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Legge federale sulle tasse di bollo (LTB) Introduzione I. Oggetto della legge. del 27 giugno 1973 (Stato 1 luglio 2010)

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(1)

sulle tasse di bollo

(LTB)

del 27 giugno 1973 (Stato 1° luglio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 41bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 19723,

decreta:

Introduzione

I. Oggetto della legge

Art. 1

1 La Confederazione riscuote tasse di bollo su:

a.4 l’emissione dei seguenti titoli svizzeri:

1. azioni,

2. quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, 2bis. buoni di partecipazione5,

3. buoni di godimento, 4. obbligazioni,

5. titoli del mercato monetario;

b.6 la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri:

1. obbligazioni, 2. azioni,

3. quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative,

RU 1974 11

1 [CS 1 3; RU 1985 1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 132 cpv. 1 e 134 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. VI 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1913; FF 1999 7979).

3 FF 1972 II 1068

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

5 Introdotto dalla Commissione di redazione dell’AF in seguito alla modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (CO – RU 1992 733 e art. 33 LRC – RU 1974 1051).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

(2)

3bis. buoni di partecipazione7, 4. buoni di godimento,

5.8 quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giu- gno 20069 sugli investimenti collettivi (LICol);

6. documenti che giusta la presente legge sono assimilati ai titoli designati ai numeri da 1 a 5.

c. il pagamento contro quietanza di premi di assicurazione.

2 Se non vengono emessi o consegnati titoli per gli atti giuridici di cui al capoverso 1, i libri di commercio o gli altri documenti che servono ad accertarli tengono luogo dei titoli.

II. Quote dei Cantoni Art. 210

III. Rapporto con il diritto cantonale

Art. 3

1 I documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse di registro dello stesso genere. Il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni derivanti dalla presente disposizione (art. 116 LF del 16 dic. 194311 sull’organiz- zazione giudiziaria, OG).

7 Introdotto dalla Commissione di redazione dell’AF in seguito alla modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (CO – RU 1992 733 e art. 33 LRC – RU 1974 1051).

8 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

9 RS 951.31

10 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 1963; FF 1981 III 677).

11 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

(3)

2 I documenti esenti comprendono anche i documenti in uso per il trasporto di baga- gli, animali e merci da parte delle Ferrovie federali svizzere e delle imprese di tra- sporto titolari di una concessione rilasciata dalla Confederazione.12

IV. Definizioni

Art. 4

1 Si considera svizzero o domiciliato in Svizzera chiunque ha il domicilio in Svizze- ra, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro svizzero di commercio.

2 Nella presente legge le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’arti- colo 109 LICol13 sono equiparate alle società di capitali.14

3 Sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni. Sono con- siderate obbligazioni in questo senso segnatamente le obbligazioni di prestiti, com- presi i titoli di prestito garantiti da un pegno immobiliare giusta l’articolo 875 del Codice civile15, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie, le obbligazioni di cassa, i cer- tificati di cassa e di deposito, nonché i crediti iscritti nel libro dei debiti.16

4 Sono parimenti considerati obbligazioni:

a. gli effetti cambiari, i riconoscimenti di debito analoghi agli effetti cambiari e gli altri effetti scontabili emessi in più esemplari destinati ad essere offerti al pubblico;

b. i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui;

c. i crediti contabili emessi in più esemplari per procacciarsi collettivamente capitale.17

5 Sono titoli del mercato monetario le obbligazioni con una durata contrattuale fissa che non supera dodici mesi.18

12 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 322; FF 1999 6784).

13 RS 951.31

14 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

15 RS 210

16 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

17 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

18 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

(4)

Capo primo: Tassa d’emissione I. Oggetto della tassa

Art. 5 Diritti di partecipazione19

1 Soggiacciono alla tassa:

a. la costituzione e l’aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di:

– azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, sviz- zere,

– quote sociali di società a garanzia limitata svizzere, – quote sociali di società cooperative svizzere,

– buoni di godimento di società svizzere. Si considerano buoni di godi- mento i documenti attestanti il diritto di partecipare ad una quota dell’utile netto o del ricavo di liquidazione,

– buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico;20

b. …21

2 Alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a sono equiparati:

a. i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispon- dente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell’ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa;

b.22 il trasferimento della maggioranza delle azioni e, ove trattasi di società a garanzia limitata e di società cooperative, delle quote sociali di una società svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi;

c. …23

Art. 5a24 Obbligazioni e titoli del mercato monetario

1 La tassa di emissione sulle obbligazioni e i titoli del mercato monetario ha per oggetto:

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

20 Ultimo trattino introdotto dall’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

21 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

22 Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

23 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

24 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

(5)

a. l’emissione, da parte di persone domiciliate in Svizzera, di obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4) e di certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri;

b. l’emissione di titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 5) da parte di persone domiciliate in Svizzera.

