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CONDIZIONI CONTRATTUALI

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Academic year: 2022

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(1)

OGGETTO: FORNITURA DI OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO DA RISCALDAMENTO (DA 3° A 5°E) CON TENORE DI ZOLFO < 0,3% PER LA SEDE DI VIA UGO FOSCOLO 7

A BOLOGNA (BO)

CIG: 8858339498

CONDIZIONI CONTRATTUALI

(2)

Sommario

Art. 1 – Premessa ... 3

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento ... 3

Art. 3 - Oggetto ... 4

Art. 4 – Determinazione dei prezzi ... 4

Art. 5 – Durata del contratto ... 5

Art. 6 – Importo del contratto – Condizione economiche ... 5

Art. 7 – Struttura dell’impianto ... 5

Art. 8 – Caratterizzazione del servizio richiesto ... 5

1) Gestione ordini... 5

2) Consegna... 5

Art. 9 – Oneri ed obblighi dell’appaltatore ... 6

Art. 10 – Rappresentanza dell’appaltatore – Il Referente ... 7

Art. 11 – Fatturazione e modalità di pagamento ... 8

Art. 12 – Documentazione contrattuale ... 8

Art. 13 – Spese contrattuali ... 9

Art. 14 – Obblighi dell’appaltatore ... 9

Art. 15 - Penali ... 9

Art. 16 - Recesso ... 10

Art. 17 – Risoluzione del contratto ... 10

Art. 18 – Vicende soggettive dell’appaltatore e cessione dei crediti ... 11

Art. 19 - Tracciabilità ... 12

Art. 20 – Trattamento dei dati personali ... 12

Art. 21 – Foro competente ... 12

Art. 20 – Stipula del contratto ... 13

(3)

Art. 1 – Premessa

Il presente documento definisce i requisiti per la fornitura di 120.000 kg di olio combustibile fluido da riscaldamento (da 3° a 5° E) con tenore di zolfo < 0,3% per l’immobile di via Ugo Foscolo 7 a Bologna (BO), per il periodo compreso tra il 01/09/2021 ed il 31/08/2022, e le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario.

Tutti i punti delle presenti condizioni contrattuali integrano le condizioni ordinariamente previste dal

“MePA” per questo tipo di trattative e precisano l’oggetto e le modalità di erogazione dei servizi richiesti. Con l’accettazione dell’offerta, le condizioni del contratto di servizio sono integrate e modificate dalle clausole che seguono; le quali, prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto. Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni delle condizioni generali “MePA”.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

I rapporti contrattuali e derivanti dall’aggiudicazione dell’affidamento sono regolati da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare:

• dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

• dal D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

• dalla Legge n. 168/1989 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

• dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 n. 81 Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

• dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n.

827/24, in quanto applicabili alla presente gara;

• dal D.M. 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva

• dal D.P.R. n. 445/2000 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

• dal D.lgs. 7 marzo 2005, 82 Codice dell’Amministrazione Digitale;

• dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, come convertito con Legge 120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, come convertito con Legge n. 108/2021;

• dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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• dal “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi” dell’Università di Bologna emanato con D.R. n. 1588 del 09/12/2015;

• dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1693 del 29.12.2015 e s.m.i.

(R.A.F.C.);

• dal Codice Etico di Comportamento dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1408 dell’01/10/2014;

• dalla normativa di settore;

• dalle norme contenute in tutta la documentazione di gara;

per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.

Art. 3 - Oggetto

L’appalto ha per oggetto la fornitura di olio combustibile fluido da riscaldamento (da 3° a 5° E) con tenore di zolfo < 0,3% per la sede di via Ugo Foscolo n. 7 a Bologna (BO).

L’articolo oggetto della presente fornitura deve essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto. Inoltre, il prodotto della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato. In particolare, le caratteristiche dell’olio combustibile fluido dovranno essere conformi alle caratteristiche fisico-chimiche a norma UNI-CTI 6579 ed alle disposizioni di cui al D.P.C.M.

02/10/1995 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 276 del 25/11/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti condizioni contrattuali.

Art. 4 – Determinazione dei prezzi

L’aggiudicatario si impegna, per tutta la durata del contratto, a mantenere invariato il prezzo pattuito per il servizio.

(5)

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di un anno, ovvero dal 01/09/2021 al 31/08/2022, ovvero fino all’esaurimento del quantitativo di prodotto pattuito.

Art. 6 – Importo del contratto – Condizione economiche

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto è pari a euro 137.400,00 (1,145 €/kg) IVA esclusa.

