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GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA

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Academic year: 2022

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(1)

N. d'ord. 141 reg deliberazioni Prot. n. .2004/ 45.791

Impegno. ...

{

Cap. ...

Sez. ...

Tit. ...

Rubr. ...

Il Ragioniere Capo

GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA

Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 02/03/2004

L'anno DUEMILAQUATTRO, questo giorno DUE del mese di MARZO alle ore 11.00 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti Assenti

Giancarlo Corada Presidente X Biondi Giovanni

Vicepresidente

X

Dossena Marco

Assessore

X

Giubelli Francesco

Assessore

X Lazzari Fiorella

Assessore

X Polenghi Daniela

Assessore

X Saradini Lorenzo

Assessore

X Spotti Francesco

Assessore

X Toscani Giorgio

Assessore

X

Partecipa il Vice Segretario Generale della Provincia, Dott. Massimo Placchi

Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

NUOVO P.R.G. COMUNE DI DEROVERE - VERIFICA DI COMPATIBILITA' AL P.T.C.P. - COMMA 18 ART. 3 L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1

(2)

LA GIUNTA PROVINCIALE Vista la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/42;

Visto l’art. 74 lett.s) dello Statuto della Provincia;

Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l’art. 3 della l.r. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”;

Visto il P.T.C.P. approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 e pubblicato sul BURL Serie Editoriale Inserzioni n. 42 del 15 ottobre 2003, ai sensi dei commi 34, 35 e 36 dell’art. 3 della stessa legge;

Visto il Decreto regionale del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 19313 del 14 novembre 2003 – Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell’entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Cremona;

Preso atto che la Regione Lombardia con nota prot. n. 227053, ricevuta il 24/11/2003, ha trasmesso a questo Ente gli atti relativi al nuovo Piano Regolatore Comune di Derovere adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2001.

Preso atto, altresì, che il Sindaco di Derovere, a mezzo di lettera prot. n. 818 del 05/01/2004, ha richiesto alla provincia la verifica di compatibilità a P.T.C.P. di cui all’art. 3, comma 18, della l.r 1/2000 per lo strumento urbanistico in oggetto;

Considerata la Delibera di Giunta Provinciale n. 281 del 25/06/2002, avente per oggetto

“Nuovo P.R.G. Comune di Derovere – Parere” e già trasmessa al Comune e alla Regione come parere consultivo secondo quanto previsto dalla d.g.r. 21.12.2001 n. 7/7582 «Documento integrativo alle “Linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell’art. 3 della l.r.

1/2000” approvate con d.g.r. n. 39509 del 7 aprile 2000” e con la quale il Servizio Territorio ha acquisito i pareri dei competenti uffici provinciali in merito al suddetto P.R.G;

Considerato altresì che la documentazione ricevuta costituisce gli atti in oggetto e che il termine di legge per la verifica di compatibilità al P.T.C.P. dello strumento urbanistico in oggetto risulta essere il 04/04/2004;

Visti i pareri espressi e la relazione di sintesi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 in data 1.3.2004 dal Dirigente sulla regolarità tecnico-amministrativa;

Udito il parere del relatore;

Unanime;

DELIBERA

1 di prendere atto della proposta di nuovo P.R.G e di subordinare il parere favorevolesulla compatibilità di cui all’art. 3, comma 18, della l.r 1/2000 con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel P.T.CP. al recepimento delle prescrizioni parte integrante della presente deliberazione (15 pp., 1 cartografia, 1 tabella);

2 di dare mandato agli uffici di inviare la presente al Comune di Derovere;

3 di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità del presente atto che viene approvato all’unanimità.

(3)

PARERE PROVINCIALE ALLEGATO: PARTE INTEGRANTE deliberazione Giunta Provinciale.

OGGETTO: nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Derovere Verifica di compatibilità P.T.C.P. – comma 18 art. 3 l.r. 5 gennaio 2000 n. 1

PREMESSA

Il Comune di Derovere è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 51617 del 07/05/1985.

Il P.R.G è stata adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2001, pubblicato su B.U.R.L. Serie Editoriale Inserzioni n. 4 del 23/01/02 ed è pervenuto per le osservazioni di competenza con nota prot.n. 28208 del 04/02/2002 per il primo parere consultivo previsto ai sensi della D.G.R. 21/12/2001 n.7/7582 <<Documento integrativo delle “linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell’art.3 della L.R.1/2000” approvate con D.G.R. n.39509 del 7 aprile 2000 >> espresso con d.g.p. n. 281 del 25/06/2002 e successivamente trasmesso alla Regione e inviato al Comune come osservazione ai sensi dell’art. 9 della L.1150/42.

La Regione a sua volta, dopo la pubblicazione del P.T.C.P., con Decreto Regionale del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 19313 del 14 novembre 2003

“Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell’entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Cremona”, trasmette a sua volta alla Provincia tutta la documentazione in oggetto in data 24/11/2003 Prot. n. 227053.

A seguito dell’approvazione del P.T.C.P. con la d.c.p .n. 95 del 9 luglio 2003 e della sua pubblicazione sul BURL Serie Editoriale Inserzioni n. 42 del 15 ottobre 2003 è pervenuta la richiesta da parte del Comune di verifica di compatibilità al P.T.C.P. della Variante Generale al P.R.G. di Derovere ai sensi dell’articolo 3 comma 18 della L.R.1/2000 con nota prot. n. 818 del 05/01/2004 secondo la procedura individuata dal D.D.G.n. 19313 del 14 novembre 2003.

In proposito la scadenza di legge per la verifica di compatibilità al P.T.C.P. dello strumento urbanistico in oggetto risulta essere il 04/04/2004.

IL TERRITORIO E L’ECONOMIA

Il territorio di Derovere, immerso nella campagna cremonese, è geograficamente collocato in una posizione lontana dai maggiori assi viari della zona, ovvero la SP 27, anche “via Postumia” a nord e la SP 87 anche “via Giuseppina” a sud, e ciò ha pregiudicato lo sviluppo economico di questo comune che fino agli anni 50 viveva solo del settore primario. Tra il 1951 e 1981 l’agricoltura incomincia a meccanizzarsi e ciò comporta una diminuzione della richiesta di manodopera che non trovando un impiego alternativo emigra in forte quantità mettendo in crisi il bilancio demografico di Derovere. Questi fenomeni, uniti al basso tasso di natalità, che per altro tra il 1951 e 1996 si è registrato per l’intera provincia un decremento demografico complessivo del 13 %, hanno portato e porteranno sempre più ad un invecchiamento della popolazione, situazione che costituisce la causa ma anche l’effetto della difficile realtà economica non solo attuale ma anche futura; questo scenario potrà cambiare se nel medio termine nasceranno delle attività alternative che formeranno nuovi posti di lavoro. Ad oggi i presupposti per un possibile sviluppo economico non si sono ancora verificati. Contrapposto a questi fenomeni è l’immigrazione crescente di extracomunitari che si era manifestata in maniera considerevole intorno alla seconda metà degli anni ’80 per poi diminuire negli anni successivi fino al 1999 anno in cui 13 sono stati gli immigrati; del resto come si verifica in modo diffuso nella la campagna cremonese-casalasca, i nuovi immigrati hanno trovato impiego nelle cascine svolgendo lavori che oramai le nuove generazioni autoctone non compiono più, generando un inevitabile allontanamento della pluriennale tradizione contadina cremonese. La situazione demografica fotografata dalla Relazione tecnica del nuovo PRG, si rispetta fedelmente anche nel Documento Direttore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; infatti nel paragrafo 2.2 – “I caratteri della popolazione”, il comune di Derovere rientra nel gruppo di comuni in decremento demografico e con un basso livello di istruzione e con l’assenza totale dei servizi primari.

