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REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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(1)

Rep. N. ___ del __/__/20__

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

“Affidamento, in concessione, dell’esercizio del servizio di bar e punto ristoro, da eseguirsi negli spazi ubicati presso il Centro di Servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV) di Via Tommaso De Amicis, 95 – Napoli, per le esigenze degli studenti e del personale dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 164 e ss. del dlgs 50/2016 e s.m.i”, ai sensi dell’art 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG n.

8550167D01- (GARA 1/C/2019).

AGGIUDICATARIO:_____________________________________

L’anno duemilaventi, il giorno __ del mese di ___, nei locali dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili siti in Napoli al Corso Umberto I, davanti a me dott.ssa _____ Ufficiale Rogante di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale n° ___ del __/__/___, deputata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell’interesse dell’Università medesima a norma dell’art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti giusto Decreto del Direttore

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Generale n. 1058 del 05/11/2018, domiciliata per la carica presso la Sede Centrale dell’Università, Corso Umberto I, di seguito denominata Università;

dall'altra

la Società _____, con sede legale in ___, Via ____ n. ___ nella persona della sig.___, nata a ____, il __/__/___, C.F. ____, in qualità di presidente Amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, nel seguito Società o Concessionario.

Premesso

- che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/02/2020 n. 44, è stato autorizzato l’intervento di concessione per l’esercizio di un servizio di bar punto ristoro da eseguirsi negli spazi ubicati presso il Centro di servizio di ateneo per le scienze e tecnologie per la vita (CESTEV) di durata quinquennale;

- che, con Determina del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n._____ del __________, veniva autorizzato l’espletamento di una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della concessione, di un servizio di bar - punto ristoro, da eseguirsi negli spazi ubicati presso il Centro di servizio di ateneo per le scienze e tecnologie per la vita (CESTEV), di durata quinquennale;

- che la predetta gara è stata bandita in data _________ (GA/__________);

- che, nella seduta pubblica del ______, è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore della _______;

- che, con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. ____

del _____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione nei confronti della predetta società alle condizioni di offerta tecnica ed economica presentate;

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- che, con Decreto del Direttore Generale n. ___ del _____, si è provveduto all’aggiudicazione a favore della suddetta Società;

- che, con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. ___ del ______, si è provveduto a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione;

- che l’Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giusta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs.

n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in capo alla ________ in data ____ (PR_NAUTG_Ingresso______);

- che la predetta richiesta risulta, alla data della sottoscrizione del presente contratto, ancora in corso di istruttoria, senza che sia pervenuta a questa Amministrazione alcuna comunicazione di supplemento di istruttoria ex art. 96 co. 2 del D.Lgs 159/201 e ss.mm.ii;

- che la Società ha ottemperato a quanto richiesto dall’art.1 del D.P.C.M. n.

187/91 in materia di dichiarazioni di composizione societaria;

- che l’Università ha acquisito per la società il DURC emesso in data ____, (Numero Protocollo INPS_____; scadenza ______) dal quale risulta la posizione regolare della predetta società nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. ;

- che la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.

____, rilasciata da ______., Agenzia ___, emessa in data ____;

- che la Società ha presentato, polizza per la copertura assicurativa RTC/RCO per danni procurati all’Università e/o a terzi nell’esecuzione del servizio, n° dalla compagnia assicurativa _______ - _____, codice sub agenzia ____ - , emessa in data ______, con effetto dal ____ e con validità fino al ____ con massimali conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico - Amministrativo;

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- che la Società, con nota del _____, trasmessa a mezzo pec in pari data, assunta al protocollo di Ateneo al n. ___ del ____, ha anche prodotto l’elenco del personale che sarà impiegato per l’esecuzione del servizio, in riscontro alla richiesta dell’Amministrazione prot. n. _________ del ________;

- che la Società, nella suddetta nota del _____, trasmessa a mezzo pec in pari data, assunta al protocollo di Ateneo al n. ____ del _____, ha dichiarato, in riferimento al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) “non vi è intenzione di presentare proposta di integrazione”;

