• Non ci sono risultati.

1124, nonchè delle sanzioni amministrative di cui alla legge n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1124, nonchè delle sanzioni amministrative di cui alla legge n"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 60 del 20 ottobre 1983

Oggetto: D.L. n. 463/1983. Condono delle sanzioni civili previste dagli articoli 50 e 51 e dei provvedimenti adottati ai sensi del VI comma dell'articolo 28 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonchè delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, all'articolo 2 del D.L. n. 352/1978, convertito nella legge n. 467/1978, ed all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n.

251/1982.

Con deliberazione n. 243 del 27 luglio 1983, (all. n.1), il Consiglio di amministrazione ha fissato i criteri e le modalità da osservare per l'attuazione della normativa relativa al "condono" di cui al decreto legge numero 317/1983.

Detto decreto, non convertito in legge, è stato sostituito dal decreto legge n. 463/1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 settembre 1983.

Quest'ultimo provvedimento ha, sostanzialmente, confermato le disposizioni in tema di "condono"

contenute nel precedente decreto con le variazioni di seguito riportate:

- il termine del 31 ottobre 1983 (precedentemente fissato al 30 settembre 1983) utile per la presentazione delle istanze di "condono", e per il pagamento dei premi in unica soluzione o per l'avvio del piano di rateazione;

- lo stesso termine del 31 ottobre 1983 (anche questo precedentemente fissato al 30 settembre 1983) per l'individuazione delle imprese in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria;

- la data del 30 aprile 1984 (precedentemente fissata al 31 marzo 1984) rilevante al fine della conservazione dello stato di regolarità contributiva.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 settembre 1983, ha preso atto che la precitata deliberazione n. 243 del 27 luglio 1983 è tutt'ora valida, con gli adattamenti temporali sopra richiamati.

In ordine alla citata deliberazione, si ritiene utile sottolineare che la stessa rispecchia le deliberazioni adottate per l'applicazione dell'articolo 14 della legge numero 251/1982, nonchè quella relativa all'applicazione dell'articolo 27 della legge n. 155/1981, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle nuove norme.

In particolare, rispetto alla deliberazione numero 321 del 5 luglio 1982, la nuova deliberazione prevede quanto segue:

- il punto 1) è stato aggiornato per includere sia le sanzioni civili di cui all'articolo 51 del Testo Unico approvato con D.P.R 30 giugno 1965 n° 1124 che le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981 ed all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 251/1982.

Poichè il decreto legge in esame prevede che con il "condono" si estinguono le obbligazioni per inadempienze afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, sono escluse dalle agevolazioni le sanzioni ed i provvedimenti concernenti inadempienze relative a periodi successivi alla suddetta data, con esclusione delle sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 251/1982 che siano relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983;

- il punto 2) è stato modificato stante la previsione di legge che lo stato di regolarità deve essere conservato dal datore di lavoro per il pagamento dei premi dovuti per il periodo assicurativo fino al 30 aprile 1984, compresa, quindi, la "regolazione" dell'anno 1983, e non più fino al momento dell'adozione del provvedimento, da parte dell'Istituto, di accoglimento dell'istanza di "condono".

In proposito si precisa che le unità operative, dopo aver accolto, con esplicita riserva, le istanze ammissibili al "condono", dovranno verificare, sulla base degli atti in loro possesso, che il datore di lavoro abbia versato quanto richiestogli a tutto il 30 aprile 1984, compresa la "regolazione" dell'anno 1983 qualora notificata a tale data, ed abbia rispettato gli eventuali piani di rateazione.

Analogamente a quanto stabilito con la deliberazione n. 321 del 5 luglio 1982, è prevista la presentazione,

(2)

contestuale all'istanza di "condono", di una esplicita dichiarazione circa l'inesistenza di altre pendenze o irregolarità da sanare. Ciò, considerato che il "condono" opera con carattere di globalità, con le uniche eccezioni contenute nel punto 12), è per consentire una più spedita istruttoria delle singole istanze che, diversamente, verrebbe condizionata ad una preventiva e non agevole verifica da parte dell'Istituto.

Tuttavia, tenuto presente che da parte di datori di lavoro è stato eccepito che la mancata presentazione della "dichiarazione di regolarità" assumerebbe valore puramente formale in presenza di un sostanziale stato di regolarità, si dispone che, in caso di opposizione al provvedimento di rigetto adottato per quelle posizioni assicurative carenti della suddetta dichiarazione, venga effettuata verifica ispettiva il cui esito comporterà l'accoglimento dell'istanza di "condono" in caso di constatata sostanziale regolarità.

