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Assicurazione viaggio

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Academic year: 2022

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Assicurazione viaggio

Documento informativo sul prodotto assicurativo Società: AIG Europe S.A. – Filiale irlandese

Prodotto: Polizza di assicurazione viaggio Emirates a copertura delle spese mediche e indennità di quarantena per COVID-19

AIG Europe S.A. è autorizzata dal Ministère des Finances e soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances di Lussemburgo (numero B218806). La filiale irlandese ha sede legale al numero 30 di North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanda(numero 908876) .

Per informazioni complete sulla polizza, consultare il relativo documento.

Tipo di assicurazione

La presente è una polizza collettiva stipulata da Emirates che attribuisce alcuni diritti al viaggiatore in qualità di persona assicurata aggiuntiva ai sensi della polizza. La copertura comprende le spese mediche all'estero, i costi di evacuazione e rimpatrio di emergenza medica, i costi imprevisti per la quarantena obbligatoria all'estero e l'assistenza di emergenza correlati al COVID-19. La presente polizza copre sia i viaggi di andata e ritorno sia quelli di sola andata al di fuori del Paese di residenza o di partenza, per la durata ed alle condizioni della polizza.

1. Si ricorda quanto segue: la polizza copre i viaggi all'estero effettuati con Emirates che

soddisfino integralmente le seguenti condizioni; che il viaggio sia prenotato e il biglietto emesso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022; e

2. che il volo iniziale sia previsto tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022; e

3. che il relativo biglietto di Emirates emesso rechi un codice di numerazione che inizi con le cifre 176

. Cos'è assicurato

Spese mediche qualora l'Assicurato risulti positivo al COVID-19

Spese mediche d'emergenza

Somma assicurata: costo effettivo, fino a 150.000 €

Evacuazione medica e rimpatrio di emergenza

Somma assicurata: costo effettivo

Rimpatrio della salma in caso di decesso per COVID-19

Somma assicurata: costo effettivo Costi di quarantena

Spese ragionevoli e necessarie in caso all'Assicurato venga imposta una quarantena obbligatoria inaspettata al di fuori del proprio Paese di residenza a seguito di un provvedimento scritto emesso da un'autorità o da un Medico per uno dei due motivi seguenti:

o l'Assicurato risulta positivo al COVID-19 o

o tale ente governativo identifica l'Assicurato o eventuali

accompagnatori, in particolare,

Cosa non è assicurato

Qualsiasi viaggio che non soddisfi le condizioni sopra indicate

Cancellazione, ritardo del viaggio o interruzione del viaggio

Eventuali costi non correlati al COVID-19

Una diagnosi di COVID-19 precedente all'inizio della copertura ai sensi della presente polizza o eventuali complicazioni da essa derivanti

Le spese sostenute per i test COVID-19 precedenti al viaggio, i test COVID-19 effettuati nell'aeroporto di partenza o di arrivo o i test COVID-19 obbligatori richiesti da un governo ufficiale o un'autorità sanitaria

La quarantena che si applica in generale a:

o tutti i passeggeri in arrivo/transito o tutti i passeggeri in arrivo/transito

provenienti da una particolare area geografica;

o tutte le persone attualmente ubicate in una particolare area geografica;

o tutti i passeggeri o gruppi di passeggeri più ampi rispetto all'Assicurato e ai rispettivi accompagnatori

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come persone esposte al coronavirus che causa il COVID- 19.

Somma assicurata: fino a 100 € al giorno per un massimo di 14 giorni consecutivi

AIG Travel Assistance ventiquattro (24) ore: inclusa

Terapie o farmaci di qualsiasi tipo somministrati all'Assicurato dopo il ritorno nel Paese di residenza

Eventuali perdite, spese, oneri o costi indiretti (ad esempio la perdita di guadagno se

l'Assicurato non è in grado di lavorare a seguito della malattia)

Viaggi che l'Assicurato ha intrapreso nonostante il parere contrario di un Medico o allo scopo di ottenere una terapia o un parere medico

Richieste d'indennizzo derivanti dal proprio coinvolgimento in qualsiasi atto deliberato, doloso, imprudente, illecito o criminale Ci sono limiti di copertura?

!

L'Assicurato o qualcuno che agisca per suo conto deve contattare AIG Travel non appena ragionevolmente possibile per informarci in merito a una richiesta di indennizzo La richiesta di indennizzo sarà disposta direttamente ed esclusivamente con il fornitore dell'alloggio utilizzato per la quarantena o dei servizi medici. Non sarà effettuato alcun pagamento alla persona assicurata

Dove vale la copertura?

Al di fuori del Paese di residenza e di partenza.

Non è prevista alcuna copertura per i viaggi in Iran, Cuba, Siria, Corea del Nord e la regione della Crimea in Ucraina.

Che obblighi ho?

— È necessario adottare tutte le misure ragionevoli possibili per evitare o limitare eventuali perdite e/o danni.

— Se si effettua una richiesta d'indennizzo, è necessario fornire documenti e altre prove a supporto e seguire la procedura indicata nella polizza

— È necessario rimborsare eventuali importi a cui non si ha diritto in base alla presente politica Quando e come devo pagare?

Non è richiesto alcun pagamento per la copertura.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura per spese mediche, di evacuazione, di rimpatrio e indennità di quarantena inizia quando l'Assicurato raggiunge la prima destinazione estera, come indicato nell'itinerario di viaggio. La copertura termina al ritorno nel Paese di residenza o partenza o dopo 31 giorni dalla data di inizio della copertura, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima.

• Se la terapia per il COVID-19 ha inizio entro il periodo di copertura di 31 giorni, la copertura per le spese mediche continuerà oltre i 31 giorni fino al ritorno dell'Assicurato nel proprio Paese di residenza o partenza, nel rispetto dei limiti applicabili e degli altri termini e condizioni della presente polizza.

• Se l'Assicurato viene sottoposto a quarantena obbligatoria imprevista durante un soggiorno all'estero entro il periodo di copertura di 31 giorni, la copertura per il beneficio della quarantena del COVID-19 continuerà oltre i 31 giorni, nel rispetto dei limiti applicabili e degli altri termini e condizioni della presente polizza.

La copertura per l'assistenza di viaggio in caso di emergenza inizia quando si effettua l'imbarco verso la prima destinazione estera, come indicato nell'itinerario di viaggio, e termina quando l'Assicurato torna nel proprio Paese di residenza o 31 giorni dopo l'inizio della copertura, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima.

Come posso disdire la polizza?

La persona assicurata può cancellare l’assicurazione inviando un'e-mail a aigtravelclaims@aig.com o scrivendo ad AIG Europe S.A, 30 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda.

La copertura viene fornita gratuitamente alla persona assicurata, pertanto non vi è diritto ad alcun rimborso.

