle visite mediche domiciliari
Anche per le visite disposte d’ufficio dall’Istituto verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.
In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di visita disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale.
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Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’INPS ha precisato che non rientra nelle sue competenze l’effettuazione degli accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto - alla luce del disposto di cui all’art. 12 della Legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL - non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza. (cfr anche Parere F.P. 20/2/2018)
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Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
Il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’INPS.
La comunicazione di eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia dovrà essere effettuata da parte delle Amministrazioni nelle medesime modalità attualmente in uso per le comunicazioni, da parte dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale INPS, dei cambi di reperibilità, secondo quanto previsto, da ultimo, dal msg. Hermes n. 007817 del 20/10/2014.
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Svolgimento visite fiscali ( art. 55 septies D.Lgs. n. 165/2001 - artt 1 e 2 D.M.
206/2017 che sostituisce il DM 206/2009) Il Dirigente Scolastico:
dispone per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo:
la visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.
il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
può richiedere l'effettuazione delle visite con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
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Il Nuovo Regolamento conferma i seguenti orari dello svolgimento delle visite fiscali: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
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La Funzione Pubblica, con i Pareri n. 30536 del 24/07/2012 e n. 2 del 2010, ha precisato che nei casi in cui ricorre una delle circostanze di esenzione dall’obbligo di reperibilità, l’amministrazione, se è già in possesso della predetta documentazione formale si deve astenere dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso.
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Svolgimento della visita: attività del medico
Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.
Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.
L'esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.
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Mancata effettuazione della visita fiscale
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.
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Mancata accettazione dell'esito della visita
Il Nuovo Regolamento disciplina la fattispecie della mancata accettazione, da parte del dipendente interessato, dell'esito della visita.
Viene previsto che, qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
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Rientro anticipato al lavoro
Viene, altresì, disciplinata specificamente l'ipotesi, e le relative condizioni, per il rientro anticipato in servizio del dipendente assente per malattia.
Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
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Visite ambulatoriali
L’INPS, con il messaggio 31 ottobre 2017, n. 4282, ha precisato che:
1. il medico, in caso di assenza del lavoratore alla visita fiscale, dovrà sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale;
2. il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal DS; è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.
Effettuazione della visita ambulatoriale
Al lavoratore, viene rilasciato il modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico
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1) Il lavoratore produce una giustificazione di tipo amministrativo o non produce alcun documento giustificativo:
nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrative”la valutazione della stessa spetterà al DS;
il Dirigente, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere all’INPS competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione.
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2) Il lavoratore produce una giustificazione di tipo sanitario:
la valutazione della stessa spetterà all’ufficio medico legale dell’INPS;
se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere tale valutazione di giustificabilità.
L’informazione perverrà al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegnerà copia del documento sopra indicato con le relative annotazioni.
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3) Il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, ma provvede a trasmettere i giustificativi a mezzo posta:
non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, registrando l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
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Assenza alla visita fiscale
Art. 5, ultimo comma, del DL 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11/11/1983 n. 638: qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.
Nel caso in cui il dipendente risulti assente alla visita fiscale, lo stesso viene invitato dal medico fiscale a presentarsi per la visita ambulatoriale; la visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza dal domicilio ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso. (Cfr. Cass. 14 settembre 1993 n. 9523).
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Assenza alla visita fiscale
Cassazione sentenza 25 marzo 2002 n. 4233: ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario. (Nella specie, la lavoratrice aveva affermato di essere stata presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia; la S.C. ha ritenuto che questo non escludesse la negligenza della lavoratrice, cui incombeva l'onere di provare la diligente predisposizione di una situazione tale da consentire il controllo domiciliare, tenuto anche conto del fatto che sul campanello non vi era il nome della donna, ma quella del marito, tanto che il medico aveva suonato tutti i campanelli del condominio senza riuscire a trovarla).
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Assenza alla visita fiscale
Cassazione sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180: ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo
Cassazione sentenza 14 settembre 1993 n. 9523: l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.
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In tema di giustificazione alla assenza alla visita fiscale la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2006 n. 8012, ha affermato che va considerato giustificato motivo di assenza, non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa oppure una visita medica precedentemente fissata ( cfr. Cass. 21 luglio 2008 , n. 20080 )
Corte di Cassazione sentenza 9 marzo 2010 n. 5718: giustificata l’assenza di un dipendente che era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato, nel corso del giudizio, che il lavoratore stesso si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia.
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Sent. 19 febbraio 2016, n. 3294: l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione, indicata al datore di lavoro quale luogo di permanenza durante la malattia, sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
Quindi anche nel caso dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, ad avviso della Corte, lo stesso lavoratore deve dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro del mutamento di domicilio nonchè l’indifferibilità del viaggio.
