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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010)

DPGR - CA n. 34 del 21 Marzo 2014

OGGETTO: Definizione, ai sensi dell' articolo 3 bis, comma 5, del d. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi. Programma Operativo 2013-2015 - Programma

lO -

Obiettivo 2.5.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale

(2)

REGIONE CALABRIA Il Presidente della Giunta regionale

(nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010)

PREMESSO che:

- la l. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

- ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

-- l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 10 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risana mento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

- il Piano di rientro èstato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO:

che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

- che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, èprevista:

.- la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L.

23/12/2005

n.

266;

(3)

- la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria èstato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L.

01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO:

- che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

_. che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di prowedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010 con la quale il Gen. Dott. Luciano Pezzi è stato nominato sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 29 ottobre 2013 con la quale il Dott. Andrea Urbani, a seguito delle dimissioni del Dott. Luigi D'Elia, è stato nominato sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n.

222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L.

191/2009 e s.m. L) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a.

all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e prowedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);

b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502

e

sS. mm. e iL, recante ad oggetto il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'alticolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 2, comma sexies, lett. e), l'art.3-bis, commi 5,6 e 7 e l'art.3-bis, comma 6;

VISTI il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e ss. mm. e ii. e la Legge Regionale 3 febbraio 2012, n.3 e ss.

mm.eii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.320 del 30.07.2012 in cui si stabiliva, tra l'altro, che gli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende del S.S.R. debbano essere valutati "in coerenza con il sistema di valutazione utilizzato

per gli organi

di vertice della dirigenza regionale di cui alla OGR n.64 del 18/03/2011";

(4)

TENUTO CONTO che successivamente a tale deliberazione èintervenuto il D.L. 13 settembre 2012 n.158 (c.d.decreto Balduzzi), che all'art.4, lett.b, - nel testo coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012 n.189 - prevede che" AI fine di assicurare una omogeneità nella valutazione delle attività dei direttori generali, le regioni concordano,in sede di Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività .... ";

PRESO ATTO che ad oggi la suddetta Conferenza non ha proweduto a determinare i criteri ed i sistemi di valutazione e verifica previsti dal suddetto decreto;

RITENUTO, pertanto, di doversi determinare nella materia di che trattasi ed in relazione a quanto contenuto nella richiamata deliberazione di G.R. n.320/12 come di seguito specificato:

a) la valutazione di cui al presente decreto sarà effettuata dall'QIV normato dalla deliberazione 320/12;

b) i criteri e gli obiettivi di cui alla medesima deliberazione che, secondo quanto ivi disposto devono essere valutati "in coerenza con il sistema di valutazione utilizzato per gli organi di vertice della dirigenza regionale di cui alla DGR n.84 del 18/03/2011", sono invece superati da quelli definiti con il presente decreto;

CONSIDERATO che per un'efficace, congrua e tempestiva realizzazione delle linee di intervento previste dal Piano di Rientro, come attualizzate nei Programmi Operativi della Regione Calabria 2013-2015, si rende necessario effettuare valutazioni periodiche dell'attività dei Direttori Generali ed aggiornare gli obiettivi assegnati;

RITENUTO necessario:

a) adottare, al fine di garantire la determinazione preventiva dei criteri di valutazione dell'attività dei Direttori Generali, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, del D. Lgs. 502/92, le procedure di valutazione con il Regolamento di cui all'Allegato A;

b) definire gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali, nonché, per ciascun obiettivo, gli indicatori, i risultati attesi e quelli minimi accettabili, il peso strategico o punteggio da attribuire in caso di integrale raggiungimento, secondo gli allegati Bi e B2;

c) definire, nell'allegato C, le condotte del Direttore Generale che comportano una valutazione interamente o parzialmente negativa a prescindere dal raggiungimento degli altri obiettivi assegnati nelle schede di cui ai citati allegati B1 e B2;

RITENUTO opportuno prevedere che, in relazione a ciascun obiettivo, il mancato raggiungimento del valore minimo accettabile preclude l'attribuzione - per l'obiettivo considerato - di qualsivoglia punteggio, mentre la collocazione tra il valore minimo ed il risultato atteso consente l'attribuzione di un punteggio proporzionato al grado di raggiungimento dell'obiettivo stesso;

RITENUTO di dover stabilire, ai fini della valutazione dell'attività, la percentuale minima complessiva di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai pesi assegnati nella misura di 70 punti su 100, al di sotto dei quali la verifica si intenderà negativa ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di decadenza dei Direttori Generali;

RITENUTO opportuno inserire, tra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, alcuni di qualità ed esito delle cure, derivando i relativi indicatori dal Programma Nazionale Esiti;

RITENUTO, altresì, opportuno stabilire che, qualora in sede di valutazione emergesse l'impossibilità di effettuare la verifica in ordine al raggiungimento di obiettivi assegnati, in conseguenza di elementi o fatti non ascrivibili alla responsabilità del soggetto sottoposto a valutazione, detti obiettivi potranno essere esclusi dalla base di calcolo, con conseguente riparametrazione di tutti i punteggi/pesi strategici attribuiti agli altri obiettivi;

(5)

VISTA l'istruttoria compiuta dal Dirigente di Settore Dott. Bruno Zito quale Responsabile del Procedimento ed estensore materiale del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE l'Allegato A, che forma parte integrante del presente Decreto, denominato

"Regolamento in materia di criteri

e

procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione Calabria ai Direttori Generali delle Aziende delSSR";

