• Non ci sono risultati.

71/CV/2019 Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di TRENTO, per il triennio ai sensi della Circolare consiliare prot

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "71/CV/2019 Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di TRENTO, per il triennio ai sensi della Circolare consiliare prot"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1

OGGETTO: Pratica num. 71/CV/2019 Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di TRENTO, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot.

P-12133/2018 del 12 luglio 2018.

(delibera 21 aprile 2021)

Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 23 ottobre 2019 si è provveduto alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Trento, per il triennio 2020-2022;

- vista la nota in data 27 gennaio 2021 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento con la quale, preso atto delle dimissioni del dott. Riccardo ANDREIS dall'incarico di giudice onorario nella sede in esame, si richiede che “[…] venga nominato in sua sostituzione, per la restante parte del triennio, il sig. Alibrandi Daniele […]”;

- visti gli artt. 4, 49 e 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visti gli artt. 2 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";

- vista la circolare Consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;

- visto l'art. 6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato ed utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine di graduatoria ”;

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Trento per il triennio 2020-2022, di cui ai verbali delle sedute tenutesi in data 10, 18 e 19 dicembre 2018 e 9 aprile 2019;

- visto il parere formulato in data 18 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trento;

- considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina di un giudice onorario minorile (uomo);

- rilevato che non può essere condivisa la proposta formulata dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento con la suddetta nota del 27 gennaio 2021 nella parte in cui si richiede, in sostituzione del giudice onorario dimissionario, la nomina del dott. Daniele Alibrandi, atteso che con la citata delibera Consiliare del 23 ottobre 2019 il predetto aspirante non veniva confermato nell'incarico di giudice onorario nella sede in esame, avendo, lo stesso, svolto quattro trienni e nella valutazione comparativa con i nuovi aspiranti non si rilevava la sussistenza di circostanze eccezionali, dipendenti dalla peculiare competenza professionale sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del bando allegato alla Circolare consiliare;

- rilevato, altresì, che l'art. 50 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede che il Tribunale per i minorenni è composto, oltre che dalla componete togata, da due esperti, un uomo ed una donna, e che l'art. 6, comma 5 della Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 a cui è allegato il bando relativo ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020- 2022, in applicazione a tale principio chiarisce che i Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e

(2)

2

conferma formulate tenuto conto della previsione relativa al genere di cui all'articolo 50 del citato regio decreto;

- considerato, infine, che in ossequio ai predetti principi diretti ad assicurare la corretta composizione del collegio del Tribunale per i minorenni di Trento ed il conseguente regolare funzionamento dello stesso, si propone la nomina del dott. Franco Mario BIASI, primo aspirante uomo in ordine di graduatoria in posizione utile per la nominae tenuto conto che lo stesso vanta un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati,

d e l i b e r a

di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TRENTO, per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. Franco Mario BIASI.

Riferimenti

Documenti correlati

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio

6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio