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Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

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Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 11 aprile 2009

Il prospetto, utile ai fini di determinare gli interessi passivi che non possono essere dedotti, deve essere compilato dai soggetti IRES che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi…

Modello Unico SC 2009 (periodo d’imposta 2008)

Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

Il prospetto, utile ai fini di determinare gli interessi passivi che non possono essere dedotti, deve essere compilato dai soggetti IRES che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del Tuir (1).

Infatti, (in virtù dell’art. 96 del TUIR), gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica.

A tal fine, avvertono le istruzioni del prospetto del Modello Unico SC 2009, che nel rigo RF118 va indicato:

– nella colonna 1, l’importo degli interessi passivi annotati in “bilancio” (si veda il prospetto del calcolo riportato nella parte seguente);

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– nella colonna 2, l’importo degli interessi attivi annotati in “bilancio”, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale.

Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno inseriti nella stessa colonna 2 anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

– nella colonna 3 il minore importo tra quelli indicati nelle colonne 1 e 2, che corrisponde all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili;

– nella colonna 4 l’eventuale eccedenza degli interessi passivi deducibili che corrisponde alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alle predette colonne 1 e 2.

Nel rigo RF119 va indicato nella colonna 1 l’importo che corrisponde al R.O.L. (cioè, la differenza tra il valore e i costi della produzione).

Nella colonna 2 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del R.O.L. di cui alla colonna 1.

A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 4 del rigo RF118, occorre riportare il minore tra l’importo eventualmente indicato nella predetta colonna 4 ed il 30% dell’importo di cui a colonna 1 del rigo RF119.

Da tenere presente che per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e per il secondo periodo d’imposta successivo, il limite di deducibilità degli interessi passivi va aumentato di un importo pari, rispettivamente, a € 10.000,00 e € 5.000,00.

Nel rigo RF120, colonna 2 va indicato l’ammontare relativo al risultato operativo lordo (R.O.L.) eccedente l’importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30% dell’importo di colonna 1 del rigo RF119 e l’importo di colonna 4 del rigo RF118.

Nel rigo RF121, colonna 2 va indicato l’importo relativo alla quota di interessi passivi non

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deducibili da riportare nel rigo RF16 (variazione in aumento) corrispondente alla differenza tra l’importo di cui al rigo RF118, colonna 4, e quello di cui al rigo RF119, colonna 2.

Nel caso in cui la colonna 4 del rigo RF118 non sia compilata, ovvero sia pari alla colonna 2 del rigo RF119, il presente rigo non deve essere compilato.

Le citate istruzioni precisano che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili vanno dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del R.O.L. di competenza.

Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Tuir, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

A tal fine nel rigo RF120, colonna 1 e nel rigo RF121, colonna 1 devono essere indicati rispettivamente gli importi, già indicati nelle rispettive colonne 2, di R.O.L. eccedente e di interessi passivi riportabili che sono trasferiti al consolidato e che devono essere indicati nel quadro GN (o GC) rispettivamente in colonna 2 e colonna 1 del rigo GN36 (oppure nella colonna 2 e nella colonna 1 del rigo GC36).

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118 Interessi

passivi deducibili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00

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RF119 Risultato operativo lordo

1 ,00 2 ,00

RF120 Eccedenza di ROL riportabile

(di cui trasferiti al consolidato)

1 ,00 2 ,00

RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili

(di cui trasferiti al consolidato)

1 ,00 2 ,00

Esempio

Anno 2008

+ Valore della produzione (A) 1.500.000,00

– Costi della produzione (B) 1.450.000,00

= Differenza 50.000,00

+ Ammortamenti 30.000,00

+ Canoni leasing 5.000,00

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= ROL 85.000,00

30% del Rol 25.500,00

Interessi passivi 29.000,00

– Interessi attivi 1.500,00

= Interessi passivi netti 27.500,00

Quota deducibile (= 30% del Rol) 25.500,00

Quota indeducibile nell’esercizio 2.000,00

Nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2009, la società dovrà inserire una variazione in aumento per 20.000 Euro.

Esempio di compilazione del prospetto interessi passivi non deducibili

RF118 Interessi passivi deducibili

1 29.000,00 2 1.500,00 3 1.500,00 4 27.500,00

RF119 Risultato

operativo lordo 1 85.000,00 2 25.500,00

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RF120 Eccedenza di ROL riportabile

(di cui trasferiti al consolidato)

1 ,00 2 0,00

RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili

(di cui trasferiti al consolidato)

1 ,00 2 2.000,00

(1) Nuova modalità di deduzione degli interessi passivi dei soggetti IRES

(Legge n. 244/2007, art. 1, comma 33 – lett. i)

La Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato anche l’art. 96 del TUIR.

E, quindi, stato cambiato notevolmente il sistema di deduzione degli interessi passivi per i soggetti IRES.

Infatti, è stata disposta la soppressione della thin capitalization e del pro-rata patrimoniale di deducibilità degli interessi passivi

In particolare, si è stabilito che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in

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ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L’eccedenza può essere dedotta solo nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica.

Per R.O.L. viene intesa la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell’articolo 2425 del C.c., con esclusione delle voci di cui al n. 10, lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

A tali fini, rilevano gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

Quanto sopra (limitazioni e riporti) non vale per le banche e agli altri soggetti finanziari (con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria), per le imprese di assicurazione, nonché per le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

In caso di partecipazione al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi

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ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.

E’ stato, quindi, soppresso il sistema del “Pro rata patrimoniale” e del Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (cd. thin cap).

Per conseguenza, in relazione a tali fini, sono stati abrogati anche i più noti artt. 97 e 98 del TUIR.

Le novità si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008).

Per i primi due anni di applicazione il limite di importo deducibile potrà essere incrementato, rispettivamente, di 10.000,00 euro e di 5.000,00 euro.

Quindi, per il periodo d’imposta 2008 l’incremento del limite deducibile è di 10.000,00 euro, mentre per il 2009 è di 5.000,00 euro.

Infine, è stato previsto il riporto in avanti della quota di risultato operativo lordo non utilizzato in un esercizio ai fini della determinazione del limite massimo deducibile.

Soggetti Ires: Deducibilità degli interessi passivi

Pertanto, con la nuova formulazione dell’art. 96 del Tuir sono state introdotte due limitazioni:

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– gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;

– la parte di interessi passivi eccedente gli interessi attivi è deducibile nei limiti dell’importo derivante dal seguente calcolo:

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