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Tra: Comune di Orta Nova e (Concessionario) STUDIO DI FATTIBILITA

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(1)

1 Tra:

Comune di Orta Nova e

_____________________ (Concessionario)

STUDIO DI FATTIBILITA’

______________________________________________________________________

Schema di convenzione per l’affidamento in forma di Partenariato Pubblico Privato per

“Interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Orta Nova”.

______________________________________________________________________

BOZZA DI CONVENZIONE

(2)

2 L’anno 2016, il giorno __ del mese di __________,

Convenzione in forma di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.) ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 50/2016 per “Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica illuminazione del Comune di Orta Nova attraverso l’uso della tecnologia LED e relativa gestione per una durata di 20 anni, tra:

Comune di Orta Nova, Piazza P. Nenni, 39 CAP 71045 (FG), P. Iva 00395770712 e C.F. 81001190719, in persona dell’Arch. ______________, nato a _________ il ________, C.F. ______________________ nella sua qualità di responsabile del Settore Tecnico, che dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 267/2000,

e

___________________, codice fiscale e Partita Iva ________________________, con sede in ________________________, rappresentata dal Sig. _____________________, nato a ______________________, il ___________________________, il quale interviene al presente atto nella qualità di __________________________;

PREMESSO CHE:

- Con bando di gara pubblicato il ___________, con prot. _______, il Comune di Orta Nova ha indetto una procedura di selezione per l’affidamento del partenariato pubblico privato (P.P.P.) del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché per la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.), avente la necessaria copertura finanziaria ed i seguenti importi:

€. 7.457.322,00 di cui:

€. 1.891.082,33 Importo gestione funzionale e manutenzione, (IGfM);

€. 196.873,38 Oneri per la sicurezza, (OdS);

(3)

3

€. 3.873.275,25 Oneri di approvvigionamento e fornitura energia elettrica, (OfE);

€. 1.454.065,00 Importo lavori di adeguamento ed efficientamento, (ILaE);

€. 42.026,04 Importo progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza, (PDeCs);

- Con determinazione dirigenziale n. __ del _________, è stata aggiudicata in via definitiva alla ________________ il medesimo Partenariato;

- si rende, pertanto, necessario procedere alla realizzazione delle suddette opere ed alla loro gestione;

- la disciplina del partenariato per il progetto si fonda sul rispetto dell’equilibrio economico finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario asseverato.

In particolare gli elementi più significativi del Piano Economico Finanziario sono:

- i. costi di investimento;

- ii. costi operativi;

- iii. gli oneri finanziari;

- iv. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;

- v. la durata del partenariato;

- vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

- vii. la realizzazione degli Interventi;

- viii. i ricavi operativi determinati dai corrispettivi;

- ix. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

- x. la rivalutazione dei correspettivi, come di seguito previsto;

- xi. i Parametri Finanziari.

(4)

4 TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno valore pattizio.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli allegati, i termini di seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Agente: indica la banca agente ai sensi del contratto di finanziamento.

Aree/Immobili/Impianti d'intervento: indica le aree/Immobili/Impianti individuati negli allegati interessati dai servizi e dagli interventi.

Assicurazione del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere.

Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso comunque denominati, quale che sia l’autorità, l'ente o l’organismo emanante che, in base alla normativa vigente sono e/o saranno necessari per la realizzazione del progetto e per l'erogazione dei servizi.

Capitolati Prestazionali: indicano le specifiche tecniche poste in gara come integrate dall'aggiudicatario in sede d'offerta mediante migliorie tecniche; detti capitolati risultano parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, unitamente all'offerta; tali capitolati contengono, oltre ai contenuti minimi previsti dai documenti posti a base di gara, le modalità tecniche con le quali saranno svolti i servizi.

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi delle presente Convenzione, da stipulare tra il Concessionario e i finanziatori.

Codice: indica il D. Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Partenariato pubblico privato: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Consegna degli Impianti: indica l’atto con il quale il Concedente dà incarico della

(5)

5 gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di

energia elettrica e termica e realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica e servizio energia del Comune, previo accertamento congiunto tra Concedente e Concessionario dello stato degli impianti oggetto dei Servizi, con redazione di apposito verbale.

Contratto di Finanziamento: indica il contratto eventuale che verrà stipulato con i finanziatori per l'erogazione degli importi necessari a finanziare il fabbisogno previsto nel Piano Economico Finanziario al netto di IVA.

CSA: indica il Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione.

IGfM: indica l’importo per la gestione funzionale dell’opera per il periodo di durata del partenariato e manutenzione degli impianti.

OdS: indica gli oneri per la sicurezza.

OfE: indica gli oneri di approvvigionamento e fornitura dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione degli impianti.

ILaE: indica l’importo complessivo dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico.

PDeCs: indica l’importo per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione al Partenariato.

NPLante: indica il numero di punti luce esistenti ante operam;

NPLagg = indica il numero di punti luce in aggiunta;

Canone: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per l'erogazione dei lavori e servizi ai sensi degli articoli di cui al presente schema nonché al CSA.

Crediti Ceduti: indica gli eventuali crediti e i diritti vantati dal Concessionario, a qualsiasi titolo, nei confronti del Concedente, ai sensi della Convenzione, ceduti ai finanziatori a mezzo della cessione dei crediti.

