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MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.

Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

I visitatori devono sempre indossare la mascherina.

Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da

barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.

Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.

Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti

Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.

Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Presidente

Regione. Aylonoma della Sardegna Ulfioio di Gabinetto della Presidenza Prot. Uscita del lO/03/2020

Prot. nr. 0002593 Classifica XV.12.2

OI - oo - oo

Oggetto; Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti

di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da

COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui

all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020.

1111 1111111

Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti interpretativi circa alcuni punti

dell'Ordinanza n. 5 del 09.03.2020, anche con riferimento al coordinamento con le

sopravvenute disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020, giusta il quale le misure di cui all'art. l del DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale, Introducendo inoltre il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nelle more dell'adozione di una nuova specifica ordinanza, appare necessario

fornire senza indugio alcuni elementi esplicativi dei contenuti dell'anzidetta Ordinanza n. 5 del 09.03.2020.

Soggetti. Gli obblighi di cui all'art. l dell'ordinanza de qua si intendono riferiti a tutti

i soggetti in arrivo in Sardegna a decorrere dalla data di emanazione della stessa senza

distinzione di provenienza, nonché a quelli che vi abbiano fatto ingresso nei quattordici giorni antecedenti e che provengano o abb/ano trans/fato o sostato ne/ ferrffod de//a Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini,

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,

Frey/so, Venezia, come individuati dal DPCM del 08.03.2020. Appare altresì consigliabile,

in ragione delle motivazioni espresse nell'ordinanza, che si sottopongano comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari, convegni, assemblee o

incontri che, seppure tenutisi in altre zone del territorio nazionale, abbiano avuto la

partecipazione di soggetti provenienti dai territori summenzionati.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA PRESIDENZA

Il Presidente

Esenzioni. La misura della permanenza domiciliare di cui all'art. l dell'Ordinanza,

letta in combinato disposto con l'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 646 dell'8 marzo 2020 recante. "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agent/ v/ra// trash/ss/ó/// " è da intendersi nel senso che non si applica ai seguenti casi: a)

b)

c)

d)

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di

necessità, obblighi connessi all'adempimento di un dovere, da motivi di salutel

spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della

filiera produttival

spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici. ovvero

di funzioni pubbliche. comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici

giudiziaria

spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio

nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.

Per provare le esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi

all'adempimento di un dovere, i motivi di salute e le altre condizioni di esenzione. a seguito

dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, dovrà essere comunque compilata

un'autodichiarazione da rendersi anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

Il modulo per l'autodichiarazione predisposto dal Ministero dell'Interno è scaricabile dall'indirizzo :

https://www.interno. gov. it/sites/defa ult/fi les/a llegati/mod ulo.a utod ichia razione.1 0 . 3.2020. pdf

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