Art. 7 – Struttura dell’impianto

L’impianto di riscaldamento alimentato ad olio combustibile è costituito da due cisterne ciascuna dalla capacità di 8.000 kg.

Art. 8 – Caratterizzazione del servizio richiesto

La fornitura di olio combustibile fluido deve aver luogo secondo le modalità di seguito indicate.

1) Gestione ordini

La richiesta di rifornimento avverrà tramite l’invio a mezzo mail da parte del Responsabile Gestionale di Distretto o suo collaboratore, di apposita richiesta d’ordine, con indicazione del quantitativo di kg di olio combustibile richiesti.

2) Consegna

L’olio combustibile dovrà essere consegnato franco serbatoi di deposito all’immobile di Via Ugo Foscolo 7 a Bologna. Le consegne dovranno essere effettuate entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta scritta inoltrata tramite mail dal Responsabile gestionale di Distretto o suo collaboratore.

L’Appaltatore sarà comunque tenuto ad effettuare con tempestività i rifornimenti che si rendessero necessari e/o urgenti, per qualsiasi motivo. Tutte le consegne dovranno essere effettuate con autobotti adatte al rifornimento di olio combustibile, così come previsto dalla normativa vigente. Agli effetti della liquidazione del fatturato, i quantitativi che verranno riconosciuti, saranno quelli risultanti dai documenti sotto citati. A tal fine ogni scheda emessa dall’Appaltatore, dovrà essere controfirmata dal conducente dell’autobotte e dal Responsabile gestionale di Distretto o suo collaboratore che dovrà presenziare alla consegna. Ogni consegna dovrà essere corredata dal certificato D.A.S. (Documento Accompagnatorio Semplificato), recante l’indicazione del perso e della densità relativa a 15 gradi centigradi.

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Ogni consegna dovrà inoltre essere accompagnata da un documento (nota di consegna) emesso al momento dell’uscita dal deposito dell’Appaltatore, riportante, in aggiunta al D.A.S., almeno le seguenti informazioni:

- Denominazione e indirizzo del deposito di partenza;

- Destinatario;

- Indirizzo di destinazione;

- Data di partenza;

- Tipologia del prodotto;

- Densità e temperatura del prodotto rilevate alla partenza;

- Peso rilevato al momento della partenza;

- Peso rilevato al momento della consegna tramite documento di pesa pubblica;

- Targa del mezzo di trasporto;

- Nome del vettore.

La cattiva qualità del combustibile fornito che venisse riscontrata successivamente alla consegna, attraverso il cattivo od irregolare funzionamento degli impianti termici, darà diritto all’Università a richiedere una immediata sostituzione del prodotto ed al risarcimento del danno eventualmente causato agli impianti.

Il trasporto del combustibile potrà essere effettuato dall’aggiudicatario in conto proprio. In alternativa, dovrà avvalersi di soggetti terzi che siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l’effettuazione del trasporto per conto terzi e utilizzino mezzi idonei al trasporto di combustibile.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l’esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo intercorso tra l’Appaltatore e il Responsabile gestionale di Distretto o suo collaboratore.

Art. 9 – Oneri ed obblighi dell’appaltatore

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente capitolato d’oneri.

In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

(7)

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Università, assumendosene ogni relativa alea.

L’Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l’Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato e regolarmente assunto, operante sotto la sua responsabilità esclusiva, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere ai punti di consegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’operatore economico aggiudicatario accertarsi preventivamente di tali procedure.

L’Appaltatore dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi, previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti dei propri dipendenti, ed applicare trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo ed al tempo della stipulazione del relativo contratto.

L’Appaltatore si obbliga, per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un’azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l’Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all’appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l’Università.

L’Appaltatore assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i. - “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, a pena di nullità assoluta del contratto.

Art. 10 – Rappresentanza dell’appaltatore – Il Referente

Per la regolare esecuzione l’Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento della fornitura, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività connesse alla fornitura.

Il nominativo e i riferimenti del referente dovranno essere comunicati al direttore dell’esecuzione entro 5 giorni prima dell’avvio della fornitura.

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L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente, l’Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 11 – Fatturazione e modalità di pagamento

La fattura degli interventi effettuati sarà emessa con cadenza mensile e tramite fatturazione elettronica.

