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1124, nonché delle sanzioni amministrative di cui alla legge n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 5 del 27 gennaio 1984

Oggetto: D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983. Condono delle sanzioni civili previste dagli artico1i 50 e 51 e dei provvedimenti adottati ai sensi del VI comma dell'articolo 28 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, all'articolo 2 del D.L. n. 352/1978, convertito nella legge n. 467/1978 ed all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 251/1982.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 novembre 1983, ha adottato l'unita deliberazione (all.

1) con la quale ha recepito le modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge in oggetto.

Le variazioni intervenute sono di seguito riportate:

- la data del 31 ottobre 1983 (termine per la presentazione dell'istanza di "condono" e per la regolarizzazione contributiva) e la data del 30 aprile 1984 (termine per la conservazione dello stato di regolarità) sono state rispettivamente differite al 30 novembre 1983 ed al 31 luglio 1984;

- il numero massimo delle rate concedibili per la regolarizzazione del debiti contributivi è stato elevato da sei a nove;

- l'articolo 26 del decreto legge n. 463/1983 è stato soppresso a norma del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione; il suo contenuto è stato fatto proprio dalla legge di conversione che, con il penultimo comma dell'articolo unico, ha fatto salva la validità delle istanze presentate anteriormente al 12 settembre 1983 (cfr. punto 15 della deliberazione);

- la richiamata legge di conversione, con i commi 6 bis e 6 ter aggiunti al comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 463/1983, ha dettato particolari disposizioni per le imprese sottoposte ad

"amministrazione straordinaria" distinguendo tra quelle sottoposte a tale particolare regime fino al 1°

febbraio 1983 e successivamente a tale data. I riferimenti a tali imprese sono stati inseriti nel nuovo punto 13 b) della acclusa deliberazione. In proposito si precisa che, pur essendo i commi 6 bis e 6 ter agganciati al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge numero 463/1983 che disciplina il "condono" per l'INPS gli stessi sono applicabili anche all'Istituto, stante il rinvio di carattere generale contenuto nel comma 10 dello stesso articolo.

2. Pertanto, dal combinato disposto del comma 7 del D.L. n. 463/1983 e dei commi 6 bis e 6 ter della legge di conversione n. 638/1983, la disciplina relativa alle imprese in parola può così sintetizzarsi: per quelle sottoposte ad "amministrazione straordinaria" anteriormente al 1° febbraio 1983, è applicabile la stessa disciplina prevista per le imprese in stato di "amministrazione controllata" di cui al punto 13 a) della deliberazione. Per quelle invece sottoposte all'"amministrazione straordinaria" con data successiva al 1°

febbraio 1983, vale la condizione prevista dal comma 6 bis (pagamento in unica soluzione, improrogabilmente entro il 30 novembre 1983, dei premi afferenti ai periodi di paga decorrenti dal 2 febbraio e fino al 30 novembre 1983). Tale ultima condizione non è operante nei confronti delle imprese considerate nel successivo comma 6 ter;

- la stessa legge di conversione ha, inoltre, aggiunto all'articolo 2 del citato decreto legge il comma 7 bis che consente agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, istituti ai sensi del D.L.C.P.S. n. 804/1947, di estinguere la propria situazione debitoria entro il 31 ottobre 1984. La situazione debitoria oggetto del differimento è quella consolidata alla data del 30 novembre 1983. Il termine del 31 ottobre 1984 non è suscettibile di differimento mediante la rateazione di cui al punto 10 della citata deliberazione, mancando, nel predetto comma 7 bis, uno specifico rinvio ai commi da 5 a 13 dell'articolo 2 del citato decreto legge, rinvio che risulta invece presente per il pagamento dei premi dovuti dai lavoratori autonomi di cui appresso. Restano, peraltro, confermati l'obbligo di presentare la prevista istanza di "condono" entro il 30 novembre 1983 e di conservare lo stato di regolarità per i titoli con scadenza entro il 31 luglio 1984 (cfr.

punto 18 della deliberazione);