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Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurati danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA – Filiale irlandese

Nome prodotto: "Polizza di assicurazione viaggio Emirates a copertura delle spese mediche e indennità di quarantena per COVID-19”

Il DIP Aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile

Ultimo aggiornamento: novembre 2021 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA – Filiale irlandese

• Sede secondaria (filiale) di AIG Europe S.A., una compagnia con sede legale in Lussemburgo al numero 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855 ed è parte del gruppo AIG.

• Sede in Irlanda della filiale di AIG Europe S.A.: 30 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublino 1, D01 R8H7

• Numero di registrazione della filiale irlandese: 908876; sito web: www.aig.ie;

• La Compagnia è autorizzata a sottoscrivere rischi in Italia in regime di libera prestazione di servizi al numero: II.01560 Autorità di vigilanza: Commissariat aux Assurances (l’ente di controllo dei soggetti che operano nel mercato assicurativo in Lussemburgo).

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2020.

L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.735,9 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.688,3 milioni • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 567,6 milioni; • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.261,4 milioni; • Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.668,2milioni (per MCR) e € 2.072,2 milioni (per SCR); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 293,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 164,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link “ https://www.aig.lu/en/about-aig."

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

La Compagnia risponde entro i limiti ed entro le somme assicurate (ove convenuti con il Contraente)

Sezione A1 – Spese

mediche legale al Covid-19

La Compagnia assicurativa corrisponderà l'importo indicato nella Tabella delle prestazioni per i costi Necessari dal punto di vista medico e i costi ragionevoli derivanti dalla positività della Persona assicurata al COVID-19 emersa durante il Viaggio all'Estero. Ciò comprende:

1. Costi medici, chirurgici, ospedalieri, di terapia e ambulanza per situazioni di emergenza.

2. Qualora la Persona assicurata non possa tornare nel proprio Paese di residenza o Paese di

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partenza come inizialmente previsto dalla stessa e la Società di assistenza concordi sul fatto che il prolungamento del soggiorno della Persona assicurata sia Necessario dal punto di vista medico, la Compagnia assicurativa sosterrà i costi relativi a:

• sistemazione extra (solo la camera);

• spese di viaggio (classe economica, a meno che una classe di viaggio superiore che non venga confermata come Necessaria dal punto di vista medico e sia autorizzata preventivamente dalla Società di assistenza) per consentire alla Persona assicurata di tornare nel proprio Paese di residenza o Paese di partenza.

Inoltre, la Compagnia assicurativa corrisponderà l'importo delle spese per i test COVID-19 di follow-up in Quarantena qualora, durante un Viaggio all'estero, la Persona assicurata venga inaspettatamente posta in Quarantena obbligatoria al di fuori del proprio Paese di residenza o del Paese di partenza, a seguito di un provvedimento scritto emesso da un'autorità o da un Medico per uno dei due motivi seguenti:

• la Persona assicurata risulta positiva al COVID-19 o

• tale autorità governativa identifica la Persona assicurata o l'eventuale Accompagnatore, in particolare, come persone esposte al coronavirus che causa il COVID-19

Sezione A2 – Evacuazione medica e rimpatrio di emergenza

La Compagnia assicurativa corrisponderà fino all'importo indicato nella Tabella delle prestazioni per i costi di evacuazione e rimpatrio di emergenza necessari e ragionevoli derivanti dalla diagnosi di COVID- 19 della Persona assicurata effettuata durante il Viaggio all'Estero. Ciò comprende:

Il costo del ritorno anticipato rispetto alla data prevista della Persona assicurata nel proprio Paese di residenza o nel Paese di partenza, se approvato preventivamente dalla Società di assistenza e considerato Necessario dal punto di vista medico.

- Il costo del trasporto della Persona assicurata in un Ospedale considerato appropriato per la terapia Necessaria dal punto di vista medico;

- Rientro di un (1) Accompagnatore e di minori nel proprio Paese di residenza.

- In caso di decesso, le spese di rimpatrio della salma o delle ceneri della Persona assicurata nel proprio Paese di residenza o Paese di partenza, fino agli importi specificati e indicati nella Tabella delle prestazioni.

Se la Richiesta di indennizzo è correlata al viaggio di ritorno nel Paese di residenza della Persona assicurata e quest'ultima non dispone di un biglietto di ritorno, la Compagnia assicurativa detrarrà dalla Richiesta di indennizzo un importo pari al prezzo di un viaggio di sola andata pubblicato dal vettore originale (stessa classe del Volo di andata) per il viaggio di ritorno.

Sezione B – Indennità di Quarantena all’estero causata dal Covid-19

La Compagnia assicurativa corrisponderà fino all'importo indicato nella Tabella delle prestazioni se, durante un Viaggio all'estero, la Persona assicurata viene inaspettatamente posta in Quarantena obbligatoria al di fuori del proprio Paese di residenza o del Paese di partenza a seguito di un provvedimento scritto emesso da un'autorità o da un Medico per uno dei due motivi seguenti:

• la Persona assicurata risulta positiva al COVID-19 o

• tale autorità governativa identifica la Persona assicurata o l'eventuale Accompagnatore, in particolare, come persone esposte al coronavirus che causa il COVID-19.

La Compagnia assicurativa coprirà i costi di alloggio ragionevoli e necessari direttamente correlati a tale Quarantena fino all'importo specificato nella Tabella delle prestazioni per un massimo di 14 giorni consecutivi.

Sezione C – Assistenza di viaggio in

caso di

emergenza

La Società di assistenza fornirà servizi di assistenza per i viaggi e le emergenze ventiquattro (24) ore su ventiquattro (24) in tutto il mondo qualora durante il Viaggio all'estero si verifichi una delle seguenti situazioni:

• Imbarco negato alla Persona assicurata a causa di febbre o altri problemi di natura medica.

• Ingresso in un Paese negato alla Persona assicurata a causa di febbre o altri problemi di natura medica.

• Malessere manifestato dalla Persona assicurata durante il Viaggio.

Qualora la Persona assicurata necessiti di una terapia medica che richieda il ricovero in Ospedale, servizi di trasporto per una situazione di emergenza o per tornare presso la propria Abitazione per qualsiasi motivo coperto dalla presente polizza, la medesima deve contattare la Società di assistenza e seguire le istruzioni o i consigli ricevuti. Il mancato rispetto di questa indicazione può pregiudicare la Richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza.

La Società di assistenza gestisce una rete di centri di assistenza che fornisce alla Persona assicurata

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assistenza ventiquattro (24) ore su ventiquattro (24), sette (7) giorni su sette (7) prima e durante il Viaggio all'estero.