(4)

CONTENUTI DELLO STRUMENTO URBANISTICO

ll nuovo P.R.G. pur non prevedendo radicali trasformazioni dell’assetto territoriale e infrastrutturale locale rispetto al precedente strumento urbanistico, prevede una situazione diversa (come meglio specificato in seguito) per la localizzazione e la quantificazione delle aree industriali.

Modificata si presenta anche la capacità insediativa residenziale teorica prevista, ai sensi della L.R. 1/2001 è pari a 852 abitanti teorici, a fronte di una popolazione residente al 31.12.2000 di 350, mentre la dotazione di aree vincolate per standard urbanistici risulta nettamente maggiore rispetto al minimo di legge e decisamente migliorativa rispetto la situazione esistente. La dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale previste dal P.R.G.

del Comune di Derovere risulta essere pari a 212.62 mq/qb contro la dotazione minima di 18 mq/ab che la L.R. 1/2001 fissa per i Comuni con una popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente all’adozione del piano inferiore a 3.000 abitanti.

Il nuovo strumento appare inoltre, sia nelle N.T.A. che negli elaborati grafici, attento alla salvaguardia del territorio comunale sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale; questo è quanto emerge dalla tavole n° 4 “Analisi ambientale e carta dei vincoli” nella quale sono riportati gli elementi morfologici che caratterizzano il paesaggio (i corsi d’acqua, le zone umide, i filari, gli alberi isolati di alto fusto ed i dislivelli) e dalla tavola sulla quale sono riportate le tracce dlle centuriazioni romane, importanti testimonianze storiche che andrebbero regolamentate da una normativa più specifica rispetto quanto contenuto nell’articolo 38 delle N.T.A. Un altro aspetto di valorizzazione del territorio è costituito dalla previsione di percorsi ciclopedonali, peraltro conforme in larga parte al disegno provinciale del percorso della Postumia contenuto nel PTCP, il cui progetto preliminare non è stato ancora definito.

La normativa del nuovo strumento urbanistico si dimostra sensibile al recupero del patrimonio edilizio esistente, che si presenta molto degradato soprattutto a Ca’ dé Bonavogli ed a casalorzo Boldori.

I principali interventi previsti che possono interessare la Provincia, con particolare riferimento alla competenze di settore e di programmazione e pianificazione di “area vasta” attribuitele per legge regionale 1/2000 attraverso la predisposizione e approvazione del P.T.C.P., risultano essere:

1. PTCP E COMMERCIO– TERRITORIO (comma 32 art. 2; commi 25-40 art. 3; l.r. 18/97; l.r.

14/99)

2. VIABILITA’ - UTP; (comma 119 art. 3; D.lgs. 285/92 e d.p.r. 495/92)

3. AMBIENTE – ECOLOGIA (art. 18 della l.r. 21/93 e art. 20 del D.Lgs. 22/97; l.r. 14/98; l.r. 18/97)

ESITO DELLA VERIFICA

Lo strumento urbanistico considerato rispetto ai criteri e alle indicazioni del P.T.C.P.risulta essere:

c – COMPATIBILE CON PRESCRIZIONI

Nel caso in cui lo strumento urbanistico risulti COMPATIBILE al P.T.C.P. CON PRESCRIZIONI queste devono riferirsi ai seguenti temi: 1- applicazione del capo III della Normativa del P.T.C.P.; 2 - sicurezza ai sensi del D.lgs. 495/92 Regolamento Codice della Strada per le strade di competenza della Provincia; 3 - competenze provinciali ex l.r. 18/97, l.r. 14/99, ecc.).

Gli elementi prescrittivi, che costituiscono richieste di modifiche da recepire come ADEGUAMENTI ai sensi del comma 19 art. 3 l.r. 1/2000, da sottoporre al Comune di Derovere riguardano i punti 1, 2, 3, e sono qui riportati:

1a) Gli interventi proposti dal nuovo P.R.G. in oggetto configurano un dimensionamento produttivo complessivo di interesse esogeno, cioè di valenza sovracomunale, pari a mq 41.098 (vedi Allegato A). In ordine al sovradimensionamento rilevato nella proposta di nuove aree produttive, si chiede la riduzione della superficie di valenza esogena, attraverso la rimozione di parte delle previsioni di nuove aree produttive. L’area che si prevede venga stralciata dal Comune di Derovere, potrà trovare nuova collocazione all’interno del polo produttivo intercomunale nell’A.C.I. 11 (Documento Direttore, pag. 97) sulla SP 33 – in località S. Salvatore di Sospiro.

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La gestione dello sviluppo produttivo coordinata tra più comuni consente di attivare strategie di cooperazione che puntano all’offerta di siti concorrenziali, perchè più funzionali rispetto alle infrastrutture territoriali disponibili. Al contrario la localizzazione sul territorio di nuovi insediamenti che rispondono ai fabbisogni di sviluppo esogeni innesca dei meccanismi di forte concorrenzialità tra i comuni limitrofi e che spesso portano a ridurre i livelli di tutela territoriale e paesistico-ambientale.

1b) Negli elaborati del nuovo strumento urbanistico generale dovrà essere specificato che il comparto di espansione residenziale a nord-est di Derovere è di carattere sovracomunale ai sensi dell’art.9 della L.R.23/97 e per la sua attuazione seguirà la procedura prevista dall’art.10 della stessa legge e successive modifiche e integrazioni.

1d) Si ritiene opportuno completare l’adeguamento al Regolamento Regionale sul commercio n.

3/00, specificando nelle Norme Tecniche di Attuazione l’indicazione delle tipologie commerciali e merceologiche ammesse per ciascuna zona omogenea e ricordando che il

“Piano dello Sviluppo e Adeguamento della Rete di Vendita” provinciale”, approvato come piano stralcio del P.T.C.P. in adozione, non prevede nuove “Grandi Superfici di Vendita” o

“Centri Commerciali” per l’ambito territoriale cui appartiene Derovere e introduce soglie relativa alle medie strutture di vendita per l’individuazione della componente esogena di livello intercomunale dello sviluppo insediativo commerciale (art. 22.3 Normativa P.T.C.P.).

1f) Sarà opportuno prevedere una norma di tutela di integrazione specifica per il Dugale Delmona, già soggetto al vincolo “paesaggistico” e classificato dal P.T.C.P. come componente di secondo livello della rete ecologica e come tale governato dall’art. 16.8 della Normativa e rappresentato nella “Carta delle tutele e delle salvaguardie”.

2a) Negli elaborati grafici 05.b e 05.d è previsto l’azzonamento di un’area D2 (produttiva di espansione) sita in prossimità dell’intersezione tra la S.P. n° 28 e la S.C. d’accesso al Cimitero e dal capoluogo comunale.

Per l’accesso di detta area non è stata data alcuna indicazione.

Esaminando tale azzonamento si esprime parere positivo qualora l’accesso di tale comparto di aree non avvenga direttamente, tramite nuovo accesso a raso sulla S.P. n°

28 ma utilizzando unicamente l’esistente S.C. più sopra richiamata. Si esprime diversamente parere negativo all’utilizzo, come accesso delle aree della S.C. posta più a nord di quella in argomento.

2b) L’art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. disciplina il “Rispetto Stradale” disponendo, per quanto riguarda la loro delimitazione, il rinvio alle norme del Codice della Strada (e relativo regolamento).

Essendo la S.P. n° 28 “Gabbioneta - Derovere” e la S.P. n° 27 “Postumia” strade extraurbane secondarie ex art. 2 comma 3° lett. c) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 la relativa fascia di rispetto stradale deve avere (ex art. 26 comma 2° lett. c) D.P.R.

16.12.1992 n° 495) un’ampiezza minima (misurata dal confine stradale) di ml 30,00.

In base a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario che nell’art. 33 delle N.T.A.

venga fatta espressa menzione numerica dell’ampiezza di tale fascia.

All’interno della delimitazione del centro abitato (dove eventualmente previste) si propone di uniformare queste ultime a quelle in argomento.

