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REGIONI. Modificazione alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 ûistituzione della zona di salvaguardia dell'alpe Deveroý... Pag.

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(1)

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 143o Ð Numero 26

P A R T E P R I M A Roma - Sabato, 29 giugno 2002

SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

____

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 ûIstituzione del Parco naturale della Valle del Ticinoý e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 ûNorme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticinoý . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 4.

Modificazione alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 ûIsti- tuzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Deveroý. . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 5.

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funziona- mento delle commissioni provinciali espropri . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 6.

Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossico- dipendenti o alcoldipendenti . . . Pag. 5

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2002, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio triennale 2002- 2004 . . . Pag. 5

REGIONE DEL VENETO

LEGGE REGIONALE 1‘ marzo 2002, n. 4.

Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po. . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1‘ marzo 2002, n. 5.

Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 ûTutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualita©ý . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1‘ marzo 2002, n. 6.

Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense presco- lastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2002, n. 7

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/C.E.E. del consiglio del 2 aprile 1979 concer- nente la conservazione degli uccelli selvatici . . . Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 200l, n. 47.

Differimento di termini in materia di pianificazione urbani- stica e di delocalizzazione degli immobili nonche¨ disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilita©.

Pag. 9

(2)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 200l, n. 48.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita© pro- duttive (IRAP e di sistema informativo tributario e fiscale regionale. . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 200l, n. 49.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002- 2004 . . . Pag. 11

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 2 gennaio 2002, n. 3/R.

Modifiche al testo del regolamento approvato, con decreto del presidente della giunta regionale n. 22/R/200l (Regolamento di attuazione dell'art. 13 comma 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - legge forestale della Toscana). . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 2 gennaio 2002, n. 4/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione . . . Pag. 12

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2001, n. 7.

Disciplina del diritto di accesso ai documenti am- ministrativi . . . Pag. 17

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2001 n. 1.

Regolamento regionale per la disciplina delle procedure per l'installazione, la modifica ed il risanamento di sistemi radioe- lettrici . . . Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 2.

Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1‘ luglio 1996, n. 25. . . Pag. 25

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 21.

Istituzione di una commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'azienda sanitaria TA/1 e dell'azienda ospedaliera ûSS. Annunziataý di Taranto.

Pag. 26

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 22.

Adozione della bandiera della Regione Puglia . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 ûDisci- plina dei regimi regionali di aiutiý. . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 24.

Istituzione dell'agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES) . . . Pag. 29

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 marzo 2002, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finan- ziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002- 2004 . . . Pag. 31

LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002 . . . Pag. 31

(3)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 ûIstituzione del Parco naturale della Valle del Ticinoý e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 ûNorme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticinoý.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera i) del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e© sostituita dalla seguente:

ûi) navigare con unita© da diporto dotate di motore con potenza superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorinaý.

2. Dopo il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale n. 53/1978 e© inserito il seguente:

ûLa realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e© consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita conven- zione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell'ente di gestione.

Art. 2.

1. L'art. 20 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino) e©

sostituito dal seguente:

ûArt. 20. (Navigazione) ö 1. Eé consentita la navigazione di unita©

da diporto esclusivamente nelle acque primarie, asta principale del fiume Ticino, e con motori di potenza massima pari a venti cavalli vapore.

2. Eé vietato percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.

3. La navigazione e© vietata, fatta salva quella finalizzata all'eser- cizio della pesca professionale, da un ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

4. Eé vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.

5. La velocita© di navigazione e© ridotta in prossimita© di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene e porticcioli.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina.

La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 febbraio 2002

Per il presidente il vice presidente: CASONI 02R0267

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 4.

Modificazione alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 ûIsti- tuzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Deveroý.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istitu- zione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero) e© sostituito dal seguente:

ûArt. 7. (Vigilanza). ö 1. La vigilanza sull'area di cui alla pre- sente legge e© affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dell'area protetta e l'ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, al personale di vigilanza dell'ente medesimo.

La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 febbraio 2002

Per il presidente il vice presidente: CASONI 02R0268

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 5.

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funziona- mento delle commissioni provinciali espropri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Commissione provinciale espropri

1. Per le finalita© derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita© e© istituita in ogni provincia, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la provinciale espropri, di seguito denominata in breve commis- sione.

(4)

2. La commissione determina:

a) i valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie cos|© come delimitate dall'Isti- tuto centrale di statistica (ISTAT);

b) le indennita© definitive di espropriazione;

c) le indennita© di occupazione;

d) eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente.

3. La commissione e© composta:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o suo dele- gato;

c) dal responsabile del settore decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione o suo delegato;

d) dal presidente dell'agenzia territoriale per la casa o suo dele- gato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rap- presentative.

