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La società di professionisti

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Academic year: 2022

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(1)

Legge 23 dicembre 2020 n.222

La società di professionisti

Circolare 4/2021 – Leggi e norme generali

(2)

SOMMARIO

PREMESSA 3

TIPO DI SOCIETA’ E REQUISITI 4

GLI ORGANI SOCIALI 5

MANDATO E RESPONSABILITA’ 6

COSTITUZIONE E ADEMPIMENTI 7

TRATTAMENTO FISCALE 8

STP VS STUDIO ASSOCIATO 9

CONCLUSIONI 12

(3)

1. PREMESSA

La Legge 23 dicembre 2020 n.222 «La società di professionisti in forma di società di capitali» introduce e disciplina l’istituto della società di professionisti nella forma delle società di capitali, novità importante per l’ordinamento sammarinese ad oggi composto prevalentemente da studi associati e associazioni di professionisti ovvero nella forma di società di persone.

Le finalità del nuovo intervento legislativo sono rivolte a:

1. Adeguamento dell’ordinamento sammarinese agli standard internazionali per renderlo maggiormente attrattivo e competitivo.

2. Introdurre un nuovo modello organizzativo per i professionisti che consenta di accrescere sinergie, efficienza, efficacia e qualità delle prestazioni professionali.

La tendenza almeno nella vicina Italia è quella all’aggregazione dei professionisti motivati dalla possibilità di offrire servizi multidisciplinari e dalla garanzia di una maggiore solidità patrimoniale e finanziaria. Il modello della società di professionisti ha delle peculiarità che lo preferiscono al classico studio associato. Il modello favorisce le aggregazioni, i passaggi generazionali e il trasferimento delle quote. Diversi, invece, gli aspetti su cui occorre porre l’attenzione, ovvero quelli legati alla tassazione dei redditi e al versamento dei contributi previdenziali.

Nel presente documento, oltre ad illustrare le novità e gli adempimenti introdotti dalla

nuova normativa, si affrontano gli aspetti legati alla tassazione, alla previdenza alle

responsabilità e ai profili di governance confrontandoli con la struttura organizzativa più

diffusa tra i professionisti, ovvero le associazioni e gli studi associati.

(4)

2. TIPO DI SOCIETA’ E REQUISITI

Quale tipologia?

La società di professionisti può essere costituita solo nella forma di società di capitali. Il tipo di società di capitali può essere scelto dai soci (ammessa anche la società a socio unico) nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge sulle Società (Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.). Le società potranno essere:

1. Monodisciplinari, ovvero aventi ad oggetto un’unica attività protetta;

2. Multidisciplinari, ovvero aventi ad oggetto più attività protette. In tal caso nell’atto costitutivo deve essere indicata l’attività prevalente.

Quali attività possono essere esercitate?

La società può esercitare esclusivamente le attività cd. protette, ovvero le attività libero professionali disciplinate dalla Legge quadro sulle libere professioni (Legge 20 febbraio 1991 n.28 e s.m.). Non è previsto alcun limite massimo di attività ma è preclusa la possibilità di esercitare le attività accessorie o complementari che non sono inerenti alle attività libero professionali.

A chi è riservata l’attività sociale?

L’attività sociale è riservata esclusivamente ai soci liberi professionisti, ovvero a coloro che sono iscritti agli Albi previsti e disciplinati dalla Legge quadro sulle libere professioni. Si è prescritto, inoltre, che almeno i due terzi del capitale sociale sia detenuto dai soci liberi professionisti così come definiti sopra.

(5)

3. GLI ORGANI SOCIALI

Organo deliberativo

Chi può essere socio ?

1. Liberi professionisti iscritti all’Albo professionale nella misura massima di un quindicesimo.

2. Persone fisiche non liberi professionisti nella misura massima di un terzo del capitale (cd. soci finanziatori), che non ricadono nelle condizioni di «Soggetto inidoneo» ai sensi dell’articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.

Quali i casi di esclusione dei soci liberi professionisti?

