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La Corte dei conti insiste: gli integrativiillegittimi vanno richiesti al dipendente

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9/11/2015 La Corte dei conti insiste: gli integrativi illegittimi vanno richiesti al dipendente

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06 Nov 2015

La Corte dei conti insiste: gli integrativi illegittimi vanno richiesti al dipendente

di Federica Caponi

Il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti costituisce per l'ente pubblico datore  di  lavoro  il  doveroso  esercizio  di  un  vero  e  proprio  diritto  oggettivo  a  contenuto patrimoniale,  ex  articolo  2033  del  Codice  civile,  privo  di  valenza  provvedimentale.

L'amministrazione però non può pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali).

Le indicazioni

Lo  spiega  la  Corte  dei  conti,  sezione  controllo  per  la  Regione  Umbria,  con  la  deliberazione 120/2015 con cui ha risposto a un sindaco che aveva chiesto chiarimenti in merito alle corrette modalità  di  recupero  delle  somme  che,  a  seguito  di  una  verifica  del  Mef  sulla  corretta quantificazione  ed  erogazione  del  fondo  incentivante,  l'ente  doveva  richiedere  ai  propri dipendenti. I magistrati contabili hanno quindi seguito la linea già tracciata dalla sezione Lazio nella  delibera  125/2015,  che  si  occupava  però  del  tema  specifico  relativo  alla  sommatoria  delle indennità  di  turno  e  di  lavoro  festivo  (si  veda  Il  Quotidiano  degli  enti  locali  e  della  Pa  del  24 giugno) evidenziato che il recupero delle somme indebitamente corrisposte a dipendenti pubblici discende direttamente dalla previsione dell'articolo 2033 del Codice civile («Chi ha eseguito un pagamento  non  dovuto  ha  diritto  di  ripetere  ciò  che  ha  pagato»),  la  cui  azionabilità  non  è impedita né dall'eventuale percezione in buona fede delle somme non dovute, né dall'eventuale

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destinazione  delle  stesse  a  bisogni  primari  della  vita,  che  possono  incidere  esclusivamente sull'apprezzamento  discrezionale  in  ordine  ad  un'eventuale  gradualità  del  modo  di  recupero attraverso la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2203/2004). La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, però, non può che avere ad oggetto le somme da quest'ultimo "percepite" in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto  effettivamente  sia  entrato  nella  sfera  patrimoniale  del  dipendente  (Consiglio  di  Stato, sezione  VI,  sentenza  1164/2009).  Pertanto,  l'amministrazione  non  può  pretendere  di  ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai  entrate  nella  sfera  patrimoniale  del  dipendente  (Cassazione,  sezione  lavoro,  sentenza 1464/2012).

Orientamenti diversi sulle ritenute

L'ente,  infatti,  può  provvedere  alla  richiesta  di  rimborso  delle  ritenute  e  dei  versamenti  fiscali erroneamente disposti, quale sostituto d'imposta, direttamente nei confronti del Fisco. Secondo i magistrati  contabili,  pertanto,  l'indebito  arricchimento  non  può  estendersi  alle  ritenute  fiscali, previdenziali  e  assistenziali,  le  quali  costituiscono  somme  che  non  sono  pervenute  nella disponibilità  patrimoniale  del  dipendente.  Interpretazione  ritenuta  non  corretta  dal  ministero dell'Economia e delle finanze, che all'esito delle ispezioni presso gli enti per la verifica dei fondi incentivanti,  laddove  siano  rilevati  errori  nell'erogazione  degli  emolumenti  ai  dipendenti,  ha sempre  specificato  che  il  recupero  debba  avvenire  al  lordo.  Al  contrario,  anche  la  sezione controllo della Corte dei conti del Lazio, con la delibera 125/2015 ha ritenuto che il recupero delle somme erogate in eccesso ai propri dipendenti debba riguardare gli importi computati al netto.

Le  ritenute  fiscali  previdenziali  ed  assistenziali  non  sono  ripetibili  dai  dipendenti,  in  quanto  si tratta  di  somme  che  non  sono  mai  entrate  nella  sfera  patrimoniale  di  disponibilità  di  questi ultimi,  secondo  la  prevalente  giurisprudenza  amministrativa  (Consiglio  di  Stato,  sezione  III, 3984/2011,  Tar  Lombardia,  sentenza  2789/2014).  Secondo  i  magistrati  contabili,  infatti,  la ripetizione dell'indebito è sì un diritto­dovere della Pa, ma va esercitato e adempiuto sulla base del  netto  percepito  dal  pubblico  dipendente.  Gli  enti  locali  si  trovano  quindi  a  dover  gestire questioni  già  di  per  sé  molto  delicate,  in  quanto  coinvolgono  da  una  parte  direttamente  i dipendenti, che spesso impugnano le richieste del recupero delle somme di fronte al giudice del lavoro,  con  esiti  contrastanti,  e  dall'altra  la  Ragioneria  generale  dello  stato  (e  la  Procura  della Corte dei conti) che sostiene la doverosità del recupero delle somme al lordo erogate in eccesso.

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