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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE+ASSEGNO UNICO UNIVERSALE+BONUS ASILO NIDO. A cura di Dott.ssa Fiore Valentina

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Academic year: 2022

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(1)

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE+ASSEGNO

UNICO UNIVERSALE+BONUS ASILO NIDO

A cura di

Dott.ssa Fiore Valentina

(2)

ANF: ASSEGNO

NUCLEO FAM.

(3)

NOZIONI GENERALI

3

L'assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione previdenziale a carico dell'INPS –

generalmente anticipata dal datore di lavoro - che viene erogata al lavoratore dipendente nel corso dell'attività lavorativa.

L'ANF ha la funzione di sostenere i nuclei familiari

composti da più persone ed i cui redditi sono compresi in fasce stabilite annualmente. Esso spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

L'erogazione dell'ANF è assicurata da un'apposita

gestione INPS finanziata con il pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo (Cassa Unica Assegni

Familiari: CUAF) interamente a suo carico. Il contributo non è dovuto per gli apprendisti.

(4)

NOZIONI GENERALI

4

Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini

equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile (art. 1, c. 20,

L. 76/2016, c.d. "Legge Cirinnà"). L'unione civile consiste nell'unione sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, alla quale lo Stato Italiano, grazie alla recente introduzione della Legge Cirinnà, ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.

(5)

5

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:

lavoratori dipendenti del settore privato;

lavoratori dipendenti agricoli;

lavoratori domestici e somministrati;

lavoratori iscritti alla Gestione Separata;

lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;

(6)

CONDIZIONIE PRESUPPOSTI

6

È necessaria la sussistenza dei seguenti condizioni e presupposti per il riconoscimento dell'ANF:

presenza di un nucleo familiare;

rispetto di determinati limiti di reddito;

Tipologia del nucleo familiare (presenza di inabili, vedovi, fratelli, sorelle, ecc.)

assenza di altro ANF o di altro trattamento di famiglia.

La prestazione è prevista in importi netti decrescenti per scaglioni di reddito crescenti e

cessa in corrispondenza di soglie di reddito di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

(7)

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

7

Il nucleo familiare è composto, a prescindere dall'essere o meno a carico e dall'essere conviventi, da:

richiedente l'assegno;

coniuge;

figli o equiparati non coniugati e minorenni o, se in condizione di infermità o di impossibilità a svolgere attività lavorativa, senza limiti di età.

fratelli, sorelle ed nipoti, non coniugati e minorenni o, se in condizione di infermità o di impossibilità a svolgere attività lavorativa, senza limiti di età, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti.

(8)

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

8

Si rammenta che per “equiparati” ai sensi dell’art.38 del DPR 26.4.1957, n.818, si intendono:

i figli adottivi ed affiliati;

quelli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

quelli nati dal precedente matrimonio del coniuge;

i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

i nipoti viventi a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati.

(9)

NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

9

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, sono considerati rilevanti al pari dei figli minori anche i figli

studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

Ai soli fini dell’individuazione dei nuclei numerosi è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Accertata poi la presenza del presupposto, entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell’assegno (al pari dei figli minori) i figli o equiparati tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

(10)

NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

10

Vanno invece esclusi, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso.

Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.

Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età, tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente

impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

(11)

STRANIERI

10

I familiari possono far parte del nucleo, a prescindere dal luogo di residenza, se il richiedente è cittadino,

alternativamente:

•italiano oppure di altro Stato UE;

•di uno Stato extraUE che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio, o che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Negli altri casi, i familiari di lavoratore straniero vengono inclusi nel nucleo solo se residenti in Italia.

Per includere i familiari residenti in Stati UE o convenzionati è tuttavia necessaria l'apposita autorizzazione INPS.

(12)

FAMILIARI RESIDENTI IN STATO EXTRA EUROPEO

12

Tunisia.

