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REGOLAMENTO DI CONVERSIONE/EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DEGLI ISTRUTTORI DI VELA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO DI

CONVERSIONE/EQUIPARAZIONE DEI TITOLI

DEGLI ISTRUTTORI DI VELA DELLA

LEGA NAVALE ITALIANA

CCSF/2019-10-08/V01

(2)

1. Contenuti.

La Presidenza Nazionale LNI, anche a seguito del DLgs. del 3 novembre 2017 n. 229, ha richiesto al Centro Culturale per le Scienze e la Formazione - CCSF (Comitato tecnico scientifico della PN LNI) di ristrutturare l'intero sistema delle qualifiche degli Istruttori della LNI a livello nazionale.

Il CCSF, al termine dei propri lavori ha redatto una proposta di riorganizzazione che ha dato vita al nuovo

SISTEMA UNIFICATO PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI VELA DELLA LNI - SUFV che prevede una totale ristrutturazione dei titoli fino ad ora emessi dalla stessa LNI e permette, a tutti i soggetti che hanno operato presso le SSPP della LNI con titoli diversi da quelli rilasciati dalla LNI (p.es.

FIV, UISP, CVC ecc.) di poter essere riqualificati con i nuovi titoli del citato sistema unificato.

Vale la pena notare alcune caratteristiche del SUFV:

a. i titoli rispecchiano le effettive esperienze didattiche dell'istruttore, ovvero l'istruttore viene qualificato in uno specifico livello se e solo se le sue competenze didattiche trovano riscontro nel libretto di vela LNI e, solo in casi eccezionali, in un CV didattico certificato dal Presidente di una delle SSPP della LNI;

b. ogni titolo, in origine, corrisponde a uno percorso formativo che comporta attività teoriche e pratiche regolate da programma; per quanto riguarda il sistema di riqualificazione operante su titoli pregressi, il programma del corso di formazione deve essere sovrapponibile con le esperienze maturate dall'istruttore; nel caso questo non fosse possibile, la nuova qualifica non potrà essere riconosciuta; nel caso in cui tali esperienze fossero parzialmente sovrapponibili, la nuova qualifica potrà essere da subito riconosciuta, ma i debiti formativi rilevati, necessari per raggiungere la piena sovrapposizione, dovranno essere colmati con percorsi formativi ad-hoc entro un termine definito, pena la perdita della nuova qualifica rilasciata;

c. tutti gli istruttori LNI devono essere iscritti alla LNI per tutto il periodo in cui essi desiderano mantenere la propria qualifica, ovvero potranno richiedere il passaggio da una SP ad altra SP nei termini previsti dal Regolamento dello Statuto LNI, ma la perdita dello status di Socio porterà alla conseguente perdita del titolo di Istruttore;

d. tutti i titoli richiedono un aggiornamento periodico che confermi la qualifica, anche sulla base dell'attività svolta presso le SSPP.

2. Il SISTEMA UNIFICATO PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI VELA DELLA LNI - SUFV.

Il SUFV prevede i seguenti titoli:

2.1 ISTRUTTORE VELA BASE - IVB

E' l'istruttore che svolge l'attività istituzionale più importante e delicata, quella di portare i soci neofiti alla conoscenza delle tecniche di navigazione a vela nella funzione di responsabile o di docente dei corsi di avviamento e di perfezionamento. Inoltre può svolgere, se in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa, la funzione di responsabile o di docente dei corsi finalizzati all'esame per il conseguimento della patente nautica per tutte le categorie di patente previste dalla normativa. L'IVB deve svolgere sia le attività di docenza per le lezioni teoriche, sia le esercitazioni pratiche previste dai programmi dei corsi. La sua preparazione comporta, oltre a una adeguata conoscenza della tecnica nautica, la conoscenza delle tecniche di esposizione in pubblico, un grado di autonomia coerente con la gestione complessiva dei corsi in cui opera, tutte le conoscenze e i brevetti necessari per svolgere la propria attività in totale sicurezza ai fini della salvaguardia della vita in mare.