- la legge di conversione in esame ha riformulato il comma 14 dell'articolo 2 del decreto legge n. 463/1983 inserendo i liberi professionisti tra i soggetti dallo stesso previsti (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, artigiani ed esercenti attività commerciali). Tenuta presente la vigente normativa in materia di obbligo assicurativo e di pagamento dei premi, la norma in parola riguarda per l'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, esclusivamente i premi fissi relativi al titolare artigiano (o ai soci di società fra i titolari, esclusi, quindi, i familiari coadiuvanti) nonché i premi fissi relativi all'assicurazione dei medici

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esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (cfr. punto 17 della deliberazione). Per questi ultimi soggetti, liberi professionisti, i particolari benefici previsti dal citato comma 14 restano limitati alle ipotesi di studi privati (di radiologia e non, o dentistici) per i quali il premio fisso, pur essendo dovuto per il possesso di apparecchio radiologico funzionante o per l'uso di sostanze radioattive, realizza, in definitiva, soltanto la tutela del libero professionista; con ciò si attua un allineamento al trattamento relativo ai citati titolari artigiani. Per i soggetti autonomi surrichiamati (artigiani e liberi professionisti) è prevista la possibilità di usufruire della rateazione di cui al punto 10) della deliberazione, stante l'esplicito richiamo ai commi dal 5 al 13 del più volte citato articolo 2 operato dalla legge di conversione. La rateazione, in un massimo di nove rate, avrà inizio dal 30 giugno 1984 anziché dal 30 novembre 1983 per la contribuzione relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 1983. I premi afferenti ai periodi assicurativi decorrenti dal 1°

gennaio 1983 dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 novembre 1983, oppure mediante nove rate uguali e consecutive con prima rata scadente al 30 novembre 1983;

- il punto 16 della allegata deliberazione tratta delle interferenze tra la legge n. 85/1983 e la normativa in esame; in detto punto è confermata la data del 13 ottobre 1983, termine ultimo per beneficiare delle particolari agevolazioni previste dalla stessa legge n. 85/1983;

- il punto 17 della stessa deliberazione tratta dei soggetti autonomi (artigiani e liberi professionisti) anche per quanto concerne l'iscrizione negli appositi albi o elenchi professionali.

In merito ai benefici previsti per i predetti medici liberi professionisti esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, si ritiene opportuno ricordare che agli stessi, agli effetti dell'obbligo assicurativo, sono assimilabili i veterinari (cfr. lettera ai Direttori di Ispettorato del 2 dicembre 1980 - Servizio rischi Uff.

IV/2, n. 510/PG/12-6).

Per quanto concerne la sistemazione della situazione debitoria al 30 novembre 1983, le unità operative predisporranno piani di rateazione unici, con un massimo di nove rate mensili eguali e consecutive decorrenti dal 30 novembre 1983, comprensivi, cioè, sia dei titoli fino al 31 dicembre 1982 sia di quelli successivi con scadenza entro il 30 novembre 1983. Per questi ultimi, potranno essere impostati piani di rateazione autonomi e conformi alle vigenti norme in tema di rateazioni ordinari qualora l'entità del complessivo debito sia tale da giustificare l'adozione del provvedimento, finalizzato ad una incentivazione a fruire del "condono".

Per quanto riguarda i piani di rateazione eventualmente già concordati ai sensi dei decreti legge precedenti la legge di conversione n. 638/1983, per i quali sia stata versata la prima rata pari ad un sesto del dovuto, ove non siano pervenute entro il 30 novembre 1983 istanze volte ad ottenere il pagamento in nove rate, i precedenti piani di rateazione in sei versamenti mensili restano confermati. Nei casi, invece, in cui siano pervenute dette nuove istanze, gli importi già versati varranno a coprire la prima delle nove rate scadente al 30 novembre 1983; la prevedibile eccedenza va attribuita a parziale copertura della successiva seconda rata.

Ciò al fine di assicurare la continuità, voluta dalla legge, delle singole rate.