In virtù di specifiche convenzioni stipulate con l’Italia hanno diritto a percepire gli ANF per i familiari residenti all’estero anche i cittadini provenienti da:

Capo Verde;

Ex Jugoslavia

Bosnia;

Croazia;

Macedonia;

Slovenia;

Liechtenstein;

Principato di Monaco;

San Marino;

Svizzera;

(13)

ESCLUSIONI DAL NUCLEO FAMILIARE

13

Sono esclusi dal nucleo familiare

Coniuge legalmente ed effettivamente separato: la separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, l’effettività della separazione deve essere desumibile dalla

certificazione anagrafica;

Abbandono della famiglia: lo stato di abbandono della famiglia ai fini indicati è

comprovato. Oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell’autorità giudiziaria (ad es. provvedimento del giudice dell’accertamento dello stato di

abbandono) o di altra pubblica autorità;

Figli ed equiparati coniugati; il matrimonio fa conseguire uno «status» che di per se è capace di generare, alle condizioni prescritte, il diritto all’ANF per il proprio nucleo

familiare

(14)

DOMANDA

L'autorizzazione – che ha validità annuale - deve essere richiesta all'INPS esclusivamente mediante la procedura telematica tramite i nostri canali di Nova Servizi Assistenza Fiscale.

Nel caso di accoglimento della richiesta, l'INPS procede direttamente all'istruttoria della domanda rilasciando a noi una ricevuta (che inviamo tramite il nostro gestionale Arcadoc).

In caso di diniego, l'INPS trasmette provvedimento motivato, contro il quale il lavoratore può proporre ricorso al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni dalla comunicazione della reiezione, ma prima del ricorso è sempre meglio confrontarsi con noi per poter ovviare al diniego.

14

(15)

REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'ANF è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare, nel periodo di

riferimento, cioè nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per il quale viene presentata la domanda.

(16)

REDDITO

FAMILIARE

Il reddito familiare complessivo deve essere:

composto, per un importo minimo pari al 70%, da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili;

compreso tra quelli indicati nelle apposite tabelle INPS in vigore ed aggiornate ogni anno, reperibili sul sito www.inps.it.

Concorrono a formare il reddito familiarei redditi complessivi:

assoggettabili all'imposta sui redditi (IRPEF);

di qualsiasi natura, compresi, se superiori a €1.032,91 annui, i redditi esenti da imposta o i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Il Reddito derivante da attività di Collaborazione Coordinata e Continuativapuò essere sommato a quello da lavoro

dipendente al fine di stabilire il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente.

16

(17)

ESEMPIO N. 1

Reddito Complessivo nucleo familiare = €20,000,00 di cui

 €10.000,00 derivante da lavoro dipendente o da pensione

 € 10.000,00 derivante da altri redditi;

L ’Assegno del Nucleo Familiare non spetta in quanto il reddito da lavoro dipendente o da pensione è inferiore al 70% del reddito complessivo:

Calcolo (10.000,00x100): 20.000,00= 50%

(Reddito Lavoro Dipendente x 100) : Reddito Complessivo = Percentuale

(18)

ESEMPIO N. 2

Reddito Complessivo nucleo familiare = € 20,000,00 di cui

 €15.000,00 derivante da lavoro dipendente o da pensione

 € 5.000,00 derivante da altri redditi;

L ’Assegno del Nucleo Familiare spetta in quanto il reddito da lavoro dipendente o da pensione è superiore al 70% del reddito complessivo:

Calcolo (15.000,00x100): 20.000,00= 75%

(Reddito Lavoro Dipendente x 100) : Reddito Complessivo = Percentuale

(19)

ESCLUSIONE ANF

19

Per lo stesso nucleo familiare può essere concesso un solo assegno.

E ’ esclusa la doppia corresponsione dell'ANF

(20)

VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

20

Il richiedente deve segnalarci, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali

variazioni della composizione del nucleo familiare, al fine del ricalcolo dell'importo da corrispondere.

Ad esempio, in caso di matrimonio o nascita il lavoratore segnala la variazione del nucleo familiare che comporta riduzione o aumento dell'assegno.

(21)

CALCOLO E CORRESPONSIONE

21

L'INPS, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ANF, determina l'importo in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare, utilizzando tabelle appositamente predisposte.

L'importo calcolato dall’Istituto è messo a disposizione del datore di lavoro, che può prenderne visione attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale.

Sulla base dell'importo teoricamente spettante individuato dall’INPS, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

La somma corrisposta mensilmente non può comunque eccedere quella mensile indicata dall’Inps.