Pertanto, solo il carattere della indifferibilità consente, in queste situazioni, di considerare giustificata l’assenza alla visita; in caso contrario, il dipendente ha l’onere di informare la scuola.
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Comunicazione dell’assenza per malattia e responsabilità disciplinare
Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, che si assenta dal servizio per malattia, abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della malattia (cfr art. 17 CCNL Scuola), la omessa comunicazione vale ad integrare una infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, essendo irrilevante il fatto che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza. (Cass. 4 febbraio 2015 n. 2023)
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Assenza per gravi patologie
Art 17 comma 9 del CCNL 2007 :in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 ( che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
La norma non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita quindi, i due requisiti devono
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Assenza per gravi patologie
Per gli aspetti sulla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni valutazione di merito al medico curante o alla ASL competente o alla Struttura Convenzionata o al verbale di invalidità. (Non esiste, per il Comparto Scuola, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”)
La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
Se il medico curante, nel compilare il certifica telematico, ha barrato il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita (riquadro introdotto dal 2013), detto certificato è sufficiente ai sensi dell’art. 17 comma 9 fermo restando che la scuola deve avere agli atti la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia rilasciata dall’Ente competente.
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Art. 17 comma 9: assenza retribuita al 100% e non fa “cumulo”
Ad ogni modo, in caso di assenza prolungata per grave patologia il dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Quindi la visita non potrà essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave patologia ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni fisiche del dipendente assente.
Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale é necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende dalle circostanze concrete e da quanto il dipendente é già assente.
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Assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici (art.
55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001)
a seguito della sentenza del TAR Lazio del 2014 viene reintrodotta la facoltà per il dipendente della Scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia. L’assenza é giustificata con la presentazione di un'attestazione (che indichi anche l'orario) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;
ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi familiari, al permesso breve ex art. 16 del CCNL 2007 o alle ferie.
Cosa cambia per il Personale ATA con il nuovo CCNL 2018? ( ancora non
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Periodo di convalescenza post –ricovero
Funzione Pubblica parere n. 53/2008: il periodo di convalescenza post ricovero non è soggetto a decurtazione economica.
Prestazione ambulatoriali: nessuna previsione nel CCNL – Distinzione tra day service e day surgery ( cfr O.A. ARAN M22 del 9/1/2015)
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Permanenza prolungata presso le Unità operative di Pronto Soccorso: come si configura l'assenza?
Messaggio INPS numero 1074 del 09-03-2018: nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.
Più specificamente:
situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
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Attività lavorativa durante assenza per malattia
Cass 13/03/2018, n. 6047: legittimo il licenziamento del lavoratore assente per malattia che svolga un'attività extralavorativa che, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.
Giurisprudenza della Cassazione: in via generale non sussiste un divieto in assoluto per un dipendente assente per malattia ad effettuare altre attività:
detta attività è vietata allorchè si ponga in maniera conflittuale con lo stato di salute del dipendente e tale da pregiudicarne quindi la guarigione e conseguente la ripresa del servizio.
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Superamento del periodo di comporto
L’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Il secondo comma del citato articolo prevede che, superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17 comma 1 del CCNL 2007) , l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato,
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Più specificamente, per vedere se è stato superato il periodo di comporto (Periodo mobile) e per analizzare la percentuale di retribuzione che spetta al dipendente durante un periodo di assenza per malattia è necessario:
1) determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso:dal giorno precedente l’inizio della malattia in atto andare a ritroso di tre anni;
2) sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio come sopra determinato;
3) sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui al numero 2, quelle del nuovo episodio morboso.
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Se si supera il primo periodo di comporto previsto dall’art. 17 del CCNL 2007?
DPR 27 luglio 2011, n. 171: l'amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente ( invio a visita collegiale), in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, in caso assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento.
Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17 comma 1 del CCNL 2007) , l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
La gestione dell’assenza per malattia e gli accertamenti medici
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 24 novembre 2016, n. 24027: Nel periodo di comporto devono essere computati anche i giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, sussistendo una presunzione di continuità dell’episodio morboso.
Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì).
Infatti, la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa
Accertamento inidoneità
In caso di superamento del periodo di comporto e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità il dipendente potrà avere diritto alla pensione se in possesso dei 15 anni di anzianità.
Risoluzione per inidoneità psicofisica ( c.d. inabilità ordinaria): sufficienti i 15 anni di anzianità – LA RISOLUZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVA
Il limite di anzianità di 15 anni è stato ritenuto applicabile per il conseguimento del diritto a pensione nel caso di cessazione per limite massimo di assenza per malattia ai sensi dell’art. 17 citato. ( cfr. la c.m.
n. 481 del 5 agosto 1997 recante la nota della Ragioneria Generale dello Stato 23 giugno 1997 n. 225411 e la c.m. 13 marzo 2000 n. 69).
