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DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N.149

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Academic year: 2022

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DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N.149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza

epidemiologica da covid-19 SINTESI PRINCIPALI MISURE

ARTICOLO 1

MISURA

Rideterminazione del contri buto a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali.

DESCRIZIONE

La misura interviene nuovamente sulla disciplina del CFP (Contributo a Fondo perduto) ampliando la platea dei beneficiari e le attività che possono beneficiare del contributo rispetto a quelle previste dall’art. 1 del D.L. n. 137/2020, attraverso l’inserimento di un nuovo e integrato Allegato 1 in sostituzione di quello precedente.

Sono sostanzialmente tre le novità principali:

l’estensione delle categorie di attività beneficiarie degli indennizzi, con nuovi codici Ateco;

l’aumento del contributo di un ulteriore 50 per cento, per alcuni operatori già beneficiari degli aiuti, colpiti da ulteriori restrizioni alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse;

la previsione di un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità.

Il comma 2 dell’art. 1, D.L. n. 149/2020 prevede difatti l’aumentato di un ulteriore 50% del contributo previsto dal decreto Ristori1 per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

In sostanza, per i predetti soggetti, la quota percentuale del contributo viene innalzata al 200%.

Nessun aumento delle percentuali di contributo è invece previsto per i soggetti che svolgono attività agrituristica.

I commi 4 e 5 sono dedicati ai soggetti che svolgono la loro attività all’interno di centri commerciali, in particolare:

• per i soggetti che rientrano tra le attività indicate nell’allegato 1, il contributo ulteriore è determinato entro il 30% della misura “maggiorata” previsto dall’articolo 1 del Dl 137/2020;

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• per tutti gli altri soggetti (diversi da quelli che rientrano cioè nell’allegato 1), il bonus è determinato entro il 30% del contributo “base” di cui all'articolo 25 Dl 34/2020 (quindi 30% del 100%).

In ogni caso il contributo per questi soggetti viene riconosciuto solo nell’anno 2021 previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate da uno specifico provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate (comma 11, articolo 1 del Dl 137/2020).

Resta comunque come presupposto di accesso al bonus la sussistenza del calo d fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ai corrispondenti dati del mese di aprile 2019 di almeno un terzo.

RISORSE FINANZIARIE

508 milioni di euro per il 2020 e 280 milioni di euro per il 2021

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ARTICOLO 2

MISURA

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020

DESCRIZIONE

Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm 3 novembre 2020 e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” è introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2.

L’ammontare del contributo è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 del

“decreto ristori 1” ed è calcolato secondo le percentuali stabilite in Allegato 2. Tra le attività ricomprese nel predetto Allegato 2 non rientrano quelle inerenti il settore agricolo.

RISORSE FINANZIARIE

563 milioni di euro per il 2020

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ARTICOLO 4

MISURA

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

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DESCRIZIONE

Per opera del presente articolo l’agevolazione è estesa ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall’articolo 8 del decreto Ristori alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

RISORSE FINANZIARIE

234 milioni di euro per il 2020 e 78 milioni di euro per il 2021

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ARTICOLO 5

MISURA

Cancellazione della secondo rata IMU

DESCRIZIONE

La norma novellata stabilisce che non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili e alle pertinenze in cui sono esercitate le specifiche attività riportate nell’Allegato 2 al decreto Ristori-bis, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n.

149/2020 (zone rosse).

RISORSE FINANZIARIE

38,7 MILIONI DI EURO PER IL 2020

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ARTICOLO 6

MISURA

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

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DESCRIZIONE

Viene estesa a tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 – tra cui gli agriturismi - e 2 al decreto “Ristori-bis” con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il differimento si applica a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; si ricorda che, prima dell’adozione dei DL “Ristori”, identica proroga era già stata riconosciuta dal decreto Agosto ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nell’individuare i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in commento, oltre a specificare che occorre prendere in considerazione i soli settori economici individuati dai codici ATECO indicati dai predetti allegati 1 e 2, si fa diretto riferimento all'art. 98, comma 1, DL n. 104/2020 c.d. Decreto Agosto, il quale a sua volta richiama tra i beneficiari anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, vale a dire i “soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilià dagli stessi”.

Beneficeranno dunque di tale proroga anche le imprese individuali e le società agricole che svolgono anche attività agrituristica il cui reddito d’impresa viene determinato forfetariamente - e che quindi si trovano in una delle cause di esclusione di applicazione degli ISA – in quanto soggetti inclusi nell’Allegato 1 del D.L. Ristori-bis.

RISORSE FINANZIARIE

35,8 milioni di euro per l’anno 2020

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ARTICOLO 7

MISURA

Sospensione dei versamenti tributari

DESCRIZIONE

A favore dei soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale dall’articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020, a coloro che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in

“zona rossa” è prevista la sospensione del versamento dei tributi

In particolare, tale norma prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

• ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

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• ai versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Ciò posto, dal tenore letterale della norma sembra che l’agevolazione operi solo per quei soggetti, con sede legale o operativa in una zona rossa, che esercitano esclusivamente le predette attività tra le quali quella alberghiera e di ristorazione, con esclusione quindi dell’attività agrituristica, seppure tale ultima attività prevede sia la somministrazione di pasti che l’ospitalità.