- che la Società, in sede di gara, aveva dichiarato l’intenzione di subappaltare, nei limiti di legge, il servizio di ___nel limite del ___%, confermata nella predetta nota del ______, trasmessa a mezzo pec in pari data, assunta al protocollo di Ateneo al n. ______ del _______, nella quale viene individuata, quale subappaltatrice per il servizio di ____, la Società _____, P.IVA ________, con sede legale in ______- _____;

- che l’Università ha formulato richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in capo alla predetta ______, in data ______

(PR_SAUTG_Ingresso________) e che la predetta richiesta risulta, alla data della sottoscrizione del presente contratto, ancora in corso di istruttoria, senza che sia pervenuta a questa Amministrazione alcuna comunicazione di supplemento di istruttoria ex art. 96 co. 2 del D.lgs 159/201 e ss.mm.ii;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me Ufficiale Rogante la precedente narrativa, che forma parte integrante di ciò che qui si documenta e si conviene e stipulano quanto appresso:

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ART. 1 L'Università affida alla ________, che accetta, la concessione del servizio di bar punto ristoro presso gli spazi ubicati presso il Centro di servizio di ateneo per le scienze e tecnologie per la vita (CESTEV), da eseguirsi in conformità al Disciplinare Tecnico-Amministrativo (all.1), alla Offerta economica (all.2) ed all’Offerta Tecnica (all.3), presentate in gara. Tali documenti formano parte integrante del presente contratto e vengono materialmente allegati allo stesso.

Dovrà, inoltre, eseguirsi in conformità al D.U.V.R.I. redatto dall’Amministrazione ed allegato al Disciplinare Tecnico-Amministrativo.

Dovrà eseguirsi, altresì, in conformità ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, al Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo ed al Protocollo di Legalità, che fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. Anche detti documenti vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.

ART. 2 L'Università e la Concessionaria si danno atto che alla Società verranno consegnati i locali ubicati nel il Centro di servizio di ateneo per le scienze e tecnologie per la vita (CESTEV) (come individuati nella planimetria allegata al Disciplinare Tecnico-Amministrativo) ai fini dello svolgimento del servizio di cui all’art. 1, come da verbale di consegna dei locali, sottoscritto dal Capo dell’Ufficio Patrimonio, dal Rappresentante Legale della Società e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Da tale verbale risulterà anche quanto presente nei locali al momento della consegna.

Art. 3 Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, al preventivo allestimento dei locali, mediante fornitura dei necessari arredi, delle attrezzature ed apparecchiature, come da Offerta Tecnica.

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I locali saranno riconsegnati alla scadenza del contratto, secondo le prescrizioni dell’articolo 6 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo.

Gli arredi, le attrezzature ed i macchinari e tutto di quanto di proprietà della concessionaria saranno pertanto asportati secondo le indicazioni di cui al medesimo articolo 6 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo.

Con specifico riferimento a quanto indicato al punto 4) della Relazione Tecnica contenuta in Offerta Tecnica [Progetto di arredi e attrezzature], fermi gli impegni assunti dalla concessionaria in merito, le modalità e le tempistiche di esecuzione dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e con i competenti Uffici tecnici dell’Ateneo.

In ogni caso, la Società si impegna a concludere le attività previste al predetto punto 4) dell’Offerta Tecnica [Progetto di arredi e attrezzature], entro 30 giorni dalla data di consegna dei locali.

ART. 4 Il Concessionario destinerà all’esecuzione del servizio le n. ___ unità di personale indicate nella predetta nota del ____, trasmessa a mezzo pec in pari data, assunta al protocollo di Ateneo al n. ___ del ______, fermi gli impegni assunti in Offerta Tecnica, con particolare riguardo al documento “OFFERTA TECNICA” nella parte “Progetto di gestione del servizio”.

