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L.R. 22/2010, art. 6, c. 9 B.U.R. 21/9/2011, n. 38. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2011, n. 0214/Pres.

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L.R. 22/2010, art. 6, c. 9 B.U.R. 21/9/2011, n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2011, n.

0214/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi per campagne di sensibilizzazione a carattere regionale finalizzate a favorire una più ampia partecipazione dell’utenza anziana alle attività sportive previsti dall’articolo 6, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

Art. 1 Finalità Art. 2 Definizioni

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti Art. 4 Iniziative finanziabili

Art. 5 Presentazione della domanda

Art. 6 Comunicazione di avvio del procedimento Art. 7 Istruttoria

Art. 8 Cause di inammissibilità della domanda Art. 9 Spese ammissibili

Art. 10 Spese non ammissibili Art. 11 Limiti di spesa

Art. 12 Cumulabilità degli incentivi

Art. 13 Criteri di determinazione dell’entità dell’incentivo Art. 14 Modalità di concessione e di erogazione dell’incentivo Art. 15 Obblighi del beneficiario

Art. 16 Variazioni all’iniziativa finanziata Art. 17 Rendicontazione

Art. 18 Regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa

Art. 19 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dell’incentivo

Art. 20 Modifiche della modulistica Art. 21 Rinvio

Art. 22 Norme transitorie Art. 23 Entrata in vigore Allegato A

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti dall’articolo 6, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione

(2)

(Legge finanziaria 2011)) per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione a carattere regionale finalizzate a favorire una più ampia partecipazione dell’utenza anziana alle attività sportive.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, della legge regionale 22/2010 e ai fini del presente regolamento:

a) per campagne di sensibilizzazione a carattere regionale si intendono iniziative, promosse in almeno tre Province della Regione, che hanno come obiettivo quello di stimolare l’utenza anziana allo svolgimento di attività motorie o sportive;

b) per utenza anziana si intende la popolazione di età pari o superiore a sessantacinque anni.

Art. 3

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono accedere agli incentivi di cui all’articolo 1 le associazioni senza fine di lucro operanti sul territorio regionale da almeno quattro anni.

Art. 4

(Iniziative finanziabili)

1. Sono iniziative ammissibili ad incentivo:

a) convegni, conferenze, incontri divulgativi ed altre iniziative analoghe;

b) produzione di materiale informativo, quali in particolare dvd, pubblicazioni e opuscoli;

c) organizzazione di iniziative promozionali, attività e manifestazioni specificamente rivolte ad utenza anziana.

2. Sono ammissibili ad incentivo le iniziative di cui al comma 1 avviate successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Servizio attività ricreative e sportive, di seguito Servizio, dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modello di cui all’allegato A, reperibile sul sito web www.fvgsport.it unitamente alla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto dell’Associazione;

b) breve curriculum dell’attività degli ultimi quattro anni dell’associazione proponente;

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c) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell’associazione;

d) copia del documento di attribuzione del codice fiscale dell' associazione proponente riportante la denominazione corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore;

e) copia della carta di identità del legale rappresentante.

2. Il Servizio non assume alcuna responsabilità in ordine alla dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. L’Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;

d) il dipendente cui e' affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;

f) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione.

Art. 7 (Istruttoria)

1. Il Servizio svolge l’istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che devono pervenire al Servizio medesimo entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

Art. 8

(Cause di inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili le domande di incentivo:

a) presentate oltre il termine di cui all’articolo 5;

b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;

c) redatte non utilizzando il modello di cui all’allegato A;

d) prive della firma del legale rappresentante;

e) non regolarizzate entro il termine di cui all’articolo 7.

(4)

2. Nel caso in cui una associazione presenti più domande di contributo, verrà ammessa a contributo unicamente quella che prevede la spesa ammissibile inferiore.

Art. 9 (Spese ammissibili)

1. Sono spese ammissibili ad incentivo i costi direttamente riferibili all’attuazione della iniziativa finanziata e individuabili nelle seguenti tipologie:

a) compensi per docenti e relatori;

b) compensi per tecnici e istruttori;

c) affitto di strutture e costi per l’allestimento delle sedi dell’iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e di attrezzature;

e) spese per la produzione e la diffusione del materiale informativo di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b);

f) compensi per medici sportivi presenti alle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c);

g) spese per la promozione e la pubblicizzazione dell’iniziativa.