2 Il rinnovo di obbligazioni e di titoli del mercato monetario è assimilato all’emis- sione. Si considerano rinnovo l’aumento del valore nominale, la proroga della durata contrattuale e, per i titoli rimborsabili unicamente su disdetta, la modifica delle condizioni di interesse.

Art. 6 Eccezioni

1 Non soggiacciono alla tassa:

a. i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azio- ni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all’assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l’istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abita- zioni a pigione moderata o concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti:

– i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato,

– l’assegnazione di tantièmes sia esclusa,

– la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati;

a.bis 25 i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative;

b.26 la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi del- l’articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;

c.27 i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati in favore dei poteri pubblici in ragione dei loro contributi d’investimento;

d. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette prestazioni;

25 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

26 Nuovo testo giusta il n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

27 Nuovo testo giusta il n. II 9 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

(6)

e. …28

f.29 i versamenti suppletivi eseguiti dagli azionisti o dai soci mediante il trasferi- mento di riserve di crisi secondo l’articolo 12 della legge federale del 20 di- cembre 198530 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali.

g.31 i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l’impiego di un capitale di partecipazione, per quanto la società provi di aver pagato la tassa su tale capitale;

h.32 i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costitu- zione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi;

i.33 la creazione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol34; j.35 i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un’azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall’ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;

k.36 la costituzione di diritti di partecipazione o l’aumento del loro valore nomi- nale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui:

– le perdite esistenti siano eliminate, e

– le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi.

2 Caduti i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di parteci- pazione ancora esistenti.37

28 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

29 Introdotta dall’art. 24 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali, in vigore dal 1° ott. 1988 (RU 1988 1420; FF 1984 I 908).

30 RS 823.33

31 Introdotta dall’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

32 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4259; FF 1995 I 65). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577;

FF 2004 4329).

33 Introdotta n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

34 RS 951.31

35 Introdotta dal n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

36 Introdotta dal n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

37 Modifica introdotta dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

(7)

II. Nascita del credito fiscale

Art. 7

1 Il credito fiscale sorge:

a.38 quanto alle azioni, buoni di partecipazione e quote sociali di società a garan- zia limitata: con l’iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell’aumento dei diritti di partecipazione;

a.bis 39 quanto ai diritti di partecipazione costituiti nella procedura d’aumento con- dizionale del capitale: all’atto dell’emissione;

b. …40

c. quanto alle quote sociali di società cooperative: all’atto della costituzione o dell’aumento;

d. quanto ai buoni di godimento: all’atto dell’emissione o dell’aumento;

e. quanto ai versamenti suppletivi e ai trasferimenti della maggioranza dei diritti di partecipazione: all’atto del versamento o del trasferimento.

f.41 quanto alle obbligazioni e ai titoli del mercato monetario: all’atto dell’emis- sione.

242

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 8 Diritti di partecipazione43

1 La tassa sui diritti di partecipazione è dell’1 per cento ed è calcolata:44

a. quanto alla costituzione e all’aumento di diritti di partecipazione: su l’am- montare percepito dalla società a titolo di controprestazione dei diritti di par- tecipazione, ma almeno sul valore nominale;

b. quanto ai versamenti: sul loro ammontare;

38 Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

39 Introdotta dall’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

40 Abrogata dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

41 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

42 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

44 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

(8)

c. quanto al trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione: su la sostanza netta di cui dispone la società, all’atto del trasferimento, ma almeno sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti.

