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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL ACCESSO DEL PUBBLICO ALL INFORMAZIONE AMBIENTALE

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL’ACCESSO DEL PUBBLICO ALL’INFORMAZIONE

AMBIENTALE”

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE Premessa

Nel seguito si aggiorna annualmente la sintesi delle principali normative che impattano sulla gestione di tematiche ambientali della Società ed applicabili alla stessa.

D.lgs 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la

direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”

Il 26/09/2020 è entrato in vigore il D.lgs n. 116/2020 in attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il nuovo decreto modifica in modo sostanziale la parte IV del Codice Ambientale (D.lgs.

152/2006) e di conseguenza gli obblighi delle imprese che producono e gestiscono i rifiuti.

Rifiuti Urbani

E’ stata modificata la definizione di rifiuto urbano.

Vengono identificati come rifiuti urbani:

1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli plastica, rifiuti organici, legno tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.

2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti.

4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

5. I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.

6. I rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

(2)

I rifiuti urbani non includono quelli prodotti dall’agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

A partire dal 1/01/2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quincuies parte IV del Codice Ambientale diventano “urbani” per legge.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies.

Inoltre, l’art. 198 sancisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico (per un periodo non inferiore a 5 anni) i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. L’articolo 238 dispone che le suddette utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico con dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti:

- le operazioni di prelievo, - raggruppamento,

- selezione

- deposito preliminari alla raccolta di materiali e sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici.

Il deposito temporaneo prima della raccolta non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Responsabilità della gestione dei rifiuti

(Art. 1, comma 15, D.lgs. 116/2020 – modificata art. 188 D.lgs. 152/2006)

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Nel caso di conferimento di rifiuti a impianti di smaltimento intermedio autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, altre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

(Art. 1, comma 16, D.lgs. 116/2020 – modificata art. 188-bis D.lgs. 152/2006)

(3)

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, istituito ai sensi dell’articolo 6 del Dl 135/2018 (a decorrere dal 13 febbraio 2019) e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiscono in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene tuttavia demandata a successivi decreti ministeriali che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti.

Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell’ambiente n. 145/98 e n. 148/98, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Tempi di conservazione

I tempi di conservazione del registro scendono a tre anni, ad eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato.

Attività di manutenzione

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a questi connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territoriale competente ovvero al registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, quando sarà operativo.

Trasporto di rifiuti e Formulario di identificazione

(Art. 1, comma19, D.lgs. 116/2020 – modifica art 193 D.lgs. 152/2006)

Fino all’emanazione del decreto che istituirà i modelli digitali di FIR, la disciplina è dettata dal D.M.

145/1998 e dalle attuali disposizioni in merito a numerazione e vidimazione.

Le copie dovranno essere conservate per tre anni

Manutenzione delle infrastrutture

Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o la sima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Sanzioni

(Art. 4 Dlgs. 116/2020 – modifica art. 258 D.lgs. 152/2006)

(4)

D.P.R. 146/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”

IL DPR 146/2018 è entrato in vigore il 24/01/2019 e modifica le modalità operative di aziende che:

- Commercializzano gas fluorurati ad effetto serra

- Effettuano installazione, riparazione e manutenzione impiantio contenenti gas fluorurati ad effetto serra

- Detengono attrezzature ed impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 viene abrogato il DPR 43/2012 e quanto in esso previsto.

In particolare, risultano abrogati:

- Registro dell’impianto - art. 15 DPR 43/2012

- Registro dell’apparecchiatura - art. 2 Regolamento 1516/2007/CE - Registro di sistema - art. 2 regolamento 1497/2007/CE

- Registro - art. 3 comma 6 regolamento 842/2006/CE.

Presso il Ministero dell’Ambiente sono stati istituiti:

- il Registro telematico nazionale a cui accedono le persone e le imprese certificate (art. 15) - la Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

(art. 16)

Le comunicazioni che sostituiscono la dichiarazione F-gas sono normate dall’art. 16 del DPR 146/2018: a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri. In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

A partire dal 25/09/2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla banca dati entro 30 giorni dalla data dell'intervento.

Il 2/01/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n.1 del 02-01-2020) il D.lgs n. 163/19, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con D.P.R. n. 146/2018 di cui sopra. Il D.lgs n. 163/2019 è entrato in vigore il 17/01/2020.

(5)

Decreto Semplificazioni

L’art. 6 del Dl 14/12/2018 n. 135 “Decreto-legge semplificazioni” in vigore dal 15/12/2018, prevede che a partire dall’1/1/2019 è soppresso il Sistri e che fino alla piena operatività del nuovo sistema gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, i soggetto garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/06.

Milano Serravalle risultava iscritta al Sistri in qualità di produttore di rifiuti pericolosi.

Riferimenti

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