1. La cancellazione o la radiazione dall’Albo professionale di appartenenza.

2. La sospensione dell’esercizio di attività protetta.

3. Essere componenti dell’organo amministrativo di altre società di professionisti sammarinesi.

Al socio libero professionista è consentita la possibilità di esercitare l’attività protetta anche in forma individuale quale lavoratore autonomo, nel rispetto dei requisiti di deontologia professionale, incompatibilità e conflitto di interesse.

Tutti i soci di una società di professionisti possono essere assunti come dipendenti della stessa.

Organo amministrativo

Quale è il requisito per essere componente dell’organo amministrativo?

Essere residenti in territorio sammarinese.

L’organo amministrativo può essere:

1. Monocratico: composto obbligatoriamente da un socio libero professionista.

2. Collegiale: composto per almeno due terzi da soci liberi professionisti.

Quali i casi di esclusione?

1. Essere componenti dell’organo amministrativo di altre società di professionisti sammarinesi.

(6)

4. MANDATO E RESPONSABILITA’

Come sono gestiti i rapporti con la clientela?

L’incarico professionale e il relativo mandato è assunto dalla società di professionisti, ma la prestazione professionale deve sempre essere svolta direttamente dai soci liberi professionisti (esclusività).

E’ garantita massima trasparenza alla clientela che:

1. avrà la facoltà di scegliere il professionista che dovrà effettuare le prestazioni professionali.

2. dovrà essere informata su eventuali conflitti di interesse con la società o i soci.

3. dovrà essere informata del passaggio dalla forma di studio associato a società di professionisti.

4. avrà il diritto di revocare il mandato trasferito automaticamente alla società di professionisti nel caso di passaggio da uno studio associato entro 30 giorni dalla comunicazione informativa.

Come sono stabiliti i compensi?

Si applicano gli onorari e le tariffe previste per l’attività protetta esercitata con possibilità di opinamento per la determinazione dei compensi dovuti alla società da parte dell’Ordine o del Collegio di appartenenza.

Nel caso in cui la prestazione professionale sia eseguita da più soci liberi professionisti:

1. Se la società è monodisciplinare, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo accordo diverso con il cliente.

2. Se la società è multidisciplinare e le prestazioni sono riferibili a diverse attività protette, i compensi sono stabiliti su accordo con il cliente ed oggetto di valutazione separata.

Su chi è a carico la responsabilità civile?

La società risponde in via esclusiva e diretta di eventuali danni arrecati ai clienti, fatti salvi i rapporti interni per eventuali azioni di rivalsa da parte della società nei confronti dei soci liberi professionisti esecutori dell’attività. Il cliente potrà, dunque, agire solo nei confronti della società non essendo tenuto ad identificare il professionista che ha eseguito la prestazione.

La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione con massimali pari a quelli stabiliti dall’Ordine o dal Collegio dell’attività protetta di appartenenza e mai inferiore a € 1.000.000,00 a copertura degli eventuali danni nei confronti dei clienti.

(7)

5. COSTITUZIONE E ADEMPIMENTI

Qual è il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo ?

L’atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente oltre a quanto disposto dall’articolo 19 della Legge sulle Società anche l’indicazione:

1. Della tipologia di società (multidisciplinare o monodisciplinare).

2. Delle attività protette esercitate e di quella prevalente, se società multidisciplinare.

3. Della sottoscrizione di almeno due terzi del capitale sociale da parte dei soci liberi professionisti.

4. Della composizione dell’organo amministrativo a maggioranza residente a San Marino.

5. Che i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea dei soci non siano superiori a due terzi del capitale sociale.

6. Della disciplina sui casi di esclusione dei soci.

Quali sono gli adempimenti per la costituzione?

L’iter di costituzione della società è uguale a quello di ogni altra società di capitali di diritto sammarinese.

A seguito dell’iscrizione nel Registro delle società, è obbligatorio presentare domanda di iscrizione all’Ordine o al Collegio e all’Albo delle attività protette previste dall’oggetto sociale. Il Consiglio provvederà alla relativa iscrizione nel termine di 20 giorni.

