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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

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Prot. n.6342

ORDINANZA N.23 DEL 17 MAGGIO 2020

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020 , n. 23, recante “Misure urgenti in materi adi accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante

«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

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IL PRESIDENTE

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VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 18 marzo 2020, n. 122; 3 aprile 2020, n. 145;

12 aprile 2020, n. 153;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.183 del 29 aprile 2020 che ha prorogato, con modifiche, l’efficacia del proprio Decreto n. 153 del 12 aprile 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.194 del 5 maggio 2020 che ha previsto, all’articolo 5, e fino al 17 maggio 2020, confermando quanto già disposto dal Decreto Interministeriale n. 153 del 12.04.2020: il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso; continua ad essere assicurato, fermo restando l’utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all’art. 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l’Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833; il trasporto aereo dei viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l’aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l’Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute n. 207 del 17.05.2020;

RITENUTO pertanto, di dover prorogare e modificare, alla luce delle intervenute disposizioni normative sopra richiamate, le ordinanze n. 6 del 13 marzo 2020 (così come

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prorogata e modificata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020 e n. 20 del 2 maggio 2020) e n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020, 15 del 3.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020 e n. 20 del 2 maggio 2020);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 , 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;

CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;

PRESO ATTO degli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio

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ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale, con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

VISTO Il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione”, presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore della Sanità;

VISTO Il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”, presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore della Sanità;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l’obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole Regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l’approntamento delle misure di prevenzione e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili per garantire il distanziamento fisico tra gli addetti, l’utenza e la clientela, facendo salva l’adozione di ogni diverso provvedimento connesso alla modifica del calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile 2020;

VISTE “le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 2020;

SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’08/05/2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni finora previste sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM del 26/04/2020 e del DPCM 17/05/2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all’andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo.

PRESO ATTO della posizione espressa dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico, comunque ispirata ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura finora previste, con riserva di

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una successiva valutazione, in dipendenza dall’andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;

RICHIAMATO il parere del medesimo Comitato tecnico scientifico sulle ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020 e n. 22 del 13 maggio 2020, sulla base del quale sono state adeguate le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 allo specifico e peculiare contesto regionale, prevedendo in Sardegna, in via progressiva e graduale, l’ulteriore allentamento delle misure restrittive finora disposte, consentendo - nel rispetto dei protocolli e dei disciplinari di sicurezza adottati per le rispettive categorie - la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative;

VISTO l’art. 11, comma 3, del DPCM 17 maggio 2020, giusta il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.

DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

RITENUTO ai predetti fini di dover contemperare, con propria ordinanza, l’esigenza di misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV- 2 con le ragioni di riespansione progressiva delle altre libertà costituzionali di pari rango temporaneamente compresse, ove vengano meno le condizioni che hanno giustificato la loro adozione in altro periodo di maggiore esposizione al rischio;

PRESO ATTO dell’elenco degli indici di trasmissibilità (Rt) dei comuni della Sardegna, calcolato dal Comitato tecnico scientifico sulla base dei medesimi assunti presi a riferimento per i calcoli effettuati dalla Fondazione Bruno Kessler per conto dell’Istituto Superiore di Sanità sulle regioni italiane;

CONSIDERATO che il modello di calcolo dell’indicatore Rt assume migliore evidenza descrittiva nelle zone a più intensa circolazione virale, mentre nel caso della Sardegna - dove circa i due terzi dei comuni non hanno registrato alcun caso positivo e nella maggioranza dei restanti comuni i casi positivi sono stati inferiori a 30 - i risultati

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dell’indice di trasmissibilità comunale hanno numeri talmente ridotti da risultare statisticamente irrilevanti;

RITENUTO di dover confermare in misura prudenziale, nel valore di 0,5 la soglia dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) su base regionale per consentire la riapertura ed il mantenimento in esercizio delle attività economiche e produttive;

PRESO ATTO del valore dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) calcolato e pubblicato per la Regione Autonoma della Sardegna dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler e confermato dal calcolo del Comitato Tecnico Scientifico regionale nella misura di 0,24;

PRESO ATTO del Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale;

CONSIDERATO che ai fini del monitoraggio degli effetti delle riaperture della cosiddetta “Fase 2”, Stato e Regioni hanno concordato l’utilizzo di un paniere più ampio di indicatori, trasfusi nel Decreto del Ministro della Salute in data 30 aprile 2020, il cui calcolo sarà curato dallo Stato sulla base del flusso dei dati comunicati dalle Regioni;

VALUTATO pertanto, di poter confermare la riapertura sull’intero territorio regionale delle attività già consentite con proprie ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020 e n. 22 del 13 maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione igienico sanitarie previste nel richiamato documento tecnico realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, integrato dalle ulteriori e più restrittive misure già previste a livello regionale;

RITENUTO con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) di dover lasciare ai Sindaci, in considerazione della conoscenza del proprio contesto territoriale e della più rapida ed efficiente capacità di monitoraggio a livello locale, la facoltà di regolamentare con propria ordinanza la gestione delle stesse attività, in ragione delle specificità locali;

ACQUISITO il parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’08/05/2020;

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RAVVISATO che l’approccio di riapertura graduale possa passare alla successiva fase “2” e che, quindi, le attività economiche, produttive e ricreative possano essere effettuate sull’intero territorio regionale, purché espletate rispettando le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

VALUTATA inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

ORDINA

Art. 1) Sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Art. 2) Con decorrenza dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.

