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Anziani non autosufficienti: chi paga la retta

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Anziani non autosufficienti: chi paga la retta

Autore: Carlos Arija Garcia | 31/03/2020

Quando c’è una quota in carico all’assistito o ai suoi parenti e quando devono pensarci il Servizio sanitario nazionale ed il Comune?

Che succede quando una persona disabile o un anziano ha bisogno di essere assistito a lungo in una casa di cura e, quindi, c’è da sostenere un costo economico

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non indifferente? E che succede se, soprattutto, la persona assistita è in difficoltà economica? Per gli anziani non autosufficienti chi paga la retta?

C’è una procedura prevista dalla legge che contempla il diritto di queste persone ad essere prese in carico dal Servizio sanitario nazionale e ad avere delle prestazioni socio-assistenziali. La gestione avviene secondo la normativa dettata da Regioni, Comuni e Asl. Il problema, però, è che c’è una quota da versare per la parte non strettamente sanitaria o socio-assistenziale, vale a dire per quella, diciamo così, alberghiera. È quella che serve a compensare le spese dei pasti o del posto letto, tanto per capirci. A questo punto, per gli anziani non autosufficienti chi paga la retta se gli ospiti non sono in grado di farlo?

La questione si pone soprattutto nei confronti dei parenti più stretti della persona ricoverata. Se l’anziano non riesce a coprire i costi, devono essere i figli o i nipoti a farsene carico? Oppure subentrano altri soggetti, come un ente pubblico? La legge e la giurisprudenza si sono pronunciate in merito. Vediamo cosa hanno detto in proposito.

Anziani non autosufficienti: come accedere al ricovero?

Come accennato, l’anziano non autosufficiente che ha bisogno di cura e di assistenza continuativa ha diritto al servizio sanitario e socio-assistenziale fornito dalle istituzioni pubbliche (Regioni, Comuni, Asl).

Prima di tutto, occorre far presente la condizione della persona interessata ai servizi sociali del Comune di residenza. Possono farlo sia l’anziano, sia i suoi familiari oppure il personale sanitario di un ospedale, nel caso in cui il paziente sia stato ricoverato ma debba lasciare la struttura per essere assistito altrove. L’ente locale è obbligato a prendere in carico la segnalazione e ad aprire un procedimento per dare una risposta in merito. Alla domanda, occorrerà allegare la dichiarazione Isee, in modo che si possa verificare la situazione economica dell’anziano.

La documentazione verrà valutata da un’apposita commissione, a cui toccherà stabilire il grado di non autosufficienza del richiedente, i suoi bisogni da un punto di vista terapeutico ed il piano assistenziale. Quest’ultimo potrebbe prevedere, appunto, il ricovero in una struttura residenziale, nel caso in cui non ci fosse

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nessuno in famiglia in grado di occuparsi del paziente. In caso contrario, la commissione potrebbe decidere di avviare l’assistenza a domicilio oppure la frequentazione di un centro diurno. Va da sé che in questi ultimi due casi, se si trattasse di un anziano non autosufficiente si presupporrebbe la presenza in casa di un’altra persona, almeno nelle ore serali e notturne.

Se il piano della commissione contempla la necessità del ricovero in una residenza sanitaria assistenziale (la Rsa, da sempre nota come casa di riposo), il Comune fa un calcolo della quota mensile e stabilisce in percentuale chi deve pagare la retta, vale a dire quanto deve «tirar fuori» l’ente pubblico e quanto spetta al paziente.

Anziani non autosufficienti: come si decide la retta

Quindi, è il Comune a dividere in percentuale il costo della retta da pagare per il ricovero di un anziano non autosufficiente in una residenza sanitaria assistenziale. Ma sulla base di che cosa viene deciso l’importo?

Nell’ambito delle strutture pubbliche o convenzionate, la retta di una Rsa comprende:

la quota sanitaria relativa alle cure, a carico del Servizio sanitario nazionale (solitamente il 50% del totale);

la quota alberghiera (vitto e alloggio, principalmente) a carico del Comune e del paziente, a seconda dell’Isee di quest’ultimo.