I soci liberi professionisti continuano ad essere iscritti all’Ordine o al Collegio di appartenenza.

Quali sono le cause di scioglimento?

Oltre alle cause previste dalla Legge sulle Società, l’assenza o il venir meno di una delle condizioni indicate nell’atto costitutivo rappresenta causa di scioglimento, salvo che le stesse vengano ristabilite nel termine perentorio di 30 giorni.

(8)

6. TRATTAMENTO FISCALE

Qual è il trattamento contabile?

Il fatturato prodotto dalla società di professionisti deve essere considerato secondo il principio di competenza, al contrario del principio di cassa utilizzato per il fatturato prodotto dal libero professionista. Analoghe considerazioni devono essere effettuate per i costi.

Qual è il trattamento fiscale applicato ai redditi prodotti dalla società?

I redditi prodotti dalla società costituiscono redditi d’impresa e sono assoggettati alle disposizioni di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e s.m.

Qual è il trattamento fiscale applicato alle prestazioni professionali?

Le prestazioni professionali dei soci liberi professionisti non producono redditi da lavoro autonomo e non sono assoggettati alle relative normative assistenziali e previdenziali vigenti.

Vi rientrano:

1. I dividendi percepiti che sono assoggettati alle disposizioni per le società previsti dall’articolo 103, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e s.m.

2. Gli stipendi percepiti dai soci liberi professionisti quali dipendenti della società che producono redditi di lavoro dipendente e sono assoggettati alle normative assistenziali e previdenziali vigenti.

I compensi percepiti quale componenti dell’organo amministrativo sono considerati redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 27 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e s.m. se pertinenti all’attività libero professionale. In caso contrario sono considerati redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.

(9)

7. STP VS STUDIO ASSOCIATO

(Simulazioni a confronto)

Simulazione 1 (prelievo fiscale modelli) Assunzioni

Ricavi annui complessivi: 100.000,00 euro.

Costi annui complessivi: 60.000,00 euro.

Società di professionisti

Voce Importo

Ricavi (incassati e non) € 100.000,00

Costi (pagati e non) € 60.000,00

Fatture da emettere € 10.000,00

Fatture da ricevere € 10.000,00

Reddito imponibile € 40.000,00

IGR (17%) € 6.800,00

Utile netto distribuibile € 33.200,00

Ritenute su dividendi (5%) € 1.660,00

Totale imposte € 8.460,00

Studio Associato

Voce Importo

Ricavi (di cui incassati € 80.000) € 80.000,00

Costi (di cui pagati € 50.000) € 50.000,00

Fatture da emettere -

Fatture da ricevere -

Reddito imponibile € 30.000,00

IGR (17%) a carico degli associati € 5.100,00

Reddito netto € 24.900,00

Totale imposte € 5.100,00

La tassazione sulla base del principio di competenza può risultare più svantaggiosa in quanto la società di professionisti deve versare le imposte anche su compensi non ancora incassati. La differenza del prelievo fiscale tra i due modelli è di € 3.360,00.

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7. STP VS STUDIO ASSOCIATO

(Simulazioni a confronto)

Simulazione 2 (prelievo fiscale e contributivo a confronto) Assunzioni

Compenso annuo da membro CDA Stp: 25.000 euro ciascuno

Dividendo lordo singolo socio: 25.000 euro

Ricavi imponibili studio associato per singolo socio: 50.000 euro

Società di professionisti

Voce Importo

Compenso da membro CDA € 25.000,00

Dividendo lordo € 25.000,00

IGR su compensi CDA (tassazione progressiva) € 1.415,03 IGR su dividendi (5% a titolo d’imposta a carico società) € 1.250,00 Contributi gestione separata solo su compenso AU,

presidente e AD (15% + 4% reddito minimo 25.076,02)

€ 4.788,26

IGR su utile società (17%) € 5.120,48

Totale prelievi € 12.573,77

Studio Associato

Voce Importo

Reddito socio € 50.000,00

Reddito imponibile socio (reddito – contributi) € 36.828,92 IGR su reddito lavoro autonomo (17 % fino al 2021) € 6.260,92 Contributi lavoro autonomo (22% + 4% reddito minimo

25.076,02).

