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6.1 Il breve(o per invenzione industriale. L ogge(o della breve(o, nozione di invenzione breve(abile e lineamen9 del diri(o esclusivo.

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Lezione del 27 marzo 2019

6.1 Il breve(o per invenzione

industriale. L’ogge(o della breve(o, nozione di invenzione breve(abile e

lineamen9 del diri(o esclusivo.

Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri)o Commerciale

(2)

Il brevetto per invenzione industriale

Ratio del paradigma brevettuale:

•  Il diritto esclusivo di sfruttamento economico come incentivo

all’innovazione;

•  Recupero degli investimenti in R&D attraverso prezzi sovra-competitivi;

•  Limite temporale: poi scaduta l’esclusiva la conoscenza torna nel public domain.

(3)

Il brevetto ed il segreto

•  Il brevetto e gli incentivi a divulgare;

•  Il costo del brevetto (accesso alla tutela ed enforcement)

– La non obbligatorietà del brevetto;

•  La tutela del segreto industriale;

(4)

Oggetto della tutela

•  Cosa si intende per invenzione?

•  Distinzione tra invenzione brevettabile e innovazione.

•  Assenza di una definizione normativa:

–  Definizione sposata dalla giurisprudenza:

Invenzione = idea di soluzione per un determinato problema tecnico.

(5)

Ogge<o del breve<o

Art. 2585 c.c.

•  Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere

un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno

strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale

(6)

Art. 45 c.p.i. Oggetto del brevetto

1.  Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che

implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione

industriale.

u  principio di neutralità tecnologica.

(7)

Le eccezioni al brevettabile

Art. 45 cpi

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, [etc.] considerati in quanto tali.

(8)

Le eccezioni al brevettabile

Art. 2585 c.c.

•  Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali […] l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali .

•  In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

(9)

Le esclusioni dall ’ area del brevettabile

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo

umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali.

(10)

Contenuto del diritto

•  Il diritto esclusivo: ius excludendi alios

Attuazione esclusiva (dell’invenzione di prodotto);

Utilizzo esclusivo (dell’invenzione di procedimento);

•  Diritto di sfruttamento limitato nel tempo.

•  Diritto di sfruttamento limitato territorialmente.

(11)

Titolarità dell’invenzione

•  Autore dell’invenzione e suoi aventi causa;

•  Diritto patrimoniale (art. 63 cpi):

differenza tra diritto al brevetto e diritti scaturenti dal brevetto.

•  Diritto morale (art. 62 cpi)

(12)

Durata del brevetto

•  Principio del first to file;

•  Elemento temporale:

– Decorrenza data deposito.

– Diritti esclusivi rilascio del brevetto.

Deposito: aprile

2011 Scadenza: aprile

2031.

Rilascio: aprile 2013

(13)

Gli effeI del breve<o

Art. 53, 2° comma, c.p.i.:

“gli effe# del breve*o decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa

accessibile al pubblico.”

Art. 120,1° comma, c.p.i.

“[…] Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il Ttolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano breveI e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispe<o a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo,[…]

fissando […] l'udienza in cui il processo deve proseguire.”

(14)

•  Cenni sulla CBE;

•  Territorialità (quali e quanT StaT?)

•  Valore del breve<o europeo;

•  Procedura di rilascio;

•  Procedura di opposizione.

(15)

Cenni sul brevetto europeo con effetto unitario Il pacchetto legislativo sul b.u.:

•  Regolamenti europei in cooperazione rafforzata adottati il 17 dicembre 2012:

– Il Reg. UE n. 1257/2012 sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria;

– Il Reg. UE n. 1260/2012 sul regime linguistico. 2 Regolamenti;

•  ACCORDO su un tribunale unificato dei brevetti, (2013/C 175/01).

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