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: "Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici".

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 18 del 23 marzo 1995

Oggetto: Imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Agevolazioni contributive con decorrenza 1° giugno 1993, 1° luglio 1995, 1°

ottobre 1995 e 1° ottobre 1996.

QUADRO NORMATIVO

- Legge 11 marzo 1970, n. 83: "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli"

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: "Disciplina delle agevolazioni tributarie"

Art. 9: individuazione dei territori montani.

- Legge 27 dicembre 1977, n. 984: "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani"

Art. 15: delimitazione delle zone agricole svantaggiate.

- D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218: "Testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno".

Art. 1: delimitazione dei territori.

- Legge 15 giugno 1984, n. 240: "Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici".

- Legge 11 marzo 1988, n. 67: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".

Art. 9, comma 5: agevolazioni contributive a favore di alcuni datori di lavoro agricolo.

- Legge 19 luglio 1993, n. 243 di conversione del D.L. 20 maggio 1993, n. 155 recante "Misure urgenti per la finanza pubblica".

Art. 10, comma 2, lett. b) modifica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67: le agevolazioni contributive a favore di datori di lavoro agricolo sono modificate dal 1° giugno 1993.

- D.leg.vo 11 agosto 1993, n. 375: "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi".

Art. 17, comma 1, modifica ulteriormente il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67: le agevolazioni a favore di datori di lavoro agricolo sono modificate a decorrere dal 1° ottobre 1993; elimina la distinzione fra datori di lavoro operanti nel centro-nord e quelli operanti nel mezzogiorno.

Aggiunge il comma 5 bis: le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento di cui alla legge n. 83/1970.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Interventi correttivi di finanza pubblica".

Art. 11, comma 27 modifica ulteriormente il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67: le agevolazioni contributive a favore di taluni datori di lavoro agricolo sono modificate a decorrere dal 1°

ottobre 1994.

Art. 11, comma 29: abroga l'art. 17 del d.leg.vo 11 agosto 1993 n. 375 a partire dal 1° ottobre

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1993.

- Legge 8 agosto 1994, n. 489, di conversione del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 recante: "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente".

Art. 10: interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 29, della legge n. 537/1993.

- Decreto legge 28 dicembre 1994, n. 723: "Disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative".

Art. 21, comma 3: differisce il termine del 1° ottobre 1994, previsto dall'art. 11, comma 27 delle legge 24 dicembre 1993, n. 537, al 30 giugno 1995.

LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

L'articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 ha previsto agevolazioni contributive differenziate per alcune categorie di datori di lavoro agricolo.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

La legge n. 240/1984, agli articoli 2 e 3, ha stabilito i criteri in base ai quali le attività svolte dai datori di lavoro agricolo possono essere inquadrate nella tutela prevista per il settore agricolo.

Sulla base di tali criteri possono fruire delle agevolazioni contributive di cui alla legge n.

67/1988 le sottoelencate imprese cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici:

a) le imprese che occupano proprio personale a tempo indeterminato nei territori montani di cui al D.P.R.

n. 601/1973;

b) le imprese che occupano proprio personale a tempo indeterminato nelle zone agricole svantaggiate di cui alla legge n. 984/1977;

c) le imprese che occupano personale dipendente a tempo indeterminato nelle zone del Mezzogiorno previste dal T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978.

Peraltro, tale distinzione fra imprese operanti nel centro nord e imprese operanti nel mezzogiorno risulta abrogata dal d.leg.vo n. 375/1993 (art. 17, comma 1) e successivamente dalla legge n. 537/1994 (art. 11, comma 29) e dal D.L. n. 723/1994 (art. 21, comma 3) a decorrere dal 1° luglio 1995.

Le imprese cooperative agricole che abbiano alle loro dipendenze lavoratori assunti in violazione della legge n. 83/1970 non possono fruire delle agevolazioni contributive in argomento.

DECORRENZA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, come modificato in successione dalla legge n. 243/1993, dal d.leg.vo n. 375/1993, dalla legge n.