4. Per la determinazione delle indennita© relative ad aree edifica- bili, cos|© come definite dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, o comunque aventi vocazione ulteriore e diversa dell'agricola, la commissione e© integrata, a mero titolo consultivo, senza diritto di voto, dal legale rappresentante dell'ente espropriante o suo delegato.

5. Le deleghe di cui al comma 3 sono comunicate per iscritto al presidente della provincia, unitamente alla dichiarazione di accetta- zione espressa dai delegati ed hanno validita©, salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza del mandato della commis- sione.

6. La costituzione della commissione e la nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere e) e f) nonche¨ di eventuali altri componenti previsti dalla normativa in vigore, sono delegate alle province presso cui hanno sede le commissioni.

7. La commissione resta in carica sino al termine della corrispon- dente legislatura regionale e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge.

8. Il provvedimento di costituzione della commissione e© comuni- cato alla Regione e pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale.

9. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della commissione, i membri esperti decadono dalla carica. Il segretario della commissione provvede a darne comunicazione al presidente della Provincia per la sostituzione che avviene negli stessi modi di cui ai commi 6, 7 e 8. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

Art. 2.

Attivita© e funzionamento della commissione

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legisla- tive e regolamentari nonche© alle direttive emanate dalla Regione. Per lo svolgimento delle proprie attivita© puo© adottare specifico regola- mento interno.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971, nonche¨ eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore e a trasmetterli alla Regione per la pubblica- zione nel Bollettino ufficiale.

3. Ove i valori di cui al comma 2, non pervengano alla Regione entro il 31 gennaio sono confermati i valori determinati per l'anno precedente.

4. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Le sedute della commissione sono valide in presenza della mag- gioranza dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggio- ranza dei presenti. In caso di parita© di voti assume prevalenza il voto del presidente.

6. Nel computo delle presenze per la validita© delle sedute non si tiene conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante.

7. Per le deliberazioni concernenti la determinazione delle inden- nita commisurate al valore agricolo e la determinazione delle inden- nita© relative agli immobili di cui all'art. 1, comma 4, occorre la parte- cipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbani- stica ed edilizia.

8. La commissione provvede a determinare le indennita© di espro- priazione e di occupazione d'urgenza, ovvero gli indennizzi e le valuta- zioni di altra natura previsti dalla normativa in vigore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti.

9. Le determinazioni di cui al comma 8, sono inviate all'organo richiedente, nonche¨ all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unic0 soggetto.

Art. 3.

Segreteria della commissione

1. I compiti concernenti il funzionamento delle commissioni sono delegati alle province che a tal fine provvedono a costituire un ufficio di segreteria per ciascuna commissione, assegnando ad esso il perso- nale necessario.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite con provvedimento dell'amministrazione provinciale ad un dipendente del- l'amministrazione stessa in attivita© di servizio ed appartenente a cate- goria non inferiore alla C.

3. In caso di assenza o impedimento del segretario e© data facolta©

all'amministrazione provinciale di nominare un funzionario per lo svolgimento delle funzioni vicarie, anch'esso in attivita© di servizio e di categoria non inferiore alla C.

4. Il segretario della commissione ha il compito di:

a) redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti;

b) curare i rapporti fra la commissione e gli enti e gli organi richiedenti le determinazioni nonche¨ con la Regione;

c) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alle trasferte ed alle presenze dei componenti la commissione ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti;

d) curare la raccolta dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla commissione e trasmetterli, entro il 31 gennaio dell anno successivo, alla Regione;

e) curare tutti gli adempimenti comunque necessari al funzio- namento della commissione.

Art. 4.

Trattamento economico

1. Ai componenti di cui all'art. 1, comma 3, lettere e) e f), sono riconosciute per ogni giornata di partecipazione alle sedute della com- missione, che comunque non possono essere superiori a sei per ogni mese, le competenze previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

2. Tali competenze sono liquidate periodicamente dalle province.

(5)

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle fun- zioni conferite con la presente legge si provvede mediante trasferi- menti alle province.

Per l'ammontare di tali trasferimenti, determinati per l'anno 2002 in e 51.646,00, si provvede, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento del capitolo n. 16005 appartenente all'unita© previsionale di base (UPB) n. S1071 (gabinetto presidenza della giunta funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione per l'esercizio 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la dotazione finan- ziaria dell'UPB n. S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 6.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme recate dalla legge n. 865/1971, nonche¨ la normativa vigente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita©.

La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 febbraio 2002 GHIGO 02R0269

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 6.

Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossico- dipendenti o alcoldipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni legge regionale n. 28/1993

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la pro- mozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inseri- mento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) e©

aggiunto il seguente art. 14:

ûArt. 14. (Estensione dei benefici) ö 1. Sono altres|© ammessi ai benefici stabiliti all'art. 13, comma 3, nel rispetto della regola comuni- taria del ``de minimis'', le imprese o cooperative che assumano tossico-

dipendenti o alcoldipedenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non piu© di ventiquattro mesi.