2c) Nella tav. 04.a è prevista la possibilità di piantumare all’interno delle fasce di rispetto stradale; si ritiene necessario che nelle N.T.A. per le piantumazioni all’interno delle fasce di rispetto stradale siano richiamate le relative norme del Codice della Strada e del relativo regolamento applicativo.

2d) Esaminati gli elaborati grafici si ritiene necessario che la fascia di rispetto stradale della S.P.n° 27 “Postumia” venga comunque evidenziata, anche solo come linea di arretramento per l’edificazione, nelle varie tavole di P.R.G. ed in particolare venga

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espressamente indicata sull’area azzonata a "VERDE PRIVATO” posta in fregio alla S.P.

medesima (tav. 05.d e 05).

3b) Art. 15 N.T.A.: sarebbe opportuno far rilevare che il taglio di boschi non viene autorizzato dal Comune ma spetta alla Provincia nei territori esterni ai Parchi e alle Riserve Naturali ed all’Ente gestore dei medesimi nel caso di boschi collocati all’interno del loro perimetro, ai sensi della normativa forestale regionale LR 8/76 e sotto l’aspetto paesistico ai sensi del D.Lgs 490 del 29.10.99 e della LR 18/97.

Si segnalano inoltre come INDICAZIONI per i futuri atti di pianificazione comunale del Comune di Sospiro i seguenti contributi:

1c) Il nuovo P.R.G. del Comune di Derovere non risulta aver redatto il Piano dei Servizi come previsto dall’ art. 7, comma 3, della l.r. 1/2001. Il Comune di Derovere dovrà provvedere con successivi atti di pianificazione a produrre il documento di piano richiesto dalla legge regionale, considerando le istanze di aggregazione intercomunale dei servizi proposte dal P.T.C.P.

1e) La recente l.r. 1/2001 ha fatto obbligo di quella disposizione metodologica, già prevista dal P.T.C.P., per la quale la perimetrazione del centro storico e dei nuclei di interesse storico, artistico e ambientale, deve tener conto della cartografia di prima levata dell’Istituto geografico Militare Italiano, motivando eventuali ampliamenti o riduzioni. Il P.R.G. dovrà essere integrato da uno studio particolareggiato del centro storico secondo i criteri della L.R. 1/2001.

1g) Il Comune di Derovere dovrà procedere a un adeguamento dello studio geologico al fine di poterlo rendere conforme, secondo le procedure di legge, rispetto alle disposizioni della D.G.R. 6 agosto 1998 n. 6/37918 e succesive integrazioni secondo la D.G.R. 29 ottobre 2001 n. VII/6645.

Nelle more dell’adeguamento dello studio geologico, ogni ulteriore previsione insediativa nel territorio comunale di Derovere, sarà valutata per l’aspetto geologico ed idrogeologico sulla base delle informazioni e delle cartografie tematiche a disposizione di questa Amministrazione.

1h) E’ opportuno provvedere ad inserire in normativa i contenuti dell’articolo 18 della Normativa del P.T.C.P., che acquisisce i parametri introdotti dall’A.S.L. di Cremona nelle

“Linee guida in merito alle distanze tra centri abitati e allevamenti” – delib. N. 50 del 19 gennaio 2001.

Nello specifico, l’art. 18 della Normativa del P.T.C.P., stabilisce la distanza tra le zone C e gli impianti degli allevamenti, pari a 200 ml se bovini, e 600 ml se suini e parimenti fissa in 100 ml quella tra le aree D ed ogni tipo d'impianto zootecnico. Concludendo, la norma, ha un carattere di reciprocità, tra gli usi, le destinazioni d’uso del suolo, gli impianti zootecnici posti nel medesimo comune e in quelli adiacenti.

3a) Art. 28 02.2) delle NTA “Non sono consentiti i seguenti ecc.”, allo scrivente ufficio pare eccessivo vietare l’ammasso anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura in quanto anche l’accumulo momentaneo di roto-balle legna ecc verrebbero ad essere negati con grossi problemi per la normale pratica agronomica.

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Di seguito si riportano per esteso i pareri suddivisi per tematismi, che si ritiene possano essere inviati al Comune a supporto delle prescrizioni espresse o in subordine come indicazioni e indirizzi per successivi interventi di pianificazione urbanistica.

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – adozione d.c.p. n. 4 del 16 gennaio 2002 ai sensi comma 31 art. 3 l.r. 1/2000

Grandi progetti di rilevanza sovracomunale

Il territorio comunale di Derovere non è interessato da grandi progetti infrastrutturali di rilevanza sovracomunale, così come individuati nel Documento Direttore e nella “Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture” ed eventualmente posti in salvaguardia nella “Carta delle tutele e delle salvaguardie” del P.T.C.P..

Insediamenti artigianali ed industriali

Le previsioni introdotte dal nuovo strumento urbanistico, sostanzialmente differenti rispetto al precedente PRG, interessano le aree produttive. Il PRG del 1985, infatti, non prevedeva delle zone D1, mentre le uniche aree produttive erano le “E4” ossia zone agricolo produttive ed ambientali, ed inoltre prevedeva una sola zona di espansione produttiva a ovest della SP 28 che attraversa in senso nord-sud il territorio collegando la via Postumia con la Giuseppina. Negli ultimi diciasette anni, pur rimanendo il settore primario quello principale, si sono insediate sul territorio, in zone E, alcune attività produttive, di cui alcune localizzate in aree non particolarmente idonee ad una tale destinazione: nel capoluogo, a sud del centro abitato ad esempio, è presente un capannone per la produzione di inerti che insiste su area di circa mq 12.000 mq classificata nel nuovo P.R.G. come D1, di cui solo circa il 10% è occupata, e il rimanente 90% è pertinenziale rispetto all’attività in essere; quest’ultima, essendo adiacente ad una zona residenziale di recente costruzione e prospiciente una zona di espansione residenziale, è collocata in una posizione non ottimale, rispetto ai criteri localizzativi del PTCP, che predilige la compattazione delle aree per zone omogenee.

Nel nuovo strumento urbanistico le uniche aree di espansione produttiva D2 sono previste e concentrate nel capoluogo, a est della SP 28, e divise in due comparti prospicienti alla strada Bonavogli-Derovere, mentre la precedente zona D2, non confermata nel nuovo piano, era ad ovest della SP, come specificato in precedenza. Si osserva che dalla Tavola n° 0.5.b di azzonamento del comune di Derovere, la mancanza della perimetrazione del piano attuativo ingenera problemi di interpretazione: il disegno delle aree D2 porterebbe ad identificare quattro aree, due a nord della strada vicinale vecchia di Derovere e due a sud anziché come è logico pensare solo a due comparti.

L’orientamento perseguito dal P.T.C.P. sulle zone produttive è finalizzato ad un contenimento del consumo di suolo agricolo e a una razionalizzazione degli insediamenti in termini di efficenza localizzativa (accessibilità; compatibilità fisico - ambientale; costi urbanizzativi; ecc.) e dimensionale (capacità di sostenere l’indotto; evitare la polverizzazione degli insediamenti in mancanza di una effettiva domanda di aree), subordinando l’urbanizzazione e l’utilizzo di nuove aree industriali al completamento di quelle urbanizzate ma non ancora utilizzate, prevedendo la rimozione delle aree industriali in eccesso o con localizzazione non idonea dal punto di vista fisico- naturale, urbanistico e infrastrutturale e promuovendo l’investimento comune delle risorse disponibili sulla realizzazione di poli industriali sovracomunali di livello intercomunale o provinciale.

Il P.T.C.P. al fine di favorire l’efficace gestione delle aree industriali effettua una loro suddivisione in tre categorie: a valenza comunale, poli di interesse intercomunale, poli di interesse provinciale.