Art. 10

(Spese non ammissibili)

1. Anche se ricomprese nelle tipologie di cui all’articolo 9, non costituiscono spese ammissibili ad incentivo:

a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda;

b) i rimborsi spese ed i compensi comunque denominati a favore di membri dell’associazione beneficiaria dell’incentivo;

c) le spese aventi carattere accessorio, marginale o collaterale rispetto alla iniziativa finanziata quali in particolare quelle relative a pranzi, cene e rinfreschi;

d) le spese per l’affitto e il funzionamento della sede dell’associazione beneficiaria dell’incentivo;

e) le spese per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli.

Art. 11 (Limiti di spesa)

1. I contributi non possono eccedere il 90 per cento della spesa ammissibile determinata con il decreto di concessione di cui all’articolo 15 e, comunque, l’importo massimo di 15 mila euro per iniziativa.

Art. 12

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi disciplinati con il presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi pubblici o sponsorizzazioni private entro il limite massimo della spesa ammissibile.

(5)

2. Nel caso in cui la somma dei suddetti contributi e sponsorizzazioni ecceda l’importo della spesa ammissibile, si procede alla riduzione dell’incentivo di cui al presente regolamento. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi calcolati come indicato all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 13

(Criteri di determinazione dell’entità dell’incentivo)

1. Lo stanziamento e' ripartito tra le iniziative ammesse ad incentivo in misura percentuale, uguale per tutte, sulle spese ammissibili. La entità della percentuale è determinata, con decreto del Direttore centrale entro il limite di cui all’articolo 11, in modo da garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 14

(Modalità di concessione e di erogazione dell’incentivo) 1. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore competente.

2. Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione.

3. Gli incentivi sono erogati, in via anticipata, in misura pari al 100 per cento dell’ammontare dell’incentivo stesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 15

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario dell’incentivo è tenuto ad apporre sul materiale con il quale è promossa l’iniziativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, la indicazione “con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.

Art. 16

(Variazioni all’iniziativa finanziata)

1. La realizzazione della iniziativa deve essere conforme alla proposta progettuale beneficiaria dell’incentivo. Ogni variazione che alteri sostanzialmente l’oggetto e le finalità della iniziativa per la quale il contributo è stato assegnato comporta la revoca del contributo stesso.

Art. 17 (Rendicontazione)

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1. I soggetti beneficiari degli incentivi presentano, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello della concessione dell’incentivo, una relazione finale sull’attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti nonché, a titolo del rendiconto previsto dall’articolo 43 della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa per un importo pari alla spesa ammissibile.

2. Entro il limite dell’importo dell’incentivo assegnato, saranno comunque ammesse a rendiconto compensazioni fino al 20% delle voci di spesa indicate a preventivo.

Art. 18

(Regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa)

1. Il Servizio sottopone a verifica contabile a campione l’elenco analitico di cui all’articolo 17, comma 1, a mezzo di apposita richiesta di trasmissione dei giustificativi di spesa.

2. Ai fini del presente regolamento sono giustificativi di spesa i documenti originali quali fatture e ricevute fiscali, debitamente quietanzati o il cui pagamento sia attestato mediante estratti conto e bonifici bancari.

3. I giustificativi di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario dell’incentivo.

Art. 19

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dell’incentivo)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o per rinuncia del beneficiario, è richiesta entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 17 entro il termine ivi indicato o la mancata realizzazione della iniziativa comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 nonché l'esclusione per due anni dai contributi di cui al presente regolamento.

3. Qualora le somme regolarmente rendicontate siano inferiori alla spesa ammissibile determinata con il decreto di concessione di cui all’articolo 14, l’incentivo viene proporzionalmente rideterminato, purché l’iniziativa risulti sostanzialmente inalterata. La restituzione delle somme erogate viene effettuata con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

(7)

Art. 20

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all’allegato A sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 21 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 22 (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per l’anno in corso il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le domande già presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 22/2010, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. Le domande sono integrate, su richiesta del responsabile del procedimento, entro i termini stabiliti nella richiesta di integrazione.

Art. 23 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

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