La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 febbraio 2002 GHIGO 02R0270

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2002, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio triennale 2002-2004

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 26 marzo 2002).

L'ORGANO REGIONALE

DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI Ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti dello statuto, dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386, ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1‘ gennaio al 31 dicembre 2002 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Totale generale della spesa

1. Eé approvato in e 389.925.265,00 in termini di competenza ed in e 632.661.903,00 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

02R0391

(6)

REGIONE DEL VENETO

LEGGE REGIONALE 1‘ marzo 2002, n. 4.

Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 5 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita©

l. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del decreto legisla- tivo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione del Veneto concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) di seguito denominata ûAgenziaý.

Art. 2.

Contenuto e modifica dell'accordo

1. L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinate dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del con- siglio regionale.

Art. 3.

Efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data d'entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle regioni interessate.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

l. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese d'esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, trasferendole annualmente all'a- genzia.

2. 1 conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva, la giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell'agenzia, assegna risorse per le finalita© di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilita© finanziarie del bilancio regionale.

La presente legge sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla asservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1‘ marzo 2002

GALAN

02R0385

LEGGE REGIONALE 1‘ marzo 2002, n. 5.

Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 ûTutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qua- lita©ý.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 5 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12

1. La lettera c), del comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, e© sostituita dalla seguente:

ûc) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo anno, dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta per cento per il terzo anno, del cinquantacinque per cento per il quarto anno, del quaranta per cento per il quinto anno e del venticinque per cento per il sesto anno, alle spese per I`effettuazione dei controlli pre- visti dall'art. 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.

La presente legge sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1‘ marzo 2002

GALAN

02R0386

(7)

LEGGE REGIONALE 1‘ marzo 2002, n. 6.

Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense presco- lastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 5 marzo 2002)

II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a©

1. La Regione, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della Costitu- zione e dell'art. 4 dello statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana derivanti dal consumo di alimenti contenenti:

a) organismi geneticamente modificati (O.G.M.) o prodotti derivati da O.G.M.;

b) sostanze indesiderate.

2. Ai tini della presente legge per sostanze indesiderate si inten- dono quelle non consentite dalla normativa nazionale e comunitaria o da quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera c).

Art. 2.

Campagne di educazione alimentare

1. Per il conseguimento delle finalita© di cui all'art. 1, la giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino dirette in maniera partico- lare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi deri- vanti dall'introduzione nell'alimentazione degli alimenti di cui all'art. 1.

Art. 3.

Indicazioni particolari per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di cura e di assistenza

1. Nelle more dell'adozione di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana del consumo degli alimenti di cui all'art. 1, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, gestiti in qualsiasi forma da soggetti pubblici o privati, devono essere somministrate le seguenti tipologie di prodotti:

a) prodotti non derivati da OGM o che non contengano OGM o sostanze indesiderate;

b) carne bovina etichettata in conformita© all'art. 13 del regola- mento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2000 ûRegolamento del Parla- mento europeo e del consiglio che istituisce un sistema di identifica- zione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle

carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il rego- lamento (CE) n. 820/1997 del consiglioý, sottoposta al disciplinare di cui all'art. 16 del medesimo regolamento;

c) carni diverse da quelle di cui alla lettera b) e prodotti ittici forniti secondo norme sanitarie di produzione definite dalla giunta regionale, sentita la quinta commissione consiliare. Nelle more della definizione di tali norme sanitarie e della loro messa in atto possono continuare ad essere utilizzate le carni e i prodotti ittici acquistati secondo le previgenti procedure di acquisto;

d) prodotti dell'agricoltura biologica conformi alla legge regio- nale 6 aprile 1990, n. 24 ûNorme relative all'agricoltura biologica e all' incentivazione della lotta fitopatologicaý e al regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/1991 ûregolamento del consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentariý e suc- cessive modifiche ed integrazioni.

2. I prodotti utilizzati nei luoghi indicati al comma 1 devono essere muniti dell'apposita certificazione sui requisiti indicati alle let- tere a), b), c) e d) del medesimo comma 1.

Art. 4 Controlli di qualita©

1. Al fine di promuovere i controlli di qualita© sui prodotti utiliz- zati dai soggetti gestori di cui all'art. 3, comma 1, la giunta regionale stipula convenzioni con gli organismi abilitati alla certificazione di qualita© ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Informazioni agli utenti

1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del citta- dino, i soggetti gestori di cui all'art. 3, comma 1, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la prove- nienza degli alimenti somministrati.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 1. L'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, e© abro- gato.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in e 51.500,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte utilizzando lo stanziamento gia© autorizzato con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 sull'u.p.b. U0140 ûObiettivi di piano per la sanita©ý.

La presente legge sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1‘ marzo 2002 GALAN

02R0387

(8)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2002, n. 7.