• c.m.13 marzo 2000 n. 69: la scuola, anche nel caso non vi sia la richiesta del dipendente alla proroga, deve sottoporre il dipendente stesso a visita medica collegiale allo scopo di accertare se il medesimo, allo scadere dei 18 mesi, è in grado o meno di riassumere servizio. All’esito della visita,
Accertamento inidoneità
• DPR 171 del 27 luglio 2011:Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
inidoneità psicofisica permanente assoluta: lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; inidoneità
psicofisica permanente relativa: lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.
Accertamento inidoneità
Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio
L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura é attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio.
Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. ( criticità per il personale a t.d.)
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Accertamento inidoneità
Richiesta della visita da parte del d.s.
Il dirigente scolastico avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento ( cfr CCNL Scuola art. 17);
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
Accertamento inidoneità
Organi di accertamento medico
Circolare MEF n. 966 del 19 novembre 2013: gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente risultano di competenza delle Commissioni mediche di verifica del MEF.
Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato é inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
Competenza diversa da quella del medico competente che è relativa invece alla sorveglianza sanitaria ( cfr art. 41 del D.Lgs. N. 81/2008)
Accertamento inidoneità
Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) la richiesta di visita collegiale è ancorata ad un preciso momento temporale, mentre nei casi di cui alle lettera b) e c) la richiesta è sottesa ad una previa valutazione, da parte del dirigente, della presenza di disturbi del comportamento o condizioni fisiche del dipendente che necessitano quindi di un accertamento da parte della Commissione al fine della verifica della sussistenza di una inidoneità.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa
Accertamento inidoneità
La richiesta di accertamento non presenta particolari esigenze formali e deve essere indirizzata, ordinariamente per via telematica ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal dirigente scolastico alla commissione medica e deve contenere ogni informazione utile, con specifico riferimento alle circostanze che potrebbero far presupporre la sussistenza di inidoneità al compito d’istituto.
Si deve naturalmente evitare ogni ipotesi diagnostica, di stretta competenza medica, ma ci si deve limitare ad una analitica descrizione dei fatti accaduti (essi possono comprendere lunghi periodi di assenza, episodi di malore alla presenza di terzi ecc.).
Di tale richiesta la scuola deve dare immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato (cfr art. 5 DPR 171/2011) che, quindi, al riguardo non può esprimere alcun diniego nè tanto meno è necessario il suo consenso per l'attivazione della visita.
Accertamento inidoneità
Misure cautelari
Il dirigente scolastico può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
Accertamento inidoneità
Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) il dirigente può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento.
In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. ( competenza al licenziamento è dell’UCPD c/o l’USR)
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Accertamento inidoneità
Procedura
Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione é preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione é disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.
L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.
In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di
Accertamento inidoneità
Trattamento economico
Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi delle lettere a) e b), é corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.
Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi della lettera c), é corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale.
Il periodo di sospensione é valutabile ai fini dell'anzianità di servizio.
Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate al ricorrere dell'ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Accertamento inidoneità
Risoluzione rapporto di lavoro
Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Accertamento inidoneità
Risoluzione rapporto di lavoro
Quindi, il dirigente, acquisito il verbale della C.M.V., qualora si attesti l’inidoneità fisica permanente e assoluta al servizio deve predisporre il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di preavviso.( cfr sul punto USR - Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma, Nota prot.
n- 4057 del 7 marzo 2012).
Nel provvedimento dovrà essere indicato nelle premesse l'esatta dicitura contenuta nel verbale della commissione che, per l'appunto, costituisce la causa della risoluzione del rapporto di lavoro.
La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla data di emanazione del relativo provvedimento del dirigente scolastico in quanto trattasi di provvedimento con carattere costitutivo. ( cfr Consiglio di Stato 4 ottobre 2002 n. 5252).
Tale nostro assunto si basa sulla applicazione
Pertanto, gli effetti del provvedimento di risoluzione decorrono dal momento in
Accertamento inidoneità
Risoluzione rapporto di lavoro
L’ ARAN, con diversi Orientamenti ( cfr da ultimo l'Orientamento del 30 maggio 2017 relativo al Comparto Enti Locali, ma applicabile anche al Comparto Scuola stante la generalità della disciplina), ha precisato che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, la determinazione dell’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso, deve sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita.
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Accertamento inidoneità
Se, invece, si accerta un’inidoneità permanentemente relativa, scatta la procedura di cui all'art. 7 del D.P.R. 171/2011.
