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Academic year: 2022

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Aspettativa per genitori

Autore: Noemi Secci | 06/10/2020

Malattia figlio, quarantena, sospensione dei servizi scolastici: i congedi spettanti al padre e alla madre dopo la maternità facoltativa.

Ciascun genitore, lavoratore dipendente, ha facoltà di assentarsi da lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo (tra madre e padre) non superiore a 10 mesi (che possono essere aumentati in ipotesi specifiche a 11 mesi), in aggiunta al periodo di maternità obbligatoria. Queste assenze, dette

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congedo parentale, o maternità facoltativa, sono parzialmente retribuite sino ai 6 anni di età del bambino (sino a 8 anni, se si soddisfano determinati requisiti reddituali).

Per gli iscritti alla gestione Separata, il congedo parentale può essere goduto solo fino al terzo anno di vita del bambino, per un massimo di 6 mesi complessivi tra genitori. Per le lavoratrici autonome, iscritte presso le gestioni speciali artigiani o commercianti, il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Il congedo parentale può inoltre essere prorogato per chi ha un figlio portatore di handicap grave (per approfondire, leggi: “Congedo parentale, domande e risposte“).

Ma l’aspettativa per genitori è prevista soltanto in caso di maternità obbligatoria e facoltativa, oppure ci sono altre assenze delle quali i genitori possono fruire per la cura e l’assistenza dei figli?

A questo proposito, è opportuno sapere che il decreto Cura Italia [1] ha previsto, a favore dei lavoratori con figli in età scolare, la possibilità di fruire di assenze straordinarie: questi congedi sono retribuiti, in caso di figli che non hanno compiuto il 12° anno di età e di figli portatori di handicap grave. Non è possibile, però, beneficiare delle assenze successivamente al 31 agosto 2020.

È stato poi previsto un congedo straordinario, non retribuito e non coperto da contribuzione, per i figli sino ai 16 anni, in caso di sospensione delle attività didattiche e per l’infanzia: non vi sono, in questo caso, date limite per fruire del congedo.

Un ulteriore congedo retribuito è disposto in caso di quarantena del figlio per contatti scolastici, sul quale l’Inps ha recentemente fornito importanti chiarimenti [2].

Infine, vi sono ulteriori misure strutturali, cioè permanentemente valide: il congedo per malattia dei figli, il congedo straordinario per l’assistenza dei familiari disabili e l’aspettativa per motivi familiari. Osserviamo, nel dettaglio, in che cosa consistono queste misure a favore dei genitori lavoratori.

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Congedo straordinario Covid per genitori

Beneficiano del congedo straordinario Covid per genitori i lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione Separata o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa: l’indennità è calcolata in modo analogo a quella spettante per il congedo parentale ordinario [3].

Il congedo straordinario retribuito per genitori può essere fruito per i periodi dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020.

Questa aspettativa è destinata anche ai genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista per il congedo parentale ordinario, ma la sua fruizione è riconosciuta:

ad uno solo dei genitori;

anche in modo frazionato, a giorni o a ore (il frazionamento orario è ammesso per i soli periodi dal 19 luglio al 31 agosto 2020);

a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Congedo straordinario Covid non retribuito per i genitori

Come osservato, il congedo straordinario Covid può riguardare le sole assenze effettuate sino al 31 agosto 2020. Per le assenze successive (nonché per i periodi sino al 31 agosto 2020, per chi ha figli dai 12 ai 16 anni), senza limiti di tempo, i genitori possono fruire di un ulteriore congedo, non retribuito. Si tratta del congedo straordinario Covid non retribuito per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età fino a 16 anni.

Nel dettaglio, i genitori hanno il diritto:

di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi

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per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

senza la corresponsione di alcuna retribuzione;

senza il riconoscimento di contributi figurativi.

Durante il congedo, i lavoratori non possono essere licenziati ed è loro garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il congedo non è concesso se l’altro genitore presente nel nucleo familiare:

è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

è disoccupato o non lavoratore.