A seconda delle specifiche esigenze della Persona assicurata, la Compagnia assicurativa può:

1. quando è necessaria l'assistenza medica, invitare la Persona assicurata a rivolgersi a strutture mediche idonee, monitorare la condizione e la terapia della Persona assicurata e tenere informata la famiglia e gli amici della Persona assicurata presso l'Abitazione di quest'ultima e

2. conferire con il Medico che ha in cura la Persona assicurata per valutare se e quando sono necessari interventi di evacuazione e rimpatrio di emergenza e coordinare tutti i servizi.

La Compagnia assicurativa si adopererà per offrire assistenza medica alla Persona assicurata durante il Viaggio, ma la Società di assistenza non può garantire che siano sempre disponibili le strutture mediche appropriate. La Società di assistenza ha unicamente il compito di monitorare da remoto la condizione della Persona assicurata e non può assumere il controllo della terapia medica della Persona assicurata. Si prega di notare che, qualora la Richiesta di indennizzo non sia coperta ai sensi della polizza, la fornitura di assistenza di emergenza non costituirà di per sé un'ammissione di responsabilità della Compagnia assicurativa in relazione al pagamento di tale richiesta.

Tabella delle prestazioni

A1 - Spese mediche legate al COVID-19 qualora la

Persona assicurata risulti positiva al COVID-19 Costo effettivo, fino a 150 000 € A2 - Evacuazione medica e rimpatrio di emergenza

qualora

la Persona assicurata risulti positiva al COVID-19 - Rimpatrio della salma in caso di decesso per COVID-19

Costo effettivo

B Indennità di Quarantena all'estero causata dal COVID-19

Limite giornaliero:

Numero massimo di giorni:

1 400 €

100 €

14 giorni

C Assistenza in caso di viaggio di emergenza Inclusa

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Quali opzioni/personalizzazioni è posibile attivare? (non vi sono opzioni/personalizzazioni attivabili)

Che cosa non è assicurato?

Esclusioni generali

Le Esclusioni generali si applicano a tutte le sezioni della presente polizza. Oltre alle Esclusioni generali, si prega di fare riferimento anche al paragrafo “Cosa non è coperto” "" sotto ogni sezione della polizza per conoscere le ulteriori esclusioni applicabili a tale sezione.

Ai sensi di qualsiasi sezione della polizza, la Compagnia assicurativa non risponde di eventuali Richieste di indennizzo derivanti da, basate su, relative a o attribuibili a:

1. Eventuali costi non correlati al COVID-19.

2. Qualsiasi Patologia pregressa o complicazione da essa derivante.

3. Viaggi che la Persona assicurata abbia intrapreso nonostante il parere contrario di un Medico o allo scopo di sottoporsi a una terapia ovvero ottenere un parere medico relativi al COVID-19.

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4. Guerra, guerra civile, invasione, rivoluzione o altri eventi simili.

5. Perdite, spese, responsabilità o danni a beni derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività di:

a. qualsiasi combustibile nucleare;

b. qualsiasi scoria nucleare derivante da:

(i) combustione nucleare;

(ii) materiali nucleari radioattivi, tossici o esplosivi o

(iii) altre proprietà pericolose di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosiva.

6. Dispersione, applicazione o rilascio di materiali biologici o chimici che siano patogeni o velenosi.

7. Viaggi in un determinato Paese o area se, prima dell'inizio del Viaggio all'estero, un'autorità governativa o sanitaria del Paese di residenza della Persona assicurata ha emesso un divieto di viaggio verso tale Paese o area.

8. Coinvolgimento della Persona assicurata in qualsiasi atto deliberato, doloso, imprudente, illecito o criminale.

9. Suicidio o tentato suicidio della Persona assicurata.

10. Volontaria esposizione a un rischio da parte della Persona assicurata (a meno che non stesse cercando di salvare una vita umana).

11. Mancata effettuazione da parte della Persona assicurata delle inoculazioni e vaccinazioni richieste da un ente governativo del (a) proprio Paese di residenza, o (b) di una delle destinazioni del proprio Viaggio all'estero.

12. Qualsiasi viaggio la cui destinazione si trovi all'interno del proprio Paese di residenza.

Inoltre:

13. La presente polizza non copre le spese sostenute per i test COVID-19 precedenti al Viaggio all'estero, i test COVID- 19 effettuati nell'aeroporto di partenza o di arrivo o i test obbligatori COVID-19 richiesti da un'autorità governativa o sanitaria, ad eccezione delle spese indicate nella Sezione A1.

14. Laddove consentito dalla legge locale, la presente polizza non copre eventuali perdite, spese, eventi o responsabilità che siano coperti da qualsiasi altra polizza assicurativa o altro programma o atto governativo o che siano pagabili da qualsiasi altra fonte. Tuttavia, la Compagnia assicurativa corrisponderà la differenza tra ciò che è pagabile ai sensi dell'altra polizza assicurativa, fonte, altro programma o atto governativo e ciò che la Persona assicurata potrebbe altrimenti richiedere ai sensi della presente polizza.

15. La presente polizza non copre eventuali perdite indirette, costi, oneri o spese (ovvero perdite, costi, oneri e spese non elencati nei paragrafi "Prestazioni riconosciute" della sezione Prestazioni riconosciute ai sensi della presente polizza; ad esempio, perdita di guadagni se la Persona interessata non è nelle condizioni di poter lavorare dopo la malattia).

16. La presente polizza non copre gli eventuali costi che la Persona assicurata avrebbe dovuto sostenere anche qualora il motivo della Richiesta di indennizzo non si fosse verificato (ad esempio, il costo degli alimenti che la Persona assicurata avrebbe comunque sostenuto).

Avvertenza:

1.1 Esclusione Sanzioni:

La Compagnia assicurativa non:

(a) fornirà copertura per eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente da viaggi programmati o effettivi in, verso o attraverso qualsiasi Paese o regione soggetto a sanzioni, che a partire dalla data di efficacia della presente Polizza comprendono Cuba, Iran, Siria, Corea del Nord e la regione della Crimea dell'Ucraina;

(b) fornirà copertura per viaggi che hanno origine o vengono acquistati all'interno di uno dei suddetti Paesi o regioni sanzionati;

(c) fornirà copertura per persone residenti abitualmente in uno dei suddetti Paesi o regioni sanzionati o

(d) effettuerà pagamenti a favore di qualsiasi persona o fornitore ivi situati, né coprirà qualsiasi residente di uno dei suddetti Paesi o regioni.