Tale soluzione, che appare più equa, imposta dalla necessità di evitare controversie che, in sede giudiziale, potrebbero risultare sfavorevoli all'istituto per comprovata natura formale della predetta dichiarazione in relazione alla singola fattispecie.

Lo stesso punto 2) della nuova deliberazione condiziona, inoltre, il "condono" della sanzione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 251/1982, alla comunicazione, contestuale all'istanza, del numero di codice fiscale, quale elemento di regolarizzazione dell'intero "condono" richiesto;

- il punto 6) riproduce, sostanzialmente, il punto 7) della deliberazione n. 97 dell'11 maggio 1981, adottata per l'applicazione del condono" previsto dalla legge n. 155/1981, relativo all'articolo 51 del Testo Unico;

- il punto 7) riproduce il punto 6) della deliberazione numero 321/1982, ovviamente con le variazioni imposte dalla nuova normativa;

- il punto 8) corrisponde al punto 7) della precedente deliberazione;

- il punto 9) comprensivo del puti 8) e 9) della precedente deliberazione unificati ed opportunamente aggiornati;

- il punto 10) riproduce lo stesso punto della deliberazione n. 321/1982, tenendo conto della riduzione del numero massimo delle rate successive alla prima.

Per il computo e la richiesta degli interessi dovuti saranno osservate le consuete modalità e procedure.

Si conferma l'opportunità di concordare con i datori di lavoro interessati i piani di rateazione che dovranno, in ogni caso, concludersi entro il 31 marzo 1984 con numero di rata per quanto possibile ridotto. Si rammenta, inoltre, che per tali rateazioni non è previsto il pagamento anticipato del 20% dell'importo da rateizzare, ma la prima rata, da versare entro il 31 ottobre 1983, dovrà essere pari ad un sesto dell'intero debito e, sostanzialmente, svolgere la funzione dell'acconto previsto per le ordinarie rateazioni e dilazioni.

Poichè la norma contenuta nel 6° comma dell'articolo 2 del D.L.463/1983 fa esclusivo riferimento agli interessi di rateazione di cui al 1° comma dell'articolo 13 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni nella legge n. 537/1981, alle predette rateazioni non è applicabile il disposto del 2° comma del citato articolo 13 ("aziende in crisi");

- il punto 13) della nuova deliberazione non prevede più l'applicazione, nei confronti delle imprese che alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di "amministrazione controllata" o di "amministrazione straordinaria", del tasso di interesse pari a quello legale di cui all'articolo 1284 c.c., ma le assoggetta, in caso di pagamento rateizzato, al tasso ordinario previsto per la generalità dei datori di lavoro. Inoltre il termine di riferimento è stato spostato dal 31 maggio 1981 al 31 ottobre 1983;

- il punto 15) non è, ovviamente più riferito all'esclusione delle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 51 del Testo Unico. Lo stesso, invece, prevede, a seguito dello spostamento del termine del 27 settembre 1982 al 31 ottobre 1983, che le istanze di "condono" presentate anteriormente al 12 settembre 1983, ancorchè a suo tempo respinte, potranno essere ritenute valide purchè entro il 31 ottobre 1983 vengano integrate a norma della nuova previsione normativa e della deliberazione allegata;

- il punto 16) richiama il contenuto della legge n. 85/1983 sulla regolarizzazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane senza dipendenti.

(3)

In proposito, come già segnalato, si precisa che la data del 13 ottobre 1983, nel punto richiamato va sostituita con quella del 12 ottobre 1983, termine effettivamente utile, per le imprese artigiane senza dipendenti, per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 85/1983;

- i punti 3), 4), 5), 11), 12) e 14) restano sostanzialmente confermati, con i conseguenti adattamenti alle modalità ed alle condizioni previste dalla nuova normativa.

Tenuti presenti i quesiti formulati da alcune unità operative in sede di applicazione della legge n. 155/1981 e della legge n. 251/1982, al fine di dirimere le perplessità manifestate e di uniformare il comportamento delle unità operative medesime, si precisa quanto segue:

- lo stato di "procedura fallimentare" non è equiparabile allo stato di "amministrazione controllata" e di

"amministrazione straordinaria". Pertanto, qualora il curatore fallimentare dovesse presentare istanza di

"condono", questa dovrà essere istruita alla stregua delle istanze presentate dalla generalità dei datori di lavoro;

- le istanze genericamente formulate dovranno essere sempre esaminate al fini della accoglibilità o meno delle stesse.

