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CONVENZIONE OPERATIVA TRA Fondazione Musei Senesi

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE OPERATIVA TRA

Fondazione Musei Senesi, con sede in Siena, Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena, codice fiscale n.

92037300529 e partita IVA n. 01131840520, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore Alessandro Ricceri, nato a Firenze il 12/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, in Siena, Piazza Duomo n. 9, di seguito denominata anche “FMS”,

da una parte

E

Comune di San Gimignano, con sede in Via __________________ - (CAP) ____, Partita Iva ____________, Codice Fiscale _______________, rappresentato dal (carica) _________________

e legale rappresentante ____________________, nato a __________________(__) il _______________, C.F. _______________, di seguito denominato/a “Ente”,

d’altra parte

di seguito congiuntamente denominate anche “le Parti”;

Premesso che

a) FMS e Provincia di Siena hanno predisposto un “Piano di Riorganizzazione dei servizi museali senesi” da Provincia di Siena e FMS - approvato all’unanimità dalla Giunta Provinciale del 11 maggio 2010 con delibera n. 128 e recepito, sempre all’unanimità, il 27 maggio 2010 dal Consiglio di Indirizzo e il 9 giugno 2010 dal Consiglio di Gestione di FMS;

b) a seguito del “Piano” di cui alla precedente lettera a) le Parti hanno sottoscritto in data 17 febbraio 2012 un “ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA’ MUSEALE E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DELLE TERRE DI SIENA”, per la realizzazione di attività volte alla gestione, conservazione, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale e culturale, materiale e immateriale, delle Terre di Siena tramite e per mezzo di Fondazione Musei Senesi;

c) FMS, in qualità di ente capofila, ha, in data 11 agosto 2017 presentato domanda di contributo alla Regione Toscana nell’ambito del bando “PIR 2017-18”, con il macroprogetto dal titolo

“Keep calm and visit museums”, che percepiva il progetto inviato dall’Ente relativamente al museo “Musei Civici di San Gimignano” dell’importo totale di € 11700 (undicimilasettecento/00), quest’ultimo in ipotesi da finanziare con un contributo di Regione Toscana pari a € 5850 (5850/00) e un cofinanziamento a carico dell’Ente/Altri, garantito con lettera di impegno, rispettivamente per € 5850 (cinquemilaottocentocinquanta/00) e € 0 (zero/00);

d) per il progetto di cui al precedente punto c), Regione Toscana ha assegnato a FMS un contributo pari a quello richiesto, per complessivi di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui € 50.000

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(cinquantamila/00) per l’anno 2017 e € 100.000 (centomila/00) per l’anno 2018, come da Decreto Regionale n.14356 del 04/10/2017;

e) tra l’Ente e Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. è in essere un contratto per la gestione dei servizi di gestione e mediazione culturale nelle strutture museali dei Musei Civici di San Gimignano, e che tale contratto già contempla la realizzazione di una parte delle attività di progetto di cui al successivo punto 2.1;

f) le Parti, alla luce di quanto espresso nei precedenti punti di premessa hanno concordato programma scientifico, operativo e budget economico per la realizzazione del progetto sopra citato e hanno stabilito di concorrere alla sua realizzazione suddividendosi le varie attività necessarie ed i relativi oneri, regolati e ripartiti come segue;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Programma “PIR 2017-18”, progetti

2.1) Le parti si danno atto che, all’interno del Programma “PIR 2017-18”, i progetti di cui al precedente punto c) delle premesse relativi all’Ente sono da intendere come segue:

Anno Importo progetto Finanziamento massimo FMS su fondi R.T.

Cofinanziame nto minimo Ente

Cofinanziamento altri

2017 € 5700 € 2850 € 2850 € 0

2018 € 6000 € 3000 € 3000 € 0

per un importo totale di progetto pari a € 11700 (undicimilasettecento/00).

Art. 3 - Programma “PIR 2017-18” norme di contribuzione

3.1) Le Parti convengono che il Progetto di cui all’art. 2) sarà svolto nella logica di conseguire le massime sinergie di tipo organizzativo ed economico, ed in coerenza con le attività di valorizzazione del patrimonio culturale del museo già in corso. Resta inteso comunque che, fatti salvi eventuali ulteriori apporti concordati tra le parti:

a) l’impegno finanziario diretto a carico di FMS, a valere sulle erogazioni di Regione Toscana nell’ambito del PIR 2017-18 “Musei di qualità al servizio dei visitatori e dei

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cittadini”, risulterà nel limite massimo complessivo di € 5850 (cinquemilaottocentocinquanta/00), suddiviso tra i due anni come da precedente punto 2.1);

b) l’impegno finanziario a cofinanziamento della quota indicata al punto precedente a carico dell’Ente risulterà nel limite minimo di € 5850 (cinquemilaottocentocinquanta/00) suddiviso tra i due anni come da precedente punto 2.1);

c) l’impegno finanziario a cofinanziamento della quota indicata al punto precedente a carico di altri cofinanziatori, indicati dall’Ente stesso in fase di presentazione del progetto, risulterà nel limite minimo di € 0 (zero/00) suddiviso tra i due anni come da precedente punto 2.1).

