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Lombardia, del. n. 411 – Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

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Lombardia 411/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA LA

CORTE DEI CONTI IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. ssa Simonetta Rosa Presidente dott. Giancarlo Astegiano Consigliere

dott.ssa Laura De Rentiis Primo Referendario

dott. Donato Centrone Primo Referendario

dott. Andrea Luberti Primo Referendario (relatore)

dott. Paolo Bertozzi Primo Referendario

dott. Cristian Pettinari Referendario

dott. Giovanni Guida Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 28 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 1 ottobre 2015, n. 19404, con cui il sindaco del comune di Concorezzo (MB) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/PAR/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

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Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del comune di Concorezzo;

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

PREMESSO CHE

Il sindaco istante espone che il comune, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, ha la necessità di effettuare interventi di tutela in favore dii minori e di disabili e che, nel corso degli ultimi anni, essi sono stati resi in forma stabile e continuativa attraverso servizi resi da équipe di professionisti specializzati in psicologia e in pedagogia.

L'affidamento di tali servizi a un singolo professionista e a tempo determinato non consentirebbe di assicurare le dovute garanzie sulla continuità dei servizi, l'integrazione delle specifiche professionalità, la supervisione e il coordinamento degli specialisti, le azioni di prevenzione nelle situazioni di supposto disagio, il superamento della frammentazione degli interventi rendendo azioni integrate all'ambito familiare e formativo.

Il sindaco espone altresì che il comune di Concorezzo fa parte di un'azienda speciale consortile costituita da 29 comuni che gestisce, su delega dei comuni, i servizi socio- assistenziali.

L’azienda, che gestisce le proprie attività tramite appalti con imprese sociali, ha come obiettivo quello di consentire la gestione sovraterritoriale di quei servizi che possano essere resi in maniera più efficace ed efficiente se erogati in bacini più ampi rispetto alla singola dimensione territoriale, anche nel rispetto degli indirizzi regionali in materia socio-sanitaria.

Il conferimento dei servizi di tutela e di sostegno psicopedagogico dei minori e dei disabili all'Azienda speciale consortile consentirebbe l'apprestamento dei suddetti servizi garantendo le condizioni di convenienza e di opportunità (continuità, coordinamento, prevenzione, integrazione, etc.) richiamate sopra.

Tanto premesso, il sindaco chiede se sia corretto il conferimento dei servizi di tutela e di sostegno psicopedagogico dei minori e dei disabili a detta azienda speciale consortile.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra richiamata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50

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T.U.E.L.: pertanto, la richiesta di parere risulta ammissibile soggettivamente in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali; le attribuzioni consultive si connotano, piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito posto, esso deve reputarsi inammissibile, in ragione della assoluta genericità della richiesta, e difettando un parametro normativo di cui l’interpretazione costituisca il thema decidendum della odierna pronunzia.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che giusta il disposto dell’art. 113-bis, comma 1, del t.u.e.l., la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica poteva essere affidata esclusivamente ad: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico.

Peraltro, l’intero tessuto normativo di detti servizi risulta caducato per effetto della pronunzia della Corte costituzionale 27 luglio 2004, n. 272, con la conseguenza che la legittimità di tale opzione risulta attualmente disciplinato dalla sola legislazione regionale.

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4 P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Il Relatore Il Presidente

(dott. Andrea Luberti) (dott. ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria Il 10 novembre 2015

Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)

Riferimenti

Documenti correlati

L’oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovverosia il “sistema di principi e di norme che regolano