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/C.E.E. del consiglio del 2 aprile 1979 concer- nente la conservazione degli uccelli selvatici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 31 del 19 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art.1.

F i n a l i t a©

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva 79/409/C.E.E. con- cernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ûNorme per la prote- zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorioý, nonche¨ dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ûNorme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitariý e successive modificazioni e dell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 set- tembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 ûRatifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europaý, vengono attuati nella Regione del Veneto secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/C.E.E.

1. In considerazione dell'accertata necessita© di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all'itticoltura e della compro- vata impraticabilita© di altre soluzioni soddisfacenti e¨ autorizzato, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/

C.E.E. e con le modalita© ed i limiti fissati dal presente articolo, il pre- lievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (Sturnus vul- garis), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo) e tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto).

2. Il prelievo puo© essere realizzato da appostamento fisso, tempo- raneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti ter- ritoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attivita© di prelievo e© consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992 e dell'art. 14, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ûNorme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorioý.

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonche¨ gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A).

4. Ulteriori modalita© di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 3.

Attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/C.E.E.

1. E autorizzato, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/C.E.E. e con le modalita© ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs).

2. Il prelievo puo© essere realizzato esclusivamente da apposta- mento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attivita© di prelievo e© consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992 e dell'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 50/1993.

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonche¨ gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato B). Sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore. L'orario della giornata di caccia e© quello fissato dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 4.

Condizioni e controlli

1. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino vena- torio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti alle province compe- tenti, le quali provvederanno entri i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione del Veneto e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

2. La vigilanza e© delegata alle province ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica e© individuato quale autorita© abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della direttiva 79/409/C.E.E. sono realizzate.

Art. 5.

Limitazione dei prelievi

1. Il presidente della giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta provvedimenti di limitazione o sospen- sione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all'insor- gere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Azioni di promozione

1. La giunta regionale promuove attivita© di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 7.

S a n z i o n i

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si appli- cano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

La presente legge sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 marzo 2002 GALAN 02R0388

(9)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 200l, n. 47.

Differimento di termini in materia di pianificazione urbani- stica e di delocalizzazione degli immobili nonche¨ disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilita©.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 21 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Titolo I

DIFFERIMENTO DI TERMINI

Art. 1.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Il comma 6; dell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante ûDisciplina generale sulla tutela e l'uso del territorioý, e©

sostituito dai seguenti commi:

û6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i comuni dotati di P.R.G., o sua variante generale, approvato in data successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente legge, tale termine perentorio e© stabilito in un anno dalla data di approvazione del mede- simo piano.

6-bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le pro- cedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della legge regionale n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti cos|© formati entro dieci anni dalla data di approva- zione del P.R.G. ovvero nei termini definiti dal P.T.C.P. ai sensi del comma 4 dell'art. 26.ý.

Art. 2.

Modifiche all`art. 4 della legge regionale, n. 25 del 2001

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 25 recante ûNorme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000ý, le parole:

ûentro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessaý, sono sostituite dalle parole: ûentro il 31 maggio 2002ý.

2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del 2001, le parole: ûentro i successivi sessanta giorniý, sono sostituite dalle parole: ûentro i successivi centoventi giorniý.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITAé

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita©

1. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repub- blica 8 giugno 2001, n. 327 recante ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita©ý e fino all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia, restano ferme le deleghe ai comuni di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita©, relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilita© della Regione e a quelle trasferite o delegate alla stessa.

Art. 4.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale. n. 20 del 2000

1. All'art. 45 della legge regionale n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 - sono sostituiti dai seguenti:

û2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1, e©

effettuata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Alle province sono conferiti i compiti di designazione - e nomina dei componenti delle commissioni competenti alla determina- zione del valore agricolo, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nonche¨ di disciplina del funziona- mento delle stesse. A tali commissioni sono demandati altres|© i compiti in materia di quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia© attribuiti dalla legislazione statale alle agenzie del territorio.ý.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge e© dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno suc- cessivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2001

ERRANI

02R0115

(10)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 200l, n. 48.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita© pro- duttive (IRAP e di sistema informativo tributario e fiscale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 21 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita© produttive (IRAP)

Art. 1.

F i n a l i t a©

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attivita© produttive (IRAP), nonche¨ le connesse procedure appli- cative.

Art. 2.

Titolarita© dell'imposta

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1‘ gennaio 2002 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'IRAP, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, il contenzioso ed i rim- borsi ad essa relativi.

Art. 3.

Principi generali

1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarita© dell'imposta, si ispira ai seguenti principi:

a) economicita©, efficienza ed efficacia;

b) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;

c) contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;

d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli enti locali;

e) trasparenza e massima informazione nei confronti del con- tribuente.

2. La Regione e© il soggetto al quale siano eventualmente affidate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, le attivita© relative alla gestione del tri- buto, uniformano la propria condotta alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante ûDisposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuenteý.