Circa la determinazione degli interessi di rateazione, si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 60/1983, pagina 5, e si precisa che gli stessi dovranno essere calcolati dalle unità operative a conclusione del piano di frazionamento con il consueto sistema dei "numeri creditori" (cfr. lettera circolare n.93/1983) ed inseriti in archivio magnetico con mod. 8 SM adottando il codice di funzione "R" che, come è noto, darà luogo alla predisposizione della richiesta da parte di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, o il codice di funzione "I" con conseguente predisposizione, da parte delle Sedi, della richiesta ai datori di lavoro.

Restano confermate le istruzioni fornite con la circolare n. 60/1983, per quanto non in contrasto con la presente, nonché con la nota tecnica allegata alla stessa.

Allegato alla circolare n. 5/1984

14) D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983 - Estensione del "condono" di cui all'art. 14 della legge n. 251/1982.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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nella seduta del 28 novembre 1983

visti gli artt. 28, VI comma, 50 e 51 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

visto l'art. 23 quater del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 14 della legge n. 251/1982;

vista la legge n. 689/1981;

visto l'art. 2 del D.L. n. 352/1978, convertito nella legge numero 467/1978;

visto l'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 251/1982;

visto l'art. 13 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni nella legge n. 537/1981, concernente la determinazione dei tassi di interesse da applicare per le rateazioni ed i differimenti nel pagamento dei debiti contributivi;

visto l'art. 2 del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983;

viste le proprie deliberazioni n. 321 del 5 luglio 1982, n. 398 del 13 settembre 1982 e n. 243 del 27 luglio 1983;

vista la relazione della Direzione generale in data 22 novembre 1983;

visto il parere espresso dalla I Commissione consiliare in data 23 novembre 1983;

ritenuto, quindi, che, nei limiti dei criteri generali di cui sopra, competa all'INAIL stabilire le modalità per la pratica attuazione del disposto di cui all'art. 2 del D.L. n. 463/1983 come convertito nella citata legge n.

638/1983;

esaminate in particolare le proposte della Direzione generale concernenti le modifiche ed integrazioni da apportare - sia in relazione alla nuova normativa, sia alla luce delle esperienze ed ai problemi manifestatisi in fase di applicazione dei precedenti provvedimenti - alla citata deliberazione consiliare n. 243/1983;

sentito il Vicedirettore generale vicario, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438 ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, d e l i b e r a

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. n. 463,1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.

638,1983, di quanto disposto dall'art. 23 quater del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 14 della legge n. 251/1982, i soggetti obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di seguito indicati per brevità "datori di lavoro") sono esentati - previo rispetto delle condizioni tutte stabilite dai citati provvedimenti legislativi, nonché di quelle fissate con la presente deliberazione dal pagamento delle sanzioni ed interessi di cui agli artt. 50 e 51 nonché degli importi richiesti a norma del VI comma dell'art.

28 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, dovuti per ciascuna posizione assicurativa relativamente ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, ivi compresa la

"regolazione" 1982, con la sola esclusione delle spese giudiziali.

Il beneficio in parola è applicabile anche alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689,1981, dall'art. 2 del D.L. numero 352/1978 convertito nella legge n. 467/1978, per le irregolarità commesse a tutto il 31 dicembre 1982, nonché alle sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge numero 251/1982, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

2) Le agevolazioni di cui sopra sono conseguibili dai datori di lavoro alle condizioni di cui appresso, solo previa istanza scritta intesa ad ottenere le agevolazioni stesse, da presentare entro il 30 novembre 1983 per ciascuna posizione assicurativa alla competente Sede dell'Istituto, corredata di tutti gli elementi necessari ai fini della regolarizzazione del rapporto assicurativo, anche per quanto attiene all'indicazione

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del codice fiscale di cui all'articolo 16 della legge n. 251,1982 ed accompagnata da una esplicita dichiarazione degli interessati attestante l'inesistenza di altre irregolarità o pendenze da sanare.