Tale suddivisione si articola relativamente alla distinzione tra la componente endogena ed esogena dello sviluppo insediativo di carattere produttivo: quella endogena è di valenza locale e di competenza comunale e riguarda l’insieme delle espansioni e dei completamenti insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine ed effetti all’interno di un singolo comune; quella esogena, di valenza sovracomunale e di competenza della Provincia, riguarda l’insieme delle espansioni insediative necessarie a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine all’esterno di un singolo comune ed hanno effetti sui sistemi territoriali, ambientali e socio-economici di più comuni.

Nel caso del comune di Derovere, l’ area produttiva esistente (ex zona E ora zona D1) localizzata a est del capoluogo e quella a sud-est di Ca’ de’ Novelli non sono ancora sature, ma essendo

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adiacenti ad attività esistenti si considerano legate all’ampliamento delle stesse e pertanto ai sensi dell’art. 22.2 comma d. assumono carattere endogeno.

Di seguito si riporta la valutazione della componente esogena del Comune di Derovere, con riferimento alla strumentazione urbanistica vigente:

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c. Valutazione della componente esogena (valori in mq.) Superficie

territoriale (Ste + Stp)

Superficie territoriale edificata

(Ste)

Classe Massima superficie endogena

Sup. di ampliamento

attività esistenti

Superficie non utilizzata prevista

dal comune (Stp)

Superficie esogena in

eccesso

(1) (2) (3) (4)*

60.062 0 1 20.000 0 60.062 40.062

(1) Superficie urbanizzata utilizzata

(2) Viene indicata la classe a cui il comune appartiene rispetto al valore della Ste (Vedi Normativa, Art. 22 comma 2 lett. b).

(3) Superficie territoriale delle aree previste definibile come endogena, calcolata secondo le indicazioni contenute nell’Articolo 22 comma 2 della Normativa del PTCP.

(4) Superficie territoriale che assume una valenza esogena.

Premessi i criteri di valutazione secondo i quali opera il P.T.C.P., l’analisi del nuovo strumento urbanistico, da’ adito ad alcune considerazioni di seguito riportate.

− Localizzazione (Documento Direttore: Appendice A). I siti delle aree di espansione in oggetto, ricadono tutti in un ambito individuato dal P.T.C.P. (vedi “Carta delle Opportunità Insediative”) interno alla “Unità di paesaggio agricolo della pianura cremonese-casalasca”, e come tale classificata D5 per categoria di compatibilità fisico - naturale, cioè “compatibile con tutti gli usi del suolo e idonea all’agricoltura intensiva”.

Morfologia insediativa (Normativa: art. 20.3). I nuovi comparti di espansione produttiva D2, individuati nelle Tavola n° 05.b del nuovo PRG, risultano essere isolati, rispetto agli insediamenti esistenti; questa previsione non è coerente rispetto ai criteri localizzativi del P.T.C.P., secodo il quale gli insediamenti si dovrebbero collocare in adiacenza all’abitato, al fine di ottenere forme compatte evitando così lo spreco inutile di suolo agricolo.

Dimensionamento (Normativa: art. 22.2). L’orientamento espresso dal P.T.C.P, rinvenibile nell’art. 22.2 della Normativa, individua, nel dimensionamento dell’offerta insediativa degli enti locali, un livello di valenza comunale, endogeno, da un livello di valenza sovracomunale, esogeno. Per la classe dimensionale 1 dei Comuni in cui ricade Derovere, ovvero nei quali la superficie delle aree produttive edificate è inferiore ai 40.000 mq (vedi Allegato A, Ste pari a 34.523 mq), la componente endogena dello sviluppo può raggiungere i 20.000 mq.

Il dimensionamento, previsto dal nuovo strumento urbanistico, delle aree produttive non utilizzate di Derovere è pari a circa mq. 85.954 mq di cui 20.000 mq costituiscono la componente endogena, cioè locale dello sviluppo, mentre 41.098 mq costituiscono quella esogena. Questo dato è già “al netto” dei quantitativi relativi alle aree messe a disposizione per futuri ampliamenti di attività già esistenti, che sono considerati endogeni ai sensi dell’art. 22.2.d.

In conclusione, il dimensionamento della zona D2 - aree produttive di espansione - pari a 60.000 mq, non risulta giustificato dalle prospettive reali di espansione produttiva del Comune di Derovere; si configura, pertanto, un comparto di rilevanza sovracomunale.

Ciò rilevato si prescrive quanto segue:

a) Gli interventi proposti dal nuovo P.R.G. in oggetto configurano un dimensionamento produttivo complessivo di interesse esogeno, cioè di valenza sovracomunale, pari a mq 41.098 (vedi Allegato A). In ordine al sovradimensionamento rilevato nella proposta di nuove aree produttive, si chiede la riduzione della superficie di valenza esogena, attraverso la rimozione di parte delle previsioni di nuove aree produttive. L’area che si prevede venga stralciata dal Comune di Derovere, potrà trovare nuova collocazione all’interno del polo produttivo intercomunale nell’A.C.I. 11 (Documento Direttore, pag. 97) sulla SP 33 – in località S. Salvatore.

La gestione dello sviluppo produttivo coordinata tra più comuni consente di attivare strategie di cooperazione che puntano all’offerta di siti concorrenziali, perchè più funzionali rispetto alle infrastrutture territoriali disponibili. Al contrario la localizzazione sul territorio di nuovi insediamenti che rispondono ai fabbisogni di sviluppo esogeni innesca dei meccanismi di forte

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concorrenzialità tra i comuni limitrofi e che spesso portano a ridurre i livelli di tutela territoriale e paesistico-ambientale.

Insediamenti Residenziali e Dimensionamento del Piano

Insediamenti residenziali - Il tessuto edificato residenziale del Comune di Derovere risulta compatto ma molto degradato; queste sono state le inevitabili conseguenze dell’ andamento demografico in negativo che si è contraddistinto negli ultimi 50 anni.

E’ stata la bassa richiesta residenziale che ha permesso di salvaguardare l’antica struttura urbanistico-edilizia compatta, ma che purtuppo ha inevitabilmente “congelato” per diversi anni lo stato dei luoghi, non apportando in essi migliorie e ristrutturazioni. Nelle previsioni del vecchio PRG si prevedevano aree di espansione residenziale oltre che nel capoluogo anche nelle frazioni circostanti; tali aree, rimaste inedificate, non sono state riconfermate nelle nuovo PRG. La costante diminuzione demografica, dovuta alla consistente emigrazione, alla bassa natalità e il conseguente invecchiamento della popolazione, hanno comportato infatti un basso sviluppo abitativo, e un deterioramento del patrimonio edilizio esistente.

Il nuovo PRG oltre a promuovere il recupero dell’esistente, concentra le aree residenziali di nuova espansione a nord di Derovere - presenti, anche se con dimensioni diverse, anche nel precedente piano - e a ovest di Cà de’ Novelli, evitando in questo modo un inutile spreco del suolo agricolo nelle altre frazioni dove non c’è una reale possibilità di sviluppo abitativo. Le nuove espansioni residenziali sono state individuate in comparti perimetrali o interclusi nell’edificato, coerentemente a quanto definito da PTCP.

Considerati i criteri di valutazione secondo i quali opera il P.T.C.P., l’analisi del Nuovo PRG di Derovere, da’ adito ad alcune considerazioni di seguito riportate relativamente alle zone C, quelle che riguardano un effettiva trasformazione del territorio da agricolo a urbano:

− Localizzazione (Documento Direttore: Appendice A): I siti delle aree di espansione in oggetto, ricadono tutti in un ambito individuato dal P.T.C.P. (vedi “Carta delle Opportunità Insediative” e Allegato n. 2) interno alla “Unità di paesaggio agricolo cremonese-casalasco”, e come tale classificata D5 per categoria di compatibilità fisico - naturale, cioè “compatibile con tutti gli usi del suolo e idonea all’agricoltura intensiva”.