Debito Erogato: indica l’eventuale importo omnicomprensivo di volta in volta dovuto dal Concessionario ai finanziatori ai sensi dei documenti di finanziamento, per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, Breakage costs e importi dovuti per risoluzione di accordi di hedging.

Documenti di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento e gli ulteriori

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6 contratti e accordi relativi al finanziamento del progetto, compresi eventuali accordi di

hedging, conclusi dal Concessionario.

Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario.

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei servizi durante la gestione.

Evento Destabilizzante, indica:

i. ogni fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

ii. ogni evento o circostanza di forza maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario;

iii. ogni norma di legge o regolamento sopravvenute dopo la data della presente Convenzione che:

1) incida in senso pregiudizievole sulla gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica del comune di Orta Nova, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei corrispettivi;

2) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi;

3) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi;

iv. la riduzione del rating del debito a lungo termine della Regione [●] a livello inferiore a [●] (standard and Poor's) per un periodo superiore a sei mesi e ogni circostanza o evento che dia luogo a oggettivo e perdurante peggioramento del merito di credito del Concedente;

v. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concedente;

vi. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;

vii. l’incremento dei costi da assicurazioni del progetto superiore a quanto previsto a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura;

viii. ove alla sottoscrizione del finanziamento si verifichi un incremento del tasso d’interesse rispetto a quello indicato nel PEF;

(7)

7 ix. la variazione dei consumi di corrente elettrica, rispetto a quanto inizialmente

previsto, per fatto non imputabile al Concessionario;

x. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;

xi. ritardo da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.

Fatto del Concedente, indica:

xii. l’inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

xiii. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a trenta giorni;

xiv. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o più delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;

xv. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

xvi. Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai finanziatori in relazione al progetto.

xvii. Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei documenti di finanziamento.

xviii. Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per effetto di:

i. guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili;

ii. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;

iii. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;

iv. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi

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8 esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario; v. impossibilità di

accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati di forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;

vi. qualora, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli.

xix. Garanzie del Progetto: indica le garanzie che il Concessionario si obbliga ad ottenere.

xx. Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario, compresa la scadenza o perdita di efficacia del Partenariato.

xxi. Interventi: indica gli interventi necessari alla realizzazione delle opere per l'adeguamento normativo e per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Concedente.

xxii. Lesione dell'Equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante.

xxiii. Periodo di sospensione: indica il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell’agente della comunicazione scritta al Concedente dell'intenzione di risolvere il partenariato.

xxiv. Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data [●]

(Allegato [●]), con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l‘equilibrio economico finanziario, asseverato da [●], costituente parte integrante della proposta.

xxv. Progetto: indica la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione e del servizio energia, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica e di adeguamento normativo, mediante:

a) la gestione dei servizi;

b) la realizzazione degli interventi.

xxvi. Proroga: indica una proroga dell'ultimazione dei lavori.

xxvii. Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

xxviii. Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7

(9)

9 agosto 1990 n. 241.

xxix. Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

xxx. Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento del Partenariato (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza del contratto), che subentri nel Partenariato in luogo del Concessionario.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Orta Nova affida a ……… in forma di Partenariato Pubblico Privato gli “Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica illuminazione attraverso l’uso della tecnologia LED e relativa gestione per una durata di 25 anni”.

Le proprietà oggetto della convenzione sono le seguenti:

Scopo primario dell'appalto è la sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con nuovi apparati a led, al fine di favorire il conseguimento di un risparmio di natura energetica e gestionale.

Ai sensi della presente Convenzione gli interventi oggetto d’investimento nell’ambito del servizio richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per l’ente appaltante con finanziamento da parte dell’Appaltatore.

Nello specifico l’aggiudicataria provvederà alla progettazione, fornitura, installazione di lampade a led per l’illuminazione pubblica comunale in sostituzione delle lampade preesistenti, attraverso la formula del Finanziamento Tramite Terzi, oltre agli interventi migliorativi offerti in sede di gara.

Più precisamente saranno a carico dell’aggiudicatario le seguenti attività:

a) la progettazione esecutiva degli interventi di risparmio energetico;

b) l’adeguamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione presente relativamente alle armature stradali esistenti;

n° Proprietà Ubicazione

Interventi

1 Illuminazione pubblica Territorio comunale

Miglioramento dell'efficienza energetica

(10)

10 c) la fornitura, l’installazione dei nuovi corpi illuminanti in sostituzione, la direzione

dei lavori ed il coordinamento della sicurezza;

d) la fornitura di energia elettrica;

e) la fornitura delle apparecchiature soggette a sostituzione (lampade e accessori) per tutta la durata del contratto e relativa posa in opera;

f) la formulazione di un piano di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata;

g) le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata;

h) gli interventi migliorativi proposti in sede di gara.

L’investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico s’intenderà ripagato entro la scadenza del contratto attraverso il pagamento di un Canone annuo di cui ai successivi articoli, soggetto ad indicizzazione.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti l’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore dovranno operare sinergicamente instaurando un rapporto di stretta collaborazione (P.P.P.).