La Compagnia assicurativa non è tenuta a fornire alcuna copertura o a liquidare alcuna Richiesta di indennizzo o a fornire alcuna prestazione qualora ciò, a suo insindacabile giudizio, implichi l'esposizione della Compagnia assicurativa, della sua capogruppo o dell'entità che ne ha il controllo effettivo a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle leggi o dei regolamenti sulle sanzioni commerciali o economiche dell'Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa polizza non copre perdite, lesioni, danni o responsabilità legali sostenuti direttamente o indirettamente da qualsiasi persona fisica o giuridica identificata su qualsiasi elenco di sorveglianza governativo come implicata in terrorismo, narcotici o tratta di esseri umani, pirateria, proliferazione di armi di distruzione di massa, crimine organizzato, attività informatica dolosa o abusi dei diritti umani; e non copre Richieste di indennizzo, perdite o spese che coinvolgano fornitori di servizi inclusi in tali elenchi.

Esclusioni applicabili alla Sezione A1 – Spese mediche

Oltre alle esclusioni riportate nella sezione Esclusioni generali, la presente polizza non copre le perdite o i danni derivanti da, basati su o imputabili a:

1. Qualsiasi terapia o intervento chirurgico ritenuto non immediatamente necessario dalla Società di assistenza e rinviabile a dopo il ritorno della Persona assicurata nel proprio Paese di residenza.

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legate a

Covid- 19 La decisione della Società di assistenza è insindacabile.

2. Il costo aggiuntivo di una stanza di Ospedale singola o privata, a meno che non siano disponibili camere condivise o a meno che una stanza di Ospedale singola o privata non sia Necessaria dal punto di vista medico.

3. Eventuali costi per patologie non correlate alla diagnosi di COVID-19 durante il Viaggio all'estero.

4. Eventuali costi di ricerca e soccorso addebitati alla Persona assicurata da un'autorità pubblica o da un'organizzazione privata connessa a operazioni di ricerca e soccorso delle persone. Non sono inclusi i costi di evacuazione medica effettuata con il mezzo di trasporto più appropriato.

5. Eventuali costi per le seguenti voci:

• telefonate;

• taxi;

• spese per alimenti e bevande (a meno che non rientrino nei costi dell'Ospedale a seguito del ricovero della Persona assicurata) o

• pagamenti che la Persona assicurata liquiderà direttamente al fornitore.

6. Eventuali costi che la Persona assicurata deve sostenere qualora si rifiuti di tornare nel proprio Paese di residenza o Paese di partenza nonostante la Società di assistenza l'abbia considerata idonea per il ritorno.

7. Terapia o farmaco di qualsiasi tipo somministrato alla Persona assicurata dopo il ritorno nel proprio Paese di residenza o Paese di partenza.

Costi che non sono stati sostenuti da o per conto della Persona assicurata.

Esclusioni applicabili alla Sezione A2 – Evacuazione medica e rimpatrio di emergenza

Si rinvia alle esclusioni indicate nella Sezione A1 e nelle Esclusioni generali della presente polizza per informazioni dettagliate su ciò che non è incluso nella copertura. Inoltre, non saranno coperti eventuali costi che la Persona assicurata corrisponderà direttamente al fornitore.

Esclusioni applicabili alla Sezione B – Indennità di Qurantena all’estero causata dal Covid-19

Oltre alle esclusioni riportate nella sezione Esclusioni generali, la presente polizza non copre le perdite o le spese derivanti, basate o attribuibili a qualsiasi provvedimento di Quarantena applicabile generalmente a:

• tutti i passeggeri in arrivo/transito o tutti i passeggeri in arrivo/transito provenienti da una particolare area geografica;

• tutte le persone attualmente ubicate in una particolare area geografica;

• tutti i passeggeri, o un gruppo di passeggeri più ampio rispetto alla sola Persona assicurata e a uno o più Accompagnatori che utilizzino qualsiasi Vettore comune.

pagamenti che la Persona assicurata liquiderà direttamente al fornitore dell'alloggio per la Quarantena.

Esclusioni applicabili alla Sezione C – Assistenza di viaggio in

caso di

emergenza

Questa sezione disciplina unicamente i servizi di assistenza e non copre le spese mediche di emergenza, le spese di evacuazione o altre spese, a meno che non siano coperte da altre disposizioni della presente polizza.

Ci sono limiti di copertura?

Si prega di leggere il DIP

Che obblighi ho? Quale obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

La Persona assicurata o chi agisca per suo conto deve contattare la Società di assistenza non appena ragionevolmente possibile per informare la Compagnia assicurativa in merito alla Richiesta di indennizzo. Una Richiesta di indennizzo verrà liquidata dalla Compagnia assicurativa direttamente al fornitore, mentre alla Persona assicurata non verrà corrisposto alcun pagamento.

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Tutti i documenti giustificativi della Richiesta di indennizzo devono essere inviati alla Compagnia assicurativa non appena ragionevolmente possibile dopo la data dell'evento che determina la presentazione della Richiesta di indennizzo da parte della Persona assicurata. La comunicazione tardiva di una Richiesta di indennizzo può influire sulla sua accettazione da parte della Compagnia assicurativa.

La Persona assicurata deve fornire, a proprie spese, tutte le prove ragionevoli e necessarie richieste dalla Compagnia assicurativa a supporto di una Richiesta di indennizzo. Se le informazioni fornite non sono sufficienti, la Compagnia assicurativa identificherà le ulteriori informazioni necessarie.

Qualora la Compagnia assicurativa non riceva le informazioni necessarie, potrebbe rifiutare la Richiesta di indennizzo.

La Società di assistenza fornirà i propri servizi durante il Viaggio all'estero della Persona assicurata.

Il servizio di emergenza è attivo ventiquattro (24) ore su ventiquattro (24), trecentosessantacinque (365) giorni all'anno. Le informazioni di contatto sono disponibili nella sezione Informazioni di contatto importanti.

Quando la Persona assicurata (o un'altra persona per conto della Persona assicurata) contatta la Società di assistenza, dovrà tenere a portata di mano le seguenti informazioni in modo che il caso possa essere gestito con la massima efficienza:

• il proprio nome e indirizzo;

• il proprio numero di telefono di contatto;

il proprio Itinerario di Viaggio;

• il proprio Passaporto/Documento di identità e

• il nome, indirizzo e numero di telefono del proprio Medico.

Dettagli della Società di assistenza:

Richieste di Indennizzo - Numero : +39 023690699 Richieste di indennizzo - Email: Sinistri.ITA@aig.com Assistenza - Numero : +39 023690698

Assistenza - Email: IT.assistance@aig.com

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c.

Obblighi

dell’impresa Non applicabile

Quando e come devo pagare?

Premio Si prega di leggere il DIP

Rimborso Non sono previsti casi di rimborso

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Si prega di leggere il DIP

Sospensione Non sono previsti casi di sospensione della garanzia

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Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la

stipulazione Non applicabile

Risoluzione Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute del DIP

A chi è rivolto il prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai viaggiatori che risiedno in Italia e che prenotato un bigletto areo con Emirates.