A differenza del congedo Covid retribuito, per l’aspettativa Covid non retribuita non è prevista alcuna scadenza: può essere dunque richiesta anche dopo il 31 agosto 2020, purché vi sia la sospensione delle attività didattiche o dei servizi educativi per l’infanzia. Non è stata prevista una data limite per la fruizione delle assenze.

Incompatibilità del congedo straordinario per genitori

Il congedo straordinario Covid non può essere fruito:

se l’altro genitore è disoccupato o non lavoratore;

negli stessi giorni da parte di entrambi i genitori (fatta salva l’ipotesi di frazionabilità oraria, purché le ore non coincidano);

in caso di richiesta del bonus baby-sitting o centri estivi;

durante la fruizione da parte dell’altro genitore dei permessi per allattamento per lo stesso figlio;

durante la fruizione da parte dell’altro genitore del congedo parentale per lo stesso figlio;

durante il periodo di maternità usufruito dall’altro genitore per lo stesso figlio;

se l’altro genitore percepisce strumenti a sostegno del reddito (cigo, cigs, assegno ordinario, cigd) a zero ore, cioè relativamente alle giornate in cui l’attività è interamente sospesa;

se cessa l’attività lavorativa.

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Congedo straordinario per figli in quarantena

Sino al 31 dicembre 2020, qualora un figlio, di età inferiore ai 14 anni, sia posto in quarantena per contatti scolastici, il genitore lavoratore può:

svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, o smart working;

astenersi dal lavoro, per tutto o per parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio.

Il congedo straordinario per figli in quarantena è coperto da un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto in relazione al congedo parentale ordinario.

Il congedo può comunque essere fruito da entrambi i genitori conviventi, ma non negli stessi giorni: se in una giornata il genitore fruisce del congedo o dello smart working, o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure [5].

Congedo per malattia figlio

Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, in modo alternato, in caso di malattia del figlio durante i primi 8 anni di età.

Il periodo di assenza dal lavoro è pari a:

tutta la durata della malattia del figlio, se il bambino ha fino a 3 anni;

sino a un massimo di 5 giorni, se il bambino ha da 3 a 8 anni.

Congedo straordinario per l’assistenza dei figli con handicap grave

Il congedo straordinario consiste in un’aspettativa retribuita, sino a un massimo di 2 anni, spettante ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare portatore di handicap grave.

Esiste un ordine di fruizione ben preciso del congedo, tra familiari: i genitori

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lavoratori possono assistere il figlio disabile, senza limiti di età, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente.

Ai genitori, per fruire di questo congedo, non è richiesto il requisito della convivenza. Per approfondire, leggi: “Che cos’è il congedo straordinario“.

Aspettativa per motivi familiari

Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi relativi alla situazione personale propria e di diversi familiari, tra cui anche i figli.

Per gravi motivi si intendono:

le necessità derivanti dal decesso di un familiare (rientrante tra i parenti o gli affini per cui si può fruire del beneficio);

le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o nell’assistenza del figlio (o del diverso familiare);

le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente;

le situazioni, riferite ai familiari elencati (con l’esclusione del richiedente), derivanti da patologie acute o croniche che:

determinino una temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale;

richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa. I 2 anni ricomprendono anche i periodi di congedo straordinario retribuito per l’assistenza di familiari disabili:

l’aspettativa non retribuita non deve però essere confusa col congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili in quanto, oltre a non essere indennizzata, non è considerata nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (si possono comunque riscattare i periodi ai fini della pensione).

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Note

[1] Art.23 DL 18/2020. [2] Circ. Inps 116/2020. [3] L’indennità è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 (artt. 23 e 34 del D.L.gs 151/2001; art. 23, co. 1. del D.L. 18/2020, come modificato dall'art.

72 L. 77/2020). [4] DL 111/2020. [5] Circ. Inps 116/2020.

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