ART. 4 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

La progettazione, la fornitura, l'esecuzione dei lavori e gli oneri per la sicurezza inerenti alla messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, saranno effettuati a titolo non oneroso per l'Amministrazione, con finanziamento da parte dell’aggiudicataria (Finanziamento tramite Terzi). L’aggiudicataria provvederà alla realizzazione dell’intervento sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante la corresponsione da parte della stazione appaltante di un canone annuo. L’ammontare complessivo del servizio (canone), così come derivante dalla proposta economica presentata e per l’intera durata del contratto, sarà interamente coperto dal Comune di Orta Nova.

ART. 5 – RISPARMIO ENERGETICO TOTALE ANNUO

Il risparmio energetico totale, espresso in kWh/anno, derivante dalla sostituzione dei vecchi punti luce è pari a ………… kWh/anno (come indicato nel progetto definitivo consegnato in sede di gara).

ART. 6 – RISPARMIO ENERGETICO ANNUO GARANTITO

Il risparmio energetico annuo garantito, espresso in kWh/anno, è la quantità di energia

(11)

11 risparmiata, rispetto al risparmio energetico totale annuo, che l’aggiudicataria si

impegna a garantire, a parità di punti luce rispetto allo stato ante operam. Il beneficio derivante dalla quota eccedente il risparmio energetico garantito resterà interamente a favore del Concessionario, come resterà il risparmio ottenuto sulla quota energia.

Il risparmio energetico annuo garantito dall’aggiudicataria in sede di gara è pari al

……….% del valore storico ossia pari a ……… kWh/anno.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E CORRESPONSIONE DEL CANONE La durata del presente contratto è di anni 25 (venticinque) oltre i termini per l’esecuzione degli interventi di cui al successivo art. 30. La corresponsione del canone annuo che la stazione appaltante riconoscerà al concessionario, per tutta la durata del contratto, partirà dalla data di messa in funzione/collaudo degli impianti oggetto di intervento. Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogarlo, su espressa accettazione del concessionario, alle medesime condizioni, modalità e agli stessi patti. La richiesta di proroga contrattuale avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ART. 8 - PROGETTO ESECUTIVO

Dovrà essere predisposto il progetto esecutivo comprovante il rispetto dei requisiti tecnico impiantistici degli apparecchi idonei alla sostituzione.

Il progetto dovrà inoltre contenere una relazione generale che specifica il numero definitivo di punti luce oggetto di sostituzione, distinti per potenza della lampada;

planimetrie e quant’altro necessario alla corretta progettazione a regola d’arte.

Il progetto verrà presentato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto alla stazione appaltante che provvederà alle necessarie verifiche e alla conseguente approvazione.

ART. 9 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE

Il concessionario si farà carico a proprie spese della fornitura ed installazione dei nuovi punti luce in sostituzione delle vecchie lampade, senza alcuna spesa aggiuntiva da parte dell’Ente appaltante. L’installazione dovrà essere eseguita a regola d’arte e non dovrà causare alcun danno reale.

ART. 10 - CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

L’aggiudicatario e l’amministrazione Comunale saranno tenute a sottoscrivere il

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12 contratto di rendimento energetico che seguirà le indicazioni del presente schema.

L’amministrazione concedente si riserva la facoltà di poter estendere il partenariato a nuovi impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio (vedi art. 21 “Interventi extra canone”). Per i nuovi impianti di illuminazione che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti esistenti, avranno validità ai fini della quantificazione i parametri offerti in sede di gara.

ART. 11 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE FORNITURE (REQUISITI MINIMI) Gli apparecchi illuminanti devono presentare le seguenti caratteristiche:

- avere un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre ed essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa;

- avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai

livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;

- i materiali impiegati devono essere dotati di certificazione di prodotto.

ART. 12 - GARANZIE DEI MATERIALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per tutta la durata della corresponsione del canone, il concessionario dovrà garantire a proprie spese la fornitura e l’installazione di tutti i componenti oggetto dell’appalto, che per decadimento di prestazioni o per difetti di fabbricazione, necessitino di sostituzione.

Per quanto riguarda i tempi di effettuazione di tale servizio di garanzia, il concessionario s’impegna a fornire il componente oggetto di sostituzione entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta da parte della Stazione appaltante.

ART. 13 - CASI IN CUI NON SI APPLICA LA GARANZIA DEI MATERIALI

L’aggiudicatario è sollevato dall’onere di sostituzione a proprie spese del dispositivo mal funzionante nei seguenti casi:

- rottura per atto vandalico;

- furto;

- causa di forza maggiore (eventi atmosferici avversi);

- abbattimento/danneggiamento del palo stradale o altri componenti (incidenti, scavi, urti).

ART. 14 - DICHIARAZIONI, IMPEGNI E GARANZIE DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità

(13)

13 a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e

previdenziale.

ART. 15 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento del Partenariato compresi a titolo esemplificativo:

i. i costi di investimento;

ii. i costi operativi:

iii. gli oneri finanziari:

iv. le imposte e le tasse;

v. la durata;

vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

vii. la realizzazione degli interventi;

viii. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi e il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

ix. la rivalutazione dei Corrispettivi;

x. i Parametri Finanziari;

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal P.E.F. presentato in sede di gara, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui al precedente articolo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

ART. 16 – RIEQUILIBRIO

Il Concessionario, ai fini di mantenere inalterato l’equilibrio economico finanziario, avrà diritto al riequilibrio ai sensi della presente convenzione nel caso in cui si verifichi una lesione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da:

i. Evento Destabilizzante.

a) entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta del Concessionario, il Concedente procederà di concreto con il Concessionario a un’applicazione del modello economico finanziario – sulla base del quale è stato disposto il Piano Economico Finanziario – che rilevi:

 i parametri economico finanziari alla data dell’applicazione del modello economico finanziario senza considerare l’impatto dell’evento o circostanza che

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14 ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio;

 i parametri economico finanziari alla data dell’applicazione del modello economico finanziario in considerazione l’impatto dell’evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio;

b) entro 30 giorni il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del progetto e all’esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

i. l’incremento dei Corrispettivi;

ii. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

iii. la proroga o meno del termine di scadenza del Partenariato, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio;

c) è fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso dalla convenzione.

ART. 17 - CORRISPETTIVI

L’importo complessivo per l’intera durata del contratto di Partenariato ammonta ad € __________ oltre IVA.

Pertanto, l’importo annuo del Canone a favore del Concessionario è pari ad € __________ oltre IVA.

Tale importo è così suddiviso:

A. Quota per il servizio di somministrazione dell’energia elettrica € _______ + IVA.

B. Quota per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria € ________ + IVA.

C. Quota a compenso degli oneri per realizzazione delle opere di messa in sicurezza/contenimento inquinamento luminoso/efficientamento energetico e realizzazione nuovi impianti € ________ + IVA.

L’imponibile indicato in fattura dovrà essere suddiviso in tre voci:

1) Servizio di somministrazione energia elettrica;

2) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

3) Rimborso spese di investimento.

(15)

15 Per il primo anno si potrebbe procedere di comune accordo ad effettuare idonei

conguagli fino al termine dell’esercizio mantenendo inalterato l’equilibrio economico/finanziario del progetto.

Il numero dei punti luce stabilito come base di offerta è di n. 2128 unità, oltre n.

______ offerti in ampliamento dal concessionario.

Ai fini della quantificazione del canone si precisa che il relativo valore, sarà oggetto di indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo dell'energia elettrica, nonché del costo della manodopera e dei materiali elettrici a partire dal semestre successivo alla stipula del contratto secondo le specifiche di seguito riportate. Tale indicizzazione avverrà:

 per quanto riguarda gli importi di cui alla lettera A) nella misura del 100 % della variazione riportata dall’AEEG (Autorità dell’Energia elettrica e gas - AEEG) relativamente al “Prezzo dell'energia elettrica e prezzo del petrolio (Brent dated)”

comprensiva di oneri, pun, dispacciamento, trasporto, accise, ecc.. La variazione in aumento o in diminuzione sarà applicata al trimestre successivo quello in cui viene registrata (es. aumento del 2% nel trimestre gennaio-marzo applicata al costo della somministrazione del trimestre aprile-giugno). In tal senso è fatto obbligo al Concessionario di trasmettere fattura corredata da lettera accompagnatoria che evidenzi l’indicizzazione effettuata;

 per quanto riguarda gli importi di cui alla lettera B) l’indicizzazione sarà effettuata nella misura del 100 % dell’incremento ISTAT dei singoli elementi di costo più rappresentativi per il tipo di appalto in oggetto e sulla base delle seguenti percentuali di incidenza:

Costo della mano d’opera (n. 1 operaio spec.to e n. 1 operaio qual.to) incidenza 40%;

Costo carburante (gasolio) incidenza 20%;

Costo materiale elettrico (numero indici dei prezzi al consumo per l'intera comunità - indici nazionali) incidenza 40%.

Pertanto l’indicizzazione avverrà aggiornando il canone proposto in fase di candidatura secondo le procedure indicate.

La sostenibilità economica dell’intervento e della conseguente gestione è dimostrata dal Piano Economico Finanziario asseverato, predisposto dal Concessionario e allegato.

Inoltre, l’importo del canone prevede anche la quota da corrispondere al concessionario, dovuta all’eventuale aumento dei punti luce, così come riportato all’articolo 20, nonché la quota eccedente intesa come maggiorazione al canone, così

(16)

16 come previsto e specificato all’art. 3 parte I del Capitolato Speciale d’Appalto. Al

Concessionario dovranno essere volturati i contratti col fornitore/distributore a partire dalla data del collaudo e spetterà allo stesso il pagamento delle somme dovute per consumi energetici (potenza attiva e reattiva).

Oltre al Canone, spettano al Concessionario anche i benefici derivanti dai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi e simili).

ART. 18 – INTERESSI DI MORA

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti dalla presente Convenzione, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.

Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (per i ritardi nel pagamento dei corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalle data di costituzione in mora, di promuovere, il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

ART. 19 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO

Il riconoscimento del canone comprensivo di adeguamenti decorre a partire dalla data di voltura dei contatori (successivamente alla messa in funzione e collaudo degli impianti realizzati), per un periodo di tempo pari a 25 anni. I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale anticipata, al fine di garantire al concessionario il corretto pagamento delle bollette relative alle utenze della pubblica illuminazione dal momento della voltura dei contatori.

Il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato in quote bimestrali su base del canone annuo determinato secondo le seguente modalità:

a) Primo anno in poi: Canone annuo con le modalità previste dalla presente convenzione agli artt. 17, 20, e 21.