(22)

DECORRENZA E CESSAZIONE

22

Il diritto all'ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni necessarie per acquisirlo. Da questo momento il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il

pagamento.

Il diritto all'ANF cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni vengono a mancare (ad esempio: separazione legale del coniuge o conseguimento della maggiore età del figlio).

(23)

MODALITÀ DIPAGAMENTO

23

In via generale il datore di lavoro effettua il pagamento dell'ANF in occasione del pagamento della retribuzione, anticipando per conto dell'INPS la somma spettante e chiedendo, successivamente, il rimborso tramite il sistema di conguaglio con la denuncia contributiva mensile.

Se il datore di lavoro si rifiuta di corrispondere l'assegno, l'INPS, dopo avere effettuato nei suoi confronti tutte le opportune comunicazioni, segnala l'azienda all'ITL (ispettorato nazionale del lavoro)

Solo in caso di accertata impossibilità per il lavoratore di ricevere dal datore di lavoro quanto dovuto a titolo di prestazione familiare, la sede INPS competente provvede al pagamento diretto della somma.

(24)

RICHIESTA ANF ARRETRATI

24

Il diritto a percepire l'ANF può essere retroattivo di 5 anni, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'assegno (ad esempio dal 01/07/2020 al 30/06/2021).

Per ogni annualità di richiesta è sempre necessario allegare le

dichiarazione dei redditi, una busta paga, i documenti di riconoscimento del richiedente e dell’intero nucleo familiare.

Nel caso di richiesta di maggiorazione degli ANF per disabilità allegare verbale invalidità e legge 104

Nel caso di conviventi e di genitori separati o divorziati è necessaria

l’autorizzazione agli ANF 43 (che predisponiamo noi) e un’autocertificazione dell’ altro genitore che non percepisce/percepirà in futuro assegni

familiari

(25)

AUU: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

CORSO DI PATRONATO:

(26)

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

26

Da marzo 2022 è partito nella sua forma definitiva, per tutti, l’assegno unico universale che sarà erogato mensilmente dall’Inps, una cifra certa, con una maggiorazione dal terzo figlio e per figli con disabilità (vale anche per i minori in affidamento)

 L’accredito avviene sull’Iban del richiedente, oppure tramite bonifico domiciliato.

Per i percettori del Rdc la quota dell’assegno unico sarà dunque caricata sulla Carta RdC lo stesso giorno della ricarica della mensilità senza fare ulteriore

domanda.

(27)

Assegno per figli fino a 21 anni

27

L'assegno è riconosciuto mensilmente:

Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza.

per ogni figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

per ciascun figlio minorenne a carico;

per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purchè (si tratta di condizioni alternative) frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore 8.000 euro annui; sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;

per ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

(28)

A CHI E’ RIVOLTO :

28

L'assegno è riconosciuto ad entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza, spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, divorzio l'assegno, se manca un accordo, viene erogato al genitore affidatario mentre, nel caso di

affidamento congiunto o condiviso, l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.

In caso di figlio maggiorenne a carico l'importo può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia.

(29)

REQUISITI :

29

I genitori (o gli altri richiedenti) devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

avere la cittadinanza italiana o essere cittadini comunitari, o un suo familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;

essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, per l'intera durata del beneficio;

essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno

(30)

L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione ed

all'unificazione degli interventi alle famiglie con figli a carico, ricordando che lo stesso andrà a sostituire il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni, rimarrà pertanto in vigore il solo bonus asilo nido. Viene definito universale in quanto è garantito in misura minima a tutte le famiglie anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. L’importo viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario. È prevista: • una quota variabile che va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio

minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro.

(31)

I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:

• Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2022, l’Assegno è stato corrisposto a partire dal mese di marzo 2022 ed i relativi pagamenti sono stati effettuati dal 15 al 21 marzo circa.

• Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

• Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

(32)

FAQ

L’Isee è obbligatorio? No, la prestazione Assegno Unico ha

carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE. In tal caso, si ha diritto solo all’importo minimo (€ 50,00)

L’assegno unico concorre alla formazione del reddito

imponibile ai fini IRPEF? No, l’importo dell’assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, in quanto esente.

