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SO.CREM. SOCIETA GENOVESE di CREMAZIONE Fondata il 14 aprile 1897 E NTE M ORALE R.D. DEL 13 APRILE 1902

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SO.CREM

SOCIETA’ GENOVESE di CREMAZIONE Fondata il 14 aprile 1897

ENTE MORALE R.D. DEL 13 APRILE1902

internet: www.socrem-genova.org e-mail: amministrazione@socrem-genova.org

Codice Fiscale - Partita IVA n° 00952860104

Iscritta presso la Regione Liguria nel Registro delle P.G. al n° 9

16121 GENOVA

Tel. 010 56.20.72 - 010 59.31.74 Fax 010 59.62.000

SEDE:

TEMPIO CREMATORIO TEMPIO CINERARIO

Piazzale Resasco - Cimitero di Staglieno 16137 GENOVA

Tel. / Fax 010 836.18.71 Via Lanfranconi, n° 1/4

MEDAGLIA D’ARGENTO COMUNE DI GENOVA

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Modificato dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2007, approvato con Decreto della Regione Liguria n° 2257 del 31 luglio 2007.

Modificato dall’Assemblea dei Soci del 27 settembre 2020, approvato con Decreto della Regione Liguria n° 78

dell’ 11 gennaio 2021)

STATUTO

(Deliberato dall'Assemblea dei Soci del 4 gennaio 1902, approvato con R.D. del 13 aprile 1902.

Modificato con R.D. del 19 gennaio 1908.

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Art. 1 E' costituita in Genova una Società sotto il titolo di Società per la Cremazione dei cadaveri, avente denominazione “Società Genovese di Cremazione SO.CREM”

Art. 2 La Società svolge la propria attività ed i propri scopi statutari nell'ambito territoriale della Regione Liguria.

Art. 3 Scopo fondamentale della Società, come indicato all'art. 1 è la diffusione della cremazione dei cadaveri, all'uopo ricercando ed attuando i metodi più convenienti sia economicamente sia tecnicamente, ed attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) propagare con pubblicazioni e conferenze i principi morali e d'igiene che consigliano di sostituire l'incinerazione alla inumazione, e cioè la fiamma purificatrice del crematorio alla putredine della fossa;

b) conservare perpetuamente l'Ara Crematoria eretta nel Cimitero di Staglieno ed i relativi colombari ed accessori, anche costruiti in altri cimiteri;

c) provvedere, contro corrispettivo, alle operazioni di cremazione secondo le esigenze della civiltà e dell'igiene e col dovuto rispetto al sentimento verso i defunti ed ai rispettivi principi religiosi;

d) curare che, alla morte dei Soci, venga data piena esecuzione alle loro disposizioni riferibili alla cremazione delle salme;

e) eseguire, proporzionatamente ai mezzi economici dei quali la Società disponga, la cremazione gratuita oppure con ridotto corrispettivo delle salme dei Soci la cui famiglia non possa, per comprovata indigenza o per altre speciali circostanze, pagare in tutto od in parte i corrispettivi stabiliti.

La Società non ha scopo di lucro e non ripartisce fra i Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica

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utilità, previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ed osservate le disposizioni previste dalla legge.

Art. 4 Il patrimonio della Società è costituito:

a) dalle quote versate dai Soci;

b) dai legati;

c) dai doni e dalle oblazioni straordinarie in denaro ed in oggetti che possono venire offerti dai patrocinatori del principio della Cremazione;

d) dai beni immobili.

Art. 5 I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Effettivi b) Onorari

Soci effettivi sono coloro i quali formulano adesione scritta al programma della Società, corrispondendo le quote, di tempo in tempo determinate dal Consiglio d'Amministrazione e depositando presso la sede sociale una dichiarazione scritta e datata, esprimente la volontà d'essere cremati a sensi di legge. I Soci effettivi, a loro volta, si suddividono in ordinari, vitalizi e benemeriti a seconda della misura e delle modalità di pagamento delle quote stabilite per ciascun gruppo di essi.

Soci onorari, sono quelle persone che, per avere in qualsiasi modo giovato agli scopi della Società e per essere il loro patrocinio utile all'istituzione, vengano dall'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, associati “ad honorem”.

I Soci effettivi ordinari, i quali abbiano un'anzianità d'iscrizione di venticinque anni e che abbiano sempre regolarmente corrisposto l'annuale contributo associativo, rimarranno esonerati da ogni ulteriore contribuzione associativa.

Sia i Soci effettivi vitalizi che quelli benemeriti, essendo tenuti al pagamento di un contributo unitario, sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo annuale.

I Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, i quali recedano, o vengano esclusi o comunque cessino di appartenere alla Società, non

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L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante della Società o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Segretario e tre Scrutatori.