245

3 Cose e diritti sono valutati al valore venale all’atto del conferimento.

Art. 9 Casi speciali

1 La tassa è:

a. …46 b. …47 c. …48

d.49 quanto ai buoni di godimento emessi gratuitamente: di 3 franchi per buono di godimento;

e.50 quanto ai diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di imprese individuali, socie- tà commerciali senza personalità giuridica, associazioni, fondazioni o impre- se di diritto pubblico, se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni: dell’1 per cento del valore nominale, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h. Il plusvalore è conteggiato a poste- riori in quanto i diritti di partecipazione siano alienati nei cinque anni se- guenti la ristrutturazione.

2 I versamenti eseguiti nel corso di un esercizio sul capitale sociale di una società cooperativa soggiacciono alla tassa soltanto nella misura in cui superano i rimborsi di capitale sociale durante lo stesso esercizio.

Art. 9a51 Obbligazioni e titoli del mercato monetario

La tassa sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 3–5) è cal- colata sul valore nominale e ammonta:

45 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

46 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

47 Abrogata dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

48 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

49 Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

50 Introdotta dal n. 6 dell’all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperati- va, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

51 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

(9)

a. per le obbligazioni di prestiti, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie e i cre- diti iscritti nel libro dei debiti: all’1,2 per mille per ogni anno intero o ini- ziato della durata massima;

b. per le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito: allo 0,6 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima;

c. per i titoli del mercato monetario: allo 0,6 per mille, calcolato in ragione di

1/360 di questa aliquota per ogni giorno della durata contrattuale.

IV. Obbligo fiscale

Art. 10

1 Per i diritti di partecipazione l’obbligo fiscale incombe alla società.52 In caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione (art. 5 cpv. 2 lett. b) l’alienante è responsabile solidalmente.

253

3 Per le obbligazioni e i titoli del mercato monetario l’obbligo fiscale incombe al debitore svizzero che li emette. Le banche che collaborano all’emissione sono soli- dalmente responsabili del pagamento della tassa.54

4 Per i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debito- ri svizzeri l’obbligo fiscale incombe alla persona domiciliata in Svizzera che li emette.55

V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 11

La tassa è esigibile:

a.56 sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio;

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

53 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

54 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

55 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

56 Nuovo testo giusta il n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

(10)

b.57 sui diritti di partecipazione, le obbligazioni di cassa e i titoli del mercato monetario emessi correntemente: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7)58;

c. in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 7).

VI. Dilazione e condono del credito fiscale

Art. 12

Se, in occasione del risanamento aperto o tacito di società anonima, società in acco- mandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperativa, la riscossione della tassa di bollo d’emissione dovesse avere conseguenze particolarmente gravose, la riscossione va prorogata o la tassa condonata.

Capo secondo: Tassa di negoziazione I. Oggetto della tassa

Art. 13 Norma

1 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei docu- menti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.59

2 Sono documenti imponibili:

a. i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:

1. obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4),

2. le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata e di cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento60,

3.61 quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol62; b. i titoli emessi da persona domiciliata all’estero, equiparabili nella loro fun-

zione economica a quelli di cui alla lettera a. Il Consiglio federale deve esen- tare dalla tassa l’emissione di titoli esteri ove l’evoluzione monetaria o del mercato dei capitali lo esiga;

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

58 Adattato dalla Commissione di redazione dell’AF alla modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

60 Adattato dalla Commissione di redazione dell’AF alla modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

61 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

62 RS 951.31

(11)

c. i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a e b.63

3 Sono negoziatori di titoli:

a. le banche e le società finanziarie affini alle banche ai sensi della legge fede- rale dell’8 novembre 193464 sulle banche e le casse di risparmio, nonché la Banca nazionale svizzera;

b. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone svizzere, gli stabili- menti e succursali svizzeri di imprese straniere che non rientrano nella defi- nizione della lettera a e la cui attività consiste esclusivamente o essenzial- mente:

1. nell’esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi (negoziatori), oppure

2. nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori);

c. …65

d.66 le società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di pre- videnza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella defi- nizione delle lettere a e b e i cui attivi, secondo l’ultimo bilancio, sono com- posti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capo- verso 2;

e. ... 67

f.68 la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.69

4 Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vinco- lata ai sensi del capoverso 3 lettera d:

a. gli istituti di cui all’articolo 48 della legge federale del 25 giugno 198270 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

64 RS 952.0

65 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577;

FF 2004 4329).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

67 Introdotta dal n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione (RU 1999 1287; FF 1999 853). Abrogata dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 3317; FF 2009 7617 7625).