L’amministrazione ha la “facoltà” di adibire il lavoratore a mansioni inferiori o equivalenti di altro profilo o area. Qualora comunque si adibisca il dipendente a mansioni inferiori, a quest'ultimo spetta il mantenimento del medesimo trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico (comma 4, art. 7).
In ogni caso, se non sono disponibili posti (alla luce anche dell'accertamento medico) in mansioni equivalenti della stessa o di diversa area o in mansioni inferiori, il dipendente pubblico verrà posto in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. E’ evidente che tale provvedimento compete al dirigente dell’ufficio dell’USR, territorialmente competente che ha la gestione dei ruoli provinciali.
Accertamento inidoneità
Disciplina specifica personale docente
L'art. 15, ai commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.
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Accertamento inidoneità
Nota MIUR n. 13000 del 3 dicembre 2013:
in assenza di istanza (per assunzione come a.a. o a.t.) o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
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Accertamento inidoneità
Il MIUR, con la successiva Nota n. 13220 del 6 dicembre 2013, ha precisato che nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 ( nessuna nuova indicazione è pervenuta), il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato:
oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008 ( cfr art. 3: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi etc)
anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero
Accertamento inidoneità
Nota n. 7749 del 1 agosto 2014: per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014 il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo A.T.A. avverrà con decorrenza giuridica dall'anno scolastico in cui viene dichiarata l'inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.
Il suindicato personale docente, nell'anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione del P.O.F. in attesa dell'assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A.
Accertamento inidoneità
Ciò premesso, una volta che il verbale di inidoneità permanente è stato notificato alla dipendente questa può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell'istituzione scolastica.
Ad ogni modo ricordiamo quanto detto sopra che, in mancanza di istanza e nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008 , anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
Accertamento inidoneità
Si ritiene che la competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale.
Ciò si desume dall'art. 2 comma 6 del CCNI 25 giugno 2008 il quale prevede che il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente.
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Accertamento inidoneità
Inidoneità temporanea
Allorché in sede di visita medica collegiale la Commissione Medica non pervenga al normale giudizio del riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non le è precluso il potere di esprimere giudizi più limitati, come ad esempio sulla durata dell’infermità: in questi casi trattasi di malattia temporanea da cui scaturisce l’obbligo per il d.s. di collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia di ufficio, fatta salva la possibilità per il dipendente di richiedere l'utilizzazione in altri compiti ai sensi della normativa vigente.
Malattia d'ufficio sta a significare che il collocamento in malattia non avviene sulla base della richiesta del dipendente e giustificata dal certificato medico ma come conseguenza del giudizio di inidonenità della Commissione.
Accertamento inidoneità
Il trattamento è identico a quello della malattia: ritenute economiche e computabilità ai fini del superamento del periodo di comporto.
Il MIUR, con la Nota n. 7749 del 1 agosto 2014, ha precisato che il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.
A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.
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Accertamento inidoneità
La competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale. Qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, egli dispone a domanda dell’interessato l'utilizzazione, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro.
L’art. 3 del CCNI 25 giugno 2008 prevede che l'utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del MIUR, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati.
Il contratto, a nostro avviso, dovrà essere stipulato dal dirigente scolastico ( cfr
Accertamento inidoneità
In definitiva, a nostro avviso, l'iter procedurale è il seguente: l'A.T. assegna il docente all’istituto di titolarità o ad altro istituto o ufficio eventualmente richiesto; sulla base di detta assegnazione, il dirigente scolastico stipula il contratto individuale di lavoro.
La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all'esito della visita, in qualunque momento durante l'assenza per malattia purché almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
Accertamento inidoneità
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6 del CCNI 25 giugno 2008, il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del C.C.N.L. del personale della scuola 29 novembre 2007.
Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007 (c.d. periodo di comporto).
Il contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.
Accertamento inidoneità
Pensione di inabilità
In mancanza dei requisiti pensionistici di vecchiaia ricordiamo i presupposti per la pensione di inabilità introdotta con l’art. 2 comma 12 della legge 335 del 1995 e che ha come presupposto una invalidità permanente; è quindi richiesta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in conseguenza della infermità.
I requisiti per poter attribuire la pensione di inabilità sono i seguenti:
1) status di pubblico dipendente, anche a tempo determinato.
2) Anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
3) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio
4) Riconoscimento, attraverso, apposito accertamento medico collegiale dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività conseguente alla infermità non dipendente da causa di servizio.
Accertamento inidoneità
Pensione di inabilità
La procedura può essere attivata solo a richiesta del dipendente, su apposita domanda e con specifico certificato medico.
Il verbale della Commissione Medica di Verifica deve riportare la dicitura:
“INABILE IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA’
LAVORATIVA” (legge 335/95).
Il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo. Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro, ma comunque non oltre due anni entro due anni dalla cessazione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.