Art. 4.

Riscossione dell'imposta

1. L'imposta dovuta e© riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalita© e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti da parte degli enti pubblici.

2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

Art. 5.

Accertamento dell'imposta

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consi- liare, definisce le strategie generali per le attivita© di controllo e accer- tamento in materia di IRAP, assicurando il coordinamento con gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione finanziaria statale.

Art. 6.

Determinazione dell'aliquota

1. La Regione ha facolta© di variare con propria legge l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attivita© e per categorie di soggetti pas- sivi.

2. La legge regionale che dispone variazioni di aliquota deve entrare in vigore entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data.

3. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta precedente.

Art. 7.

Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali 1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilita©

sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e© determinata, limitatamente all'attivita© istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altres|© alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 8.

Gestione del tributo

1. La gestione delle attivita© di cui all'art. 2, per l'espletamento, in tutto o in parte della liquidazione, dell'accertamento e riscossione del- l'imposta, nonche¨ dell'accertamento delle violazioni, dell'irrogazione delle sanzioni, del contenzioso, dei rimborsi, dell'assistenza al contri- buente, ivi compreso il diritto di interpello, puo© avvenire:

a) tramite i servizi esistenti nell'ambito della struttura organiz- zativa regionale e secondo le vigenti procedure;

b) tramite l'agenzia delle entrate, mediante la stipula di con- venzioni.

(11)

2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione, adot- tata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire l'opzione tra le modalita© di gestione del tributo previste al comma 1, stipulando contestualmente la convenzione con l'agenzia delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).

Art. 9.

Titolarita© dei dati IRAP

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 2, la Regione e© titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta. Le infor- mazioni relative all'imposta sono organizzate dalla Regione nel pro- prio sistema informativo tributario e fiscale e rese disponibili all'am- ministrazione finanziaria dello Stato ed alle altre regioni ai fini degli scambi di informazioni.

Art. 10.

Rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi

1. Per quanto non previsto da leggi regionali o statali all'imposta regionale sulle attivita© produttive si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

Capo II

Disposizioni in materia di sistema informativo tributario e fiscale regionale

Art. 11.

Sistema informativo tributario e fiscale regionale

1. Il sistema informativo tributario e fiscale regionale, costituito dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilita© ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria.

2. La Regione, al fine di coordinare la propria attivita© impositiva con quella degli altri enti, di creare archivi regionali condivisi, di defi- nire procedure amministrative uniformi, promuove l'interscambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria dello Stato, con gli enti locali e con gli altri enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario e fiscale regio- nale. A tale fine, la giunta regionale assume i provvedimenti necessari alla costituzione e alla partecipazione ad organismi tecnici o alla sti- pula di appositi protocolli d'intesa.

Art. 12.

Trattamento dei dati

1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo III Disciplina transitoria

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ovvero fino al momento in cui la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunti direttamente dalla Regione, le relative attivita© continuano ad essere svolte dall'ammini- strazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2001 ERRANI 02R0116

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 200l, n. 49.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Emilia-Romagna n. 190 del 28 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0117

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 191 del 28 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0217

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 2 gennaio 2002, n. 3/R.

Modifiche al testo del regolamento approvato, con decreto del presidente della giunta regionale n. 22/R/200l (Regolamento di attuazione dell'art. 13 comma 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - legge forestale della Toscana).

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|© come modi- ficato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, cos|© come modificato dal- l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

(12)

Visto il proprio decreto n. 22/R del 24 aprile 2001 recante ûAlbo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, legge forestale della Toscanaý;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1393 del 21 dicembre 2001 concernente ûmodifiche al testo del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 22/R/2001 (Regolamento di attuazione dell'art. 13 comma 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 legge forestale della Toscana)ý, acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonche¨ dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 24 aprile 2001 (Regolamento di attuazione dell'art. 13 comma 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana)

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 22/R/2001 e© sostituita dalla seguente:

ûe) che non e© intervenuta sentenza di condanna passata in giudi- cato a carico di persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione dell'impresa o dei consorzi per un reato contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, in materia tributaria, di contribuzione sociale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o per reati relativi a fatti idonei a incidere negativamente sul rapporto con la pubblica ammini- strazione per la loro inerenza all'oggetto delle attivita© alle quali l'iscri- zione all'albo consente di accedereý.

Art. 2.

Sostituzione del comma 4 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale

1. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale n. 22/R/2001 e© sostituito dal seguente:

û4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la C.C.I.A.A. territorial- mente competente provvede a trasmettere i dati relativi all'aggiorna- mento dell'albo, nonche¨ alla cancellazione dello stesso, all'unionca- mere Toscana, che ne da© comunicazione alle C.C.I.A.A. delle altre province e alla competente struttura del dipartimento dello sviluppo economico della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione dell'albo aggiornatoý.