− Morfologia insediativa (Normativa: art. 20.3):. Le zone omogenee di espansione residenziale C, individuate nelle Tavv. N° 05.a, 05.b e 05.c, risultano essere o intercluse – o perimetrali, rispetto agli insediamenti esistenti, mentre nessuna di esse è isolata, coerentemente alle indicazioni del P.T.C.P. che privilegiano per lo sviluppo insediativo le forme compatte a quelle frammentate.

Dimensionamento: capacità insediativa (Normativa: artt. 20.2, 22.1, Appendice A). Le nuove zone di espansione residenziale indicate come C comportano, complessivamente, un consumo di suolo per una superficie territoriale pari a 43.240 mq (vedi Relazione pag. 48).

Per il calcolo della capacità insediativa teorica non sono stati messi a disposizione i dati necessari per una verifica della stessa; ad esempio, a pag. 51 della relazione tecnica al punto a1) si quantifica in un 10% il numero degli abitanti insediabili a seguito di un possibile incremento della volumetria o della superficie utile risultante da interventi di recupero urbanistico e mutamenti d’uso. Questa percentuale forfettaria, è molto empirica in quanto il dimensionamento deve essere calcolato ipotizzando che tutte le previsioni contenute nello strumento urbanistico si realizzino, e pertanto la quantità di cui sopra deve essere quantificata sulla base della superficie o volumetria delle zone di recupero.

Il nuovo P.R.G. non può essere valutato in termini di previsioni insediative a rilevanza sovracomunale, (componente esogena dello sviluppo insediativo – art. 21 Normativa P.T.C.P.) in quanto la capacità insediativa della variante, calcolata coerentemente ai criteri dell’art. 19 L.R. 51/75 come sostituito dall’art. 6 della L.R. 1/2001, non contiene tutte quelle componenti di analisi previste nell’Appendice A della Normativa del P.T.C.P. e sintetizzate nel “Modulo per il calcolo della capacità insediativa”. Ciò infatti non consente la distinzione tra elementi di sviluppo endogeno, di competenza comunale, ed elementi di sviluppo esogeno, di interesse sovracomunale, nella pianificazione dello sviluppo insediativo residenziale locale. Considerando che la capacità insediativa residenziale teorica prevista dal strumento urbanistico è pari a 852 abitanti teorici, a fronte di una popolazione residente, al 31.12.2000, di 350 abitanti, ciò significa un incremento teorico del 143% circa. Il dato evidenzia il sovradimensionamento del nuovo

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abitative del Comune di Derovere. In particolare si riconosce un carattere sovracomunale al comparto di espansione residenziale collocato a nord-ovest del capoluogo avente una superficie pari a 33.655 mq. Ciò rilevato si pone al nuovo P.R.G. la seguente PRESCRIZIONE:

b) Negli elaborati del nuovo strumento urbanistico generale dovrà essere specificato che il comparto di espansione residenziale a nord-est di Derovere è di carattere sovracomunale ai sensi dell’art.9 della L.R.23/97 e per la sua attuazione seguirà la procedura prevista dall’art.10 della stessa legge e successive modifiche e integrazioni.

Piano dei Servizi

La l.r. 15 gennaio 2001 n. 1 all’art. 7 prescrive che i Piani Regolatori Generali contengano un Piano dei Servizi che documenti lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti e di quelli previsti dallo strumento urbanistico da realizzare nel periodo di operatività dello stesso, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità, nel rispetto del Programma Regionale di Sviluppo, dei Piani Territoriali regionali o sovracomunali. La Regione ha approvato con d.g.r. 7/7586 del 21/12/2001, come previsto dall’ art.

7, comma 3, della l.r. 1/2001, un documento contenente i criteri per la redazione del Piano dei Servizi che fornisce ai Comuni le indicazioni operative di supporto alla formazione di questo nuovo strumento.

Analizzando lo stato demografico del comune di Derovere, pare chiara la necessità di offrire alla popolazione un livello di servizio più adeguato, ottenibile attraverso la costituzione di forme associative. Per i comuni di piccoli dimensioni, come quello di Derovere, in cui a causa delle limitate risorse organizzative e finanziarie, risulta difficile soddisfare le domande e i bisogni delle popolazioni amministrate, il PTCP promuove la formazione di aggregazioni (Aree di Coordinamento Intercomunale – ACI -) finalizzate al raggiungimento di una maggiore efficienza ed una migliore qualità degli interventi e delle prestazioni fornite. Secondo la proposta dal PTCP, il Comune di Derovere rientra nell’ACI 11, composta dai comuni di Stagno Lombardo, Cella Dati, Pieve d’Olmi, San Daniele Po e Sospiro (tabella 4.2- paragrafo 4.2.3. del Documento Direttore).

Tabella 4.2 – Elenco dei comuni per Area di coordinamento intercomunale di appartenenza

ACI Comuni di appartenenza Popolazione al

31/12/02 11 Stagno Lombardo, Cella Dati, Derovere, Pieve d’Olmi, San Daniele Po,

Sospiro.

8.320

Ciò premesso si rileva pertanto la seguente indicazione:

c) Il nuovo P.R.G. del Comune di Derovere non risulta aver redatto il Piano dei Servizi come previsto dall’ art. 7, comma 3, della l.r. 1/2001. Il Comune di Derovere dovrà provvedere con successivi atti di pianificazione a produrre il documento di piano richiesto dalla legge regionale, considerando le istanze di aggregazione intercomunale dei servizi proposte dal P.T.C.P.

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Insediamenti commerciali

Con d.c.p. n. 4 del 16 gennaio 2002 è stato adottato, ai sensi del comma 31 dell’art. 3 L.R. 1/2000, il P.T.C.P., ed è stato approvato, come stralcio dello stesso P.T.C.P., il “Piano dello Sviluppo e Adeguamento della Rete di Vendita” che definisce, in coerenza con il contesto provinciale, la razionalizzazione localizzativa e dimensionale delle strutture commerciali sulla base delle indicazioni e prescrizioni della L.R. 14/99 e R.R. 3/2000. Il "Piano per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita" costituisce lo strumento di attuazione del P.T.C.P. nell'ambito delle competenze della Provincia in materia di commercio e ne segue l’iter di approvazione per esplicare i suoi effetti sulla programmazione commerciale comunale.

Per quel che concerne lo sviluppo urbanistico-commerciale, il nuovo PRG del Comune di Derovere non individua in azzonamento delle aree di tipo commerciale. In Normativa l’art. 17, specifica i settori merceologici e gli standards monetizzabili, e per ogni zona omogenea, dove sono specificate le destinazioni non ammesse, vengono considerate anche le attività commerciali; dalla

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lettura degli artt. dal 19 al 30 si evince che su tutto il territorio non sono ammesse delle grandi superfici di vendita, coerentemente con le previsione del PTCP, mentre sono consentiti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita.

Risulta assente, tuttavia, l’indicazione delle tipologie commerciali e merceologiche ammesse per ciascuna zona omogenea, come richiesto dal Regolamento Regionale n. 3/00 e dal “Piano dello Sviluppo e Adeguamento della Rete di Vendita” provinciale; ovvero deve essere specificato se nelle medie strutture di vendita si insedieranno settori merceologici di tipo alimentare o non alimentare, in quanto per gli ui o gli altri sono definite componenti endogene o esogene diverse sulle quali l’amministrazione provinciale si andrà ad esprimere.

Si osserva pertanto quanto segue:

d) Si ritiene opportuno completare l’adeguamento al Regolamento Regionale sul commercio n.

3/00, specificando nelle Norme Tecniche di Attuazione l’indicazione delle tipologie commerciali e merceologiche ammesse per ciascuna zona omogenea e ricordando che il

“Piano dello Sviluppo e Adeguamento della Rete di Vendita” provinciale”, approvato come piano stralcio del P.T.C.P. in adozione, non prevede nuove “Grandi Superfici di Vendita” o

“Centri Commerciali” per l’ambito territoriale cui appartiene Derovere e introduce soglie relativa alle medie strutture di vendita per l’individuazione della componente esogena di livello intercomunale dello sviluppo insediativo commerciale (art. 22.3 Normativa P.T.C.P.).

