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Voucher: ecco a chi mandare la comunicazione obbligatoria

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Voucher: ecco a chi mandare la comunicazione obbligatoria

Autore: Redazione | 18/10/2016

Arrivano le indicazioni dell’Ispettorato del lavoro, chiare per la mail, meno per l’SMS. Ecco come comunicare l’avvio delle prestazioni con buono lavoro.

È la prima comunicazione assoluta dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La circolare di ieri [1] offre i chiarimenti sulla procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal Dlgs 185/2016 a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio.

Si tratta di chiarimenti molto attesi, perchè come abbiamo avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi (si legga Voucher: comunicazione obbligatoria, ma a quale numero?), a dispetto delle salate sanzioni che si dovranno pagare per la mancata comunicazione preventiva per l’uso dei voucher, non era stato ancora definito quali fossero i numeri di telefono o la mail a cui comunicare l’uso del buono lavoro.

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Voucher: resta l’obbligo di comunicazione all’INPS

L’obbligo di comunicazione all’INPS nel momento in cui il lavoratore inizia l’attività non è comunque venuto meno, come sottolinea la circolare dell’Ispettorato nazionale.

Buoni lavoro: comunicazione preventiva alle sedi provinciali dell’ispettorato del lavoro

Fatta la comunicazione all’INPS, entro i 60 minuti precedenti all’avvio effettivo della prestazione si dovrà inviare una mail alla sede provinciale dell’ispettorato.

La mail di riferimento sarà la seguente voucher.provincia@ispettorato.gov.it dove “provincia” viene sostituito dalla provincia relativa, dunque ad esempio per Milano la mail sarà voucher.milano@ispettorato.gov.it.

Nonostante la mail segua uno schema preciso, non sono ancora disponibili tutti gli indirizzi del territorio nazionale, mancano ancora difatti gli indirizzi delle direzioni situate nelle Province autonome di Trento e Bolzano e quelle della Sicilia. La mancanza non è dovuta all’inefficienza ma alle particolari forme di autonomia amministrativa di cui fruiscono questi territori. I committenti operanti in queste zone dovranno navigare nell’incertezza fino alle indicazioni delle autorità locali.

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Comunicazione preventiva: come si scrive la mail

I messaggi e-mail (non è stato specificato se debbano provenire da un indirizzo PEC, di conseguenza per ora è valido l’indirizzo ordinario, essendo di fatto la mail dell’ispettorato un indirizzo comune e non di posta certificata) dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

All’interno del testo della mail sarà invece necessario riportare:

i dati del committente,

i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione,

il giorno di inizio della prestazione

l’ora di inizio e di fine della prestazione;

Non devono essere inseriti inoltre allegati.

Con le medesime modalità dovranno essere inoltre trasmesse le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Buoni lavoro: Una sola comunicazione anche per più lavoratori

Nella circolare non si vieta espressamente l’invio di una sola mail per comunicare l’avvio di più lavoratori, dovrebbe dunque essere ammissibile l’invio di un unico messaggio di posta elettronica per un gruppo di collaboratori nelle stesse condizioni di tempo e di luogo (steward e hostess in occasione di eventi, ad esempio).

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Voucher: per l’SMS si deve ancora attendere

La circolare dell’Ispettorato mette “una pezza” al vuoto informativo che si era creato, tuttavia non definisce ancora quali siano le modalità di invio della comunicazione via SMS, rimandando la questione ad un apposito decreto ministeriale.

Voucher lavoro: sanzioni per mancata comunicazione

Nel caso in cui si ometta la dichiarazione, la sanzione amministrativa va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

Bisogna inoltre tener presente che se all’omessa comunicazione si dovesse affiancare anche un’omissione della dichiarazione di inizio attività da effettuare all’Inps, si va incontro alla maxi sanzione per lavoro nero.

Voucher: colpo di spugna sul periodo di

“transizione”

La circolare dell’Ispettorato sottolinea che gli ispettori al momento del controllo dovranno tenere in debita considerazione il fatto che per il periodo

intercorrente tra l’emanazione del decreto (si legga Voucher lavoro: stretta finale, approvato il decreto), e la circolare stessa non c’erano metodologie chiare per l’invio della comunicazione. Si chiede perciò di non applicare sanzioni nei confronti di quei committenti che, in assenza di indicazioni, non hanno adempiuto

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correttamente i nuovi obblighi.

Voucher lavoro accessorio: Come fare se ancora non è stato individuato l’indirizzo mail

Quanto riportato dalla circolare in tema di flessibilità sui controlli nel periodo di transizione tra il decreto e la circolare stessa emessa ieri, con tutta probabilità non escluderà comunque la sanzione se dall’analisi delle procedure utilizzate fosse evidente un chiaro intento fraudolento.

Se ancora nella vostra regione o provincia non è stato definito l’indirizzo mail a cui inviare la comunicazione, vi consigliamo dunque di consultare il nostro approfondimento Voucher: comunicazione obbligatoria, ma a quale numero?, che offre delle soluzioni adatte a dimostrare la buona fede dell’operatore economico anche in assenza di indicazioni chiare da parte della PA.

Note

[1] Isp. Naz. Lav. circ. 1/2'16

Riferimenti

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