ART. 20 - ADEGUAMENTO DEL CANONE PER AMPLIAMENTO DEI PUNTI LUCE

I punti luce in aggiunta eventualmente proposti dal concessionario in sede di gara al fine di garantire la corretta messa a norma illuminotecnica e per migliorare aree scarsamente illuminate sono pari a n. __ unità. Ciò comporta un adeguamento del canone annuo secondo i seguenti parametri:

Quota Canone aggiuntivo = IGfM / NPLante x NPLagg [f.1]

(17)

17 Dove:

IGfM = Importo gestione funzionale e manutenzione;

NPLante = Numero punti luce ante operam;

NPLagg = Numero punti luce in aggiunta;

Qualora durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze dell'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione, ecc.) si manifestasse la necessità di incrementare ulteriormente il quantitativo di punti luce si provvederà ad adeguare il canone come specificato alla precedente formula [f.1]. Tali adeguamenti saranno riconosciuti dal momento di entrata in funzione dei nuovi punti luce. In questa casistica, oltre all’adeguamento del Canone, l’Amministrazione corrisponderà al Concessionario anche gli oneri dovuti per “intervento extra canone”

sulla base dei listini di riferimento al netto del ribasso offerto, come riportato al successivo art. 21. Inoltre, il numero di lampade/punti luce esistenti eventualmente in eccedenza, scaturente dai progetti definitivi presentati dalla ditte, rispetto a quanto riportato nello studio di fattibilità posto a base di gara, saranno considerate alla stessa stregua di quelle/i aggiuntive/i, di cui alla suddetta formula. L’adeguamento del canone su base bimestrale per variazione di punti luce verrà effettuato a partire dal bimestre successivo alla variazione.

ART. 21 - INTERVENTI EXTRA CANONE

L’Amministrazione Comunale, a sua discrezione e previa sua richiesta, si riserva di richiedere all’Aggiudicatario di effettuare interventi di Manutenzione straordinaria o ampliamento, i cui corrispettivi saranno calcolati extra canone e non potranno superare l’importo del 30% i valori del canone annuo negli anni di durata dell’appalto, in base ai listini di riferimento ed al prezzo della manodopera, al netto dei ribassi offerti in sede di gara.

In aggiunta agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, oggetto di offerta, da effettuarsi con costi a carico dell’Aggiudicatario e ricompresi nel Canone, l’Amministrazione Comunale potrà discrezionalmente deliberare di effettuare interventi di Manutenzione straordinaria o ampliamento. L’esecuzione di tali interventi, se effettuati nel corso della durata del Contratto, potranno essere offerti all’Aggiudicatario, cui sarà corrisposto un pagamento extra-canone, oltre all’adeguamento del Canone come riportato all’art. 20.

(18)

18 Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei listini di riferimento di cui all’All. A, al

netto del Ribasso sui Listini.

La liquidazione degli interventi extra canone avverrà entro 60 giorni sulla base di regolare contabilità a lavori ultimati.

A seguito della richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione comunale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, l’Aggiudicatario potrà fornire all’Amministrazione comunale il preventivo dell’intervento. In mancanza di preventivo nel termine predetto, l’intervento si intenderà rifiutato dall’Aggiudicatario.

Gli interventi extra canone effettuati dal Concessionario durante l'annata gestionale considerata, saranno oggetto di contabilità separata.

Tutti gli oneri di gestione e manutenzione connessi con tale incremento di punti luce restano ad esclusivo carico del Concessionario.

Nel caso in cui, su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, si manifesti l’esigenza di estendere il servizio mediante la realizzazione di nuovi impianti, il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla predisposizione di progetti preliminari al fine di indicare all’Amministrazione Comunale gli interventi volti a soddisfare le mutate esigenze nel rispetto della presente convenzione. In questo caso e qualora consentito dalle norme vigenti, potrà essere autorizzato l’ampliamento sulla base di un preventivo e, nel caso di accettazione da parte dell’Amministrazione, il Concessionario dovrà anche elaborare a sua cura e spese anche i progetti definitivi ed esecutivi.

L’Ente Appaltante potrà affidare o meno l’esecuzione degli interventi al Concessionario con determina del Dirigente competente previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori che costituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e fatturazione delle prestazioni.

Analoga procedura potrà essere utilizzata per la richiesta e l'eventuale effettuazione di interventi di miglioria che si rendessero necessari sugli impianti. Nel caso di segnalazione operata espressamente dal Concessionario circa inderogabili interventi di lavori extra canone d'integrazione impiantistica da effettuarsi per riportare gli impianti in una configurazione conforme alle normative, l’Amministrazione dovrà rispondere ufficialmente entro quindici giorni dalla formulazione della richiesta. Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi extra canone che dovessero essere affidati al Concessionario, saranno da quest'ultimo realizzati gestendo a propria cura tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali

(19)

19 degli Enti preposti, etc. Ogni eventuale futura modifica e/o ampliamento della

consistenza degli impianti di Pubblica Illuminazione, che non sarà svolta direttamente dal Concessionario, dovrà avvenire previa comunicazione scritta al Concessionario stesso con lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno 60 giorni prima dell’inizio lavori, in modo da consentire a quest’ultimo di provvedere agli adeguamenti tecnici necessari compresa l’eventuale causa dell’ampliamento, con altre tecnicamente idonee. Resta comunque inteso che gli interventi extra canone di cui sopra, possono essere oggetto anche di rinegoziazione del partenariato con possibilità di prorogare la durata del partenariato, al fine di mantenere inalterato l’equilibrio economico finanziario, al posto del corrispettivo per le lavorazioni extra richieste dal Comune e approvate.

ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO Il concessionario è obbligato:

 a redigere il progetto esecutivo;

 a volturare le utenze elettriche di illuminazione pubblica ed intestarle a se stesso;

 ad eseguire a regola d’arte gli interventi e l’installazione dei nuovi impianti necessari per garantire il risparmio energetico;

 a finanziare gli interventi proposti in sede di offerta;

 ad ottenere autorizzazioni o licenze, comprensive delle spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti;

 ad assicurare la fornitura dei componenti oggetto di sostituzione, così come previsto nel piano di manutenzione;

 ad assicurare le garanzia di cui al presente schema;

 ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti;

 riconsegnare, allo scadere del contratto, gli impianti dati in partenariato, in perfetto stato di conservazione ed efficienza;

 contestualmente alla modifica/ampliamento della rete di pubblica illuminazione resterà a carico dell’impresa concessionaria la redazione degli elaborati nonché

(20)

20 l’aggiornamento delle planimetrie complessive della rete su base cartografica.

In particolare saranno a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti:

 Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente partenariato.

 Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e più generalmente per una corretta gestione degli impianti. Il Concessionario sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti in data di aggiudicazione dell’appalto e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto del presente partenariato.

 Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso del partenariato. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

 Oneri per progettazione, sicurezza e collaudo.

a) progettazione

Le progettazioni definitive ed esecutive di tutti i lavori previsti. Dovranno essere altresì sviluppate dal Concessionario le progettazioni preliminari relative agli interventi di ampliamenti e/o ristrutturazioni della rete di pubblica illuminazione che l’Amministrazione includerà nell’Elenco Annuale delle OO.PP per tutti gli anni di gestione e nel caso in cui tali lavori siano affidati allo stesso Concessionario questo dovrà anche elaborare la progettazione definitiva

(21)

21 ed esecutiva.

b) sicurezza

Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutte le opere.

c) collaudo

Il collaudo di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed onere del Concessionario.

 Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere. Il concessionario provvederà alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Resteranno a carico del Concessionario le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre cinque giorni da tale termine il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

 Ripristini. Al termine dei lavori il Concessionario si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste nel progetto e secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Comunale.

 Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera.

 Conduzione e assistenza tecnica. Spese per la conduzione e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione Comunale di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:

o misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;

o controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.

 Rapporti con altre ditte. Il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione

(22)

22 Comunale abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o

sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.

 Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti e/o sopravvenienti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione Comunale avesse a prescrivere.

 Verifica periodica della resa illuminotecnica. Da effettuarsi ogni anno, su almeno 3 punti luce individuati di comune accordo con il Responsabile del Comune. La resa illuminotecnica verrà confrontata con i valori minimi per il tipo di strada. Se i valori rilevati dovessero essere inferiori a quelli previsti indicati nella presente convenzione per il tipo di strada in questione il Concessionario ha l’obbligo di verificare tutto il tratto e sostituire i corpi illuminanti non a norma.

 Reperibilità. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica.

 Aggiornamento documentazione. Il Concessionario ha l'obbligo di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto informatico, secondo le specifiche fornite dall’Amministrazione, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno digestione del servizio.

 Sicurezza. Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione del partenariato e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di stipula della convenzione resteranno a carico dell'Amministrazione.

(23)

23

 Gestione dell’impianto. Per quanto concerne l’attività di gestione degli impianti, sono da considerarsi a carico del Concessionario e, quindi, comprese nel prezzo che sarà stato esposto per i predetti servizi in sede di offerta, le seguenti prestazioni:

 Approvvigionamento dell’energia elettrica. Il Concessionario dovrà acquistare o autoprodurre l’energia elettrica necessaria ad alimentare l’impianto di pubblica illuminazione e fornire all’Amministrazione al termine di ogni trimestre, il dettaglio dei consumi annuali e dei relativi oneri per l’adeguamento del costo dell’energia così come determinato dall’AEEG.

Qualora dalla consuntivazione annuale delle bollette elettriche, emergesse un risparmio minore rispetto alle previsioni dichiarate, ovvero un costo addizionale dovuto ad un maggior consumo (a parità di punti luce), gli oneri derivanti da tale mancato raggiungimento degli obiettivi posti di risparmio saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario. Allo stesso modo, le maggiori economie dovute ad un minor consumo rispetto agli obiettivi dichiarati, saranno di competenza del Concessionario. L’orario di accensione medio complessivo degli impianti di pubblica illuminazione, che dovrà essere garantito preferibilmente a mezzo di orologi astronomici, sarà di ca.