Quali costi devo sostenere?

Nessun costo sarà posto a Tuo carico.

Come presentare un reclamo e risolvere le controversie?

All’impresa assicuratrice È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utlizzando i seguenti indirizzi:

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami

Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano

Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall’Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all’Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction” (Servizio reclami a livello direzione):

35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

Ad IVASS

Possono essere inviati all’IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.

Possono inoltre essere inoltrati all’IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all’Assicuratore affinché possano essere sottoposti all’IVASS.

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami

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all’IVASS richiedendo l’apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere.

L’IVASS interesserà l’autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

Di seguito i recapiti dell’IVASS:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21

00187 Roma

fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro degli stessi;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza delle predette informazioni, l’IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.

Al Commissariat aux assurances (CAA)

Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest’ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:

http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitrato Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell’insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all’esito del reclamo

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inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito:

http://ec.europa.eu/finance/fin- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L’indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.

HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 Pagina 1 di 11

Richieste ed esigenze

La copertura è valida esclusivamente per i residenti in in Italia.

La presente polizza copre le spese mediche e i costi di quarantena all'estero legati al Covid-19 e non fornisce alcuna copertura per altri rischi relativi ai viaggi. Le patologie pregresse non sono coperte.

I significati dei termini in grassetto, compresa l'espressione "patologie pregresse", vengono spiegati nella sezione delle Definizioni generali della presente polizza.

La presente polizza soddisfa le richieste e le esigenze di quei clienti che intendano stipulare un'assicurazione che copra eventuali spese mediche di emergenza, spese di evacuazione medica e rimpatrio di emergenza, i costi di una Quarantena obbligatoria imprevista all'estero o di assistenza in caso di emergenza. La polizza non fornisce una copertura generale relativa ai viaggi (come in caso di annullamento generale, perdita dei bagagli, ritardo o riduzione del viaggio), anche se correlati al COVID-19. La polizza, inoltre, non fornisce copertura sanitaria per patologie diverse dal COVID-19. Si consiglia ai clienti di assicurarsi che questo prodotto soddisfi le loro richieste ed esigenze e, se necessario, di richiedere un'ulteriore assicurazione viaggio.

L'assicurazione non copre tutto. Si invita a leggere attentamente la presente polizza e ad assicurarsi che soddisfi le esigenze assicurative della Persona assicurata. La Persona assicurata potrebbe già disporre di un'assicurazione che preveda una copertura per alcune delle prestazioni della presente polizza. La Persona assicurata potrebbe in ogni caso voler acquistare un'assicurazione aggiuntiva per coprire ulteriori rischi relativi ai viaggi. Né la Compagnia assicurativa, né Emirates, possono fornire alla Persona assicurata un parere in merito alla adeguatezza della polizza stessa.

Informazioni in merito a questo Prodotto

La presente polizza collettiva costituisce prova del contratto in essere tra Emirates (il Contraente) e AIG Europe S.A. (Filiale irlandese) (la Compagnia assicurativa). Il Contraente pagherà il premio convenuto per le prestazioni di cui alla presente polizza e per i danni subiti da una Persona assicurata in relazione al COVID-19.

La copertura sarà valida solo per un Viaggio all'estero, come definito nella sezione Definizioni generali del presente documento. La validità della presente polizza deve essere verificata mediante presentazione dell'Itinerario di Viaggio.

NOTA IMPORTANTE:

• La presente polizza copre esclusivamente le spese mediche e i costi di quarantena all'estero correlati al COVID-19, come indicato nella Tabella delle prestazioni.

• La polizza non copre eventuali annullamenti, riduzioni di viaggio o ritardi, anche se correlati al COVID-19.

• Una Richiesta di indennizzo verrà liquidata direttamente al fornitore dell'alloggio e dei servizi medici per la Quarantena, mentre alla Persona assicurata non verrà corrisposto alcun pagamento.

• La Persona assicurata o chi agisca per suo conto deve contattare la Società di assistenza non appena ragionevolmente possibile per informare la Compagnia assicurativa in merito alla Richiesta di indennizzo. La Richiesta di indennizzo verrà liquidata dalla Compagnia assicurativa direttamente al fornitore.

La presente polizza è valida per i Viaggi all'estero prenotati da Contraenti che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1. i biglietti siano stati prenotati ed emessi tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022;

2. il Volo iniziale parta tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022;

3. è stato emesso un biglietto Emirates le cui prime tre cifre siano "176".

Vedere il Periodo di copertura per informazioni dettagliate sul periodo di copertura applicabile a ciascuna Persona assicurata.

Dettagli della Compagnia assicurativa AIG Europe SA (Filiale irlandese) 30 North Wall Quay

International Financial Services Centre Dublino 1, Irlanda

Telefono: +353 1208 1400 Web: Www.aig.ie

E-mail: postmaster.ie@aig.com

La Compagnia è AIG Europe S.A (di seguito denominata "AIG”, “Società” o “Noi” o “Ci”), compagnia di

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Assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 Pagina 2 di 11 assicurazione facente parte del Gruppo AIG con sede legale al 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, iscritta nel registro delle imprese al numero B218806. AIG Europe S.A è un'impresa assicurativa autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo, GD di Lussemburgo, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

AIG Europe S.A. è soggetta alla vigilanza dalla Banca Centrale d'Irlanda.. Questa polizza è emessa in regime di libera prestazione di servizi dalla filiale di AIG in Irlanda (AIG Europe S.A. (filiale irlandese), sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale d'Irlanda), 30 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublino, 1, Irlanda, con numero di registrazione 908876). Le informazioni di contatto della Banca Centrale d'Irlanda sono P.O. Box 559, North Wall Quay, Dublino 1, D01 F7X3. Telefono: 1890 77 77 77. Fax: 01 6716561. E-mail:

enquiries@centralbank.ie. Web: http://www.centralbank.ie. AIG Euopre S.A. (Filiale irlandese) è autorizzata a sottoscrivere rischi ubicati in Italia in regime di libera prestazione di servizi (numero di iscrizione 40859/II 01560).

Ove disponibile, la relazione sulla solvibilità e sulle condizioni finanziarie di AIG Europe S.A. è consultabile sul sito http://www.aig.lu/.

Fondo di compensazione assicurativo

Nell'improbabile eventualità che AIG Europe S.A. non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, potreste avere diritto a un risarcimento da parte del fondo. L'importo massimo risarcibile in relazione a qualsiasi somma dovuta al Contraente di una polizza è pari al minore tra il 65% della somma dovuta ed EUR 825.000. Per ulteriori informazioni sul Fondo di compensazione assicurativo, consultare il sito web della Banca Centrale d'Irlanda all'indirizzo:

https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/solvency- ii/insurance-compensation-fund

AIG Europe S.A., Filiale irlandese, non fornisce alcuna consulenza o raccomandazione personale in merito a questo prodotto.