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Tutela paesistica

Il P.T.C.P. ha valenza di Piano territoriale Paesistico ai sensi dell’art. 12 della L.R. 18/97, dell’art. 57 del D.lgs. 112/98, del comma 25 art. 3 L.R. 1/2000, nonchè ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte III delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, di cui vengono assunti e sviluppati alla scala provinciale i contenuti e le disposizioni.

Centri storici (Normativa art. 15.6)

Il P.T.C.P. recepisce la L.R. 15 gennaio 2001 n. 1 art 5 per la quale il Piano Regolatore nell’individuare e perimetrare il centro storico ed i nuclei di interesse storico, artistico e ambientale, se esistenti, deve tener conto della cartografia di prima levata dell’I.G.M., motivando adeguatamente eventuali ampliamenti o riduzioni in relazione ai mutamenti dello stato dei luoghi intervenuti successivamente.

La “politica del recupero dei nuclei di antica formazione e degli episodi di edilizia rurale che vanno perdendo la loro funzione originale” (da Relazione pag. 28) è un problema sentito e affrontato dal nuovo PRG.

Per tutto il patrimonio edilizio esistente, sia situato nei centri storici che nella campagna, sono state perimetrate le zone di recupero, nelle quali si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia, come da quanto risulta dalle Tavv. N° 06.a, 06.b e 06.c. Ciò premesso si osserva al Comune di Derovere quanto segue:

e) Il P.R.G. dovrà essere integrato da uno studio particolareggiato del centro storico secondo i criteri della L.R. 1/2001.

Vincoli (Normativa: artt. 14.1.2.3, 15.1.2.4.5, 16, 19.8) – Il nuovo strumento urbanistico riporta correttamente l’unico vincolo di tutela paesaggistica presente sul territorio di Derovere e previsto dal P.T.C.P – all’ art. 14.1 della normativa e nella “ Carta delle Tutele e Salvaguardie” - : si tratta del Dugale Delmona Tagliata che fa parte dei corsi d’acqua naturali individuati ai sensi dell’art. 1, lett. c) della L. 431/’85 e tutelati ai sensi della lett. c), comma 1 dell’art. 146 del D. Lgs. 490/’99, iscritti nell’elenco di cui alla d.g.r. n° 12028 del 25.07.1986. del del 1998.

Il P.T.C.P., introduce la tutela delle componenti areali e lineari della rete ecologica provinciale, a sua volta distinta in due livelli. Nel caso del Comune di Derovere il dugale Delmona Tagliata oltre ad essere evidenziato come corso d’acqua tutelato da leggi nazionali, di cui sopra, è identificato dal PTCP come componente strutturale di interesse paesaggistico secondario, la cui gestione è tutelata dall’art. 16.8 della Normativa. Si rileva pertanto come prescrizione, quanto segue:

f) Sarà opportuno prevedere una norma di tutela di integrazione specifica per il Dugale Delmona, già soggetto al vincolo “paesaggistico” e classificato dal P.T.C.P. come componente di secondo livello della rete ecologica e come tale governato dall’art. 16.8 della Normativa e rappresentato nella “Carta delle tutele e delle salvaguardie”.

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Criteri insediativi paesistico – ambientali (Normativa: art. 20.4) -

Il nuovo strumento appare attento alla salvaguardia del territorio comunale dal punto di vista naturalistico-ambientale; questo è quanto emerge sia nelle N.T.A. che dalla tavole n° 4 “Analisi ambientale e carta dei vincoli” nella quale sono riportati gli elementi morfologici che caratterizzano il paesaggio (i corsi d’acqua, le zone umide, i filari, gli alberi isolati di alto fusto ed i dislivelli).

Ciò rilevato, non vi sono da porre prescrizioni o indicazioni al nuovo strumento urbanistico.

Difesa del suolo

Lo studio geologico, datato aprile 2000, è composto dalla Carta di inquadramento territoriale (scala 1: 10.000), dalla Carta geomorfologica (scala 1:25.000), dalla Carta idrogeologica (scala 1:25.000), dalla Carta dei profili idrogeologici, Carta di sintesi e fattibilità (scala 1: 5.000), dalla Relazione geologica-tecnica di supporto al P.R.G.

arta di fattibilità geologica, scala 1: 5.000, e dalla Relazione geologico-tecnica di supporto al P.R.G..

Dall’esame della documentazione, si possono fare le seguenti considerazioni:

- Nella tavola di Inquadramento territoriale si rileva il corretto uso di base cartografica alla scala 1: 10.000 e l’identificazione del confine comunale; si segnala che l’omissione dei nomi dei comuni confinanti in tale elaborato non consente l’ubicazione visiva immediata a livello provinciale.

- La Carta geomorfologica non è conforme a quanto previsto dalla D.G.R. 6 agosto 1998 per i seguenti motivi:

1. il fattore di scala utilizzato non è conforme a quanto disposto dalla normativa (scala 1:

10.000)

2. le informazioni concernenti le formazioni geologiche che affiorano nell’ambito comunale sono state riportate per una vasta porzione della pianura in forma esclusivamente bibliografica, senza produrre alcun elemento originale di dettaglio rilevato direttamente sul terreno

3. le informazioni di carattere morfologico si limitano alla segnalazione di un lembo di terrazzo fluviale a nord-est di Torre de’ Picenardi, al di fuori quindi del territorio in esame.

Per il comune di Derovere non risulta alcun tipo di informazione morfologica. Si ricorda che per l’ambito di pianura in esame, in cui la morfologia è scarsamente caratterizzante, l’utilizzazione di una base cartografica alla scala 1: 10.000 avrebbe consentito la costruzione di curve di livello, le quali avrebbero permesso di comprendere i blandi andamenti superficiali che governano in maniera determinante la dinamica dei flussi superficiali e, quindi, la vulnerabilità del primo acquifero.

- La carta pedologica, allegata alla relazione, risulta essere un mero stralcio della cartografia, riportata alla scala 1: 25.000 con relativa legenda, prodotta dall’Ersal e allegata alla pubblicazione “I suoli della pianura cremonese centro-orientale”. Le informazioni relative alle unità di paesaggio ed ai suoli non sono state in alcun modo utilizzate per fornire elementi di approfondimento sull’ambito comunale.

- La carta idrogeologica prodotta, alla scala 1:25.000, non risulta conforme alla normativa in quanto:

4. il fattore di scala utilizzato non è conforme a quanto espressamente richiesto dalla normativa (1: 10.000)

5. i dati riportati nell’elaborato, tanto quelli riguardanti la falda superficiale, quanto quelli della falda profonda, risultano essere unicamente di provenienza bibliografica, peraltro da originale prodotto a scala provinciale, e mancanti di qualsiasi elemento di controllo e contestualizzazione a livello comunale. Gli elementi riportati indicano esclusivamente gli andamenti generali di flusso nel vasto settore complessivo della pianura, escludendo qualsiasi possibilità di verifica in sede locale.

6. nella tavola in esame risultano localizzati alcuni pozzi, con tracce di profili idrogeologici (per le quali si rimanda al paragrafo successivo); tali pozzi sono privi di qualsiasi elemento litostratigrafico e idrogeologico.

7. non viene indicata l’ubicazione della zona di tutela assoluta e della fascia di rispetto del pozzo idropotabile pubblico di Derovere

8. l’indicazione dell’idrografia di superficie risulta totalmente assente

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9. la carta della vulnerabilità dell’acquifero, allegata in relazione, risulta costituita dallo stralcio cartografico della “Carta della vulnerabilità della prima falda nella Provincia di Cremona”, portata alla scala 1: 25.000, in cui è stato omesso qualsiasi tipo di valutazione critica in grado di contestualizzare il tematismo all’ambito comunale.