Art. 3) Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 maggio 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull’intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l’obbligo:

a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera “A” alla precedente ordinanza n.4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell’Ordinanza n. 5 del 09/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione “NUOVO CORONAVIRUS” accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;

c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza;

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Art. 4) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art.3, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 18 maggio 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.

Art. 5) I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e delle Ordinanza n. 4 dell’08/03/2020 e n. 5 del 09/03/2020, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, utilizzato per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Art. 6) Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali, già previste dall’ordinanza n. 5 del 09/03/2020:

a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista evitando, nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni contatto;

b) i bagagli degli anzidetti equipaggi, dopo la riconsegna ai nastri, devono essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari;

c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi, devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.

Art. 7) La misura della permanenza domiciliare di cui all’art.1 è da ritenersi esclusa nei casi espressamente disciplinati dalle note prot. n.2593 del 10/03/2020 e prot.

n.03EM del 16/03/2020, esplicative delle ordinanze del Presidente della Regione n.

5 del 09/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020, alle condizioni ivi previste, nonché alle ulteriori previsioni di cui al Decreto interministeriale n. 145 del 03/04/2020. La permanenza domiciliare è altresì esclusa per il personale delle Forze Armate/Forze

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dell’Ordine, a condizione che sia sottoposto a sorveglianza sanitaria dai competenti organi sanitari militari e per gli Organi costituzionali nell’adempimento delle proprie funzioni.

Art. 8) L'efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n.6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata e modificata dalle ordinanze n.12 del 25.03.2020, n.14 del 3.04.2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020) è prorogata fino al 02.06.2020, salvo ulteriore proroga esplicita.

Art. 9) L’ordinanza n.9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020, 15 del 3.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020) è prorogata fino al 02.06.2020, salvo ulteriore proroga esplicita.

All’art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 9, dopo le parole “dall’aeroporto di Cagliari” è aggiunto l’inciso “e Olbia”.

Art. 10) Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9, negli aeroporti dell’intero territorio regionale sono consentite le attività di aviazione generale a decorrere dal 21 maggio 2020, previa sottoscrizione tra Regione e Società di gestione aeroportuali di apposite linee guida sui controlli da effettuare sui passeggeri in ingresso, validate dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n.17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’08/05/2020.

Art. 11) La ripresa del traffico passeggeri di linea dell’aviazione commerciale conseguente alla riapertura dell’aeroporto di Olbia è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo tra l’Autorità Sanitaria Regionale e la Società di Gestione Aeroportuale GEASAR per la disciplina dei controlli sanitari connessi all’emergenza epidemiologica da CoVid-19 sui passeggeri in ingresso, anche in considerazione della più alta incidenza del numero di casi positivi nella Provincia di Sassari rispetto al resto del territorio regionale.

Art. 12) Tutte le attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020 e 22 del 13 maggio 2020 devono intendersi prorogate fino al 2 giugno 2020, salvo ulteriore proroga.

Art. 13) Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l’andamento della

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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

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situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività di:

a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);

b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

c) Attività turistiche relative alla balneazione;

d) Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo;

e) Commercio al dettaglio;

f) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati, fiere e mercatini degli hobbisti );

g) Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;

h) Manutenzione del Verde;

i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;

j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore.

Art. 14) Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid- 19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’08/05/2020, l’esercizio delle attività di cui al precedente art. 13 è subordinata all’osservanza delle “linee guida per la

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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

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riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al DPCM 17 maggio 2020 (All. 17) nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, che qui si allegano alla presente ordinanza sotto la lettera “A”

per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 15) A decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili.

Art. 16) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati.

Art. 17) Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, producono i loro effetti a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas

CHRISTIAN SOLINAS REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SISTEMA REGIONE 17.05.2020 22:43:07 UTC

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Allegato 1

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV- 2.

1.ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE

1.1. L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.

1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

1.3. L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.

1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.

1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

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1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.

1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

2.IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell’aria.

2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.

2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

3.ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.

3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.

3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.

3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.

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3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.

3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.

3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.

3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. 1 3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.

3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata.

4.ADEGUATA COMUNICAZIONE

4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2. All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell’edificio;

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

1 Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell’Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.

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- l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5.ALTRI SUGGERIMENTI

5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l’Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.

5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.

5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”, predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020.

Card. Gualtiero Bassetti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente della CEI Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno

Roma, 7 maggio 2020

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Allegato 2

Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita

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le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto.

Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 È consentita la presenza di un solo cantore.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

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4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

- l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità Ebraiche Italiane”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno

Roma, 15 maggio 2020

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Allegato 3

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.12 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.13 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.14 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.15 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.16 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.17 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

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1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.19 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.20 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.

1.21 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.22 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto o della confessione di riferimento.

Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla

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vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.4 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

- l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

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Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno

Roma, 15 maggio 2020

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Allegato 4

Protocollo con le Comunità ortodosse

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.23 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.24 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.25 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.26 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.27 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.28 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita

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le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.30 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.31 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.

1.32 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto o della confessione di riferimento.

Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 È consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – avranno cura di offrire l’Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

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Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.6 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

- l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità ortodosse”, con le

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