E’ fatto obbligo al Concessionario di comunicare preventivamente all’Ateneo l’eventuale sostituzione del personale impiegato, come da articolo 4 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo, il personale deve essere di gradimento dell’Amministrazione, la quale si riserva il diritto di chiedere e ottenere la sostituzione di qualunque addetto al servizio, e ciò fin dall’inizio dello stesso.

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Restano ferme le prerogative dell’Università di cui all’art. 4 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo.

Il Concessionario provvederà alla formazione del personale con le modalità ed i tempi indicati nell’Offerta Tecnica.

ART. 5 La durata della concessione è pari ad anni cinque, a decorrere dalla consegna dei locali, come documentata nel verbale di consegna firmato, dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, dal Capo dell’Ufficio Patrimonio e dal Rappresentante Legale della Società.

L’Università, come previsto nel su indicato art. 6 del Disciplinare Tecnico- Amministrativo, si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario l’espletamento del servizio per un ulteriore eventuale periodo, pari a dodici mesi, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento.

ART. 6 Per le specifiche modalità di esecuzione del servizio, si rinvia, a quanto stabilito agli articoli 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18 e 19 del Disciplinare Tecnico- Amministrativo.

ART. 7 Ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare Tecnico- Amministrativo, i prezzi dei servizi offerti non potranno essere modificati per il primo anno. Trascorso tale periodo di tempo, il Concessionario potrà richiedere all’Amministrazione l’autorizzazione per la revisione dei prezzi dei servizi, in presenza di documentabili aumenti nel settore specifico. La eventuale modifica dei prezzi dovrà preventivamente essere autorizzata dall’Amministrazione, secondo le modalità riportate nel medesimo articolo 8 del Disciplinare Tecnico- Amministrativo.

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Forma parte integrante del presente contratto, materialmente allegato, il listino dei prezzi attualmente praticati per i servizi, trasmesso con comunicazione a mezzo pec del ______, assunta al protocollo di Ateneo al n. ____ del ______, prezzi non modificabili per il primo anno di decorrenza del servizio.

E’ fatto espresso divieto al concessionario di modificare unilateralmente la lista dei servizi offerti e dei prezzi degli stessi.

Il concessionario ha l’obbligo di esporre nel locale concesso in uso il listino prezzi dei servizi, in posizione facilmente leggibile da parte dell’utente.

L’Università comunicherà i servizi offerti e i relativi prezzi alle rappresentanze studentesche e provvederà alla relativa pubblicazione sul sito di Ateneo.

ART. 8 Il concessionario per l’utilizzo dei locali corrisponderà all’Università un canone annuale, pari alla somma di € ________.

L’obbligo di corresponsione del canone decorre dalla data di consegna dei locali.

Il canone offerto sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Il canone dovrà essere corrisposto come da articolo 7 del Disciplinare Tecnico Amministrativo.

ART. 8 bis In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la concessionaria indica le seguenti coordinate bancarie relative al conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo, Corso Umberto I - Napoli, IBAN: IT19D0306903496100000046046.

Su tale conto opera il seguente soggetto delegato: ______ nato a Napoli il ____;

CF: __________.

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La Concessionaria dichiara che l’Università riceverà i pagamenti dovuti per la presente concessione mediante accredito dal predetto conto corrente.

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

Con la firma del presente contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 9 Ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo, sono a carico del concessionario le tasse e le imposte di esercizio, nonché le spese inerenti l’esercizio, comprese la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e la manutenzione ordinaria.

Su richiesta dell’Amministrazione, il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle spese di consumo di acqua, gas ed energia elettrica; tale rimborso dovrà essere effettuato non oltre i successivi 15 giorni dalla data della richiesta, utilizzando esclusivamente le modalità indicate sulla richiesta medesima. Alla lettura dei consumi si procederà periodicamente (a cadenza trimestrale) tramite un Addetto dell’Università, in presenza del Responsabile del Servizio.

E’ inoltre a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, l’imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il Concessionario provvederà direttamente al pagamento dell’imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e fornirà comprova all’Università dell’avvenuto pagamento.

Ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo, l’Amministrazione ha facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione in ogni ipotesi di morosità.