I benefici sono concessi a condizione che il datore di lavoro conservi lo stato di regolarità nel pagamento dei premi ed accessori notificati dall'Istituto per il periodo assicurativo fino al 31 luglio 1984, compresa, quindi, la "regolazione" 1983, qualora notificata alla stessa data. Tale situazione sarà verificata dalla Sede dell'Istituto.

In caso di infedeltà della predetta dichiarazione del datore di lavoro o di esito negativo della precitata verifica di regolarità effettuata dalla competente Sede dell'Istituto, anche se rilevati successivamente, il datore di lavoro stesso decadrà dalle agevolazioni ottenute, con conseguente ripristino dell'obbligo del pagamento degli importi condonati.

3) Per ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione di cui al 2° comma dell'art. 50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve:

a) presentare alla competente Sede dell'Istituto entro il 30 novembre 1983 la denuncia di esercizio corredata di tutti gli elementi necessari per la sistemazione del rapporto assicurativo ed entro lo stesso termine, se già quantificati, versare i conseguenti premi ed accessori, ovvero presentare, entro lo stesso termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10). Se alla predetta data l'ammontare dei premi ed accessori dovuti non fosse stato quantificato dall'INAIL, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data della richiesta, ovvero, entro questo ultimo termine dovrà essere presentata apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10);

b) versare entro il 30 novembre 1983 l'ammontare dei premi ed accessori già richiesti dall'Istituto a seguito di denuncia di esercizio presentata in precedenza o acquisita d'ufficio, ovvero presentare, entro tale termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10).

4) Per ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione e degli interessi di cui al 3° comma del citato art.

50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve versare entro il 30 novembre 1983 le somme già richieste dall'INAIL, per premi ed accessori, ovvero presentare, entro tale termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10).

5) Per poter ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione di cui al 4° comma dell'art. 50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve:

a) denunciare alla competente Sede dell'INAIL, entro il 30 novembre 1983, le irregolarità previste dal detto 4° comma dell'articolo 50 T.U. fornendo gli elementi indispensabili per la quantificazione delle somme dovute ed entro lo stesso termine, se già quantificati, versare i conseguenti premi ed accessori, ovvero presentare apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10). Se alla predetta data l'ammontare dei premi ed accessori dovuti non fosse stato ancora quantificato dall'INAIL, il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento entro la fine del mese successivo alla data della richiesta, ovvero, dovrà presentare, entro lo stesso termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10);

b) versare entro il 30 novembre 1983 l'ammontare dei premi ed accessori già richiesti dall'Istituto a seguito di accertamenti diretti o di precedente denuncia del datore di lavoro, ovvero presentare, entro tale termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10).

6) Il datore di lavoro, che alla data del 30 novembre 1983 abbia già integralmente regolarizzato il rapporto assicurativo o che lo regolarizzi a norma e nei termini di cui alle presenti disposizioni, è esentato, previa presentazione dell'istanza e della dichiarazione di cui al punto 2), dal pagamento della sanzione prevista dall'art. 51 T.U. già contestata o contestabile per infortuni o malattie professionali già verificatisi o manifestatesi entro il 31 dicembre 1982.

7) Qualora il datore di lavoro alla data del 30 novembre 1983 abbia già provveduto al versamento dei premi ed accessori relativi ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, ivi compresa la "regolazione" 1982, per cui le uniche pendenze contributive riguardino le sanzioni civili e gli interessi di cui agli artt. 50 (2°, 3°, e 4°comma) e 51 T.U., le sanzioni amministrative di cui alla legge n.

689/1981, all'art. 2 del D.L. n. 352/1978 convertito nella legge numero 467/1978, ed all'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 251 del 1982 (queste ultime inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983), applicate e notificate per tali inadempienze, il datore di lavoro stesso, per poter ottenere l'esonero dal pagamento di tali sanzioni ed interessi, deve presentare entro il 30 novembre 1983 alla competente Sede

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dell'Istituto l'istanza e la dichiarazione di cui al precedente punto 2).