68 Introdotta dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I del- la LF del

18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

70 RS 831.40

(12)

(LPP) e all’articolo 331 del Codice delle obbligazioni71, il fondo di garanzia nonché l’istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;

b. le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell’ordinanza del 3 ottobre 199472 sul libero passaggio;

c. gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vinco- lata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 198573 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribu- ti a forme di previdenza riconosciute;

d. le fondazioni d’investimento che si occupano dell’investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a–c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.74

5 Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f il fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione.75

Art. 14 Eccezioni

1 Non soggiacciono alla tassa:

a.76 l’emissione di azioni, quote di società a garanzia limitata e di società coope- rative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol77, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l’assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l’assegnazione di titoli in occasio- ne di un’emissione successiva;

b.78 il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote in fondi di investimento svizzeri;

c. …79

d. il commercio di diritti d’opzione;

71 RS 220

72 RS 831.425

73 RS 831.461.3

74 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I del- la LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

75 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I del- la LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

76 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

77 RS 951.31

78 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

79 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1933 222; FF 1991 IV 425 434).

(13)

e. la restituzione di documenti per la loro estinzione;

f.80 l’emissione di obbligazioni di debitori stranieri in valuta estera (euro-obbli- gazioni), nonché di diritti di partecipazione a società straniere. Si conside- rano euro-obbligazioni esclusivamente i titoli i cui versamenti di interessi e il cui rimborso di capitale vengono effettuati in valuta estera;

g.81 il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri;

h.82 la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il com- pratore o il venditore è parte contraente straniera;

i.83 il trasferimento di documenti imponibili, connesso a una ristrutturazione, segnatamente a una fusione, scissione o trasformazione, effettuato dall’im- presa assunta od oggetto della scissione o della trasformazione all’impresa assuntrice o trasformata;

j.84 l’acquisto o l’alienazione di documenti imponibili nell’ambito di ristruttura- zioni secondo gli articoli 61 capoverso 3 e 64 capoverso 1bis della legge federale del 14 dicembre 199085 sull’imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società svizzera o estera del gruppo.

286

3 Il negoziatore professionale di titoli giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettere a e b numero 1 è esentato dalla quota di tassa che lo concerne quando aliena titoli facenti parte del suo stock commerciale o ne acquista per aumentarlo. Si considera stock commerciale lo stock di documenti imponibili che risulta dall’attività commerciale del negoziatore professionale, non però le partecipazioni e gli stock aventi il carat- tere di investimento.87

II. Nascita del credito fiscale Art. 15

80 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

81 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

82 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577;

FF 2004 4329).

83 Introdotta dal n. 6 dell’all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

84 Introdotta dal n. 6 dell’all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

85 RS 642.11

86 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1933 222; FF 1991 IV 425 434).

87 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

(14)

1 Il credito fiscale sorge al momento della stipulazione del negozio giuridico.

2 Per i negozi soggetti a condizione o concedenti un diritto d’opzione, il credito fiscale sorge al momento dell’adempimento del negozio.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 16 Norma88

1 La tassa è calcolata sul controvalore ed è:

a. dell’1,5 per mille89 per i documenti emessi da persone domiciliate in Sviz- zera;

b. del 3 per mille90 per i documenti emessi da persone domiciliate all’estero.

2 Se il controvalore non è costituito da una somma in denaro è determinante il valore venale della controprestazione concordata.

IV. Obbligo fiscale

Art. 17 Norma

1 L’obbligo fiscale incombe al negoziatore di titoli.

2 Egli deve la metà della tassa:

a. se è mediatore, per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;

b. se è contraente, per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.91

3 Il negoziatore di titoli è considerato quale mediatore:

a. se regola i suoi conti con il committente alle condizioni originali del negozio concluso con la controparte;

b. se si limita a segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio;

c. se aliena i documenti il giorno stesso in cui li ha acquistati.

88 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978 (RU 1978 201; FF 1977 II 1303).