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ART. 10 Come previsto dall’art. 19 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo il concessionario si obbliga a fornire il servizio anche in altri locali indicati dall’Università per necessità temporanee.

ART. 11 L’Università, fin dall’avvio del servizio, potrà effettuare controlli ed ispezioni secondo le modalità e con le conseguenze stabilite dall’articolo 20 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo.

ART. 12 L’Università si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione nei casi e con le modalità indicati o richiamati all’art. 26 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo. Nel caso di dichiarazione di decadenza, il concessionario è obbligato allo sgombero del locale, come previsto dal già richiamato art. 26 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo. In mancanza, l’Università potrà provvedere direttamente allo sgombero del locale, addebitando le relative spese al Concessionario.

Fermo quanto sopra, l’Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) - e salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore - e/o al ritiro dell’autorizzazione al subappalto, nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L’Università si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo di cui al successivo art. 26.

E’ fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

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Ai sensi dell’art. 27 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo, l’Università si riserva la facoltà, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di revocare la concessione, con le modalità indicate nel predetto articolo.

ART. 13 Per le ipotesi, le modalità di applicazione e gli importi delle penali in caso di inadempimento, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 25 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo.

ART. 14 Avendolo dichiarato in sede di gara la Società, sempre che autorizzata dall’Università e nei limiti di Legge e dell’art. 29 del Disciplinare Tecnico - Amministrativo, potrà subappaltare esclusivamente il servizio di pulizia del locale oggetto della concessione, per la manutenzione ordinaria dei locali, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle apparecchiature già presenti e/o eventualmente offerti dal concessionario in sede di gara per l’espletamento del servizio. L’autorizzazione al subappalto verrà comunicata dall’Amministrazione alla Società, all’esito positivo delle verifiche. In ogni caso, la Società non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale assenso da parte dell’Ateneo.

ART.14 bis Con la firma del presente contratto la Società dichiara:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

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l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

ART. 15 Con la firma del presente atto la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente e si obbliga a notificare all'Università eventuali ipotesi di variazione del Legale Rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della Società.

ART. 16 Relativamente alla cessione dei crediti, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del dlgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 17 Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell’altra parte.

La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell’Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l’Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle

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leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti per quanto compatibile, rinviano alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 18 In considerazione del fatto che l’Università si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 92, co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia per la Società ______, tutti i corrispettivi connessi all’esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l’Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 19 Ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare Tecnico - Amministrativo, la Società dichiara che il domicilio presso il quale l’Amministrazione potrà inviare e notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale è il seguente:

______, indirizzo pec: ______. Il responsabile del servizio è la sig.ra _____, residente in ___, alla Via _____, cell ________; il sostituto del responsabile del servizo è la sig.ra _______, residente in _____, alla Via ________, cell ____________.

ART. 20 Il Responsabile del Procedimento è Michela Russo (nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1072 del 21/11/19,), i cui recapiti sono i seguenti: tel. 081678658; indirizzo pec: michela.russo@personalepec.unina.it.

La Direzione dell’esecuzione del contratto è affidata alla Dott.ssa _____________

nominata con Decreto del Dirigente della Ripartizione Edilizia n ____ del _____, i cui recapiti sono i seguenti, tel: ____; indirizzo pec: __________.

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ART. 21 Si conviene che, per qualunque controversia scaturente dal presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ART. 22 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico della Società.

ART. 23 La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 17, 18 e 21 del presente contratto.

ART. 24 La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009 - ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2, co. 2, punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 2): La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

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Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell’importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA). Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per

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alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell’Amministrazione di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall’art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98.

Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi “sensibili”, come indicati all’art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 252/98.

ART. 25 La Società dichiara di aver ricevuto, oltre alla copia dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo di cui al precedente art. 1, anche la copia del Piano di prevenzione della corruzione dell’Università.

Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l’atto stesso conforme alla

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loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 1 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione.

Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero ______ pagine e la ________ fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, _________, Sig./Dott._______

Dott.ssa____________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI allegato al GA/2020/376 del 18/12/2020

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