I Servizi di assistenza sono forniti da AIG Travel Inc. o da un fornitore terzo di servizi per suo conto (Società di assistenza). Per maggiori dettagli, consultare le Informazioni di contatto importanti a pagina 11.

Si tratta di una polizza assicurativa collettiva ed Emirates corrisponde il premio alla Compagnia assicurativa.

Non sono previsti commissioni o altri compensi da parte della Compagnia assicurativa per la predisposizione della polizza né verrà addebitato alcun pagamento alla Persona assicurata.

Divulgazione dei dati

La Compagnia assicurativa potrebbe procedere al trattamento dei dati relativi alla Persona assicurata per fornire prodotti assicurativi e servizi di assistenza, per scopi legali, amministrativi e gestionali e, in particolare, potrebbe procedere al trattamento di qualsiasi dato personale sensibile relativo alla Persona assicurata, tra cui etnia, religione, stato civile, informazioni sanitarie, ecc.

Al fine di garantire la copertura ai sensi del presente contratto di assicurazione, la Compagnia assicurativa potrebbe divulgare tali informazioni a terzi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi società del Gruppo AIG, le società che forniscono prodotti o servizi alla Compagnia assicurativa o a qualsiasi società del Gruppo AIG, nonché le autorità di regolamentazione, all'interno e all'esterno del Paese di domicilio della Persona assicurata. Per consultare l'informativa sulla privacy della Compagnia assicurativa, visitare il sito web https://www.aig.com/globalprivacy

Definizioni

I termini riportati in grassetto nella presente polizza sono definiti nella sezione Definizioni generali del presente documento.

Periodo di copertura

La polizza è valida per i Viaggi all'estero prenotati da Contraenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

1. i cui biglietti siano stati prenotati ed emessi tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022;

2. il cui Volo iniziale parta tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022;

3. per i quali è stato emesso un biglietto Emirates le cui prime tre cifre siano "176".

Avvertenza: La copertura della Persona assicurata è valida solo per i seguenti periodi per ciascuna prestazione:

Sezione A1 - Spese mediche legate al COVID-19, Sezione A2 - Evacuazione medica e rimpatrio di emergenza e Sezione B - Indennità di Quarantena all'estero causata dal COVID-19

• La copertura ha inizio quando la Persona assicurata arriva alla prima destinazione all'estero indicata nell'Itinerario di Viaggio.

• La copertura termina al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

a. La Persona assicurata ritorna nel proprio Paese di residenza;

b. La Persona assicurata ritorna nel proprio Paese di partenza o

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Assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 Pagina 3 di 11

c. 31 giorni dopo l'inizio della copertura.

Sezione C - Assistenza di viaggio n caso di emergenza

• La copertura ha inizio quando la Persona assicurata si imbarca per la prima destinazione all'estero, come indicato nell'Itinerario di viaggio

• La copertura termina al verificarsi del primo tra i seguenti evnti:

a. La Persona assicurata ritorna nel proprio Paese di residenza;

b. La Persona assicurata ritorna nel proprio Paese di partenza o c. 31 giorni dopo l'inizio della copertura.

Avvertenza:

Se la terapia per il COVID-19 ha inizio entro il periodo di copertura di 31 giorni, la copertura di cui alla Sezione A1 - Spese mediche legate al COVID-19 e Sezione A2 - Evacuazione medica e rimpatrio di emergenza continuerà oltre 31 giorni fino a quando la Persona assicurata non ritornerà nel proprio Paese di residenza o nel Paese di partenza, nel rispetto dei limiti indicati nella Tabella delle prestazioni e degli altri termini e condizioni della presente polizza.

Qualora alla Persona assicurata venga imposta una Quarantena obbligatoria imprevista durante il soggiorno all'estero entro il periodo di copertura dei 31 giorni, tale copertura, ai sensi della Sezione B - Indennità di Quarantena all'estero causata dal COVID-19, continuerà oltre i 31 giorni, nel rispetto dei limiti indicati nella Tabella delle prestazioni e degli altri termini e condizioni della presente polizza.

La seguente copertura viene fornita per ogni Persona assicurata. È importante che la Persona assicurata faccia riferimento alle singole sezioni della copertura per informazioni complete su quali siano i suoi diritti qualora abbia la necessità di presentare una Richiesta di indennizzo.

Tabella delle prestazioni

Sezione Prestazioni Somma assicurata

fino a:

A1 - Spese mediche legate al COVID-19 qualora la

Persona assicurata risulti positiva al COVID-19 Costo effettivo, fino a 150 000 € A2 - Evacuazione medica e rimpatrio di emergenza

qualora

la Persona assicurata risulti positiva al COVID-19 - Rimpatrio della salma in caso di decesso per COVID-19

Costo effettivo

B Indennità di Quarantena all'estero causata dal COVID-19

Limite giornaliero:

Numero massimo di giorni:

1 400 €

100 €

14 giorni

C Assistenza in caso di viaggio di emergenza Inclusa

Come presentare una Richiesta di indennizzo

Avvertenza:

La Persona assicurata o chi agisca per suo conto deve contattare la Società di assistenza non appena ragionevolmente possibile per informare la Compagnia assicurativa in merito alla Richiesta di indennizzo. Una Richiesta di indennizzo verrà liquidata dalla Compagnia assicurativa direttamente al fornitore, mentre alla Persona assicurata non verrà corrisposto alcun pagamento.

Tutti i documenti giustificativi della Richiesta di indennizzo devono essere inviati alla Compagnia assicurativa non appena ragionevolmente possibile dopo la data dell'evento che determina la presentazione della Richiesta di indennizzo da parte della Persona assicurata. La comunicazione tardiva di una Richiesta di indennizzo può influire sulla sua accettazione da parte della Compagnia assicurativa.

La Persona assicurata deve fornire, a proprie spese, tutte le prove ragionevoli e necessarie richieste dalla Compagnia assicurativa a supporto di una Richiesta di indennizzo. Se le informazioni fornite non sono

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Assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 Pagina 4 di 11 sufficienti, la Compagnia assicurativa identificherà le ulteriori informazioni necessarie. Qualora la Compagnia assicurativa non riceva le informazioni necessarie, potrebbe rifiutare la Richiesta di indennizzo.

La Società di assistenza fornirà i propri servizi durante il Viaggio all'estero della Persona assicurata. Il servizio di emergenza è attivo ventiquattro (24) ore su ventiquattro (24), trecentosessantacinque (365) giorni all'anno. Le informazioni di contatto sono disponibili nella sezione Informazioni di contatto importanti.

