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Sicilia, del. n. 318 – Incarico professionale per redazione PRG

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Deliberazione n.318/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 13 ottobre 2015

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Aci S.Antonio (CT) con nota prot.

n. 14545 in data 10 luglio 2015 (prot. cc. 5717 del 17 luglio 2015);

vista l’ordinanza n. 227/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;

udito il relatore, Cons. Anna Luisa Carra, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Aci S.Antonio ha chiesto un parere articolato in due quesiti: il primo, relativo alla possibilità di finanziare con mutuo le spese per il conferimento di incarico professionale per la redazione del P.R.G., considerando le suddette spese tra le immobilizzazioni immateriali; il secondo, relativo alla possibilità di liquidare emolumenti a personale dipendente appartenente all’ufficio del Piano e all’esperto nominato dal sindaco per attività già espletata, con oneri a carico del predetto mutuo.

Il Sindaco, inoltre, ha premesso che con deliberazione n. 86 del 30 dicembre 2013 è stato dichiarato

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il dissesto del Comune di Aci S.Antonio e che con deliberazione n. 48 in data 8 luglio 2014 è stata approvata l’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Infine, con riferimento al secondo quesito, il Sindaco ha precisato che, in conformità alle previsioni del bilancio approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 21 luglio 2005, con provvedimento dirigenziale del 2005 era stato contratto un prestito a tasso fisso con la C.DD.PP. da destinare a spese per incarichi professionali e beni immateriali propedeutici alla rielaborazione del P.R.G.; a tal fine, la precedente amministrazione comunale, dal 2004 al 2009 aveva affidato incarichi a professionisti esterni e a un esperto nominato dal sindaco i cui compensi erano stati in parte già liquidati con oneri a carico del predetto mutuo; di talchè, tenuto conto di pendenze debitorie dell’Ente per parcelle professionali afferenti l’attività di rielaborazione del Piano, non ancora liquidate, l’attuale amministrazione in carica ha chiesto il parere all’esame dell’odierna adunanza.

*******

La Sezione ritiene di dover scrutinare, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissibilità della richiesta di parere in relazione ai criteri stabiliti dalle Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei Conti per la Regione siciliana con delibera n. 1/2004, e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati, in ordine alla delimitazione del concetto di contabilità pubblica, da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal sindaco, organo legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente.

Sotto il profilo oggettivo, occorre, invece, verificare se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (ex plurimis, in questo senso, v. parere sez.

Lombardia, n. 36 dell’11 febbraio 2009).

I pareri attengono, infatti, a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (ex multis, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., n.

6/PAR/2011).

L’oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovverosia il “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 17 novembre 2010).

Nel caso in esame, il Collegio ritiene di dover scrutinare distintamente i due quesiti.

Il primo quesito che la Sezione è chiamata a risolvere e che rientra nella materia di contabilità pubblica consiste nello stabilire se gli oneri derivanti dall’affidamento, da parte del comune, dell’incarico ad un professionista per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale possano

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essere ricompresi tra le spese di investimento, finanziabili tramite ricorso all’accensione di un mutuo o ad altra forma di indebitamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione.

Il Collegio precisa che sulla questione oggetto del quesito e, segnatamente, con riguardo al significato da attribuire al termine investimento all’interno della disposizione costituzionale citata, si sono già autorevolmente espresse le Sezioni Riunite della Corte in sede di controllo con la deliberazione n. 25/CONTR./2011, chiamate a dirimere una questione di massima e, in tal senso, hanno fatto riferimento all’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004”) che, al comma 18, individua, attraverso un apposito elenco (dalla lett. “a” alla lettera “i”), le operazioni economiche che «ai fini del rispetto dell’obbligo del pareggio economico dei bilanci costituiscono investimenti».

Tale elencazione si basa su una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare.

In una parola, un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento.

Le Sezioni Riunite, nella citata pronuncia, a fronte del carattere tassativo dell’elencazione di cui all’art.3, comma 18, legge n.350 citata, hanno ritenuto precluso il ricorso all’analogia al fine di ricomprendere le spese di cui trattasi nella fattispecie regolata dall’art.3, comma 18, lettera i) della legge n.350/2003.

In tal senso, su quesito analogo, si è espressa anche la Sezione di controllo della Puglia, con deliberazione n. 111/PAR/2014 del 28 maggio 2014.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare dal superiore orientamento giurispudenziale e, pertanto, la risposta al primo quesito è negativa.

In ordine al secondo quesito, riferito al comportamento che dovrà tenere l’Ente in sede di liquidazione di compensi per prestazioni professionali già rese, il Collegio ritiene che non possa essere esercitata la funzione consultiva ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131 del 2003 a fronte di una richiesta che esula dai caratteri della generalità ed astrattezza, inserendosi nell’iter procedimentale di una concreta attività gestoria affidata alle valutazioni dell’amministrazione richiedente.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere negativo con riferimento al primo quesito, mentre dichiara l’inammissibilità della richiesta di parere con riferimento al secondo quesito.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Aci S.Antonio (CT) nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015.

Il Relatore Il Presidente

(Anna Luisa Carra) ( Maurizio Graffeo )

Depositato in Segreteria il 24 novembre 2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Fabio GUIDUCCI)

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