La convocazione straordinaria può avere luogo anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali, ogni qualvolta costoro facciano esplicita e motivata richiesta al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7 Nella sua riunione ordinaria l'Assemblea delibera:

a) in merito alla relazione morale del Consiglio d'Amministrazione;

b) in merito al bilancio consuntivo dell'anno scaduto ed a quello preventivo dell'anno in corso ed alle inerenti relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato di Controllo;

possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Società, a tenore dell'art. 24 del Codice Civile.

Le quote ed i contributi associativi versati non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Le cariche Consiliari si intendono a titolo gratuito ad eccezione di quei Consiglieri a cui sono stati attribuiti compiti di Membri dell'Ufficio Presidenziale, il quale costituisce l'Organo Esecutivo del Consiglio d'Amministrazione; nonché di quelli nominati Membri del Comitato di Controllo ed eventuali incarichi speciali e/o temporanei di supporto o p e r a t i v o a l l ' O rg a n o E s e c u t i v o , a ff i d a t i d a l C o n s i g l i o d'Amministrazione su proposta dell'Ufficio Presidenziale.

La misura ed i relativi criteri di determinazione delle indennità e/o dei gettoni di presenza sono di competenza deliberativa del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 6 L'Assemblea è composta da tutte le categorie di Soci.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno, ed in seduta straordinaria, quando il Consiglio d'Amministrazione stesso lo ritenga necessario.

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L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i quali formano l'Ufficio Presidenziale, che è chiamato a deliberare nei casi di particolare urgenza e ad assolvere i compiti contemplati dal presente Statuto o di tempo in tempo affidatigli dal Consiglio stesso. Ove necessario, potrà essere c) sulla nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato di

Controllo;

d) su tutti gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 8 Nelle riunioni straordinarie l'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ed in particolare:

- modifiche statutarie per il quale è necessaria la maggioranza di cui al seguente art. 9;

- scioglimento e devoluzione del Patrimonio Sociale per il quale è prevista la maggioranza del 3° comma dell'art. 21 del Codice Civile.

Art. 9 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci effettivi in regola con i pagamenti; in seconda convocazione, il giorno successivo qualunque sia il numero dei Soci effettivi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. I Soci effettivi possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri Soci mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

Il Consiglio d'Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci con avviso personale a firma del Presidente, contenente l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, spedito per posta almeno dieci giorni prima della data fissata.

Art. 10 La Società è amministrata da un Consiglio composto da nove membri nominati dall'Assemblea tra i Soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il voto del Presidente, in caso di parità, è determinante.

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nominato un quarto Membro dell'Ufficio Presidenziale.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede:

a) a che sia ottemperato quanto scritto dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea;

b) ad amministrare il patrimonio della Società;

c) ad approvare il Regolamento di attuazione della Società;

d) a stabilire, di tempo in tempo, la misura e le modalità di pagamento dei contributi associativi dovuti dalle singole categorie e dai singoli gruppi di Soci, come previsto dall'Art. 5 nonché le tariffe per la concessione di loculi ed altri spazi, per la costruzione di opere tombali, per operazioni di cremazione e per ogni altra prestazione;

e) alla conservazione degli stabili della Società, disponendo gli opportuni ampliamenti, modifiche e riparazioni;

f) a convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;

g) a tenere la esatta contabilità delle entrate e delle uscite della Società, con tutte le relative pezze giustificative;

h) a compilare, per essere presentati all'Assemblea ordinaria di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, redigendo le relazioni sull'andamento morale e su quello economico della Società;

i) verbalizzare nell'apposito libro, ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione;

l) ad affidare mansioni specifiche a singoli Consiglieri ed eventualmente esonerarli dalle mansioni stesse, ogni qualvolta lo ritenga utile nell'interesse della Società;

m) a conferire attestati di benemerenza “honoris causa” ai Membri del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato di Controllo, che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro mandato.

Art. 11 Il Comitato di Controllo, nel numero di tre membri effetti e tre membri supplenti, è nominato dall'Assemblea tra i Soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Esso nomina nel proprio seno il Presidente.

Il Comitato di Controllo deve:

a) procedere alla verifica della contabilità e della cassa della Società;

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b) esprimere il proprio parere circa l'amministrazione e sui conti che verranno presentati alle Assemblee ordinarie per l'approvazione e su qualsiasi altra proposta di carattere finanziario del Consiglio d'Amministrazione;

c) convocare l'Assemblea ordinaria qualora questa non sia stata convocata dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno;

d) redigere la relazione da presentare all'Assemblea ordinaria sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;

e) verbalizzare in apposito libro le proprie riunioni.

Art. 12 Per quanto non è disposto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e soprattutto quelle del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Regolamenti del Comune di Genova.

Disposizione finale

Il presente Statuto entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte della Regione Liguria.

Edizione 2021

Stampa: Tipolitografia Torre - Genova

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