Quando la Persona assicurata (o un'altra persona per conto della Persona assicurata) contatta la Società di assistenza, dovrà tenere a portata di mano le seguenti informazioni in modo che il caso possa essere gestito con la massima efficienza:

• il proprio nome e indirizzo;

• il proprio numero di telefono di contatto;

il proprio Itinerario di Viaggio;

• il proprio Passaporto/Documento di identità e

• il nome, indirizzo e numero di telefono del proprio Medico.

Per ulteriori dettagli sulle Richieste di indennizzo, fare riferimento alle Condizioni generali.

Definizioni generali

Ogni volta che le seguenti parole o frasi compaiono in grassetto nella presente polizza, avranno i seguenti significati:

Società di assistenza indica il fornitore di assistenza AIG o un fornitore di assistenza terzo cui si fa riferimento nella sezione Informazioni di contatto importanti del presente documento.

Richiesta di indennizzo indica una richiesta effettuata dalla Persona assicurata alla Compagnia assicurativa per usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza.

Vettore comune indica qualsiasi operatore di trasporto via terra, acqua o via aerea munito di una licenza valida per il trasporto di passeggeri a pagamento, con orari e itinerari fissi, stabiliti e regolari.

Paese di partenza indica il Paese da cui la Persona assicurata è partita per il Viaggio all'estero, come indicato nell'Itinerario di Viaggio.

Paese di residenza indica il Paese in cui la Persona assicurata vive al momento della prenotazione del Viaggio all'estero.

Volo indica un tragitto aereo su un volo di linea di cui la Persona assicurata è un passeggero pagante in possesso di un biglietto Emirates le cui prime tre cifre siano "176".

Abitazione indica il luogo di residenza abituale di una Persona assicurata all'interno del proprio Paese di residenza.

Ospedale indica un istituto costituito e registrato come struttura per la cura e la terapia di persone malate e ferite e che:

1. dispone di strutture complete per la diagnosi e le procedure chirurgiche;

2. fornisce servizi infermieristici ventiquattro (24) ore su ventiquattro (24) da parte di personale infermieristico qualificato;

3. è supervisionato da uno staff di Medici e

4. non ha come funzione principale quella di studio medico, casa di riposo, ospizio, struttura di riabilitazione da alcolismo o tossicodipendenze o clinica psichiatrica.

Malattia indica una condizione fisica contrassegnata da una deviazione patologica dal normale stato di salute.

Compagnia assicurativa indica AIG Europe S.A. (Filiale irlandese).

Persona assicurata indica una persona indicata per nome in un Itinerario di Viaggio che ha diritto alla copertura prevista dalla presente polizza per un Viaggio all'estero.

Necessario dal punto di vista medico indica un servizio medico fornito da un Medico che:

1. sia coerente con la diagnosi e rappresenti una terapia medica idonea per la Malattia oggetto della copertura;

2. sia in conformità con gli attuali standard di assistenza medica professionale;

3. non rappresenti un vantaggio personale per la Persona assicurata o per il Medico;

4. non sia erogabile all'esterno di un Ospedale (in caso di ricovero);

5. non sia di natura preventiva o di controllo e

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Assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 Pagina 5 di 11 6. preveda costi che siano ragionevoli, consuetudinari e non superino il livello generale di spese sostenute

da altri soggetti di pari livello nella località in cui i costi vengono addebitati, quando si fornisce una terapia, servizi o forniture simili o comparabili a persone dello stesso sesso, di età e condizioni generali di salute paragonabili per una Malattia simile, in conformità alle prassi e agli standard medici riconosciuti la cui omissione avrebbe influito negativamente sulla Malattia della Persona assicurata.

Medico indica un medico abilitato e adeguatamente qualificato, autorizzato ai sensi delle leggi applicabili e operante nell'ambito della sua licenza e formazione. Il Medico non può essere la Persona assicurata, né un familiare o Accompagnatore della stessa.

Viaggio all'estero indica il viaggio della Persona assicurata in possesso di un biglietto Emirates le cui prime tre cifre siano "176", oltre i limiti territoriali del proprio Paese di partenza o Paese di residenza, a seconda del paese da cui la Persona assicurata sia originariamente partita, come indicato nell'Itinerario di Viaggio. Tuttavia, in nessun caso il Viaggio all'estero includerà il Paese di residenza della Persona assicurata.

Contraente indica Emirates.

Patologia pregressa indica una diagnosi di infezione attiva da COVID-19 che precede l'inizio della copertura ai sensi della presente polizza.

Quarantena indica una limitazione agli spostamenti o ai viaggi imposta da un'autorità medica o governativa, al fine di rallentare o prevenire la diffusione di una malattia trasmissibile epidemica o pandemica.

Itinerario di Viaggio indica un itinerario riferibile a un unico numero di itinerario PNR/Emirates, per uno o più Voli prenotati dalla Persona assicurata (direttamente, indirettamente o come parte di un pacchetto) con annessi biglietti.

Accompagnatore indica una persona (a) che la Persona assicurata conosceva personalmente da prima del Viaggio all'estero, (b) con la quale si è organizzata personalmente riguardo al viaggio, (c) con cui intende viaggiare per almeno l'80% della durata del Viaggio all'estero e (d) senza la quale è ragionevole pensare che il Viaggio all'estero non avrebbe avuto luogo; in nessun caso vi rientrano i partecipanti a un viaggio di gruppo che non soddisfano tutti i criteri nei punti da (a) a (d).

Guerra indica un'azione militare tra nazioni o derivante da una guerra civile o da una rivoluzione.

Compagnia assicurativa indica l'emittente della presente polizza.

Persona assicurata indica il soggetto assicurato.

Condizioni generali

Le Condizioni generali si applicano a tutte le sezioni della presente polizza.

1. La Persona assicurata o chi agisca per suo conto deve contattare la Società di assistenza non appena ragionevolmente possibile per informare la Compagnia assicurativa in merito alla Richiesta di indennizzo.

2. La Persona assicurata è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre danni che potrebbero comportare una Richiesta di indennizzo ai sensi della presente assicurazione.

3. Per usufruire della protezione completa prevista dalla presente polizza, la Persona assicurata deve rispettare le condizioni indicate nella sezione Come presentare una Richiesta di indennizzo, che sono le condizioni della polizza. L'inosservanza di queste condizioni potrebbe pregiudicare il pagamento della Richiesta di Indennizzo.

4. La Persona assicurata deve fornire all'ufficio sinistri della Compagnia assicurativa tutti i documenti necessari per gestire eventuali Richieste di indennizzo. I costi associati a tale operazione sono a carico della Persona assicurata.