- Il numero dei profili idrogeologici riportati tanto in tavola, quanto in relazione, risulta inferiore alle tracce indicate in Tav. 3.

- La Carta geologico applicativa, espressamente richiesta dalla normativa e di fondamentale importanza per le fasi successive, risulta assente.

- La normativa prevede la redazione di due distinti elaborati, dei quali la carta di sintesi, da redigersi alla scala 1:10.000, deve necessariamente indicare tutti gli elementi significativi emersi nella fase di analisi, poiché essa si pone quale documento atto a fornire un quadro sintetico dello stato del territorio, al fine di procedere a valutazioni diagnostiche, mentre la carta della fattibilità geologica per le azioni di piano e classi di fattibilità rappresenta il momento diagnostico al quale si perviene alla fine del processo di valutazione critica. La suddivisione nelle quattro classi di fattibilità previste dalla normativa deve essere estesa a tutto il territorio comunale, e per ciascuna classe devono essere indicati, in ordine alla destinazione d’uso, le cautele da adottare per gli interventi, gli studi e le indagini da effettuare per gli approfondimenti, oltre alle opere di riduzione del rischio e di controllo dei fenomeni in atto.

L’elaborato proposto non risulta conforme alla normativa in quanto:

1. la normativa prevede la redazione di due elaborati distinti.

2. la base cartografica utilizzata risulta essere la Tavola di azzonamento del PRG, sulla quale non sono riportati elementi di carattere geologico.

3. la base cartografica utilizzata non consente alcun tipo di confronto con i territori confinanti.

4. è stata estesa all’intero ambito comunale la classe di fattibilità 2 (fattibilità con modeste limitazioni) in modo generico e senza adeguate giustificazioni a causa delle carenze riscontrate negli elaborati precedentemente analizzati.

5. sulla tavola in esame non risultano, né come indicazione grafica, né come dichiarazione, le classi di fattibilità 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e 4 (fattibilità con gravi limitazioni) da riferire, rispettivamente, alla fascia di rispetto di raggio 200 m dalla bocca pozzo e alla zona di tutela assoluta (raggio 10 m) del pozzo idropotabile pubblico presente nell’abitato di Derovere.

- Dall’analisi della Relazione Esplicativa emergono le seguenti osservazioni:

6. L’inquadramento territoriale viene formulato genericamente sotto l’aspetto geografico; nel contempo, si rileva l’assoluta mancanza degli elementi che caratterizzano il territorio dal punto di vista paesistico e ambientale riferibili ai lineamenti di carattere geologico dell’area.

7. La trattazione della tematica morfologica si riduce ad alcuni cenni dei lineamenti delle emergenze morfologiche desunti dalla carta geologica per il territorio in esame; la pochezza della carta morfologica prodotta non consente l’individuazione dettagliata delle forme presenti sul territorio.

8. L’indicazione delle caratteristiche geologiche del territorio risulta limitata agli elementi geologici ed a quelli pedologici ripresi direttamente dalla bibliografia e non contestualizzati all’ambito in esame.

9. Gli elementi del reticolo idrografico indicati in relazione non sono stati ubicati in carta;

inoltre non risulta segnalato il vincolo imposto dalla legge Galasso per il Dugale Delmona Tagliata.

10. Sotto l’aspetto idrogeologico ed idrografico, risultano evidenziate le caratteristiche generali dell’area in esame, con la descrizione degli aspetti idrogeologici evidenziati dalle sezioni idrogeologiche riportate e delle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, peraltro non commentate, riportando le analisi di campioni provenienti da un pozzo superficiale e da un pozzo profondo; per nessuno dei due è stata specificata l’ubicazione e la profondità degli elementi filtranti. Risultano peraltro mancanti le stratigrafie dei pozzi pubblici e la relativa analisi litostratigrafica, l’elenco dei pozzi privati presenti nell’area di studio, ricavabile dalle dichiarazioni annuali presenti in comune, il commento e gli andamenti idrografici di superficie della rete minore, l’indicazione dei vincoli previsti dalle normative vigenti.

La valutazione del diverso grado di vulnerabilità dell’acquifero nelle varie zone, in funzione

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Non essendo state opportunamente sviluppate la ricerca degli elementi di base e la relativa resa grafica, non è stato raggiunto un risultato soddisfacente relativamente alla tematica in esame.

11. Nella relazione non compare alcun elemento atto a circostanziare l’attribuzione delle scarse caratteristiche geotecniche indicate nelle schede relative ai diversi ambiti di intervento urbanistico. Si ricorda in proposito che la normativa fa espresso riferimento alla raccolta preliminare di dati disponibili e, in carenza di questi, alla necessità di esecuzione di idonee indagini che possano supportare le indicazioni fornite.

12. Si rileva che l’attribuzione della classe 2 di fattibilità all’intero territorio comunale non è adeguatamente giustificata dagli elementi riportati, che non risultano indicati in carta.

L’attribuzione delle classi 3 e 4 di fattibilità, da eseguire sulla base della normativa, rispettivamente alla fascia di rispetto e alla zona di tutela assoluta del pozzo pubblico di Derovere non è stata effettuata. Si evidenzia, infine, che non compare alcuna prescrizione relativa alle limitazioni d’uso di ciascuna delle aree attribuite alle classi di fattibilità.

13. La normativa di riferimento per la zona di rispetto del pozzo pubblico ad uso idropotabile di Derovere è costituita dalla D.Lgs. 258/2000, e non dal D.P.R. 236/88 citato in relazione.

Da quanto sopra espresso, nello studio geologico in esame si rilevano carenze, sia sotto l’aspetto della resa cartografica dei tematismi che sotto quello della relazione esplicativa, tali da non poterlo ritenere conforme alla L.R. 41/97 ed al D.G.R. 6 agosto 1988 n°6/37918 per le seguenti motivazioni:

1. gli elementi riportati in Tav. 2, Carta geomorfologica, risultano estesi ad un ambito troppo vasto rispetto al contesto in esame, per il quale non si è eseguito il necessario approfondimento.

2. gli elementi riportati nella Carta pedologica, allegata alla relazione, risultano prettamente bibliografici e non accompagnati da ulteriore approfondimento.

3. la Tav. 3 Carta Idrogeologica risulta essere unicamente di provenienza bibliografica e priva, o comunque mancante, di buona parte degli elementi richiesti espressamente dalla normativa.

4. non è stata realizzata la Carta geologico-applicativa, espressamente richiesta dalla normativa

5. la Tav. 5 Carta di sintesi e di fattibilità risulta in contrasto con le linee guida indicate dalla normativa che, peraltro, prevede la redazione di due elaborati distinti.

6. l’indagine morfologica, come evidenziato anche da Tav. 2, risulta essere unicamente di provenienza bibliografica e priva di ogni approfondimento.

7. l’indagine dei tematismi geologici e pedologici risulta di provenienza bibliografica.

8. l’analisi idrogeologica dell’area in esame è stata condotta in modo approssimativo, senza approfondire e verificare i dati riportati in bibliografia.

9. nella relazione non risulta alcun elemento atto a circostanziare l’attribuzione delle scarse caratteristiche geotecniche all’intero ambito comunale.

10. l’attribuzione delle classi di fattibilità risulta affrettata e priva di alcuni elementi espressamente previsti dalla normativa.

Rilevate le lacune sopra esposte, si osserva quanto segue come INDICAZIONI per futuri atti di pianificazione:

g) Il Comune di Derovere dovrà procedere a un adeguamento dello studio geologico al fine di poterlo rendere conforme, secondo le procedure di legge, rispetto alle disposizioni della D.G.R. 6 agosto 1998 n. 6/37918 e succesive integrazioni secondo la D.G.R. 29 ottobre 2001 n. VII/6645.

Nelle more dell’adeguamento dello studio geologico, ogni ulteriore previsione insediativa nel territorio comunale di Derovere, sarà valutata per l’aspetto geologico ed idrogeologico sulla base delle informazioni e delle cartografie tematiche a disposizione di questa Amministrazione.