89 Nuova aliquota giusta il n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978 (RU 1978 201; FF 1977 II 1303).

90 Nuova aliquota giusta il n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978 (RU 1978 201; FF 1977 II 1303).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

(15)

4 ...92

Art. 17a93 Investitori esentati

1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2:

a. gli Stati esteri e le banche centrali;

b.94 gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell’articolo 7 LICol95; c.96 gli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 119 LICol;

d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;

e. gli istituti esteri di previdenza professionale;

f. le società d’assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;

g. le società estere le cui azioni sono quotate a una borsa riconosciuta, nonché le loro società estere consolidate appartenenti a un medesimo gruppo.

2 Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell’articolo 13 capoverso 5 e che sog- giacciono a una sorveglianza equivalente.

3 Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:

a. che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e

c. che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confedera- zione.

Art. 18 Operazioni d’emissione

1 Il negoziatore di titoli è considerato contraente se assume definitivamente i docu- menti all’atto dell’emissione.

2 Il negoziatore di titoli che, in qualità di sottopartecipante, acquista documenti da un altro negoziatore e li ricolloca durante l’emissione è esonerato dalla parte di tassa che lo concerne.

92 Introdotto dal n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione (RU 1999 1287; FF 1999 853). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 3317; FF 2009 7617 7625).

93 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I del- la LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

94 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

95 RS 951.31

96 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

(16)

3 Il negoziatore di titoli è inoltre considerato parte contraente se emette certificati concernenti la sottopartecipazione a crediti da mutui.97

Art. 1998 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

1 Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti da una borsa che agisce in qualità di controparte nell’ambito dell’esercizio di prodotti derivati standardizzati.

2 ...99

V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 20

La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 15).

Capo terzo: Tassa sui premi di assicurazione I. Oggetto della tassa

Art. 21 Norma

La tassa ha per oggetto i pagamenti di premi per assicurazioni:

a. che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore sottoposto a vigi- lanza della Confederazione o di un assicuratore svizzero con statuto di diritto pubblico;

b. conchiuse da un contraente svizzero con un assicuratore estero non sotto- posto alla vigilanza della Confederazione.

Art. 22 Eccezioni

Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per l’assicurazione:

a.100 sulla vita, non riscattabile o riscattabile con pagamento periodico dei premi;

il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le necessarie delimitazioni;

97 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329).

99 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 3317;

FF 2009 7617 7625).

100 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

(17)

abis 101 sulla vita, nella misura in cui tale assicurazione serve alla previdenza pro- fessionale ai sensi della LPP102;

ater 103 sulla vita, conclusa da uno stipulante domiciliato all’estero.

b. contro le malattie e l’invalidità;

c. contro gli infortuni;

d. di merci trasportate;

e. contro i danni cagionati a terreni agricoli e colture dalla forze della natura;

f. contro la disoccupazione;

g. contro i danni della grandine;

h. del bestiame;

i. di rischi già assicurati (riassicurazione);

k. di aeromobili e di navi definiti nell’ordinanza104, adibiti essenzialmente all’estero al trasporto professionale di persone e cose (assicurazione casco);

l. contro l’incendio, il furto, la rottura vetri, i danni dalle acque, per il credito, le macchine e i gioielli, se il contribuente dimostra che la cosa assicurata si trova all’estero.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 23

Il credito fiscale sorge al momento del pagamento del premio.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 24

1 La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento; per l’assicura- zione sulla vita essa è del 2,5 per cento.105

2 Nella loro contabilità, i contribuenti devono indicare separatamente per ogni ramo assicurativo, i premi di assicurazione imponibili e quelli esenti dall’imposta.

101 Introdotta dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

102 RS 831.40

103 Introdotta dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

104 O del 3 dic. 1973 concernente le tasse di bollo (RS 641.101).

105 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

(18)

IV. Obbligo fiscale

Art. 25

L’obbligo fiscale incombe all’assicuratore. Se l’assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero.

V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 26

La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 23).

Capo quarto: Disposizioni generali per tutte le tasse di bollo I. Determinazione

Art. 27

1 Per la determinazione delle tasse di bollo fa stato il contenuto reale dei documenti o degli atti giuridici; non si tiene conto delle denominazioni o espressioni inesatte adoperate dagli interessati.

2 Se non sia accertabile in modo univoco, la fattispecie determinante per l’obbligo fiscale o per il calcolo della tassa deve essere desunta dall’apprezzamento di tutte le circostanze diligentemente costatate.

II. Conversione di valute estere

Art. 28

1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23).

2 Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all’ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale.

(19)

III.106 Interessi di mora107

Art. 29

Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli arti- coli 11, 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. Il tasso d’interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze.

IV. Prescrizioni

Art. 30

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).

2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è garantito o ne è prorogata la riscossione o nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento ricono- sce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al paga- mento.

Capo quinto: Autorità e procedura A. Autorità

I. Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 31

L’Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espres- samente riservate ad altra autorità.

II. Assistenza fra le autorità

Art. 32

1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4259; FF 1995 I 65).

107 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

(20)

compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

2 Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell’applicazione della presente legge. Un’informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confedera- zione o dei Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svol- gimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegra- fico deve essere rispettato.

3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire infor- mazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale fede- rale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005108 sul Tribunale federale).109

4 Gli organismi cui sono affidati compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenuti a fornire informazioni come le autorità. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

IIa.110 Trattamento dei dati

Art. 32a

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni ammini- strative e penali rilevanti in materia fiscale.

2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 32 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 32 capoversi 2 e 4 trasmettono all’Ammini- strazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge.

3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assi- stenza amministrativa è gratuita.

108 RS 173.110

109 Nuovo testo giusta il n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

110 Introdotto dal n. VI 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000

(RU 2000 1913; FF 1999 7979).

(21)

4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in parti- colare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archi- viazione e la distruzione dei dati.

III. Obbligo del segreto

Art. 33

1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consulta- zione di atti ufficiali.

2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:

a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all’articolo 32 capoverso 1 di denuncia obbligatoria di reati;

b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consi- glio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

B. Procedura

I. Riscossione della tassa

Art. 34 Iscrizione come contribuente; autoaccertamento

1 Chiunque diviene soggetto alla tassa di bollo in base alla presente legge ha l’ob- bligo di annunciarsi come contribuente presso l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni, senza esservi sollecitato.

2 Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 11, 20 e 26), è tenuto a presentare all’Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendi- conto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

3111

111 Abrogato dal n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

(22)

Art. 35 Informazioni del contribuente

1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere rilevanti per l’accertamento dell’obbligo fiscale e il calcolo della tassa; egli è tenuto in particolare a:

a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta e dei questionari;

b. tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell’autorità, presen- tarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.

2 La contestazione dell’obbligo di pagare la tassa non dispensa dall’obbligo di for- nire informazioni.

3 Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.112

Art. 36 Informazioni di terzi

1 Le persone (in particolare le banche, i notai e i fiduciari) che concorrono alla costi- tuzione o all’aumento di capitale di una società devono indicare coscienziosamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, a sua richiesta, tutti i fatti che pos- sono essere rilevanti per l’accertamento dell’obbligo fiscale e il calcolo delle tassa d’emissione.

2 Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’articolo 35 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 37 Verifica

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l’ob- bligo di annunciarsi come contribuente e verifica i rendiconti e i versamenti della tassa.

2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del con- tribuente.

3 Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve esse- rgli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

4 Se la controversia non può essere composta, l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni prende una decisione.

5 Le constatazioni fatte in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 pres- so una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934113 su le banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie possono essere

112 Nuovo testo giusta il n. II 26 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

113 RS 952.0

(23)

utilizzate soltanto per l’applicazione delle tasse di bollo. Il segreto bancario va rispettato.

II. Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 38

L’Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione della tassa, in particolare quando:

a. il credito fiscale o la responsabilità solidale sono contestati;

b. in un caso determinato, essa è richiesta di stabilire d’ufficio, a titolo preven- tivo, l’obbligo fiscale, le basi di calcolo della tassa o la responsabilità soli- dale;

c. il contribuente o la persona responsabile in solido non paga la tassa dovuta secondo il rendiconto.

III. Reclamo114

Art. 39 115

1 Le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

2 Il reclamo deve essere presentato per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3 Se il reclamo è ammissibile, l’Amministrazione federale delle contribuzioni riesa- mina la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni presentate.

4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che la decisione impugnata non è conforme alla legge.

5 La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 39a116

114 Nuovo testo giusta il n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

115 Abrogata dal n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

116 Introdotto dal n. 26 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Abrogato dal n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

(24)

Art. 40117

IV. Spese

Art. 41

1 Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

2 Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chi le abbia cagionate per colpa propria.