L’Ente si fa garante dell’importo a carico degli altri cofinanziatori.

3.2) i Progetti in discorso saranno, secondo le modalità previste al seguente Art. 4, conclusi e rendicontati dall’Ente a FMS entro le seguenti scadenze:

o per la quota 2017, entro il 15/11/2017;

o per la quota 2018, entro il 15/11/2018.

3.3) in conseguenza di ciascuna delle rendicontazioni di cui al precedente punto 3.2, FMS procederà a:

a. erogare all’Ente la prima tranche di contributo a valere sui fondi dell’anno corrispondente, pari al 20% del Finanziamento massimo FMS di cui al punto 2.1);

b. presentare a Regione Toscana la documentazione di rendicontazione per l’erogazione a FMS, da parte di quest’ultima, della parte di contributo rimanente;

c. a seguito dell’avvenuta riscossione da Regione Toscana della seconda parte di contributo, di cui al punto 3.3.b), erogare all’Ente la parte di contributo a questi ancora spettante.

3.4) Le Parti si danno altresì atto che le attività oggetto del presente contratto non daranno luogo a prestazioni corrispettive reciproche. Laddove risultasse necessità di realizzazione di servizi e prestazioni reciproche le stesse saranno oggetto di specifica pattuizione e distinta previsione con appositi atti.

Art. 4 - Attività 4.1) Sono affidate all’Ente le seguenti attività:

a) definizione delle esigenze e dei requisiti di realizzazione del progetto/i, in modo concordato con FMS e con il soggetto gestore;

b) ottenimento da parte del soggetto gestore e presentazione a FMS, nei termini di cui al precedente Art. 3.2, di:

o documentazione delle spese per servizi esterni e materiali sostenute dal soggetto gestore nell’effettuazione delle attività.

Come da bando, non sono ammesse erogazioni di contributi a terzi imputandole nel costo totale del progetto.

o relazione attestante l’avvenuta esecuzione del progetto;

o copia dei materiali prodotti in esecuzione del progetto.

4.2) Sono affidate a FMS le seguenti attività:

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a) presentazione a Regione Toscana della documentazione di spesa e di quant’altro occorrente in relazione all’amministrazione del Contributo da essa assegnato;

b) versamento al soggetto gestore dei Musei Civici del contributo erogato da Regione Toscana a FMS, nelle modalità di cui al precedente art. 3.3).

4.3) Nella realizzazione delle attività, l’Ente si impegna a:

a) garantire che siano apposti i loghi di Regione Toscana e Fondazione Musei Senesi su tutti i materiali prodotti, concordandone preventivamente con FMS dimensioni minime e posizione;

b) concordare anticipatamente con FMS la comunicazione relativa al Progetto, al fine di fornire adeguata evidenza del contributo fornito da FMS alla realizzazione delle attività, ad esempio richiedendo l’intervento di un rappresentante di FMS in tutte le occasioni di presentazione pubblica delle attività, e comunque sempre menzionando il contributo di quest’ultima nella comunicazione istituzionale e informale relativa al progetto stesso.

Art. 5 Durata

La presente convenzione ha durata fino al 31/03/2019, salvo eventuali proroghe formalmente concesse da Regione Toscana.

Art. 6 Modifiche

La presente convenzione e gli accordi in essa contenuti potranno essere oggetto di modifica esclusivamente attraverso sottoscrizione di apposito atto tra le parti.

Art. 7 Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, della tariffa parte seconda allegata al DPR. 131/1986. L’imposta di bollo è a carico della parte che avrà interesse ad effettuare la registrazione.

Art. 9 Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente protocollo d’intesa, le parti si impegnano a trovare ogni forma di amichevole definizione e conciliazione. Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole sarà competente il Foro di Siena.

Letto, approvato e sottoscritto

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Fondazione Musei Senesi

Il Presidente pro-tempore e legale rappresentante Alessandro Ricceri

____________________________________, lì _________________

L’Ente

Il legale rappresentante

_____________________________________, lì ________________

Per presa visione e accettazione

Il soggetto gestore del museo Il legale rappresentante

_____________________________________, lì ________________

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