Qualora le sanzioni di cui sopra non siano state ancora notificate alla data del 30 novembre 1983, l'istanza e la dichiarazione di cui al punto 2) potranno essere presentate entro la fine del mese successivo alla data di notifica.

8) Le sanzioni civili e amministrative di cui al punto 1) applicate e già versate non possono formare oggetto di rimborso.

9) Per ottenere la "regolazione dei premi" per periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la

"regolazione" 1982 sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte, in sostituzione del provvedimento adottato dall'istituto ai sensi del VI comma dell'art. 28 T.U., il datore di lavoro deve, entro il termine del 30 novembre 1983, presentare l'istanza e la dichiarazione di cui al precedente punto 2) nonché indicare, qualora non vi abbia già provveduto, il numero dei dipendenti occupati e le retribuzioni relative al periodo assicurativo per il quale si chiede la regolazione e provvedere al pagamento dei premi relativi entro il mese successivo alla data della richiesta. Detto pagamento potrà essere effettuato a norma del successivo punto 10), a seguito di apposita istanza da presentare entro il mese successivo alla data della richiesta.

Non possono formare oggetto di revoca i provvedimenti adottati dall'Istituto a norma del VI comma dell'art. 28 del citato T.U. qualora gli importi richiesti per effetto di tali provvedimenti risultino versati.

10) La regolarizzazione contributiva a norma e nei termini delle presenti disposizioni può essere effettuata, a domanda da presentare entro il 30 novembre 1983, anche mediante rate mensili uguali e consecutive in numero non superiore a nove (la prima delle quali dovrà essere versata entro il 30 novembre 1983), con applicazione sull'importo delle rate successive alla prima degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del D.L. n.402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981.

Il mancato versamento, alle scadenze fissate, anche di una sola rata, comporta la decadenza dai benefici economici di cui al punto 1) e la revoca della rateazione concessa.

11 - a) I piani di rateazione in corso al 30 novembre 1983 che comprendano titoli ed importi relativi ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982 che risultino condonati a norma del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 e delle modalità stabilite dalla presente deliberazione, restano confermati per quanto riguarda l'ammontare delle singole rate e, salvo il disposto dei precedenti punti 3) e 9), vengono ridimensionati nella durata per effetto della esenzione dal pagamento delle sanzioni disposta a norma delle presenti disposizioni, fermo restando che i versamenti già effettuati s'intendono imputati in via prioritaria al soddisfacimento dei premi e degli accessori compresi nel piano di rateazione.

Il mancato versamento alle scadenze fissate, anche di una sola rata, comporta la decadenza dai benefici economici di cui al punto 1) e la revoca della rateazione concessa.

Qualora per i predetti piani di rateazione venga richiesta con il "condono", l'estinzione in unica soluzione del residuo debito e venga effettuato il relativo pagamento entro il 30 novembre 1983, l'accoglimento dell'istanza di condono comporta la non applicazione degli interessi di rateazione maturati relativamente ai ratei già corrisposti. Ove a seguito di riduzione del debito complessivo, per effetto del "condono", detti interessi dovessero risultare versati, non si darà luogo a rimborso.

I piani di rateazione non comprendenti titoli e importi condonati a norma del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 e delle modalità stabilite dalla presente deliberazione non rientrano nella previsione del presente punto 11 a) per quanto concerne l'estinzione anticipata del residuo debito e la non applicazione degli interessi.

11 b) Per le dilazioni valgono gli stessi criteri di cui al precedente punto 11 a.

12) L'esonero, nei limiti di cui al punto 1), trova applicazione anche nei casi per i quali sia pendente controversia in sede amministrativa o giurisdizionale a condizione che la contestazione venga abbandonata entro il 30 novembre 1983 e che il datore di lavoro ne dia comunicazione alla competente Sede dell'Istituto, procedendo al versamento dei premi ed accessori entro lo stesso termine, se già quantificati.

Se alla predetta data l'ammontare dei premi ed accessori dovuti non fosse stato quantificato dall'INAIL, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data della richiesta.