Art. 3.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale n. 22/R/2001

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale n. 22/R/2001 e© sostituito dal seguente:

û1. Ai fini della gestione dell'albo regionale delle imprese agricolo-forestali, si applicano a favore delle C.C.I.A.A., i diritti di segreteria di cui all'allegato B al decreto del Ministero dell'industria, commercio e e artigianato 22 dicembre 1997ý.

Il presente regolamento e© pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare, come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 gennaio 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000) 02R0297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 2 gennaio 2002, n. 4/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|© come modi- ficato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, cos|© come modificato dal- l'art. 9, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 14 della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 ûdisci- plina dei commissari nominati dalla Regioneý che demanda alla giunta regionale l'adozione di disposizioni regolamentari di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1413 del 28 dicembre 2001 concernente ûregolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, 53, in materia, di commissari nominati dalla Regioneý, acquisiti i pareri del comitato tecnico della program- mazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche¨ dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni per l'adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del presidente della giunta regionale

1. L'adozione degli atti di competenza del presidente della giunta regionale, concernenti la diffida e il preavviso di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, e© richiesta dal coordina- tore del dipartimento del centro direzionale della giunta regionale competente per materia al coordinatore del dipartimento della presi- denza e degli affari legislativi e giuridici, per la predisposizione degli atti conseguenti da parte della struttura competente di cui all'art. 14 del presento regolamento.

2. La richiesta e© effettuata con nota motivata, contenente:

a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del commissario;

b) l'indicazione dell'ente da diffidare o delle amministrazioni interessate al preavviso;

c) in caso di richiesta di diffida, l'indicazione puntuale dell'ina- dempimento o delle irregolarita© riscontrati;

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d) in caso di richiesta di preavviso, l'indicazione puntuale delle funzioni e delle attivita© che devono essere esercitate, ovvero degli interve¨nti o delle opere che devono essere realizzati;

e) il termine entro il quale l'ente da diffidare deve adempiere, ovvero il termine entro il quale le amministrazioni da preavvisare devono dichiarare la disponibilita© a provvedere autonomamente;

f) l'indicazione della struttura del dipartimento che ha accer- tato la sussistenza dei presupposti di legge per l'avvio del procedi- mento di nomina;

g) l'esperienza e i requisiti professionali richiesti per la nomina.

3. In caso di richiesta di diffida, la nota contiene anche l'indivi- duazione di uno o piu© candidati tra quelli di cui all'art. 2, che sono ritenuti in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali per la nomina. Detta individuazione puo© essere effettuata in un momento successivo, in occasione della conclusione del procedimento di nomina. Sono, di regola, individuati tre candidati.

4. Nell'atto di diffida o di preavviso sono indicati gli uffici regio- nali ai quali gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le proprie determinazioni. Gli atti di diffida e di preavviso adottati sono comuni- cati ai coordinatori dei dipartimenti interessati.

5. Decorsi i termini indicati nell'atto di diffida o di preavviso, la struttura competente per la nomina dei commissari predispone gli atti conseguenti, previa acquisizione del parere del coordinatore del dipar- timento competente per materia.

6. Nel caso previsto dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale n. 53 del 2001, si procede ai sensi del presente articolo; alla richiesta di nomina del commissario, o di concessione dell'ulteriore termine per l'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso, provvede il coordinatore del dipartimento competente per materia.

Art. 2.

Candidati alla nomina di commissario

1. L'organo competente alla nomina conferisce l'incarico di com- missario ad uno dei soggetti di cui al presente articolo, in possesso dei requisiti ivi previsti.

2. Possono essere: nominati commissari:

a) i dirigenti regionali;

b) gli altri dipendenti regionali iscritti nell'albo di cui all'art. 60, comma 1, lettera f), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che risultino essere in possesso dell'esperienza e della qualifica- zione professionale adeguata all'incarico da conferire; a tal fine l'albo e© integrato, per quanto necessario, su iniziativa della struttura compe- tente in materia di attivita© extra impiego dei dipendenti regionali, con i dati previsti dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento;

c) i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettere a) e b), iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.

3. Possono, altres|©, essere nominati commissari, in ragione della carica, i rappresentanti legali degli enti locali della Toscana e dei con- sorzi tra enti locali della Toscana, delle aziende e delle agenzie regio- nali, degli enti dipendenti della Regione, delle societa© e degli organismi di diritto pubblico cui partecipa la Regione, qualora sia opportuno assicurare uno stretto legame tra l'oggetto dell'attivita© commissariale e le realta© istituzionali che sono presenti nel territorio o che svolgono funzioni a cui l'attivita© commissariale e© connessa.

