Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 64/51 T.U. del 22 settembre 1982
Oggetto: Articolo 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Rendita agli orfani di entrambi i genitori.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2062 del 9 aprile 1981 esaminando l'ipotesi in cui l'orfano di un infortunato sul lavoro, già titolare di rendita, sia colpito in epoca successiva dalla morte dell'altro genitore, ha ritenuto che la rendita stessa debba essere elevata dal 20 al 40%, nulla rilevando che la condizione di orfano di entrambi i genitori, per la quale l'articolo 85 del Testo Unico prevede la misura più elevata della rendita, si verifichi successivamente all'evento assicurato.
Tale decisione della Suprema Corte trae origine dal fatto che l'articolo 77 del Testo Unico innovando rispetto al precedente sistema, consente di tener conto delle variazioni nella composizione familiare dell'assicurato e di adeguare a tali variazioni la prestazione assicurativa (nella Specie, le quote integrative della rendita), non più ancorata alla composizione familiare al momento dell'infortunio.
Sull'argomento si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che con sentenza n. 186/1981 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 85 del Testo Unico assumendo come presupposto l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione citata.
Allo stato, rilevata l'opportunità che l'Istituto si adegui al descritto orientamento giurisprudenziale, si forniscono le seguenti istruzioni che concernono tutte le possibili ipotesi disciplinate dal disposto legislativo di cui trattasi:
a) orfano di genitore deceduto per evento non assicurato, che perde successivamente l'altro genitore in conseguenza di evento tutelato: compete la rendita del 40%;
b) orfano, titolare di rendita del 20%, che perde in epoca successiva l'altro genitore in conseguenza di evento non assicurato: dalla data del decesso, la rendita va elevata dal 20 al 40%;
c) orfano, titolare di rendita del 20%, che perde successivamente l'altro genitore in conseguenza di evento assicurato: rimane ferma la misura della prima rendita, la seconda deve essere liquidata nella percentuale del 40%;
d) orfano che perde contemporaneamente entrambi genitori (commorienza) in conseguenza di evento assicurato: devono essere liquidate una rendita del 20% ed una del 40%.
Efficacia nel tempo
Circa la ipotesi di cui al punto b) che costituisce l'aspetto innovativo della presente normativa, va precisato che per le stesse motivazioni illustrate nella circolare n. 45/43 T.U. del 24 settembre 1979, il nuovo indirizzo interpretativo deve trovare applicazione:
a) nelle fattispecie in corso di trattazione;
b) nelle fattispecie pregresse, già definite negativamente, anche in sede giudiziaria con sentenza favorevole all'Istituto. In tale casistica deve rinunciarsi alla Prescrizione triennale ed eccepirsi la sola prescrizione quinquennale dei ratei maturati.
Il riesame delle singole pratiche deve aver luogo - indipendentemente da una precisa iniziativa degli interessati mediante apposita istanza - per tutte le fattispecie che vengano comunque a conoscenza e all'evidenza delle unità operative.
Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con tale indirizzo.