_____ ore/anno.

 Interventi di sostituzione. Il Concessionario dovrà effettuare le sostituzioni delle lampade previste nel progetto esecutivo assicurando in ogni caso i valori minimi previsti dalle norme tecniche di settore non ché delle leggi regionali. L’illuminamento dell’ambiente sarà misurato sul piano orizzontale alla quota di mt 1 dal piano di calpestio ed in asse con la sorgente stessa, secondo i parametri illuminotecnici stabiliti dalla classificazione delle strade e degli spazi pubblici.

 Controlli periodici. Il Concessionario dovrà gestire il servizio di rilevamento delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti con conseguente sostituzione delle lampade guaste. A prescindere da ogni segnalazione dei vigili urbani, di privati cittadini od altro, l'impresa dovrà organizzarsi per il servizio di sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti e per la riparazione di altri eventuali guasti in modo da intervenire autonomamente nel rispetto dei tempi minimi previsti dalla presente convenzione. Il Concessionario avrà quindi il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a

(24)

24 seguito di guasti o danneggiamenti anche se non imputabili a negligenza del

Concessionario stesso, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto stesso. Nella circostanza il Concessionario è tenuto ad espletare tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, ecc. Tutte le attività sopraindicate sono a completo carico del Concessionario e ricomprese nell’importo offerto. Il Concessionario è altresì obbligato a verificare costantemente la condizione di sicurezza degli impianti, la meccanica, elettrica e di isolamento nonché ad intervenire per effettuare attività di manutenzione ordinaria, sugli impianti per il mantenimento in normale stato di efficienza, compresa la sostituzione delle parti, cablaggi ed accessori necessari per il corretto funzionamento dell’impianto. Il Concessionario sarà tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza della "messa a terra" alle scadenze previste dalla normativa vigente.

ART. 23 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONCEDENTE

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le seguenti attività:

 il pagamento del canone nel rispetto degli art. 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

 l’adeguamento del canone (maggiorazione) nel rispetto dell’art. 3 Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto;

 il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione;

 l’occupazione temporanea della proprietà Comunale con gli attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dell’ampliamento ed ammodernamento nonché della manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione;

 la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

 il rilascio dei permessi di sua competenza all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi accollandosi le relative spese sempre limitatamente alle autorizzazioni di sua competenza;

(25)

25

 compiere nel più breve tempo possibile, tutte le attività di sua competenza necessarie al all'erogazione dei servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attività di sua competenza necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni;

 prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

 effettuare la consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le aree d'intervento necessarie all'erogazione dei lavori e servizi;

L’Amministrazione comunale si impegna altresì a:

 non disattivare e/o spostare le apparecchiature installate qualora per cause di forza maggiore ciò dovesse avvenire, l'Amministrazione comunale concedente deve darne comunicazione al Concessionario per mezzo raccomandata A.R., anticipata via fax, con almeno dieci giorni di anticipo;

 a rendere noto, in occasione, di eventuali pignoramenti, sequestri o diritti vantati da terzi nei confronti della Amministrazione Comunale, nelle forme opportune(ivi compresa apposita dichiarazione nei verbali dei relativi procedimenti) alle parti e dagli ufficiali procedenti che le Apparecchiature sono di proprietà del Appaltatore/Gestore, informando quest'ultimo tempestivamente per raccomandata A.R., anticipata via fax, delle relative esecuzioni;

 rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Concessionario relativamente alle apparecchiature su indicate;

 non rilasciare ad alcuno autorizzazione per eventuali allacci di illuminazioni tipo

“luminarie” e/o simili, sulle linee di Pubblica Illuminazione, in quanto le stesse, possono arrecare seri danni alle “Apparecchiature”, compromettendone il funzionamento, in difetto, eventuali danni alla stesse, causati da allacci abusivi, saranno addebitati a colui che ha commesso l’abuso, anticipati dall’Ente. Il Concessionario, su richiesta scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, durante il periodo di gestione del contratto, provvederà, alla collocazione di punti strategici finalizzati all’allaccio temporaneo di “luminarie” e/o manifestazione di interesse comunale con costo di esercizio a carico dell’ente.

 non modificare gli impianti nel corso della durata del partenariato nè introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in gestione.

(26)

26 L’Amministrazione Comunale si riserva con atto della Giunta Comunale, la facoltà di

concedere al Concessionario e/o a terzi, l’utilizzo dei pali della pubblica illuminazione esclusivamente come sostegno per la pubblicità (con esclusione del centro storico e pali artistici) stabilendo di volta in volta l’indennizzo che il richiedente dovrà corrispondere al Concessionario. Lo sfruttamento pubblicitario avverrà nel rispetto delle norme urbanistiche, della circolazione stradale e delle norme fiscali sulla pubblicità e previa autorizzazione da parte degli uffici tecnici e della Polizia Locale solo se tale possibilità non sia in contrasto con il piano degli impianti pubblicitari dell’Ente.

ART. 24 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;

b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del Concedente;

c) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del progetto;

d) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca del Partenariato;

e) la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse

f) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul Partenariato, sul progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

ART. 25 – DICHIARAZIONE E GARANZIE DEL CONCEDENTE Il Concedente dichiara e garantisce:

a) che l’aggiudicazione del Partenariato al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, inter alia, le disposizioni del Codice;

b) che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione del Partenariato al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

c) la piena disponibilità delle aree d'intervento.

(27)

27 ART. 26 – GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI

Il Concedente si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei finanziatori, dei crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto nei termini previsti dalla cessione dei crediti e in conformità alla legge applicabile.

Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.

Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni del credito dei finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del Partenariato, né le garanzie a favore del Concedente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione.

Salvo i casi di riequilibro, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

ART. 27 – RESPONSABILITA’ DEL CONCEDENTE

a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l’intera durata del Partenariato;

b) ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti comporti una lesione dell'equilibrio, il Concessionario avrà diritto al riequilibrio.

ART. 28 – SOSPENSIONE

ln caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

a. forza maggiore;

b. fatto del Concedente;

c. annullamento giurisdizionale o per fatto non imputabile al Concessionario;

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e in caso di lesione dell'equilibrio,

(28)

28 al riequilibrio.

ART. 29 - RIPARAZIONE GUASTI, SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO

Gli interventi di riparazione guasti e simili saranno gestiti come segue.

Riparazione guasti. Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti rilevati nel corso delle ispezioni notturne o in seguito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero su richiesta dei Servizi Tecnici, dovrà aver inizio entro i termini seguenti:

Tipo di guasto Termine

Punto luminoso isolato 72 ore

Tre punti luminosi consecutivi 72 ore

Guasto locale generalizzato che compromette

l’illuminazione di una o più vie 48 ore

Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti o incidenti, ovvero di altri eventi che possano compromettere la sicurezza degli utenti

24 ore

Numero telefonico per segnalazione guasti. All’inizio del servizio il Concessionario dovrà attivare e pubblicizzare a propria cura e spese un numero telefonico per segnalazione guasti da parte del Comune.

Di ogni segnalazione, cui seguirà riparazione secondo la tempistica di cui al punto precedente, dovrà essere consegnato un rapporto all’Amministrazione comunale concedente. I rapporti saranno consegnati tassativamente al protocollo generale dell’ente con cadenza mensile. Il modello di tale rapporto andrà concordato con la Stazione appaltante stessa che provvederà ad approvarlo unitamente ad eventuali ulteriori modalità di trasmissione in via telematica.

Reperibilità e pronto intervento. Per l’esecuzione di interventi urgenti la ditta appaltatrice dovrà attivare un servizio di emergenza per tutti gli interventi urgenti, attivo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7.

ART. 30 – INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Dalla data del verbale di consegna dei lavori che segue alla stipula del contratto ed al verbale di approvazione del progetto esecutivo decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori atti al raggiungimento del risparmio energetico garantito nonché

(29)

29 dei servizi aggiuntivi dichiarati in sede di offerta, pari ad un massimo di ____ giorni.

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dall’Amministrazione e dal D.L. entro il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione per iscritto fatta dal Concessionario alla Direzione dei lavori e all’Amministrazione stessa. Le ulteriori lavorazioni di messa a norma, adeguamento dei pali etc. potranno essere svolti dalla concessionaria durante l’intera durata di gestione del contratto.

ART. 31 – COLLAUDI

Il concessionario comunicherà per iscritto al Concedente le date proposte per l’inizio delle procedure di collaudo, conformemente a quanto previsto dai documenti di progettazione. Al concedente spetta, ai sensi delle previsioni del Codice, la nomina della commissione di collaudo o del collaudatore; costi ed oneri relativi al collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del Concedente.

Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel Codice.

ART. 32 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna.

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 33 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

ART. 34 - POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI L’Aggiudicatario dovrà sottoscrivere, per la durata dei lavori, una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che gli Apparati Tecnologici dovessero causare agli impianti di illuminazione pubblica, interessati dagli Apparati medesimi, con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00.

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30 ART. 35 - CESSIONE DELL’APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto di partenariato.

All’aggiudicatario è concessa la facoltà di cedere a terzi (agente) i crediti derivanti dal contratto in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di appalti pubblici, al fine di consentire di finanziare i costi dell’investimento.

ART. 36 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L’aggiudicatario sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

- dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

ART. 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicata per iscritto al Concessionario e all'agente, con l'attribuzione di un termine per inadempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, qualora:

i. il Concessionario abbia commesso violazioni tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o dell’erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

ii. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;

iii. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2, c.c.;

In pendenza del termine per inadempimento indicato nella diffida, il Concedente:

i. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;

ii. non potrà dar corso alla risoluzione;

iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi,

(31)

31 continuando a versare i relativi corrispettivi;

d) alla scadenza del termine per l'inadempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e all'agente;

e) alla scadenza del periodo di sospensione, ove i finanziatori non abbiano dichiarato l’intenzione di intervenire ai sensi dell’art. “Intervento dei Finanziatori”, il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione;

f) in caso di risoluzione della presente Convenzione, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati e non ancora versati per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, al pagamento dei lavori realizzati e delle somme anticipate a titolo di finanziamento, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un’

indennità non inferiore al 35% dell’importo complessivo contrattuale, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo degli eventuali costi di riparazione sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario;

g) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice.

ART. 38 - REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

a) In caso di:

i. ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi al Concessionario;

ii. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 90 giorni;

iii. fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 45 giorni.

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art 1454 c.c., assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a) o in caso di revoca del Partenariato per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, gli import di cui all’art. “Risoluzione del contratto”

lett. f;

c) l'efficacia della revoca o risoluzione del Partenariato sarà subordinata al pagamento

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