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Aggiornamento del 9 luglio Risorse per azione art 3 comma 1 lettera B) Camera di Commercio unica delle Marche. Provincia di Ancona

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FONDO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI PER L’ACCESSO AL CREDITO “COVID19”

(Ex l.r, 10 aprile 2020, n. 13 della Regione Marche, D.D. n. 114/2020 ed ex l.r., 2 luglio 2020, n. 25) Aggiornamento del 9 luglio 2020

FINALITA’ DELLA MISURA La misura della Regione Marche è finalizzata all’abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese del territorio delle Marche per l’accesso al credito su finanziamenti in ogni caso garantiti da un Confidi.

IMPORTO PLAFOND COMPLESSIVO E SOGGETTO

GESTORE

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a euro 3.999.522,86 di cui euro 13.597,61 assegnati in diretta gestione al Confidi per la sola linea b). Il soggetto gestore della misura è Italia Com-Fidi Società consortile a responsabilità limitata.

La misura è poi stata integrata da risorse camerali e provinciali per ulteriori € 14.886,14 che devono essere collocate sulle imprese che hanno sede legale o unità operativa nelle seguenti provincie:

Risorse per azione art 3 comma 1

lettera B)

Italia Com-Fidi

Camera di Commercio unica

delle Marche

8.182,91

Provincia di Ancona

1.943,50

Provincia di Pesaro e

Urbino

1.699,90

Provincia di Macerata

2.719,85

Provincia di Ascoli Piceno

339,98

La dotazione assegnata al Confidi dalla Regione e dalla Camera di Commercio per complessivi € 21.780,52 può essere utilizzata su tutte le mPMI marchigiane mentre le singole dotazioni provinciali vanno impegnate su imprese che hanno sede legale e/o unità operativa nella specifica provincia.

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2 REQUISITI DEI SOGGETTI

BENEFICIARI FINALI DELLA CONTRIBUZIONE

Sono beneficiari finali del “Fondo emergenza Covid-19” i seguenti soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 aprile 2020 n. 13:

a) micro e piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n.

2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all’allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione di tutti i settori merceologici ammessi al regime de minimis;

b) lavoratori autonomi.

Al fine dell’accesso dei benefici del “Fondo emergenza Covid-19” comma 1, i soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;

b) avere sede legale o sede operativa nel territorio marchigiano ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.

c) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;

d) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;

e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;

f) i lavoratori autonomi devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall’accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell’attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.

g) Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall’impresa o lavoratore autonomo richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato (ad eccezione del requisito di cui al punto alla lettera c), poi verificato dai competenti Uffici della Regione), dal Confidi.

La verifica del possesso del requisito di cui al punto 1 lettera c) del presente paragrafo, avverrà tramite l'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte del Confidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese o lavoratori autonomi del campione soggetto a controllo.

L’esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra comporta la decadenza e la conseguente revoca dell’agevolazione da parte del Confidi.

SETTORI AMMISSIBILI Tutti i settori merceologici tempo per tempo ammissibili al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese” ai sensi della specifica del Fondo. Rimangono pertanto esclusi i seguenti settori di attività (Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007):

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca.

K - Attività finanziarie e assicurative.

O - Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria.

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico: produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

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3 CARATTERISTICA

DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

La concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui alla presente misura, è effettuata direttamente dal Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 12.000,00 per finanziamenti di importo massimo di euro 150.000,00;

b) la durata del finanziamento chirogarafario garantito dal Confidi può arrivare a un massimo di settantadue mesi, comprensivi di ventiquattro mesi di preammortamento;

c)

ilTAEG bancario di riferimento massimo a cui applicare l’abbattimento è del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potrà superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile.

Il costo della garanzia non può superare il pricing omnicomprensivo dello 0,40% calcolato in ragione d’anno: sulla stessa non potrà essere percepita altra remunerazione.

La concessione dei suddetti benefici è subordinata all’attestazione di avere subito conseguenze dall’epidemia Covid-19 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 e successive modificazioni.

Il Confidi può concedere i benefici di cui alla presente misura con riferimento ad operazioni ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda alla Regione da parte dei Confidi.

NORMATIVA CHE INSISTE SUL CONTRIBUTO E COMPLESSIVO PROCESSO

ISTRUTTORIO DELLE POSIZIONI IN RICHIESTA

 Richiesta e concessione del contributo

Le domande di contributo, debitamente sottoscritte e compilate, devono essere presentate all’Ufficio Commerciale a cura del Centro HDE competente per territorio tramite il modello richiesta contributo di cui all’Allegato A) della presente scheda il quale deve essere ricompreso nella pratica di garanzia e deve essere archiviato in Folium a cura dell’Ufficio Commerciale.