2.2 ISTRUTTORE VELA COSTIERA - IVC

(3)

E' l'istruttore che svolge l'attività istituzionale che porta i soci, che abbiano acquisito le basi della navigazione a vela, alla conoscenza delle tecniche di navigazione costiera finalizzata al diporto. Tale attività può essere svolta nella funzione di responsabile o di docente dei corsi navigazione costiera e/o nei corsi-crociera organizzati dalle SSPP. L'IVC deve svolgere sia le attività di docenza per le lezioni teoriche, sia le esercitazioni pratiche previste dai programmi dei corsi, ovvero le bravi/medie navigazioni costiere. La sua preparazione comporta, oltre a una adeguata conoscenza della tecnica nautica, del carteggio, del pilotaggio e dell'organizzazione della vita a bordo, la conoscenza delle tecniche di esposizione in pubblico, un grado di autonomia coerente con la gestione complessiva dei corsi in cui opera, tutte le conoscenze e i brevetti necessari per svolgere la propria attività in totale sicurezza ai fini della salvaguardia della vita in mare.

2.3 ISTRUTTORE VELA ALTURA - IVAL

E' l'istruttore che svolge l'attività istituzionale che porta i soci, che abbiano acquisito le tecniche di navigazione costiera, alla conoscenza delle problematiche relative alla navigazione d'altura finalizzata al diporto. Tale attività può essere svolta nella funzione di responsabile o di docente dei corsi di navigazione d'altura e/o nei corsi-crociera organizzati dalle SSPP dove siano presenti lunghe navigazioni, eventualmente anche notturne. L'IVAL deve svolgere sia le attività di docenza per le lezioni teoriche, sia le esercitazioni pratiche previste dai programmi dei corsi, ovvero le medie/lunghe navigazioni d'altura. La sua preparazione comporta, oltre a una adeguata conoscenza della tecnica nautica, del carteggio, del pilotaggio, dell'organizzazione della vita a bordo nelle lunghe navigazioni e l'uso della strumentazione elettronica di bordo, la conoscenza delle tecniche di esposizione in pubblico, un grado di autonomia coerente con la gestione complessiva dei corsi in cui opera, tutte le conoscenze e i brevetti necessari per svolgere la propria attività in totale sicurezza ai fini della salvaguardia della vita in mare.

2.4 ISTRUTTORE FORMATORE VELA - IFV

E' l'istruttore che svolge l'attività istituzionale di formazione del corpo istruttori LNI.

Tale attività può essere svolta nella funzione di responsabile o di docente dei corsi di formazione istruttori organizzati dalla PN. L'IFV deve svolgere sia le attività di docenza per le lezioni teoriche, sia le esercitazioni pratiche previste dai programmi dei corsi. Ha, inoltre, il compito di svolgere l'attività di tutor, quando richiesto, nell'ambito dei corsi di formazione che comportino un'attività di tirocinio dei candidati istruttori, a qualsiasi livello. La sua preparazione comporta, oltre a una adeguata conoscenza della tecnica delle materie di sua competenza, la conoscenza delle tecniche di esposizione in pubblico, un grado di autonomia coerente con la gestione complessiva dei corsi in cui opera, tutte le conoscenze e i brevetti necessari per svolgere la propria attività in totale sicurezza ai fini della salvaguardia della vita in mare.

3. Il REGOLAMENTO DI VERIFICA/EQUIPARAZIONE DEI TITOLI.

Tutti gli Istruttori LNI in possesso dei requisiti visti al precedente punto 1., potranno essere valutati sulla base dei seguenti parametri:

3.1 ATTUALE QUALIFICA

E' la qualifica attualmente posseduta dall'Istruttore, certificata dalla LNI PN, da una SP della LNI, da enti terzi riconosciuti dalla LNI. Non sono ammesse qualifiche determinate dalla sola esperienza didattica maturata e resa disponibile a mezzo di un CV velico, se questo non è certificato dalla presidenza di una SP LNI. L'istruttore può elencare anche tutte le precedenti qualifiche, se presenti.

3.2 ANZIANITA' DI QUALIFICA

(4)

E' il numero di anni di anzianità dell'attuale qualifica. Per quanto riguarda la certificazione temporale, valgono le regole previste dal precedente punto.

3.3 ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA NEGLI ULTIMI TRE ANNI PRESSO LE SSPP LNI E' richiesto un elenco certificato di tutte le attività didattiche svolte negli ultimi tre anni solari. A tal fine è d'obbligo l'utilizzo del "libretto di vela" o del "libretto dell'EV" fornito dalla PN. Solo in casi eccezionali, obbligatoriamente giustificati dalla presidenza della SP a cui l'istruttore fa riferimento, è possibile utilizzare un CV velico certificato dalla stessa presidenza. Verranno prese in considerazione esclusivamente le esperienze didattiche.

Non verranno considerate le attività extra didattiche, compresa la partecipazione come membro di commissioni di esami quale EV ex art.29.