Qualora il datore di lavoro non abbandoni la controversia amministrativa o giurisdizionale e dichiari, nei

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limiti di cui al punto 1) e alle condizioni di cui al punto 2, di voler usufruire, nell'ambito della stessa posizione assicurativa, del "condono" limitatamente alle sanzioni connesse ad altra inadempienza, la richiesta è ammessa e va esaminata in conformità ai criteri della presente deliberazione. Se la controversia non abbandonata si conclude in senso sfavorevole al datore di lavoro non potrà farsi luogo all'esonero dal pagamento delle sanzioni che risultino dovute in relazione all'oggetto della controversia.

13 a) Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 risultino in stato di "amministrazione controllata", fermo restando alla data del 30 novembre 1983 il termine per la presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 2, il termine di regolarizzazione della posizione debitoria per poter usufruire, nei limiti di cui al punto 1 ed alle condizioni di cui al punto 2, dei benefici in parola è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'"amministrazione controllata".

L'eventuale rateazione di quanto dovuto potrà essere concessa alle condizioni di cui al punto 10), per un massimo di nove rate mensili uguali e consecutive, la prima delle quali con scadenza alla fine del mese successivo a quello di cessazione dell'"amministrazione controllata", con applicazione sull'importo delle rate successive alla prima degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del D.L. n.

402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981.

13 b) Per le imprese sottoposte ad "amministrazione straordinaria" fino al 1° febbraio 1983 valgono gli stessi criteri di cui al precedente punto 13 a), mentre per quelle sottoposte ad "amministrazione straordinaria" successivamente alla predetta data dovranno essere osservate le condizioni di cui ai comma 6 bis e 6 ter dell'art. 2 del DL. n. 463/1983 introdotte dalla legge di conversione n. 638/1983.

14) I datori di lavoro che abbiano ottenuto il "condono" sono esonerati anche dal pagamento degli interessi legali dovuti in relazione agli atti ingiuntivi e di precetto che, per effetto del condono stesso, risultino soddisfatti. Ove gli stessi risultino versati, non si dà luogo a rimborso.

15) Le istanze presentate anteriormente al 12 settembre 1983, ancorché a suo tempo respinte, possono essere ritenute valide purché integrate entro il 30 novembre 1983 a norma del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 e della presente deliberazione.

16) Per gli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non abbiano ottemperato alla presentazione della denuncia di esercizio alla data di entrata in vigore della legge n. 85/1983 e vi abbiano provveduto entro il termine del 13 ottobre 1983, si applicano le disposizioni di detta legge.

17) Gli artigiani, compresi quelli che pur in possesso dei prescritti requisiti, non si siano avvalsi dei benefici previsti dalla legge n.85/1983, nonché i medici tenuti all'assicurazione contro le radiazioni da RX o da sostanze radiogene, nelle ipotesi di studi privati di radiologia e non o dentistici per i quali il premio fisso realizza soltanto la tutela del libero professionista, possono versare entro il 30 giugno 1984, i premi relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 1983 anche mediante pagamento rateale a norma del precedente punto 10) decorrente dal 30 giugno 1984, purché iscritti negli appositi albi o elenchi professionali.

I premi fissi afferenti a periodi assicurativi decorrenti dal 1° gennaio 1983 dovranno essere versati entro il 30 novembre 1983 o alle scadenze dei piani di rateazione eventualmente autorizzati a seguito di istanza presentata entro il 30 novembre 1983.

Per i soggetti sopracitati non iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, le suddette disposizioni si applicano purché la denuncia ai rispettivi albi o elenchi professionali pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione della situazione contributiva avvenga, comunque, entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa.

Permane, per i soggetti in parola, l'obbligo della presentazione dell'istanza di condono entro il 30 novembre 1983, nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2).

18) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del D.L.C.P.S. n. 804/1947 e successive integrazioni, dovranno regolarizzare il debito contributivo consolidato alla data del 30 novembre 1983 entro il 31 ottobre 1984, nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2).

Il predetto termine del 31 ottobre 1984 non è suscettibile di differimento mediante rateazione.

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