V. Esecuzione forzata

Art. 42 Esecuzione

1 L’esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga la tassa, gli interessi e le spese; è riservata l’insinuazione del credito nel fallimento.

2 Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.

Art. 43 Garanzie

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le tasse, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora accertati con decisione passata in giudicato, né scaduti, quando:

a. l’esazione appare in pericolo;

b. il debitore della tassa non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbando- nare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal regi- stro di commercio;

c. il debitore è in mora con il pagamento della tassa o lo è stato a più riprese.

2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889118 sulla esecuzione e sul fallimento. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.119

117 Nuovo testo giusta il n. 26 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991(RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Abrogato dal n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

118 RS 281.1

119 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

(25)

3 Le richieste di garanzia dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.120

4 Il ricorso contro la richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo.121

5122

C. Revisione e interpretazione delle decisioni

Art. 44

1 Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968123 sulla procedura amministrativa sono applicabili per analogia alla revisione e all’interpretazione delle decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2124

Capo sesto: Disposizioni penali A. Infrazioni

I. Sottrazione d’imposta125

Art. 45

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito, è, in quanto non si applichi l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974126 sul diritto penale amministrativo, punito a titolo di sottrazione d’imposta con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 fran- chi.127

2 a 4128

120 Nuovo testo giusta il n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

121 Introdotto dal n. 26 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991(RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

122 Introdotto dal n. 26 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Abrogato dal n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

123 RS 172.021

124 Abrogato dal n. 51 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

125 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

126 RS 313.0

127 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

128 Abrogati dal n. 8 dell’all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

(26)

II. Messa in pericolo della tassa

Art. 46

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto:

a. non assolve l’obbligo di annunciarsi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;

b. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in una notifica, in una distinta o in rendiconto, in un’istanza di esenzione, di rimborso, di proroga della riscos- sione o di condono di tasse, o presenta a tale occasione documenti inesatti su fatti rilevanti;

c.129 fornisce informazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;

d. contravviene all’obbligo di tenere regolarmente e di conservate i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;

e. intralcia, impedisce o rende impossibile l’esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali;

f. si dichiara, contrariamente alla verità, negoziatore di titoli o omette di revo- care la notifica dopo essere stato cancellato dal registro dei negoziatori di titoli

è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974130 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.131

2 È riservata l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale sviz- zero132, quando trattasi di un’infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e.

III. Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Art. 47

1 Chiunque non adempie una condizione cui fu subordinata un’autorizzazione speciale, chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di un’ordinanza, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo,

129 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

130 RS 313.0

131 Nuovo testo dell’ultimo comma giusta il n. 8 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

132 RS 311.0

(27)

è punito con una multa fino a 5000 franchi.

2 È punito anche chi agisce per negligenza.

IV. Disposizioni generali Art. 48 e 49133

B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo134

Art. 50

1 La legge federale del 22 marzo 1974135 sul diritto penale amministrativo è applica- bile; l’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’Amministrazione federale delle contribuzioni.136

2137

Capo settimo: Disposizioni finali e transitorie I. Computo delle tasse d’emissione pagate Art. 51138

II. Modificazione della legge federale su l’imposta preventiva

Art. 52

139

133 Abrogati dal n. 8 dell’all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

134 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

135 RS 313.0

136 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

137 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 1963; FF 1981 III 677).

138 Abrogato dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

139 La modifica può essere consultata alla RU 1974 11.

(28)

III. Abrogazione del diritto anteriore

Art. 53

1 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a. la legge federale del 4 ottobre 1917140 sulle tasse di bollo;

b. la legge federale del 15 febbraio 1921141 concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della tassa;

c. la legge federale del 24 giugno 1937142 che completa e modifica la legisla- zione federale sulle tassa di bollo.

2 Le disposizioni abrogate rimangono applicabili, anche dopo l’entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali, fatti e rapporti giuridici insorti anteriormente.

IV. Esecuzione

Art. 54

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

V. Entrata in vigore

Art. 55

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.

Data dell’entrata in vigore:143 1° luglio 1974 Art. 21 a 26: 1° gennaio 1975

140 [CS 6 105; RU 1966 384 art. 68 n. I]

141 [CS 6 130]

142 [CS 6 170; RU 1966 384 art. 68 n. II]

143 DCF del 30 ott. 1973

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