In alcuni casi, però, come nel caso degli anziani non autosufficienti perché affetti dal morbo di Alzheimer o da una grave disabilità, la quota sanitaria a carico del Ssn è maggiore rispetto a quella alberghiera. Di conseguenza, la parte che Comune e/o paziente devono versare è inferiore rispetto al solito.

In sostanza, e per cominciare a rispondere alla domanda di partenza, cioè chi paga la retta per gli anziani non autosufficienti, possiamo dire che:

per la parte relativa alle prestazioni mediche ed infermieristiche, paga il Servizio sanitario nazionale;

per gli altri servizi, come pasti, posto letto, pulizia dei locali, ecc. paga

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l’interessato attraverso il proprio reddito. Il Comune subentra se la persona ricoverata – dietro presentazione dell’Isee – è in difficoltà economica. Questa quota viene decisa dall’ente locale di residenza.

Anziani non autosufficienti: i familiari devono pagare?

Sorge spontanea questa domanda: ma se l’anziano non autosufficiente non è in grado di pagare la retta del ricovero in una Rsa perché in difficoltà economica, non possono pagare la parte di quota alberghiera i familiari? Cioè, figli o nipoti non sono chiamati a corrispondere la parte che esula dalla competenza del Servizio sanitario nazionale?

In effetti, spesso succede così: al momento del ricovero, i parenti vengono chiamati in causa per garantire il versamento della quota che spetta all’assistito, se il reddito di quest’ultimo non bastasse a garantire i pagamenti. Tuttavia, ci sono dei casi in cui non sono tenuti a farlo.

Succede, ad esempio, quando la persona ricoverata ha più di 65 anni, non è autosufficiente ed ha una grave disabilità. In questo caso, come accennato poco fa, si fa riferimento soltanto all’Isee dell’assistito e, pertanto, figli o nipoti non c’entrano nulla. Così dice la legge [1].

Questo significa che se la persona ricoverata non è in grado economicamente di pagare la sua quota, il suo Comune di riferimento non può andare a bussare alla porta dei parenti dell’assistito per reclamare la parte spettante della retta: dovrà essere l’ente pubblico a farsene carico. Secondo la Cassazione, infatti, di fronte alla mancanza di reddito o ad una grave disabilità dell’anziano, i familiari possono inviare una disdetta e non pagare la quota del loro congiunto [2].

C’è un caso ancora più estremo. È quello che riguarda l’anziano non solo non autosufficiente ma addirittura invalido al 100%. In questo caso, nulla può essere chiesto né a lui né ai suoi parenti, come ha stabilito una sentenza del tribunale di Verona risalente ad alcuni anni fa [3]. Non solo: nel caso in cui sia stata pagata qualche somma, è possibile richiedere la restituzione dei soldi al Comune.

In pratica, i giudici veneti dichiarano nulli i contratti siglati tra i parenti degli assistiti e le Rsa in virtù dei quali i familiari si impegnano a corrispondere una parte

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della retta come garanti dell’assistito. Concetto già espresso da altre simili sentenze [4] e basato sul principio costituzionale secondo cui la suddivisione delle spese tra Servizio sanitario nazionale e Comune rientra «nell’ambito della normativa di interesse pubblico che assicura ai cittadini le prestazioni socio- sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale».

Pertanto, ribadiscono i giudici, «il diritto al ricovero e all’assistenza di un soggetto ultrasessantacinquenne e invalido al 100% non può esser regolamentato da convezioni private che, in qualche modo e secondo vari mezzi giuridici (espromissione, fideiussione, ecc.), ostacolino di fatto il ricorso del cittadino alla fruizione dell’assistenza sanitaria, quale mezzo concreto di garanzia e attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute. Il contratto – conclude la sentenza – deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative».

Note

[1] Legge n. 380/2000. [2] Cass. sent. n. 26863/2008. [3] Trib. Verona sent. n.

2384/2013. [4] Trib. Firenze sentt. del 13.08.2012 e del 18.09.2012.

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