In proposito si ritiene che l'eventuale genericità è ininfluente qualora sia riferita esclusivamente alla mancata individuazione dei singoli titoli per i quali si richiede il "condono";

- qualora tra le sanzioni da condonare sia presente quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 251/1982, vale quanto esposto all'ultimo periodo del punto 2) della nuova deliberazione.

Alla luce delle istruzioni contenute nella presente circolare, le unità operative sono invitate a fornire ai datori di lavoro interessati la più ampia collaborazione possibile, sia per quanto concerne la parte normativa, sia per quanto riguarda i dati contabili già in possesso delle unità medesime o dei quali è possibile l'acquisizione presso l'archivio centrale, segnatamente in presenza di situazioni contabili particolarmente complesse.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni in relazione agli eventuali emendamenti che dovesse apportare la legge di conversione del decreto legge in parola. Per quanto concerne le informazioni che dovranno intercorrere tra le unità operative e questa Direzione generale - servizio meccanizzazione - si rinvia alla "Nota tecnica" (all. n. 2).

Le unità operative avvieranno con ogni possibile sollecitudine l'istruttoria delle istanze pervenute, atteso che i tabulati di cui alla ripetuta "Nota tecnica" serviranno di supporto per l'istruttoria dei casi più complessi.

Restano confermate le istruzioni fornite con le circolari n. 47/1982 e n.59/1982 per quanto non in contrasto con le presenti.

All.: n. 2

Allegato 1 alla circ. n. 60/1983

7) D.L. n. 317/1983 - Estensione del "condono" di cui all'articolo 14 della legge n. 251/1982.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 27 luglio 1983

visti gli artt. 28, VI comma, 50 e 51 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

visto l'art. 23 quater del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 14 della legge n. 251/1382;

(4)

vista la legge n. 698/1981;

visto l'art. 2 del D.L. n. 3/.98, convertito nella legge numero 467/1978;

visto l'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 251/1982;

visto l'art. 13 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni nella legge n. 537/1981, concernente la determinazione dei tassi di interesse da applicare per le rateazioni ed i differimenti nel pagamento dei debiti contributivi;

visto l'art. 2 del D.L. n. 317/1983;

viste le proprie deliberazioni n. 321 del 5 luglio 1982 e n. 398 del 13 settembre 1982;

vista la relazione della Direzione Generale in data 14 luglio 1983;

visto il parere espresso dalla I commissione consiliare in data 26 luglio 1963;

ritenuto, quindi, che, nei limiti dei criteri generali di cui sopra, competa all'INAIL stabilire le modalità per la pratica attuazione del disposto di cui all'art. 2 del D.L. n. 317/1983;

esaminate in particolare le proposte della Direzione generale concernenti le modifiche ed integrazioni da apportare - sia in relazione alla nuova normativa, sia alla luce delle esperienze ed ai problemi manifestatisi in fase di applicazione dei precedenti provvedimenti alla citata deliberazione consiliare n. 321/1982.

sentito il Direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, m. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35,

d e l i b e r a

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. n. 317/1983, di quanto disposto dall'art. 23 quater del D.L. n.

663/1979, convertito con modificazioni ed integrazioni e dall'art. 14 della legge n. 251/1982, i soggetti obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di seguito indicati per brevità "datori di lavoro") sono esentati - previo rispetto delle condizioni tutte stabilite dai citati provvedimenti legislativi, nonchè di quelle fissate con la presente deliberazione - dal pagamento delle sanzioni ed interessi di cui agli artt. 50 e 51 nonchè degli importi richiesti a norma del VI comma dell'art.

28 del Testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, dovuti per ciascuna posizione assicurativa relativamente ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, ivi compresa la

"regolazione" 1982, con la sola esclusione delle spese giudiziali.

Il beneficio in parola è applicabile anche alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689/1981, dall'art. 2 del D.L. n. 352/1978 convertito nella legge n. 467/1978 per le irregolarità commesse a tutto il 31 dicembre 1982, nonchè alle sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge n.

251/1982, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

2) le agevolazioni di cui sopra sono conseguibili dai datori di lavoro alle condizioni di cui appresso, solo previa istanza scritta intesa ad ottenere le agevolazioni stesse, da presentare entro il 30 settembre 1983 per ciascuna posizione assicurativa alla competente Sede dell'Istituto, corredata di tutti gli elementi necessari ai fini della regolarizzazione del rapporto assicurativo, anche per quanto attiene all'indicazione del codice fiscale di cui all'art. 16 della legge n. 251/1982 ed accompagnata da una esplicita dichiarazione degli interessati attestante l'inesistenza di altre irregolarità o pendenze da sanare.