4. Eé possibile nominare commissario un soggetto diverso, da quelli precedentemente indicati nei casi di urgenza ovvero qualora in relazione al contenuto dell'incarico da conferire, non risultino suffi- cienti elementi di valutazione sull'esperienza e sulla qualificazione pro- fessionale dei candidati di cui al comma 2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere i requisiti di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5;

il soggetto che sia stato nominato dal presidente della giunta regionale ai sensi del presente comma e© iscritto, a domanda, nell'elenco di cui all'art. 3.

Art. 3.

Elenco di candidati esterni

1. Presso la struttura competente di cui all'art. 14 e© tenuto ed aggiornato un elenco di soggetti candidati alla nomina di commis- sario, esterni all'amministrazione regionale.

2. L'elenco e© costituito con decreto del dirigente della struttura competente, a seguito di avviso pubblico pubblicato nel Bollettino uffi- ciale della Regione Toscana entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'adozione del primo decreto di iscri- zione, l'elenco e© costituito dai soggetti iscritti nell'elenco costituito, ai sensi della deliberazione della giunta regionale 27 settembre 1999, n. 1085, sulla base del decreto dirigenziale n. 368 del 29 gennaio 2001.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco:

a) i magistrati ordinari e amministrativi in pensione da non piu© di cinque anni;

b) i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, cessati dalla carica da non piu© di tre anni;

c) i seguenti soggetti che dimostrino, mediante indicazione degli elementi di cui al comma 4, di possedere qualificazione professio- nale in matene giuridiche o amministrative, o in materie tecniche, con- nesse alle competenze della Regione o degli enti locali:

1) dirigenti, pubblici e privati, e docenti universitari, anche in pensione da non piu© di cinque anni;

2) altri dipendenti, pubblici e privati, anche in pensione da non piu© di tre anni;

3) soggetti regolarmente iscritti in albi professionali discipli- nati dalla legge.

4. Le richieste di iscrizione nell'elenco dando conto, ai fini del- l'ammissibilita©, con le modalita© indicate nell'avviso pubblico, del pos- sesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei seguenti elementi, necessari per la valutazione dell'esperienza e della qualificazione professionale:

a) titoli di studio conseguiti, previsti dall'ordinamento scola- stico o universitario;

b) pubblicazioni scientifiche in materie giuridiche o ammini- strative, o in materie tecniche connesse alle competenze della Regione o degli enti locali;

c) incarichi professionali o di consulenza affidati da enti pub- blici;

d) nomine in organi di revisione o di gestione di enti pubblici;

e) funzioni attribuite nello svolgimento di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni o con soggetti privati.

5. Le richieste di iscrizione nell'elenco sono corredate, ai fini del- l'ammissibilita©, con le modalita© indicate nell'avviso pubblico, dalla dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti di onorabilita©:

a) non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva pari o superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva pari o superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita© di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

b) non essere stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilita- zione prevista dalla legge;

c) non essere sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale e© previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d) non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a li- berta© vigilata.

6. I decreti di iscrizione nell'elenco sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, con indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del soggetto iscritto.

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7. Almeno una volta ogni tre anni dalla data di pubblicazione del- l'avviso pubblico, il dirigente della struttura competente per la nomina dei commissari procede alla revisione generale dell'elenco, mediante nuovo avviso pubblico. L'elenco precedente e© utilizzabile fino all'ado- zione del primo decreto di iscrizione dei soggetti componenti il nuovo elenco.

8. La perdita dei requisiti per la nomina a commissario comporta la revoca dell'incarico conferito, e la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 4, comma 7.

Art. 4.

Gestione dell'elenco

1. Sussistendo le condizioni e i requisiti indicati dall'art. 3, l'iscri- zione nell'elenco del soggetto interessato e© disposta con decreto del dirigente della struttura competente per la nomina dei commissari, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, previsto nell'avviso pubblico e, successivamente, entro ses- santa giorni dalla presentazione di regolare domanda; il termine e©

sospeso qualora siano richiesti elementi integrativi. La verifica della veridicita© delle dichiarazioni dei soggetti iscritti all'elenco e© effettuata, ai sensi di legge, con cadenza semestrale; a tal fine, entro il 30 set- tembre e il 31 marzo di ogni anno, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della veridicita© delle dichiarazioni dei soggetti che risultano iscritti all'elenco rispettivamente nel primo e nel secondo semestre di ogni anno; la verifica avviene su un campione di almeno il 20% delle iscrizioni effettuate nel semestre precedente.

2. L'iscrizione non e© disposta, per i soggetti di cui all'art. 3, comma, 3, lettere b) e c), qualora dagli elementi da essi indicati non emerga una esperienza o una qualificazione professionale adeguata allo svolgimento di attivita© commissariali. Non e© altres|© disposta quando il richiedente risulta essere stato revocato da precedente inca- rico di commissario per inadempienze o per gravi irregolarita©.

