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Pensione d invalidità civile, quando si perde?

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Pensione d’invalidità civile, quando si perde?

Autore: Noemi Secci | 07/11/2017

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali:

incompatibilità, limiti di reddito, quali comunicazioni inviare all’Inps.

Niente pensione per gli invalidi civili parziali (dal 74% al 99%) che guadagnano più di 4.800,38 euro in un anno, anche se il reddito deriva dal lavoro dipendente:

un conto, difatti, è il reddito legato alla condizione di disoccupato che deve possedere l’invalido per aver diritto all’assegno, un conto è il limite di reddito

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assoluto.

Per mantenere lo stato di disoccupazione ai fini del diritto alla pensione d’invalidità civile, in particolare, l’invalido non deve guadagnare oltre 8mila euro su base annua, se dipendente o cococo, oppure 4.800 euro se lavoratore autonomo; in ogni caso, però, se l’invalido ha un reddito annuo che supera 4.800,38 euro non ha comunque diritto alla pensione, o meglio all’assegno mensile di assistenza.

La comunicazione di superamento del limite per il diritto all’assegno deve essere effettuata immediatamente solo quando la soglia di reddito è effettivamente superata; in caso contrario, per la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali da parte dell’Inps, è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione attraverso il modello Iclav.

Ad ogni modo, questi limiti valgono soltanto per l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, mentre non valgono per gli invalidi civili totali o per chi ha diritto all’assegno ordinario d’invalidità. Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, quali sono i requisiti per la pensione d’invalidità civile, o assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali, in quali casi il beneficio si perde e come comportarsi nel caso in cui non si abbia più diritto al beneficio.

Chi ha diritto alla pensione d’invalidità

Per ottenere l’assegno mensile di assistenza bisogna possedere i seguenti requisiti:

essere invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%;

essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;

avere un reddito annuo non superiore a 4800,38 euro;

essere in stato di disoccupazione (lo stato di disoccupazione si mantiene, anche se si lavora, se non si superano 8mila euro di reddito su base annua, se l’attività esercitata è di lavoro dipendente o co.co.co., oppure non si superano 4.800 euro su base annua, se l’attività è di lavoro

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autonomo; non è più necessario, per ottenere l’assegno dall’Inps, l’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali).

Pensione d’invalidità per disoccupati che superano la soglia di reddito

Se le soglie previste per il mantenimento dello stato di disoccupazione non sono superate, l’invalido parziale viene considerato disoccupato, alla pari di chi non svolge attività lavorativa: è dunque soddisfatto il requisito richiesto per la percezione della prestazione d’invalidità, consistente nel mancato svolgimento di attività lavorativa. È quanto disposto da numerosi messaggi Inps [1].

Bisogna però considerare anche la condizione economica da rispettare per il diritto all’assegno: a tal proposito, il reddito massimo annuo personale non deve essere superiore a 4.800,38 euro (valore per l’anno 2017).

Pertanto, se l’interessato è lavoratore dipendente e supera i 4.800,38 euro di reddito, senza superare 8mila euro su base annua, pur non perdendo lo stato di disoccupazione perde la pensione d’invalidità civile, in quanto oltrepassa il limite di reddito assoluto. In ogni caso, ai fini del calcolo del reddito personale annuo rileva solo quello dell’invalido e non dei familiari [2].

Come confermare all’Inps il diritto alla pensione d’invalidità

Per verificare il requisito della mancanza di occupazione, una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all’Inps, con la compilazione del modulo Iclav, una dichiarazione sostitutiva, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa [3].

Nel dettaglio, nel modello Iclav devono essere dichiarati i dati necessari per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’assegno mensile d’invalidità, sulla base dei redditi prodotti nell’anno richiesto e della mancanza di prestazione

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lavorativa.

Il modello Iclav deve essere presentato, per indicare gli eventuali redditi conseguiti nel periodo di riferimento della dichiarazione, dai seguenti soggetti interessati:

invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno;

invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno;

invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno;

invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno;

invalidi parziali, privi di perequazione automatica ma con limite di reddito personale pari o inferiore a quello stabilito per legge.

È necessario dichiarare:

i redditi di lavoro dipendente, anche derivanti da contratti a tempo determinato e part time;

i redditi derivanti da lavoro parasubordinato, come co.co.co e co.co.pro;

i redditi derivanti da lavori socialmente utili;

i redditi derivanti da lavoro autonomo

i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, lavoro autonomo occasionale, redditi d’impresa o professionali conseguiti dagli aderenti al regime forfettario o dei contribuenti minimi;

i redditi presunti, appartenenti alle tipologie elencate, relativi all’annualità in corso.

Gli importi da indicare sono quelli corrispondenti all’imponibile fiscale, indipendentemente dal loro ammontare, anche se inferiori alle soglie limite.

Che cosa fare se si supera il limite di reddito per la pensione d’invalidità

Se l’interessato supera la soglia di reddito annuale di 4.800,36 euro, entro 30 giorni deve inviare un’immediata comunicazione all’Inps del venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione d’invalidità.

La comunicazione può essere inviata attraverso il patronato, o il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la

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concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70.

Lo stesso modello può essere utilizzato per comunicare il sopraggiungere di una situazione di incompatibilità: l’assegno mensile, difatti, è incompatibile con le altre pensioni di invalidità, con le pensioni per invalidi di guerra, lavoro e servizio.

L’invalido può scegliere comunque la pensione a lui più favorevole.

Note

[1] Inps mess. n.3043 del 6.02.2008, n. 5783 del 6.03.2008 e n. 6324 del 17.03.2008. [2] Cass. sent. n. 13880/2013; Cass. sent. n. 853/2013. [3] Inps mess.

n. 3043/2008.

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