I benefici sono concessi a condizione che il datore di lavoro conservi lo stato di regolarità nel pagamento dei premi ed accessori notificati dall'Istituto per il periodo assicurativo fino al 31 marzo 1984, compresa, quindi, la "regolazione" 1983.

Tale situazione sarà verificata dalla Sede dell'Istituto.

In caso di infedeltà della predetta dichiarazione del datore di lavoro o di esito negativo della precitata verifica di regolarità effettuata dalla competente Sede dell'Istituto, anche se rilevanti successivamente, il datore di lavoro stesso decaderà dalle agevolazioni ottenute, con conseguente ripristino dell'obbligo del

(5)

pagamento degli importi condonati.

3) Per ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione di cui al 2° comma dell'art. 50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve:

a) presentare alla competente Sede dell'Istituto entro il 30 settembre 1983 la denuncia di esercizio corredata di tutti gli elementi necessari per la sistemazione del rapporto assicurativo ed entro lo stesso termine, se già quantificati, versare i conseguenti premi ed accessori, ovvero presentare, entro lo stesso termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10). Se alla predetta data l'ammontare dei premi ed accessori dovuti non fosse stato quantificato dell'INAIL, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data della richiesta, ovvero, entro questo ultimo termine, dovrà essere presentata apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10);

b) versare entro il 30 settembre 1983 l'ammontare dei premi ed accessori già richiesti dall'Istituto a seguito di denuncia di esercizio presentata in precedenza o acquisita d'ufficio, ovvero presentare, entro tale termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10).

4) Per ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione e degli interessi di cui al 3° comma del citato art.

50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve versare entro il 30 settembre 1983 le somme già richieste dall'INAIL per premi ed accessori, ovvero presentare, entro tale termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norme del successivo punto 10).

5) Per poter ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione di cui al 4° comma dell'art. 50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve:

a) denunciare alla competente Sede dell'INAIL, entro il 30 settembre 1983, le irregolarità previste dal detto 4° comma dell'art. 50 T.U. fornendo gli elementi indispensabili per la quantificazione delle somme dovute ed, entro lo stesso termine, se già quantificati, versare i conseguenti premi ed accessori, ovvero presentare apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10);

b) versare entro il 30 settembre 1983 l'ammontare dei premi ed accessori già richiesti dall'Istituto a seguito di accertamenti diretti o di precedente denuncia dal datore di lavoro, ovvero presentare, entro tale termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norme del successivo punto 10).

6) Il datore di lavoro, che alla data del 30 settembre 1983 abbia già integralmente regolarizzato il rapporto assicurativo o che lo regolarizzi a norma e nei termini di cui alle presenti disposizioni, è esentato, previa presentazione dell'istanza e della dichiarazione di cui al punto 2), dal pagamento della sanzione prevista dall'art. 51 T.U. già contestata o contestabile per infortuni o malattie professionali già verificatisi o manifestatesi entro il 31 dicembre 1982.

7) Qualora il datore di lavoro alla data del 30 settembre 1983 abbia già provveduto al versamento dei premi ed accessori relativi ad inadempienza concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, ivi compresa la "regolazione" 1982, per cui le uniche pendenze contributive riguardino le sanzioni civili e gli interessi di cui agli artt. 50 (2°, 3° e 4° comma) e 51 T.U., le sanzioni amministrative di cui alla legge n.

689/1981, all'art.2 del D.L. n. 352/1978 convertito nella legge n. 467/1978, ed all'ultimo comma dell'art.

16 della legge n. 251/1982 (queste ultime inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983), applicate e notificate per tali inadempienze, il datore di lavoro stesso, per poter ottenere l'esonero dal pagamento di tali sanzioni ed interessi, deve presentare entro il 30 settembre 1983 alla competente Sede dell'Istituto l'istanza e la dichiarazione di cui al precedente punto 2).

Qualora le sanzioni di cui sopra non siano state ancora notificate alla data del 30 settembre 1983, l'istanza e la dichiarazione di cui al punto 2) potranno essere presentate entro la fine del mese successivo alla data di notifica.

8) Le sanzioni civili e amministrative di cui al punto 1) applicate e già versate non possono formare oggetto di rimborso.