Una volta erogato il finanziamento ed acquisito a cura dell’Ufficio Commerciale il contratto di finanziamento e il connesso piano di ammortamento sottoscritto dall’impresa richiedente, il calcolo del contributo viene effettuato dal’Ufficio Commerciale, con il seguente criterio. Nel calcolo possono essere inclusi, oltre al valore degli interessi bancari attualizzati, il costo della garanzia per la sola componente dei “costi di struttura” nei limiti dello 0,40% annuo dell’importo garantito. Nel calcolo del contributo, il valore complessivo di tale costo percentuale annuo, unitamente ai “diritti di segreteria” una tantum per l’accesso al contributo, non potrà tuttavia superare, nel rispetto dello spirito della misura, il valore di un terzo del contributo complessivo.

Sempre a cura dell’Ufficio Commerciale la singola domanda va caricata sul portale web dedivato della Regione Marche sulla base delle infdicazioni fornite nell’Allegato B) alla presente scheda.

L’Ufficio Commerciale quindi comunica per iscritto alle imprese beneficiarie, tramite il modello Allegato C) alla presente scheda, l'importo del contributo in conto interessi attualizzato concesso espresso in valore assoluto (in import in euro concesso) e in regime «de minimis», facendo esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

 Rendicontazione

Il Confidi, nella veste di soggetto Gestore, deve impegnare presso i beneficiari finali i contributi concessi per il conto interessi e per i costi della garanzia entro il 31 dicembre 2020, salvo proroga,

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4 presentando, tramite l’Ufficio Contributi e Agevolazioni, la relativa rendicontazione tramite la modulistica messa a disposizione dalla Regione nel mese di gennaio 2021.

Nel caso in cui successivamente alla data di cui sopra le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

 Controlli e revoche

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

I soggetti beneficiari, le imprese, e il Confidi sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate oltrechè ad effettuare annualmente controlli a campione sul 5% delle posizioni concesse ai soggetti beneficiari.

In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il Confidi dovrà restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. Il Confidi manterrà dunque poi l’onere di effettuare, in via stragiudiziale e giudiziale, i recuperi sui contributi di specie successivamente revocati all’impresa beneficiaria.

DOCUMENTI INTEGRATIVI DA INTEGRARE ALLA PRATICA DI GARANZIA

Rispetto all’ordinaria documentazione richiesta sulle pratiche di garanzia, si devono acquisire agli atti i seguenti documenti:

 L’Allegato A – Modello di domanda contributo.

 Il contratto di finanziamento della Banca, sottoscritto dall’impresa beneficiaria ed annesso piano di ammortamento.

 Il D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

CODICE AGEVOLATIVO

RENDICONTATIVO  Ente: Cod. 046 Regione Marche.

 Cod. Agevolativo: Cod. 460 Voucher Regione Marche.

 Cod. Rendicontativo: Cod. 461 Voucher Regione Marche.

COSTI DI ISTRUTTORIA DEL

CONTRIBUTO  Contributi fino ad € 5.000,00: max € 500,00 + iva.

 Contributi da € 5.001,00 a € 12.000,00: max € 1.000,00 + iva.

AIUTI DI STATO E GESTIONE REGISTRO NAZIONALE AIUTI

DI STATO – RNA

La complessiva gestione del Registro Nazionale Aiuti di Stato ricade sul Confidi nella veste di soggetto Gestore e quindi il medesimo, prima della concessione del contributo dovrà curare anche l’acquisizione del codice COR sulla singola posizione in richiesta, da poi stampigliare sul modello di concessione del contributo – Allegato C) alla presente scheda – e anche le successive ed eventuali variazioni (COVAR).

Regimi di aiuto applicati alla misura.

 De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

 De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1408/2013 (Agricoltura).

 De minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 (Pesca Piscicoltura).

 Esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 17 e 22.

GESTIONE

AMMINISTRATIVA La complessiva gestione contabile e amministrativa del Fondo pro quota assegnato al Confidi resta in capo allo stesso, il quale, nella veste di Gestore della misura, deve altresì liquidare il singolo contributo che spetta alle imprese beneficiarie tramite bonifico bancario. Gli interessi attivi eventualmente realizzati sul Fondo devono essere capitalizzati sullo stesso.

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5 NOTA BENE Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia alla specifica normativa

di settore, tempo per tempo vigente, e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al caso di specie.

ALLEGATI In allegato alla presente scheda sono presenti i seguenti moduli:

 Allegato A – Modello di domanda contributo;

 Allegato B – Guida per il caricamento delle pratiche su portale web Regione Marche;

 Allegato C – Modello di concessione del contributo.

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