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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2011, n. 0262/Pres.

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L.R. 11/2011, art. 4, c. 4 B.U.R. 9/11/2011, n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2011, n.

0262/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria(1) per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007).

____________

(1) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Presentazione dell’integrazione alle domande di finanziamento Art. 3 Istruttoria delle domande di finanziamento

Art. 4 Cumulo degli incentivi

Art. 5 Assegnazione dei finanziamenti

Art. 6 Concessione ed erogazione del finanziamento Art. 7 Rendicontazione della spesa

Art. 8 Revoca del finanziamento

Art. 9 Procedimento contributivo comunale Art. 10 Rinvio

Art. 11 Rinvio dinamico Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), disciplina i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione, a favore dei Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano, di seguito denominati Comuni, dei finanziamenti previsti dal comma 4, dell’articolo 4 della legge regionale 11/2011, in attuazione del comma 1, dell’articolo 30, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alla concessione da parte dei Comuni, di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione dei danni subiti dagli

(2)

immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria,(1) per i quali(2) siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell’altezza dell’edificio, mediante l’utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti.

____________

(1) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

(2) Parole soppresse da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

Art. 2

(Presentazione dell’integrazione alle domande di finanziamento)

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni presentano alla struttura regionale competente in materia di ambiente l’integrazione alla domanda di finanziamento trasmessa entro il termine fissato dal comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 11/2011.

2. L’integrazione di cui al comma 1 indica l’importo del finanziamento calcolato sul fabbisogno in base alle segnalazioni e alle istanze già pervenute al Comune alla data della presentazione della medesima(1).

____________

(1) Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

Art. 3

(Istruttoria delle domande di finanziamento)

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al finanziamento nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o l’integrazione richiesta ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 non sia pervenuta entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della stessa, dandone comunicazione all’ente richiedente.

Art. 4

(Ripetibilità delle domande e cumulo degli incentivi)(1)

1. Le domande di finanziamento sono ripetibili nei limiti del valore della spesa ammissibile.

2. I finanziamenti sono cumulabili, nei limiti della spesa sostenuta, con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.

____________

(1) Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

(3)

Art. 5

(Assegnazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono assegnati nella misura del 100 per cento dell’importo totale delle domande presentate.

2. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la totalità delle domande, le risorse stanziate sono assegnate ai Comuni richiedenti, in misura proporzionale all’importo indicato nella domanda di finanziamento.

Art. 6

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. La concessione e l’erogazione del finanziamento è disposta a seguito della presentazione di copia del regolamento comunale previsto dal comma 5, dell’articolo 4, della legge regionale 11/2011, approvato.

Art. 7

(Rendicontazione della spesa)

1. Entro il termine previsto dal provvedimento di concessione del finanziamento, non superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso, i Comuni beneficiari presentano:

a) la dichiarazione di cui al comma 1, dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000;

b) la dichiarazione attestante l’avvenuta approvazione da parte del Comune stesso, della documentazione di rendicontazione della spesa presentata dai soggetti beneficiari indicati al comma 2 dell’articolo 1.

2. Su motivata istanza del Comune, può essere concessa una proroga di sessanta giorni del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1.

3. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore al finanziamento erogato, quest’ultimo è proporzionalmente rideterminato e il Comune deve restituire la differenza con le modalità fissate dal decreto di determinazione definitiva del finanziamento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l’eventuale variazione in diminuzione della spesa sostenuta dal Comune non può comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa inizialmente finanziata.

Art. 8

(Revoca del finanziamento)

1. Il finanziamento concesso al Comune, è revocato:

a) nel caso in cui non sia rispettato il termine stabilito dal decreto di concessione ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 come eventualmente prorogato;

(4)

b) nel caso di variazione in diminuzione della spesa sostenuta dal Comune stesso, che comporti una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa inizialmente finanziata.

Art. 9

(Procedimento contributivo comunale)

1. I Comuni disciplinano le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 dell’articolo 1, con un regolamento che prevede la presentazione da parte dei soggetti richiedenti, della seguente documentazione:

a) relazione tecnica illustrativa del tipo di intervento(1) necessario per l’immobile danneggiato;

b) preventivo analitico di spesa dell’intervento;

c) eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri titoli necessari alla realizzazione dell’intervento;

d) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4, dell’articolo 4 della legge regionale 11/2011 e attestante che i danni subiti dall’immobile sono causati dalle termiti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute dai soggetti indicati al comma 2 dell’articolo 1 dopo la presentazione della domanda al Comune, per interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili a seguito di infestazione da termiti, consistenti in:

a) manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a), del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia);

b) manutenzione straordinaria, ai sensi della lettera b), del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19/2009, per i quali siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni di volumetria, della sagoma, della superficie e dell’altezza dell’edificio, mediante l’utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti.(2)

3. Non sono ammissibili a contributo le spese per il ripristino di beni mobili.

4. I soggetti richiedenti attestano la sussistenza di tutti gli incentivi pubblici a beneficio della realizzazione dell’intervento finanziato ai sensi del presente Regolamento e ne indicano il singolo ammontare.(3)

5. La spesa ammissibile a contributo è comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

6. (ABROGATO).(4)

7. I Comuni sono responsabili dell’accertamento degli adempimenti di legge, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, per quanto attiene alla realizzazione degli interventi e alla rendicontazione della relativa spesa.

(5)

8. Ai sensi del comma 2 bis, dell’articolo 2 della legge regionale 7/2000, il procedimento contributivo di competenza dei Comuni è disciplinato dal titolo II e dal titolo III della legge regionale 7/2000.

9. Il regolamento comunale di cui al comma 1 fa salve le domande pervenute dai soggetti indicati al comma 2 dell’articolo 1 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento purché conformi a quanto disposto dal presente articolo.

____________

(1) Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

(2) Comma sostituito da art. 6, c. 2, DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

(3) Comma sostituito da art. 6, c. 3, DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

(4) Comma abrogato da art. 6, c. 4, DPReg. 19/3/2012, n. 066/Pres. (B.U.R. 28/3/2012, n. 13).

Art. 10 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 11 (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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