9) Per ottenere la "regolazione dei premi" per periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la

"regolazione" 1982, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte, in sostituzione del provvedimento adottato dall'Istituto ai sensi del VI comma dell'art. 28 T.U., il datore di lavoro deve, entro il termine del 30 settembre 1983, presentare l'istanza e la dichiarazione di cui al precedente punto 2), nonchè indicare, qualora non vi abbia già provveduto, il numero dei dipendenti occupati e le retribuzioni

(6)

relative e provvedere al pagamento dei premi relativi entro il mese successivo alla data della richiesta.

Detto pagamento potrà essere effettuato a norma del successivo punto 10), a seguito di apposita istanza da presentare entro il mese successivo alla data della richiesta. Non possono formare oggetto di revoca i provvedimenti adottati dall'Istituto a norma del VI comma dell'art. 28 del citato T.U. qualora gli importi richiesti per effetto di tali provvedimenti risultino versati.

10) La regolarizzazione contributiva a norma e nei termini delle presenti disposizioni può essere effettuata, a domanda da presentare entro il 30 settembre 1983, anche mediante rate mensili uguali e consecutive in numero non superiore a sei (la prima delle quali dovrà essere versata entro il 30 settembre 1983), con applicazione sull'importo delle rate successive alla prima, degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981.

Il mancato versamento, alle scadenze fissate, anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al punto 1) e la revoca della rateazione concessa.

11 a) I piani di rateazione in corso al 30 settembre 1983 che comprendano titoli ed importi relativi ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, che risultino condonati a norma del D.L. n. 317/1983 e delle modalità stabilite dalla presente deliberazione, restano confermati per quanto riguarda l'ammontare delle singole rate e, salvo il disposto dei precedenti punti 3) e 9), vengono ridimensionati nella durata per effetto della esenzione dal pagamento delle sanzioni disposta a norma delle presenti disposizioni, fermo restando che i versamenti già effettuati s'intendono imputati in via prioritaria al soddisfacimento dei premi e degli accessori compresi nel piano di rateazione.

Il mancato versamento alle scadenze fissate, anche di una sola rata, comporta la decadenza dai benefici economici di cui al punto 1) e la revoca della rateazione concessa.

Qualora per i predetti piani di rateazione venga richiesta, con il "condono", l'estinzione in unica soluzione del residuo debito e venga effettuato il relativo pagamento entro il 30 settembre 1983, l'accoglimento dell'istanza di condono comporta la non applicazione degli interessi di rateazione maturati relativamente ai ratei già corrisposti. Ove a seguito di riduzione del debito complessivo, per effetto del "condono", detti interessi dovessero risultare versati, non si darà luogo a rimborso.

I piani di rateazione non comprendenti titoli e importi condonati a norma del D.L. n. 317/1983 e delle modalità stabilite dalla presente deliberazione non rientrano nella previsione del presente punto 1)1 a) per quanto concerne l'estinzione anticipata del residuo debito e la non applicazione degli interessi.

11 b) Per le dilazioni valgono gli stessi criteri di cui al precedente punto 11 a).

12) l'esonero, nei limiti di cui al punto 1), trova applicazione anche nei casi per i quali sia pendente controversia in sede amministrativa o giurisdizionale a condizione che la contestazione venga abbandonata entro il 30 settembre 1983 e che il datore di lavoro ne dia comunicazione alla competente Sede dell'Istituto, procedendo al versamento dei premi ed accessori entro lo stesso termine, se già quantificati.

Se alla predetta data l'ammontare dei premi ed accessori dovuti non fosse stato quantificato dall'INAIL, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data della richiesta.

Qualora il datore di lavoro non abbandoni la controversia amministrativa o giurisdizionale e dichiari, nei limiti di cui al punto 1) e alle condizioni di cui al punto 2), di voler usufruire, nell'ambito della stessa posizione assicurativa, del "condono" limitatamente alle sanzioni connesse ad altra inadempienza, la richiesta è ammessa e va esaminata in conformità ai criteri della presente deliberazione. Se la controversia non abbandonata si conclude in senso sfavorevole al datore di lavoro non potrà farsi luogo all'esonero dal pagamento delle sanzioni che risultino dovute in relazione all'oggetto della controversia.

13) Per le imprese che alla data del 30 settembre 1983 risultino in stato di "amministrazione controllata" o di "amministrazione straordinaria", fermo restando alla data del 30 settembre 1983 il termine per la presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 2), il termine di regolarizzazione della posizione debitoria per poter usufruire, nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), dei benefici in parola è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'"amministrazione controllata" o dell'"amministrazione straordinaria", con applicazione sull'importo delle rate successive alla prima degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981.