Quando verrà pagato l’assegno unico? Per le domande

presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno a essere erogati tra il 15 e il 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti

avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? L’assegno può essere pagato al solo

richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’assegno da parte del

secondo genitore è opzionale e deve essere dichiarato in fase di inserimento pratica nel nostro gestionale.

(33)

Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza?

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita.

Quindi 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari? Detrazioni e assegni familiari per i figli di età inferiore ai 21 anni non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo 2022.

Chi percepisce RDC da gennaio percepirà l’assegno unico?

No. Per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 i percettori di RDC continuano a ricevere l’integrazione di assegno

temporaneo. L’assegno unico verrà riconosciuto d’ufficio successivamente, su carta RDC a partire da marzo.

Chi deve presentare la domanda? Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

L’ assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? L’assegno può essere pagato al solo

richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore

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Chi ha il figlio con legge 104 articolo 3 comma 3, ma non presenta ISEE deve solo dichiararlo senza aggiungere altro? Sì. Non deve fare altro

Se uno dei due genitori percepisce Naspi e l’altro è dipendente, si ha diritto alla maggiorazione prevista per i due genitori con reddito?

Bisogna attendere la circolare che chiarirà questo aspetto in quanto al momento con reddito si intendono redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di impresa,

citando i vari articoli del TUIR che li prevedono e li disciplinano. Va precisato che la maggiorazione spetta solo nel caso di ISEE inferiore a 40.000.

Una ragazza madre che convive deve inserire dati del compagno anche se non è il padre? No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.

Se vivo con mia figlia, mia mamma e mio fratello nei componenti del nucleo devo indicare anche loro? Il nucleo è quello costituito con le regole Isee (anche se non lo presentano) quindi la risposta è affermativa.

Sono separata e abbiamo la custodia condivisa del bambino.

Come devo fare domanda? Può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’Iban dell’altro genitore.

Quanto dura la domanda per l’assegno unico? La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità

comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è

presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo

(35)

Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda? Può fare domanda uno dei genitori esercenti la

responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella

presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.

Che requisiti deve avere il figlio maggiorenne per avere diritto all’Assegno Unico? Deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea, 2)

svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, 4) svolgimento del servizio civile universale. Tali requisiti (ivi inclusa l’età) non si applicano ai figli maggiorenni disabili che

percepiranno comunque l’assegno

(36)

CORSO DI

PATRONATO

 BONUS ASILO NIDO

(37)

NOZIONE GENERALE

37

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la

prestazione.

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.

(38)

QUANTO SPETTA

38

Per il Bonus asilo nido, l’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2022, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità

erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima

mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,80 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro),

l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,30 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

(39)

QUANTO SPETTA

ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale frequenza asili nido.

(40)

EROGAZIONE DEL BONUS

40

Il bonus richiesto può essere erogato, nel limite di spesa indicato secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per

insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di

pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

(41)

DECADENZA

41

L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

 perdita della cittadinanza;

 decesso del genitore richiedente;

 decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

 affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda

(42)

NOZIONE GENERALE

42

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei

seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana;

• cittadinanza UE;

• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;

• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea ;

• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

• residenza in Italia;

• relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;

• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora

abituale nello stesso comune.

(43)

REQUISITI

DOMANDA

43

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti

preadottivi verrà presa in

considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in

famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

(44)

COME FARE DOMANDA

44

Il premio Asilo Nido può essere richiesto fino al 31 dicembre 2022.

DOCUMENTI NECESSARI

Per completare la richiesta del contributo per l’asilo nido occorre allegare la seguente documentazione:

attestazione dell’avvenuto versamento di almeno una mensilità, per asili nido privati o pubblici che prevedono un pagamento contestuale al mese di frequenza;

documentazione da cui risulti l’iscrizione del minore, o l’inserimento in graduatoria, per gli asili nido pubblici che r i c h i e d o n o il pagamento delle rette posticipato rispetto ai mesi di effettiva frequenza;

certificazione medica del pediatra che attesti la patologia del minore, per la richiesta di sostegno per assistenza domiciliare.

Il Bonus Nido è erogato direttamente al richiedente mediante bonifico domiciliato o accredito su conto corrente bancario/postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN

(45)

DOMANDA BONUS ASILO NIDO

45

struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nell’eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio/luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre/dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della

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