Riforma delle pensioni
(13/5/2004 - A.S. 2058)
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Fino al 31/12/2007
Rimangono fermi i requisiti contributivi e di età per la pensione d’anzianità
L’attuale norma prevede 35 anni di contributi e 57 di età oppure
38 anni di contributi
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Dal 01/01/2008
La pensione di anzianità si ottiene:
con 40 anni di contributi;
oppure oppure
con 35 anni di contributi e 60 di età (cosiddetta quota 95 nel biennio 2008 - 2009);
• Dal 2010 al 2013 occorre avere quota 96 - 35 di contributi e 61 di età:
• Dal 2014 occorre raggiungere quota 97 - 35 di contributi e 62 di età;
• Verifica nel 2013 3
L’alternativa … solo per le donne (fino al 2015)
L’alternativa … solo per le donne (fino al 2015)
La possibilità di poter accedere alla pensione d’anzianità con gli attuali requisiti (35 anni di contributi e 57 anni di età) salvo la liquidazione del relativo trattamento
esclusivamente con le regole del contributivo (comprendendo anche l’anzianità al 31/12/95 e procedendo alla trasformazione dei periodi
con le disposizioni di cui all’art. 2 del D.lgs. 180/97)
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Requisito anagrafico elevato a:
60 anni per le donne;
65 anni per gli uomini In alternativa:
Con 40 anni (a prescindere dall’età);
Con 35 anni ma con età pari a quella dei trattamenti di anzianità
Le pensioni contributive
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La certificazione del diritto alla prestazione pensionisticaLa certificazione del diritto
alla prestazione pensionistica Certificazione dei diritti della posizione previdenziale del lavoratore nella quale si attesta a cura dell’ente di appartenenza il
“diritto” stesso alla pensione con le regole vigenti al 31/12/97;
Libertà del lavoratore ad esercitare il diritto alla prestazione in qualsiasi momento, indipendentemente da ogni modifica normativa
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Casellario degli iscritti
E’ prevista l’istituzione presso l’INPS del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive
Ciascun ente o amministrazione è tenuto ad inviare i dati giuridici ed economici dei propri dipendenti
Il Casellario consente di:
Emettere l’estratto conto contributivo
Calcolare la pensione 7
Incentivi alla permanenza in servizio
Vale solo per i lavoratori del settore privato;
Possibilità di rinuncia all’accredito dei contributi AGO per chi ha raggiunto i requisiti per la pensione d’anzianità, previa certificazione dell’ente previdenziale;
La contribuzione non versata (sia a carico del lavoratore sia a carico dell’azienda - il 32,70 %), esente da IRPEF, è corrisposta al lavoratore;
Applicazione al settore pubblico “in quanto compatibili” e previo confronto con le organizzazioni sindacali, le regioni e gli enti locali
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Pensione subito e definitiva per delegaPensione subito e
definitiva per delega
I trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria devono essere erogati con calcolo definitivo
dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’erogazione
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Testo unico in materia previdenzialeTesto unico
in materia previdenziale
Delega per l’emanazione di un testo unico previdenziale;
Armonizzazione dei regimi e delle aliquote;
Eliminazione delle sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche (ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103), nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici10
Legge Delega 421/1992
Riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici … con lo scopo di:
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa
previdenziale e prodotto interno lordo stabilizzare al livello attuale
il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo
garantire, sulla base dell’art. 38 della Costituzione,
trattamenti pensionistici obbligatori omogenei garantire, sulla base dell’art. 38 della Costituzione,
trattamenti pensionistici obbligatori omogenei favorire la costituzione su base volontaria, collettiva
o individuale di forme di previdenza per la erogazione dei trattamenti pensionistici complementari
favorire la costituzione su base volontaria, collettiva o individuale di forme di previdenza per la erogazione dei trattamenti pensionistici complementari 11
Interventi su:Interventi su:
Condizioni di accesso al diritto a pensione (vecchiaia e anzianità)
Condizioni di accesso al diritto a pensione (vecchiaia e anzianità)
Base di calcolo della prestazione (graduale aumento del periodo di riferimento)
D. Lvo 30/12/92, n. 503
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“Disciplina delle forme pensionistiche complementari …”
art. 3, comma 2
“Per il personale
delle amministrazioni pubbliche …... le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi …”
D. Lvo 21/4/93, n. 124
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art. 8 commi 2, 3 e 4
“ … Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento annuale al TFR … . Le medesime fonti … determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
Per i lavoratori di prima occupazione … le fonti … prevedono la integrale destinazione … degli accantonamenti annuali al TFR … ” 14
Trattamento di fine servizio Trattamento di
fine servizio
Indennità di anzianità Indennità di
anzianità
Indennità di buonuscita
Indennità premio di servizio Indennità premio di servizio
15
Trattamento di fine rapporto
Caratteristiche
Rivalutazione del montante in costanza
di rapporto Rivalutazione del montante in costanza
di rapporto Conto individuale
costituito da accantonamenti di parte della retribuzione
Conto individuale costituito da accantonamenti
di parte della retribuzione Natura
retributiva
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“ Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ”
Per tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 1/1/1996, il computo della pensione
avviene con il sistema “contributivo”
art. 1 commi 6 e 12
art. 2 commi 5 - 8
Per i dipendenti delle PP. AA. è disposta la trasformazione del TFS in TFR in base all’art. 2120 del codice civile
L. 8/8/95, n. 335
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Commenti sulla L. 335/95
• equità attuariale
• scomparsa della pensione di anzianità
• coefficienti di trasformazione
• nucleo di valutazione
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C P S (Valore percentuale) C P S (Valore percentuale)
2001 2002 2003 2004
Limiti di età Limiti di servizio Inabilità
Dimissioni volontarie
36,0 40 31,1 49
18,9 18 16,7 1
9,0 4,2 3,8 2
36,1 37,8 48,4 48
19
C.P.S.
36,0
18,9
9,0
36,1 40
18
4,2
37,8
16,7
3,8
48,4
1 2
48
31,1 49
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Limiti di età Limiti di servizio Inabilità D imissioni volontarie
frequenze di cessazione (%)
2001 2002 2003 storico
20
Entrate contributive
(Importi in milioni di euro)
Entrate contributive
(Importi in milioni di euro)
2001 2002 2003
2.759 2.756 2.822
Variazioni percentuali del Variazioni percentuali del
2002 rispetto al 2001 2003 rispetto al 2002
- 0,1 2,4
Grado di copertura della spesa Grado di copertura della spesa
2001 2002 2003
188,1 172,3 163,0 21
Spesa per prestazioni pensionistiche
(Importi in milioni di euro)
Spesa per prestazioni pensionistiche
(Importi in milioni di euro)
2001 2002 2003
1.467 1.600 1.731
Variazioni percentuali del Variazioni percentuali del
2002 rispetto al 2001 2003 rispetto al 2002
9,1 8,2
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Iscritti Iscritti
2002 2003
113.000
Pensionati Pensionati
2002 2003
46.785
Rapporto iscritti/pensionati Rapporto iscritti/pensionati
2002 2003
2,4
127.000
48.081
2,6 23
2002 2003
34.194
Variazione % del t.a.m. di pensione Variazione % del t.a.m. di pensione
5,3
36.007
Trattamento medio annuo di pensione Trattamento medio annuo di pensione
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La variazione percentuale del t.a.m.
di pensione, di misura pari a 5,3 e quindi ben più elevata rispetto alle altre casse pensioni, tenderà a più sostanziali valori quando sarà rinnovato il C.C.N.L. ora in discussione.
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