14) I datori di lavoro che abbiano ottenuto il "condono" sono esonerati anche dal pagamento degli

(7)

interessi legali dovuti in relazione agli atti ingiuntivi e di precetto che, per effetto del condono stesso, risultino soddisfatti. Ove gli stessi risultino versati non si da luogo a rimborso.

15) Le istanze presentate anteriormente al 12 luglio 1983, ancorchè a suo tempo respinte, possono essere ritenute valide purchè integrate entro il 30 settembre 1983 a norma del D.L. n. 317/1983 e della presente deliberazione.

16) Per gli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non abbiano ottemperato alla presentazione della denuncia di esercizio alla data di entrata in vigore della legge n. 85/1983 e vi provvedano entro il termine del 13 ottobre 1983, si applicano le disposizioni di detta legge.

Allegato n. 2 alla circ. n.60/1983

NOTA TECNICA

Le procedure ipotizzate rispondono alla duplice esigenza di consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare ed agevolare l'acquisizione dei dati che questa Direzione generale dovrà conoscere per le previste relazioni al Consiglio di amministrazione. Tali dati sono:

a) numero complessivo delle istanze presentate;

b) numero complessivo delle istanze accolte;

c) ammontare complessivo dei premi incassati per effetto del "condono";

d) ammontare complessivo delle sanzioni ex art. 50 T.U. ed ex legge n. 467/1978 nonchè degli interessi di cui al terzo comma art. 50 T.U. condonati;

e) ammontare complessivo delle sanzioni ex art. 51 T.U. condonate;

f) ammontare complessivo delle sanzioni ex legge n. 689/1981 condonate;

g) ammontare complessivo delle sanzioni ex ultimo comma art. 16 della legge n. 251/1982 condonate;

h) numero dei casi per i quali, a seguito di "condono" siano stati condonati i provvedimenti assunti in attuazione del sesto comma art. 28 T.U.;

i) importo delle sanzioni e degli interessi reinseriti nell'archivio magnetico a seguito di decadimento dal beneficio del "condono" suddiviso come ai punti da d) a g).

La rilevazione dei suddetti dati sarà effettuata in parte da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, (punti a), c), d), e) ed f) ); in parte dalle Unità operative sulla base di evidenze che dovranno essere tenute in loco a mezzo di registri da predisporre a cura delle Unità medesime (punti b), g), h) ed i) ).

A - ADEMPIMENTI DELLE SEDI

A.1 - Entro la prima trasmissione terminali del mese di gennaio 1984 le Sedi, per tutte le istanze trasmesse entro il termine di scadenza previsto, dovranno inviare, in un'unica soluzione e facendo uso della maschera allegata, i seguenti dati:

- codice Sede;

- numero della posizione assicurativa;

- codice di controllo;

- codice "1".

Premesso che dovrà essere effettuato un controllo capillare in ordine alla validità dei dati digitati in quanto

(8)

non potranno essere accolte richieste di invii supplementari, relativamente ai programmi di digitazione si precisa quanto segue:

- per i terminali TC 800 dovrà essere usato il programma JREING compreso nelle norme operative per la preparazione e trasmissione dei DATA ENTRY relativi a riduzione tassi e reingiunzioni (all. a),

Sui supporti magnetici tali dati dovranno essere preceduti dal seguente record identificativo: ELENCO POSIZIONI ASSICURATIVE INTERESSATE AL CONDONO D.L. 463/1983.

- Per i terminali 8100 dovrà essere usata la funzione "6 VARIE" del MENU ACQUISIZIONE che richiamerà la MAPPA 1120 (all. b).

Le predette segnalazioni costituiranno la base per la elaborazione del tabulato di consultazione di cui al successivo punto C.1.

A.2 - Al pervenimento delle eventuali evidenze di scarto delle segnalazioni di cui al punto A.1, effettuati con tempestività i necessari controlli, le Sedi, ove necessario, trasmetteranno con unico elenco alle competenti Direzioni di Ispettorato gli esatti numeri di posizione assicurativa ed i relativi codici di controllo per la elaborazione del tabulato di consultazione di cui al successivo punto C.2.

A.3 - Per quanto attiene al "condono" delle richieste emesse ai sensi del sesto comma dell'art. 28 T.U., le Sedi disporranno la segnalazione delle retribuzioni effettive (denunciate entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di "condono") avvalendosi del tipo di lavoro "g" che, come è noto, determinerà l'annullamento della richiesta emessa ai sensi del citato articolo e darà luogo al riconteggio della regolazione per il periodo interessato. Ove le retribuzioni tardivamente denunciate interessino gli anni 1980, 1981 e 1982, sarà opportuno che le Sedi predispongano una evidenza per l'individuazione dei casi per i quali si renderà necessario codificare i provvedimenti che saranno adottati a seguito della elaborazione dei tassi in aumento e in riduzione per l'anno 1984.