Tale interpretazione stride tuttavia con la ratio agevolativa della norma che dovrebbe tutelare i settori maggiormente colpiti, tra cui, quindi anche le attività agrituristiche; su tale questione Cia ha prontamente chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate che dovrebbe esprimersi nei prossimi giorni.

RISORSE FINANZIARIE

549 milioni di euro per il 2020

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ARTICOLO 8

MISURA

Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee

DESCRIZIONE

Si prevede che siano le ordinanze del Ministro della salute ad aggiornare le aree del territorio riferibili alle “zone arancioni” e “zone rosse”. A tal riguardo, per estendere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 nel caso di territori rientranti in “zone arancioni” e “zone rosse” per effetto di future ordinanze del Ministero della salute, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 340 milioni di euro per l’anno 2020 e 70 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, si stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo e a condizione che siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai Dpcm del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 (limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno2020).

RISORSE FINANZIARIE

340 milioni di euro per il 2020 e 70 milioni di euro per il 2021

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ARTICOLO 11

MISURA

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

DESCRIZIONE

Si dispone per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, esercenti come attività prevalente un'attività oggetto delle predette limitazioni e così come individuati dall’Allegato 1 del presente decreto legge, la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Ora, in base all'art. 11 del Decreto in esame la sospensione è applicabile anche ai versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dall’allegato 1. La sospensione non opera per i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali assistenziali dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro con unità produttiva operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex art. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone "rosse"), appartenenti ai settori economici individuati nella Tabella 2.

Considerato il "poco chiaro" ambito applicativo delle citate disposizioni è opportuno un intervento dell'INPS volto a risolvere la questione operativa.

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

RISORSE FINANZIARIE

206 milioni di euro per il 2020

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ARTICOLO 12

MISURA

Misure in materia di integrazione salariale

DESCRIZIONE

Si prevede espressamente, che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane introdotte dall'articolo 12 del DL n. 137/2020 (cd. Decreto "Ristori") siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 149/2020).

Il DL n. 137/2020 non disponeva nulla in merito alla data in corrispondenza della quale i lavoratori devono essere in forza per poter accedere alle ulteriori sei settimane di trattamento. Rimaneva, pertanto, il dubbio di dover fare riferimento ancora alla data del

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13 luglio 2020, indicata dall'INPS nella Circolare n. 115/2020 ai fini dell'accesso al blocco di diciotto settimane previste dal DL n. 104/2020 (cd. Decreto "Agosto").

Ora, il DL n. 149/2020 fuga ogni dubbio in merito, prevedendo espressamente che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, siano estesi ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, dunque, anche a coloro i quali siano stati assunti successivamente al 13 luglio 2020.

RISORSE FINANZIARIE

57.8 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro per 2021

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ARTICOLO 13-14

MISURA

• Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

• Bonus baby-sitting

DESCRIZIONE

Le due misure prevedono:

- limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cd. zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica. Per tali periodi di congedo usufruiti è riconosciuta, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

- Stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei vari DPCM. È previsto un limite di spesa complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS qualora emerga il superamento di tale limite di spesa procede al rigetto delle domande presentate.

- Sempre per quanto riguarda le cd. zone rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, è stata prevista per i genitori lavoratori, di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata Inps, o alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dai DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. La fruizione di detto bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione

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che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore - Detto beneficio si applica, anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione

di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei suddetti DPCM. Il bonus baby-sitting in argomento trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari, mentre non sarà riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

- Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Anche in questo caso c’è un limite di spesa di 7,5 milioni di euro oltre il quale l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate alla data della presente le relative procedure Inps non sono state ancora implementate.

RISORSE FINANZIARIE

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado: 54,5 milioni di euro per il 2020 e 31,4 milioni di euro per il 2021

Bonus baby-sitting: 7,5 milioni di euro per l’anno 2020

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ARTICOLO 21

MISURA

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

DESCRIZIONE

L'articolo prevede che agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del DL n. 137/2020 , che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del DL in esame, sia riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Si tratta dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si ricorda che i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del DL n. 137/2020 sono:

• le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

• le aziende produttrici di vino e birra;

• gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

Alla copertura finanziaria per il 2020, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante l’abrogazione del sostegno a Fondo perduto di cui all’articolo 7 del decreto-legge n.

137/200 (“Decreto ristori”).

RISORSE FINANZIARIE

112 milioni di euro per il 2020 e 226,8 milioni di euro per il 2021

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ARTICOLO 22

MISURA

Quarta gamma

DESCRIZIONE

La misura sostituisce integralmente quella prevista dal “Decreto Agosto” con la quale si introduceva un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Nella nuova disposizione normativa sono beneficiari del sostegno le organizzazioni dei produttori ortofrutticole riconosciute e loro associazioni mentre la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevede la concessione di un contributo volto al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale contributo (limite di spesa 20 milioni di euro per il 2020) sarà concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti. Nel caso di superamento del sopra citato limite complessivo di spesa, l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. I criteri e modalità di attuazione della misura, sono infine demandati ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

RISORSE FINANZIARIE

20 milioni di euro per il 2020

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ALLEGATI

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