3.4 LIBRETTO DI VELA LNI O LIBRETTO DELL'EV EX ART. 42

Indipendentemente da quanto specificato nel punto precedente, è richiesta la presentazione di un libretto di vela LNI o di un libretto di vela EV contenente tutte le esperienze fatte negli anni precedenti ai tre sopra considerati. Solo in casi eccezionali, obbligatoriamente giustificati dalla presidenza della SP a cui l'istruttore fa riferimento, è possibile utilizzare un CV velico certificato dalla stessa presidenza. Verranno prese in considerazione esclusivamente le esperienze didattiche. Non verranno considerate le attività extra didattiche, compresa la partecipazione come membro di commissioni di esami quale EV ex art.29.

I valori dei parametri sopra definiti permetteranno a una commissione, formata da componenti della PN e da un rappresentante regionale, di valutare il tipo di titolo per il quale l'istruttore potrà qualificarsi. La decisione della commissione è inappellabile.

Per ogni parametro, per rendere la valutazione della commissione il meno soggettiva possibile, sono stati stabiliti i seguenti valori di riferimento:

A. per l'ATTUALE QUALIFICA

tutte le qualifiche ritenute valide, come descritto nel precedente punto 1.

B. per l'ANZIANITA' DI QUALIFICA

l'anzianità può essere valutata: bassa (da 0 a 2 anni) o media (da 2 a cinque anni) o alta (oltre i 5 anni).

C. per ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA NEGLI ULTIMI TRE ANNI PRESSO LE SSPP LNI l'attività di docenza viene considerata bassa (inferiore a 42 ore) o media (inferiore a 60 ore) o alta (uguale o superiore a 84 ore); nei corsi d’altura vengono valutate le miglia/anno: fino a 100M bassa, da 101M a 250M media, oltre 250M alta.

D. per LIBRETTO DI VELA LNI O LIBRETTO DELL'EV EX ART. 42

presenza o meno del Libretto di vela o del Libretto dell'EV e relativa certificazione, quindi valutazione oggettiva delle esperienze.

(5)

4. TABELLA RIASSUNTIVA PER L'EQUIPARAZIONE DEI TITOLI

1

.

Anzianità Attività Libretto Vela CV certificato Corso

Aggiornamento

Nuova qualifica LNI

IVC

bassa bassa/media sì (sì) no IVB

bassa alta nav. costiera

media

(nav. costiera

media) si IVC*

media bassa sì (sì) no IVB

media media/alta sì (sì) no IVC

alta alta nav. altura media (nav. altura media) si IVAL*

Allievo IVC o EV42 Concluso il tirocinio, segue il corso di valutazione finale e di qualifica IVB

EV ex art. 422

bassa/media bassa/media sì (sì) no IVB

bassa/media alta nav. costiera

media

(nav. costiera

media) sì IVC*

alta alta nav. altura media (nav. altura media) sì IVAL*

EV ex art. 293

bassa/media/alta bassa/media/alta corsi vela base (corsi vela base) sì IVB*

alta alta nav. costiera

media

(nav. costiera

media) sì IVC*

Istruttori formati dalle SS.PP.

bassa/media/alta bassa/media/alta corsi vela base (corsi vela base) no IVB

media/alta media/alta nav. costiera media

(nav. costiera

media) sì IVC*

alta alta nav. altura media (nav. altura media) sì IVAL*

*: Deve essere fatta una specifica richiesta sulla base dei parametri richiesti, certificati dal Libretto di vela personale o dal CV certificato. La richiesta sarà vagliata dalla PN che, in caso favorevole, concederà il nulla-osta per equiparare la qualifica.

1 Attualmente il programma di equiparazione dei titoli non prevede la concessione del titolo di IFV. Eventuali richieste di riconoscimento di questo titolo saranno valutate direttamente dalla PN LNI.

2 Il titolo di EV e art. 42 è attualmente ancora valido in quanto il DLgs. 229/2017, seppure approvato, non è entrato in vigore. Nell'ultima proposta di modifica del DLgs 229/2017 l'EV ex art. 42 sarà sostituito dall'Istruttore Professionale di Vela iscritto all'elenco gestito dal MIT.

3 Il titolo di EV e art. 29 è attualmente ancora valido in quanto il DLgs. 229/2017 non prevede la sua soppressione. Anche nell'ultima proposta di modifica del DLgs 229/2017 l'EV ex art. 29 non viene soppresso, ovvero la norma non ne fa cenno.

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