€ 13.171,08

Totale prelievi € 19.432,00

A parità di redditi imponibili complessivi, la differenza del prelievo fiscale e contributivo tra i due modelli è di

€ 6.858,23. E’ più conveniente il modello della società di professionisti tanto più alto è il reddito di capitale nella forma dei dividendi, ovvero all’aumentare del fatturato.

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7. STP VS STUDIO ASSOCIATO

(Simulazioni a confronto)

Simulazione 3 (prelievo fiscale e contributivo a confronto) Assunzioni

Reddito lordo lavoro dipendente annuo: 50.000 euro

Nessun compenso da membro CDA

Dividendo lordo singolo socio: 10.000 euro

Ricavi imponibili studio associato per singolo socio: 60.000 euro

Società di professionisti

Voce Importo

Reddito lordo da lavoro dipendente € 50.000,00

Reddito imponibile € 34.250,00

IGR netto con TFR € 5.057,00

Contributi totali a carico del dipendente (8,30%) € 4.150,00

Dividendo lordo € 10.000,00

IGR su dividendi (5% a titolo d’imposta a carico società) € 500,00

Totale prelievi € 9.707,00

Studio Associato

Voce Importo

Reddito socio € 60.000,00

Reddito imponibile socio (reddito – contributi) € 46.228,92 IGR su reddito lavoro autonomo (17 % fino al 2021) € 7.858,92 Contributi lavoro autonomo (22% + 4% reddito minimo

25.076,02)

€ 13.771,08

Totale prelievi € 21.630,00

A parità di reddito complessivo è più conveniente per il singolo socio-professionista il modello della società di professionisti, tuttavia l’assunzione dei soci come dipendenti della società di professionisti comporta un costo aziendale pari a € 67.865,00 per il singolo professionista. In tal caso, potrebbe convenire il modello di società di professionisti solo per le realtà il cui costo del personale (compreso quello amministrativo) è assorbito dal fatturato. In difetto di fatturato capiente i costi fissi legati al personale dipendente potrebbe causare difficoltà economiche e finanziarie.

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STUDIO STP

8. CONCLUSIONI

Aggregazioni, fusioni e cessioni di quote più semplici da gestire

La responsabilità civile per i danni arrecati ai clienti è a esclusivo carico della società di professionisti.

Mancanza di una

categorizzazione delle attività protette esercitabili

Principio di competenza che può portare ad anticipare imposte anche su compensi non ancora percepiti

Modello organizzativo con più opzioni: soci dipendenti e/o membri cda.

Possibilità di svolgere ancora la libera professione per attività non in conflitto di interesse con la stp.

Convenienza fiscale e contributiva sui redditi di capitale (dividendi)

Soci finanziatori nella misura massima di 1/3 del capitale sociale

Modello organizzativo classico con maggiori difficoltà di gestione e suddivisione interna di costi e ricavi

Responsabilità civile in capo ai professionisti

Controlli meno efficaci su casi di esercizio di attività non protette

Principio di cassa: le imposte si pagano solo sui compensi incassati al netto dei costi sostenuti.

Modello organizzavo standard:

soci liberi professionisti con redditi da lavoro autonomo

Possibilità di tassazione dei redditi da lavoro autonomo su base progressiva (2022)

Convenienza fiscale solo in presenza della flat tax (17%)

Accesso a finanziamenti dal mercato creditizio

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Documento a cura del Dott. Andrea Cecchetti e della Dott.ssa Giulia Magnani

Per ulteriori informazioni, assistenza o consulenza si invita a rivolgersi allo Studio Cecchetti, Albani &

Associati e al partner Studio Guidi.

DISCLAIMER

Il presente documento è stato realizzato dallo Studio Cecchetti, Albani & Associati e dallo Studio Guidi.

Il documento non costituisce testo ufficiale e gli studi non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può

essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito

Internet www.consigliograndeegenerale.sm

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www.cecchettialbani.com Cecchetti, Albani & Associati Dottori Commercialisti

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