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Insediamenti zootecnici (art. 18 Normativa)

L’articolo 18 della Normativa del P.T.C.P., acquisisce i parametri introdotti dall’A.S.L.. di Cremona contenuti nella Delibera Direttore Generale n. 192 del 10 luglio 2002 Modifica al Titolo III capitoli 10 e 14 e al Titolo IV capitoli 1, 2, 5, 6 e 8 del Regolamento di Igiene tipo.

Prendendo in esame il nuovo P.R.G. del Comune di Derovere se ne ricava che non è stato sviluppato il tema delle distanze dagli allevamenti zootecnici, nei confronti dei centri abitati.

Su tale scelta, la scrivente amministrazione ha alcune considerazioni sotto riportate, che si ritiene necessario che il Comune prenda in considerazione.

Nello specifico, l’art. 18 punto 2 della Normativa del P.T.C.P., stabilisce le distanze minime dei nuovi impianti zootecnici e degli ampliamenti di quelli esistenti dalle aree edificate, nel seguente modo:

a. per gli allevamenti bovini, bufalini, equini, ovi-caprini e di struzzi la distanza minima dalle zone edificabili residenziali A, B, C, F – ST è di 200 metri; dalle case isolate di terzi individuate ai sensi dell’art. 1, lett. c della l.r. 93/80 e dalla zona D è di 100 metri; da tutte le altre abitazioni poste in zona agricola comprese quelle del centro aziendale è di 25 metri;

b. per gli allevamenti di suini, di avi-cunicoli e per i canili la distanza minima dalle zone edificabili residenziali A, B, C, F – ST è di 600 metri; dalle case isolate di terzi individuate ai sensi dell’art. 1, lett. c della l.r. 93/80 e dalla zona D è di 100 metri; da tutte le altre abitazioni poste in zona agricola comprese quelle del centro aziendale è di 25 metri.

Al punto 5 dell’art.18, viene inoltre stabilito che le previsioni comunali nelle zone A, B, C e F, vigenti alla data di adozione del PTCP, dovranno rispettare le seguenti distanze: - 50 metri dagli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 2, lett. a, e 300 metri dagli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 2, lett. b.

L’art.18 punto 2 dispone inoltre che le distanze indicate ai punti 2 e 5 abbiano un carattere di reciprocità sia tra gli impianti zootecnici e gli usi e le destinazioni d’uso del suolo posti nel medesimo Comune, che tra gli impianti e gli usi e le destinazioni d’uso del suolo localizzati in Comuni adiacenti.

Si segnala come INDICAZIONE per i futuri atti di pianificazione del Comune di Derovere quanto segue:

h) E’ opportuno provvedere ad inserire in normativa i contenuti dell’articolo 18 della Normativa del P.T.C.P., che acquisisce i parametri introdotti dall’A.S.L. di Cremona nelle

“Linee guida in merito alle distanze tra centri abitati e allevamenti” – delib. N. 50 del 19 gennaio 2001.

Nello specifico, l’art. 18 della Normativa del P.T.C.P., stabilisce la distanza tra le zone C e gli impianti degli allevamenti, pari a 200 ml se bovini, e 600 ml se suini e parimenti fissa in 100 ml quella tra le aree D ed ogni tipo d'impianto zootecnico. Concludendo, la norma, ha un carattere di reciprocità, tra gli usi, le destinazioni d’uso del suolo, gli impianti zootecnici posti nel medesimo comune e in quelli adiacenti.

Piano cave

Il Consiglio Regionale con atto n. VII/803 ha approvato il nuovo piano cave della Provincia di Cremona – settore argilla – ai sensi della l.r. 14/98 e con atto n. VII/0804 quello relativo al settore sabbia, ghiaie e torbe, entrambi pubblicati sul B.U.R.L. 2° supplemento straordinario n. 28 del 10 luglio 2003.

In proposito si rileva che il Comune di Derovere non è interessato da alcun polo estrattivo previsto dal Piano Cave.

2. Viabilità

In ordine alle soluzioni viabilistiche indicate le osservazioni da porre sono:

a) Negli elaborati grafici 05.b e 05.d è previsto l’azzonamento di un’area D2 (produttiva di espansione) sita in prossimità dell’intersezione tra la S.P. n° 28 e la S.C. d’accesso al Cimitero e dal capoluogo comunale.

Per l’accesso di detta area non è stata data alcuna indicazione.

Esaminando tale azzonamento si esprime parere positivo qualora l’accesso di tale comparto di aree non avvenga direttamente, tramite nuovo accesso a raso sulla S.P. n°

28 ma utilizzando unicamente l’esistente S.C. più sopra richiamata. Si esprime

(17)

diversamente parere negativo all’utilizzo, come accesso delle aree della S.C. posta più a nord di quella in argomento.

b) L’art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. disciplina il “Rispetto Stradale” disponendo, per quanto riguarda la loro delimitazione, il rinvio alle norme del Codice della Strada (e relativo regolamento).

Essendo la S.P. n° 28 “Gabbioneta - Derovere” e la S.P. n° 27 “Postumia” strade extraurbane secondarie ex art. 2 comma 3° lett. c) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 la relativa fascia di rispetto stradale deve avere (ex art. 26 comma 2° lett. c) D.P.R.

16.12.1992 n° 495) un’ampiezza minima (misurata dal confine stradale) di ml 30,00.

In base a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario che nell’art. 33 delle N.T.A.

venga fatta espressa menzione numerica dell’ampiezza di tale fascia.

All’interno della delimitazione del centro abitato (dove eventualmente previste) si propone di uniformare queste ultime a quelle in argomento.

c) Nella tav. 04.a è prevista la possibilità di piantumare all’interno delle fasce di rispetto stradale; si ritiene necessario che nelle N.T.A. per le piantumazioni all’interno delle fasce di rispetto stradale siano richiamate le relative norme del Codice della Strada e del relativo regolamento applicativo.

d) Esaminati gli elaborati grafici si ritiene necessario che la fascia di rispetto stradale della S.P.n° 27 “Postumia” venga comunque evidenziata, anche solo come linea di arretramento per l’edificazione, nelle varie tavole di P.R.G. ed in particolare venga espressamente indicata sull’area azzonata a "VERDE PRIVATO” posta in fregio alla S.P.

medesima (tav. 05.d e 05).

3. Ambiente e morfologia

L’analisi degli aspetti più rilevanti apportati dal nuovo strumento urbanistico relativamente alle componenti paesistico-ambientali del territorio, evidenzia le seguenti osservazioni all’azzonamento e alla normativa:

a) Art. 28 02.2) delle NTA “Non sono consentiti i seguenti ecc.”, allo scrivente ufficio pare eccessivo vietare l’ammasso anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura in quanto anche l’accumulo momentaneo di roto-balle legna ecc verrebbero ad essere negati con grossi problemi per la normale pratica agronomica.

b) Art. 15 N.T.A.: sarebbe opportuno far rilevare che il taglio di boschi non viene autorizzato dal Comune ma spetta alla Provincia nei territori esterni ai Parchi e alle Riserve Naturali ed all’Ente gestore dei medesimi nel caso di boschi collocati all’interno del loro perimetro, ai sensi della normativa forestale regionale LR 8/76 e sotto l’aspetto paesistico ai sensi del D.Lgs 490 del 29.10.99 e della LR 18/97.

(18)

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO CORADA F.TO PLACCHI

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal ...

Cremona, li ... IL SEGRETARIO GENERALE F.TO PLACCHI

Copia conforme per uso amministrativo.

Cremona, li ... IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.

Lgls. 267/2000, essendo stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia a decorrere dal ...

Cremona, li ... IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, per gg. 15 interi e consecutivi, dal ... al ... ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgsl. 267/2000, senza opposizioni.

Cremona, li ... IL SEGRETARIO GENERALE

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