A.4 - Sulla base dei dati in loro possesso le Sedi accerteranno l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio in questione e, ove nulla osti, predisporranno il "condono" delle sanzioni e degli interessi previsti dalla deliberazione richiamata. Nel campo "codice abbuono" del mod. 50 S.M. dovrà essere esposto il codice "333" all'uopo istituito, eccezion fatta per gli interessi di cui ai punti 11a) e 11b) della citata deliberazione che saranno annullati con codice "888".

A.5 - Qualora il datore di lavoro decada per qualsiasi motivo dal beneficio del "condono", le Sedi disporranno il reinserimento nell'archivio magnetico - con mod. 8-SM - delle sanzioni condonate e degli interessi condonati con le modalità sopra descritte avendo cura di indicare le originarie date di richiesta e di scadenza. Particolare attenzione dovrà essere osservata nella compilazione degli indicatori delle SK 21 e 25 del citato modulo al fine di ripristinare la esatta situazione esistente al momento dell'acquisizione in archivio del T.R. 113.

Analogamente la Sede dovrà disporre l'inserimento degli interessi non applicati per effetto dei punti 11a) e 11b) della citata delibera.

A.6 - Per quanto riguarda i provvedimenti assunti a norma del sesto comma dell'art. 28 T.U. dei quali il datore di lavoro abbia chiesto il "condono" presentando la dichiarazione delle retribuzioni, in caso di decadimento, per qualsiasi motivo, dal suddetto beneficio, tenuto conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia, dovrà essere confermata la regolazione sulle retribuzioni effettive.

Qualora, in relazione al citato provvedimento, siano state condonate anche sanzioni di cui al terzo comma dell'art. 50 T.U., si potranno verificare le tre seguenti ipotesi:

1 - la suddetta sanzione non dovrà essere riproposta qualora le retribuzioni effettive risultino di importo uguale o minore di quelle presunte considerate per la determinazione del premio anticipato riferito al medesimo periodo assicurativo;

2 - la suddetta sanzione sarà riproposta in misura proporzionata al nuovo importo della regolazione ove le retribuzioni effettive risultino di importo maggiore di quelle presunte considerate come sopra, ma inferiore al doppio del presunto;

3 - la suddetta sanzione dovrà essere riproposta in identica misura di quella annullata qualora le retribuzioni effettive risultino uguali al doppio del presunto. Analogamente dovrà operarsi qualora le

(9)

retribuzioni effettive risultino di importo maggiore al doppio del presunto, ferma restando la ricorrenza della sanzione prevista dal quarto comma del citato art. 50 T.U da conteggiare sull'importo delle retribuzioni eccedenti il doppio del presunto.

Nei casi previsti ai punti 2 e 3, per l'inserimento nell'archivio magnetico della nuova sanzione, dovranno essere riproposte le originarie date di richiesta e di scadenza già attribuite alla richiesta di sanzione condonata, avendo cura di ricreare l'agganciò della stessa con il numero progressivo del titolo base cui si riferisce (SK 26 del mod.8-SM).

A.7 - Qualora il datore di lavoro che ha denunciato le irregolarità da sanare fornendo gli elementi per la quantificazione del premio provveda al pagamento oltre la normale data di scadenza (gg10) ma entro il termine fissato dalla normativa in esame (ultimo giorno del mese successivo a quello di richiesta), le Sedi, accertata la regolarità contributiva, disporranno l'annullamento della sanzione per il tardato pagamento, originata dalla elaborazione dell'incasso, operando con il cod."888".

B - ADEMPIENTI DEGLI ISPETTORATI

B-1 Le direzioni di Ispettorato, previ contatti telefonici con il "reparto acquisizione dati" di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, dovranno provvedere, con le modalità previste dalla circolare n.17/1982, all'inoltro dei dati afferenti alle istanze digitate di cui al precedente punto A.1, non oltre la prima trasmissione terminali del mese di gennaio 1984 avendo cura di precisare che trattasi di dati relativi a

"ELENCO POSIZIONI ASSICURATIVE INTERESSATE AL CONDONO D.L.N. 463/1983".

La citata dizione dovrà essere usata quale record identificativo dei supporti magnetici e delle trasmissioni.