5. La Persona assicurata deve aiutare la Compagna assicurativa a recuperare il denaro corrisposto da quest'ultima qualora un'altra compagnia assicurativa o un'altra parte fosse obbligata a pagare tali importi. Ciò può includere la fornitura di informazioni alla Compagnia assicurativa e la compilazione dei relativi moduli.

6. Una Persona assicurata che richieda la liquidazione di una Richiesta di indennizzo deve autorizzare la Compagnia assicurativa ad acquisire qualsiasi relazione o documentazione medica necessaria da qualsiasi Medico che abbia avuto in cura la Persona assicurata; diversamente, la Compagnia assicurativa potrebbe non liquidare la Richiesta di indennizzo.

7. La Compagnia assicurativa può chiedere alla Persona assicurata di sottoporsi a uno (1) o più esami medici.

In tal caso, la Compagnia assicurativa si farà carico del costo degli esami, delle relazioni mediche e delle cartelle cliniche, delle spese di viaggio ragionevoli sostenute dalla Persona assicurata e da qualsiasi persona incaricata di viaggiare con la Persona assicurata per assistere all'esame, qualora tali spese siano state concordate in anticipo dalla Compagnia assicurativa. Se la Persona assicurata non si sottopone agli esami senza valido motivo, la Compagnia assicurativa può rifiutare la Richiesta di indennizzo.

8. In caso di decesso di una Persona assicurata, la Compagnia assicurativa ha il diritto di richiedere esami autoptici a proprie spese.

(17)

Assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 Pagina 6 di 11 9. La Persona assicurata è tenuta a restituire alla Compagnia assicurativa gli eventuali importi che

quest'ultima abbia anticipato per suo conto e che non sono coperti dall'assicurazione. Tali importi potrebbero includere eventuali pagamenti in eccesso e pagamenti a cui la Persona assicurata non ha diritto.

10. Qualora la Compagnia assicurativa abbia liquidato una Richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza e tale liquidazione sia stata accettata come pagamento completo e finale di tale richiesta, la Compagnia assicurativa non dovrà effettuare ulteriori pagamenti per la stessa Richiesta di indennizzo.

11. Qualsiasi frode, disonestà intenzionale od occultamento volontario delle informazioni da parte di una Persona assicurata invaliderà la copertura della presente polizza per tale Persona assicurata.

12. La presente polizza sarà disciplinata dalla legge italiana, le Persone assicurate e la Compagnia assicurativa convengono di sottoporsi alla giurisdizione dei tribunali italiani per comporre eventuali controversie derivanti da o in relazione alla polizza.

13. I termini e le condizioni della presente polizza saranno disponibili in lingua italiana ed in lingua inglese e tutte le comunicazioni relative ad essa saranno in lingua italiana. In caso di discrepanza nell'interpretazione, prevarrà la versione in lingua italiana.

14. Qualora una Richiesta di indennizzo sia ritenuta idonea ai sensi della polizza, la Compagnia assicurativa corrisponderà i pagamenti direttamente al fornitore e non alla Persona assicurata.

15. La Compagnia assicurativa può anche contattare terzi che hanno fornito o avrebbero dovuto fornire servizi alla Persona assicurata (ad esempio, una compagnia aerea, una compagnia di viaggi o un hotel) per verificare le informazioni fornite.

16. I premi devono essere pagati dal Contraente, secondo quanto concordato e le informazioni saranno fornite alla Compagnia assicurativa nella forma e con la frequenza ragionevolmente richiesta dalla stessa affinché la copertura rimanga valida.

17. La presente polizza non fornisce a persone diverse dalla Persona assicurata, dal Contraente o dalla Compagnia assicurativa alcun diritto di far valere i propri termini e condizioni.

Esclusioni generali

Le Esclusioni generali si applicano a tutte le sezioni della presente polizza. Oltre alle Esclusioni generali, si prega di fare riferimento anche al paragrafo “Cosa non è coperto” "" sotto ogni sezione della polizza per conoscere le ulteriori esclusioni applicabili a tale sezione.

Ai sensi di qualsiasi sezione della polizza, la Compagnia assicurativa non risponde di eventuali Richieste di indennizzo derivanti da, basate su, relative a o attribuibili a:

1. Eventuali costi non correlati al COVID-19.

2. Qualsiasi Patologia pregressa o complicazione da essa derivante.

3. Viaggi che la Persona assicurata abbia intrapreso nonostante il parere contrario di un Medico o allo scopo di sottoporsi a una terapia ovvero ottenere un parere medico relativi al COVID-19.

4. Guerra, guerra civile, invasione, rivoluzione o altri eventi simili.

5. Perdite, spese, responsabilità o danni a beni derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività a. qualsiasi combustibile nucleare; di:

b. qualsiasi scoria nucleare derivante da:

(i) combustione nucleare;

(ii) materiali nucleari radioattivi, tossici o esplosivi o

(iii) altre proprietà pericolose di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosiva.

6. Dispersione, applicazione o rilascio di materiali biologici o chimici che siano patogeni o velenosi.

7. Viaggi in un determinato Paese o area se, prima dell'inizio del Viaggio all'estero, un'autorità governativa o sanitaria del Paese di residenza della Persona assicurata ha emesso un divieto di viaggio verso tale Paese o area.

8. Coinvolgimento della Persona assicurata in qualsiasi atto deliberato, doloso, imprudente, illecito o criminale.

9. Suicidio o tentato suicidio della Persona assicurata.

10. Volontaria esposizione a un rischio da parte della Persona assicurata (a meno che non stesse cercando di salvare una vita umana).

11. Mancata effettuazione da parte della Persona assicurata delle inoculazioni e vaccinazioni richieste da un ente governativo del (a) proprio Paese di residenza, o (b) di una delle destinazioni del proprio Viaggio all'estero.

12. Qualsiasi viaggio la cui destinazione si trovi all'interno del proprio Paese di residenza.

Inoltre:

13. La presente polizza non copre le spese sostenute per i test COVID-19 precedenti al Viaggio all'estero, i test COVID-19 effettuati nell'aeroporto di partenza o di arrivo o i test obbligatori COVID-19 richiesti da un'autorità governativa o sanitaria, ad eccezione delle spese indicate nella Sezione A1.

14. Laddove consentito dalla legge locale, la presente polizza non copre eventuali perdite, spese, eventi o responsabilità che siano coperti da qualsiasi altra polizza assicurativa o altro programma o atto governativo o che siano pagabili da qualsiasi altra fonte. Tuttavia, la Compagnia assicurativa corrisponderà la differenza tra ciò che è pagabile ai sensi dell'altra polizza assicurativa, fonte, altro programma o atto governativo e ciò che la Persona assicurata potrebbe altrimenti richiedere ai sensi della presente polizza.

15. La presente polizza non copre eventuali perdite indirette, costi, oneri o spese (ovvero perdite, costi, oneri e

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