537/1993 e dal D.L. n. 723/1994, sono applicabili:

dal 1° giugno 1993 al 30 giugno 1995

- alle imprese di cui al precedente punto a) nella misura del 19,50% del dovuto;

- alle imprese di cui al precedente punto b) nella misura del 52% del dovuto;

- alle imprese di cui al precedente punto c) nella misura del 26% del dovuto.

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Dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995

- alle imprese di cui al precedente punto a) nella misura del 20% del dovuto;

- alle imprese di cui al precedente punto b) nella misura del 30% del dovuto.

Dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996

- alle imprese di cui al precedente punto a) nella misura del 25% del dovuto;

- alle imprese di cui al precedente punto b) nella misura del 40% del dovuto.

Dal 1° ottobre 1996

- alle imprese di cui al precedente punto a) nella misura del 30% del dovuto;

- alle imprese di cui al precedente punto b) nella misura del 60% del dovuto.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Si allega schema riepilogativo delle agevolazioni contributive sopra illustrate (allegato n. 1) Si precisa che l'aggiornamento dei programmi per la gestione della nuova data del 30 giugno 1995 di fine validità delle misure di premio che decorrono dal 1° giugno 1993 sarà effettuato in una fase successiva.

I programmi di autoliquidazione 1994/1995, infatti, operano sulla base della decorrenza e delle misure di premio previste dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Pertanto, fino all'avvenuto rilascio dei nuovi programmi, le Sedi dovranno, comunque, procedere all'autoliquidazione 1994/1995 ed astenersi dall'effettuare rifacimenti della regolazione premio 1993 e dell'autoliquidazione 1994/1995.

ADEMPIMENTI RICHIESTI AI DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Per ottenere le agevolazioni contributive di che trattasi, i datori di lavoro interessati devono esibire:

- la documentazione comprovante l'ubicazione in zona classificata montana o svantaggiata;

- una dichiarazione che, per i lavoratori occupati, sono state osservate le norme previste dalla legge n.

83/1970 sul collocamento.

CIRCOLARI PRECEDENTI

Circolare n. 85/1984 Circolare n. 30/1986 Circolare n. 70/1986 Lett.circ. n. 5/1988 Circolare n. 44/1989

Allegato n. 1 alla circolare n. 18/1995

RIEPILOGO

Premi dovuti dai soggetti contemplati dall'articolo 10 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, per il personale dipendente a tempo indeterminato, occupato nei luoghi indicati nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988,

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n. 67, a decorrere dal 1° giugno 1993 fino al 30 giugno 1995

Premi dovuti, dai soggetti contemplati dall'articolo 11 - comma 27 - della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per il personale dipendente a tempo indeterminato occupato nei luoghi indicati dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così modificato dalla citata legge n. 537/1993, a decorrere dal 1° luglio 1995, dal 1° ottobre 1995 e dal 1° ottobre 1996.

N.B. La legge n. 537/1993 non prevede alcuna diversificazione, riguardo alle misure dei benefici, tra datori di lavoro operanti nel centro nord e quelli operanti nei territori di cui all'articolo 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ai quali pertanto dal 1° luglio 1995 in poi le riduzioni si applicano nella stessa misura spettante agli altri datori di lavoro agricoli.

Soggetti Aliquota del premio dovuto

Imprese cooperative agricole che occupano personale in territori montani ex articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

19,50% (del premio dovuto)

Imprese cooperative agricole operanti in zone svantaggiate ex articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

52% (del premio dovuto)

Imprese cooperative agricole operanti in territorio ex articolo 1 T.U.

approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

26% (del premio dovuto)

Soggetti Aliquota del premio dovuto dal

1°.07.95 1°.10.95 1°.10.96 Imprese cooperative agricole che occupano

personale in territori montani ex articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

20% 25% 30%

Imprese cooperative agricole operanti in zone svantaggiate ex articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984.

30% 40% 60%

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