B.2 - Le medesime Direzioni di Ispettorato coordineranno il sollecito controllo, da parte delle Sedi, delle evidenze di scarto di cui al punto A.2 e cureranno l'inoltro a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, in unica soluzione per tutte le dipendenti Unità, delle richieste di rielaborazione del tabulato di consultazione, di cui al successivo punto C.2, entro il più breve tempo possibile.

B.3 - Per consentire alla Sede di operare su tabulati di consultazione validi ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dei datori di lavoro, sarà compito degli Ispettorati richiedere a questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione, la stampa del secondo tabulato di consultazione, di cui al successivo punto C.3, precisando dopo quale elaborazione anagrafica e contabile dovrà essere disposta la stampa stessa. Per quanto superfluo, si precisa che detta elaborazione dovrà essere unica e riguardare tutte le Sedi del medesimo Ispettorato.

B.4 - A richiesta di questa Direzione generale - Servizio rischi, le Direzioni di Ispettorato cureranno l'acquisizione e l'inoltro dei dati di cui ai punti b), g), h) ed i) richiamati in premessa, trattandosi di dati non rilevabili nell'archivio magnetico.

C - ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE

C.1 - Per facilitare le operazioni di controllo delle Sedi, il Servizio meccanizzazione, dopo la elaborazione della contabilità del mese successivo a quello di scadenza per la presentazione delle istanze di "condono", per tutte le posizioni assicurative digitate, di cui al precedente punto A.1, stamperà un tabulato di consultazione con l'evidenza di tutte le richieste premi, sanzioni e interessi in essere alla data di elaborazione, il medesimo Servizio, su richiesta delle Direzioni di Ispettorato provvederà a trasmettere alle Sedi il tabulato di consultazione relativo ai numeri di posizione assicurativa scartati in fase di prima elaborazione. Si precisa che per la stampa del suddetto tabulato sarà considerato l'archivio magnetico aggiornato al momento della elaborazione.

C.3 - Su richiesta delle Direzioni di Ispettorato, e per tutte le dipendenti Unità, il Servizio meccanizzazione provvederà alla stampa del secondo tabulato di consultazione valido per l'accertamento della regolarità contributiva dei datori di lavoro.

I titoli interessati alle istanze di "condono" che, per qualsiasi motivo, non risulteranno ancora acquisiti nell'archivio magnetico dovranno essere inseriti con le ordinarie procedure (mod. 8-SM) cui dovranno far seguito gli eventuali provvedimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione in esame.

(10)

All: - maschera di digitazione per terminale TC 800

- mappa di digitazione per terminale 8100

All.: a

B....D...D.D...G,,, é

1° CAMPO - campo numerico di cinque caratteri in cui deve essere digitato il CODICE SEDE. Il dato va digitato solo la prima volta e successivamente viene duplicato automaticamente.

2° CAMPO - campo numerico obbligatorio di nove caratteri di cui deve essere digitato il numero della posizione assicurativa.

Trattasi di campo a riempimento automatico.

3° CAMPO - numerico obbligatorio di due caratteri in cui deve essere digitato il codice di controllo. Trattasi di campo a riempimento automatico.

4° CAMPO - numerico obbligatorio di sei caratteri in cui deve essere digitato il codice "1". Trattasi di campo a riempimento automatico.

5° CAMPO - colonne da 23 a 26 C REC 2

All.: b

MAPPA DI DIGITAZIONE PER TERMINALE 8100

SEDE ... D.L. ACQUISIZIONE DELLE REINGIUNZIONI

PF1 = MENU INVIO = CONTROLLI

P.A. CC N.ING. P.A. CC N.ING. P.A. CC N.ING. P.A. CC N.ING.

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

(11)

Riferimenti

Documenti correlati

Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di

Gli appunti delle lezioni vengono spesso scritti in fretta, e talvolta non

Facendo seguito alle ripetute segnalazioni pervenute dalle Centrali Operative del SUEM, relative a pazienti affetti da iperpiressia e sintomi respiratori minori, che vengono

Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. Parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 122 del Testo Unico approvato con

Oggetto: Determinazione limiti minimi di retribuzione imponibile per l'anno 1987. La variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'articolo 19 della legge 30

Il termine differito riguarda esclusivamente la iscrizione, da parte dei soggetti autonomi considerati dal predetto comma 14, alle rispettive "commissioni"

251 del 1982 (queste ultime inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983), applicate e notificate per tali inadempienze, il datore di lavoro stesso, per poter

Accertata la violazione (sostanziale indiretta), la Sede, contestualmente alla richiesta dei premi, accessori e sanzioni civili, notifica, a mezzo raccomandata A.R., gli