La fatturazione dovrà essere mensile posticipata intestata a: “Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Via Zamboni, 33 40126 Bologna (BO) – P.IVA 01131710376 – C.F. 80007010376”;

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

• il numero di contratto MEPA;

• il numero di CIG;

• la seguente indicazione: “scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DM 23 Gennaio 2015”;

• Codice IPA: UVZNM2.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato esigibile a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 12 – Documentazione contrattuale All’operatore economico vengono chiesti:

1. Attestazione, mediante la compilazione del DGUE e della dichiarazione integrativa: - del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (assenza di motivi di esclusione); - del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia: − iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;

2. PASSOE rilasciato del servizio AVCPass. Il PASSOE dovrà essere acquisito secondo le indicazioni presenti sul sito https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/

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3. Garanzia definitiva di cui all’articolo 103 c. 1 del Dlgs 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

Art. 13 – Spese contrattuali

L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario, al momento della visualizzazione dell’offerta e al generarsi del relativo documento di stipula, verrà comunicato l’importo da versare. L’affidatario provvederà al versamento della somma corrispondente come meglio specificato nelle successive comunicazioni da parte dei preposti uffici dell’Ateneo. Solo al ricevimento del documento in cui sarà esplicitata la modalità di assolvimento del predetto onere l’Università procederà alla stipula firmata digitalmente del documento generato dal sistema MEPA.

Art. 14 – Obblighi dell’appaltatore

Nel caso oggetto dell'ordine sia un lavoro o un servizio, l'appaltatore dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente, compresi quelli relativi al trattamento normativo e retributivo. Dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento dell'Ateneo.

Art. 15 - Penali

L'Università si riserva di applicare, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in particolare quelle previste ai p.ti 3-4-5-6-7, delle “Condizioni Contrattuali”, penali proporzionali alla gravità della violazione comprese tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo naturale, successivo e continuo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento.

Analoghe penali saranno applicate in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita

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Art. 16 - Recesso

L'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili al gestore:

• per motivi di pubblico interesse;

• in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

Il fornitore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo, nel caso di prestazioni periodiche e/o consecutive, del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento, salvo il riconoscimento del servizio svolto fino alla data del recesso, calcolato a mensilità, entro il 15 non viene calcolata la mensilità, oltre il 15 viene conteggiato il mese per intero.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

L'Università ha diritto di risolvere il contratto:

a) decorsi 15 giorni dalla notifica degli addebiti senza che sia seguito l'adempimento delle prestazioni o siano state positivamente prodotte contro deduzioni in caso di:

• ritardo e/o inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni previste dalla proposta contrattuale e dai suoi allegati;

• sospensione del servizio o della fornitura (per i casi di prestazione periodica e/o continuativa;

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento o delle condizioni particolari di fornitura, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura (per i casi di prestazione periodica e/o continuativa), in particolare se vengono saltati per due volte consecutivi i controlli di cui ai p.ti 1,2 e i prelievi di cui ai p.ti 3-4-5, di cui alle

“Condizioni Economiche – Allegato 1”;

• in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un Documento Unico di Regolarità contributiva negativo per due volte consecutive (per i casi di prestazione periodica e continuativa);

• frode nella esecuzione del servizio;

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b) di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi:

• in caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto dalle norme vigenti, rispetto agli adempimenti di cui ai p.ti 8-9 delle “Condizioni Economiche – Allegato 1”, e/o comunque indicato nelle condizioni particolari di contratto;

• revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio o della fornitura;

• qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli art. 6 e art.

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori;

• in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186 bis L.F.;

• cessione del contratto;

• violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

• violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito:

• http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita;

c) nei casi di risoluzione previsti all'art. 108 del D.Lgs 50/2016

d) nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nei casi di risoluzione contrattuale di cui alle lettere a), b) e c), l'Università, procederà, oltre all'eventuale esecuzione in danno, ad esercitare il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 18 – Vicende soggettive dell’appaltatore e cessione dei crediti

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 e comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni in esso contenute.

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Art. 19 - Tracciabilità

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a comunicare all'Università gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Qualora la regolare esecuzione del contratto comporti un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano previamente a individuare per iscritto gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla legislazione sulla protezione dei dati attribuite ai differenti soggetti che intervengono nel trattamento.

Art. 21 – Foro competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione della procedura di acquisizione in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

(13)

Art. 22 – Stipula del contratto

Il contratto, concluso per corrispondenza ai sensi dell'art. 1326 cc, si perfezionerà al momento del ricevimento dell'accettazione della proposta e di tutte le condizioni ivi contenute.

Il contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006, è firmato digitalmente per l'Università dal Responsabile del Procedimento.

Bologna (BO), 04/08/2021

Responsabile unico del procedimento di acquisto: Francesca Cioffi Punto ordinante: Maria Carmela Cucurachi

Referente amministrativo: Salvatore Iembo

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