3. Nell'ambito del procedimento di iscrizione avviato in occasione dell'adozione del primo avviso pubblico di costituzione dell'elenco, nell'elenco medesimo sono iscritti d'ufficio i candidati gia© iscritti nell'elenco costituito, ai sensi della deliberazione della giunta regionale 27 settembre 1999, n. 1085, sulla base del decreto dirigenziale n. 368 del 29 gennaio 2001.

4. L'elenco e© gestito ed aggiornato in formato cartaceo e elettro- nico, ed e© costituito dai seguenti dati, relativi a ciascun iscritto:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza anagrafica;

c) indirizzo presso il quale il candidato richiede che gli siano effettuate le comunicazioni;

d) codice fiscale;

e) professione esercitata, sede e luogo di lavoro;

f) requisiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, riportati analitica- mente; a tal fine, l'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco puo©

prevedere un numero massimo per ciascuno degli elementi di cui al predetto art. 3, comma 4, da riportare nell'elenco.

5. Nell'elenco sono altres|© annotati, a cura del responsabile del procedimento, gli incarichi di commissario conseguiti ai sensi della legge regionale n. 53 del 2001, gli estremi dei provvedimenti regionali relativi alla nomina, alla sospensione, alla revoca e alla cessazione dei commissari.

6. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempesti- vamente eventuali variazioni dei dati di cui al comma 4. Il responsa- bile del procedimento provvede d'ufficio alle variazioni richieste.

Per la verifica delle dichiarazioni di variazione si applica quanto pre- visto dal comma 1.

7. Si procede alla cancellazione dall'elenco:

a) in caso di decesso dell'iscritto;

b) quando la cancellazione e© richiesta, con apposita domanda, dal soggetto iscritto;

c) quando il commissario, incaricato ai sensi della legge regio- nale n. 53 del 2001, e© stato revocato per inadempienze o per gravi irre- golarita©;

d) quando la struttura competente alla gestione dell'elenco viene a conoscenza della perdita di alcuno dei requisiti per l'iscrizione;

non e© considerata perdita di requisito il decorso, successivo all'iscri- zione, del periodo dal quale si e© verificato il pensionamento o la cessa- zione dalla carica, ai sensi dell'art. 3, comma 3.

e) quando il soggetto iscritto non risponde entro trenta giorni alle comunicazioni inviate all'indirizzo da lui indicato.

8. La cancellazione e© disposta con decreto del dirigente della struttura competente nei casi di cui al comma 7, lettere d) ed e); negli altri casi, e© disposta direttamente dal responsabile del procedimento, mediante annotazione sull'elenco.

Art. 5.

Utilizzazione dei dati

1. I dati dell'elenco di cui all'art. 4, commi 4 e 5, sono trattati ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e succes- sive modificazioni e integtazioni, e delle disposizioni di attuazione adottate dalla giunta regionale. I dati relativi alle cancellazioni dall'elenco effettuate per revoca o per perdita dei requisiti possono essere conservati per cinque anni, al fine dell'effettuazione delle neces- sarie verifiche per i procedimenti di nuova iscrizione e di nomina dei commissari.

2.1 dati di cui all'art. 4, comma 4, possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica interna, esclusivamente agli uffici regionali competenti e agli uffici del difensore civico regionale, ovvero agli organi competenti per la nomina dei commissari di cui alla legge regionale n. 53 del 2001. Allo stesso modo si procede per i dati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

Art. 6.

Nomina del commissario

1. L'organo competente alla nomina del commissario conferisce l'incarico ad uno dei soggetti di cui all'art. 2, con le modalita© di cui al presente articolo.

2. Per le nomine di competenza del presidente della giunta regio- nale, la scelta e© operata:

a) tra i soggetti indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dal coor- dinatore del dipartimento competente per materia;

b) negli altri casi, tra i soggetti indicati dal coordinatore della presidenza e degli affari legislativi e giuridici.

3. I commissari regionali di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53 del 2001, possono essere scelti esclusivamente tra i diri- genti dell'amministrazione regionale, ovvero tra i dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, docenti universitari e professionisti iscritti nell'elenco dell'art. 3. Il presidente della giunta regionale, prima di procedere alla scelta e alla nomina, acquisisce nella prima seduta utile, ovvero in una seduta appositamente convocata, il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP), che accerta se le attivita© e le funzioni regionali da svolgere mediante l'attivita© commissariale pos- sono essere svolte utilmente e tempestivamente in via ordinaria dalle strutture regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 2000, formu- lando, ove richiesto dal presidente della giunta regionale, una o piu©

proposte di soggetti cui conferire l'incarico. Nei casi di urgenza, il parere del (CTP) e© reso successivamente alla nomina, nella prima seduta utile. Quando occorre provvedere alla nomina di un commis- sario regionale per lo svolgimento di compiti propedeutici all'esercizio del potere sostitutivo di competenza della giunta regionale, il presi- dente della giunta regionale provvede alla nomina sentita la giunta regionale.

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