DI APPROVARE gli Allegati B1 e B2, che formano parte integrante del presente Decreto, denominati "Scheda obiettivi per le AA.SSPP." e "Scheda obiettivi per le AA.Oo.", nei quali sono indicati, rispettivamente per le Aziende Sanitarie Provinciali e Aziende Ospedaliere, gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, ivi compresi gli indicatori, i pesi, i risultati attesi, nonché la procedura da osservare per la valutazione degli stessi;

DI STABILIRE che, qualora in sede di valutazione emergesse l'impossibilità di effettuare la verifica in ordine al raggiungimento di obiettivi assegnati, in conseguenza di elementi o fatti non ascrivibili alla responsabilità del soggetto sottoposto a valutazione, detti obiettivi potranno essere esclusi dalla base di calcolo, con conseguente riparametrazione di tutti i punteggi/pesi strategici attribuiti agli altri obiettivi;

DI STABILIRE, ai fini della verifica dei Direttori Generali, la percentuale minima complessiva di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai pesi assegnati nella misura di 70 punti su 100, al di sotto dei quali la verifica si intenderà negativa ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

DI APPROVARE l'Allegato C, che forma parte integrante del presente Decreto, che contiene la ricognizione delle condotte del Direttore Generale che comportano una valutazione interamente o parzialmente negativa a prescindere dal grado di raggiungimento degli altri obiettivi assegnati nelle schede obiettivi (Allegati B1 e B2);

DI STABILIRE che il presente provvedimento si applichi a tutti i futuri contratti sottoscritti con i designandi Direttori Generali;

DI STABILIRE che la valutazione di cui al presente decreto sarà effettuata dall'OIV previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n.320/12, in premessa richiamata, mentre i criteri e gli obiettivi di cui alla medesima deliberazione che, secondo quanto ivi disposto devono essere valutati "in coerenza con il sistema di valutazione utilizzato per gli organi di vertice della dirigenza regionale di cui alla DGR n.84 del 18/03/2011", sono invece superati da quelli definiti con il presente decreto;

DI DEMANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute, incluso il compito di :

• apportare le opportune modifiche ed integrazioni allo schema di contratto da sottoscrivere con i Direttori Generali delle Aziende del SSR;

• individuare, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, per ciascun obiettivo previsto dalla schede di cui agli Allegati B1 e B2, le strutture interne al Dipartimento Tutela della Salute preposte all'attività istruttoria propedeutica alla valutazione dell'Organismo Interno di Valutazione Regionale di cui alla D.G.R. n.320 del 30.07.2012; tali schede dovranno essere inviate all'OIV ed aggiornate in caso di variazioni organizzative;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;

(6)

DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito web del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

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(7)

ALLEGATO A

Regolamento in materia di

CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA

REGIONE CALABRIA AI

DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE DEL SSR

(8)

ALLEGATO A

Art. 1 • CAMPO DI APPLICAZIONE

[1] Il presente regolamento èrivolto ai Direttori Generali delle seguenti strutture:

.:. cinque aziende territoriali istituite ex art.7 L.R. 11 maulo 2007, 0..9:

1. Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro 2. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

3. Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria 4. Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia 5. Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

(. tre Aziende Oaped.aUere:

1. Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio 2. Azienda Ospedaliera di Cosenza

3. Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria

.:. Un'azienda ospeclaUero-universitaria, alle condizioni previste nel Protocollo d'Intesa:

1. Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini

[2] Il presente regolamento costituisce l'Allegato A al Decreto del Presidente della Regione n.q.

di Commissario ad actaavente ad oggetto"Definizione, aisensi dell'articolo 3 bis, comma5,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionaleeassegnazione degli obiettivi", che assegna, per l'anno 2014 e ss., gli obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende del SSR, come sopra individuate, per la relativa valutazione.

[3] Gli obiettivi assegnati sono stati calibrati anche in considerazione della data di assegnazione degli stessi e delineati in continuità con i provvedimenti regionali e commissariali che prefiguravano azioni strategiche connesse all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi per il settore sanitario, con l'indicazione di specifici indicatori di qualità.

(4] Gli obiettivi attengono alle seguenti aree tematiche:

• Govemance;

• Attuazione del D. Lgs.N.118f2011;

• Certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR;

• Flussi informativi;

• Accreditamento;

• Contabilità analitica;

• Rapporti con gli erogatori;

• Formazione e comunicazione ai cittadini;

(9)

ALLEGATO A

• Razionalizzazione spesa;

• Gestione del personale;

• Sanità pubblica;

• Sanità veterinaria e sicurezza alimentare;

• Reti assistenziali per intensità di cure;

• Riequilibrio ospedale-territorio;

• Rete emergenza-urgenza;

• Sanità penitenziaria;

• Assistenza farmaceutica;

• Sicurezza e rischio clinico;

• Edilizia sanitaria;

• Qualità ed esito delle cure.

[5] Gli obiettivi assegnati costituiranno il parametro per la valutazione dei Direttori Generali fino all'adozione di nuovo provvedimento di assegnazione, in quanto applicabili.

Art. 2 - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTM E VALUTAZIONE

[1] Gli obiettivi sono stati individuati dal Commissario ad acta su proposta dei Settori del Dipartimento Tutela della Salute, con il supporto di AGENAS.

[2] Gli obiettivi individuati verranno assegnati ai Direttori Generali in sede di sottoscrizione dei relativi contratti, mediante rinvio al DPGR avente ad oggetto" Definizione, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.1gs. 30 dicembre 1992, n. 502, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attivitd dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi' ed avranno una valenza di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. Il DG dovrà espressamente accettare le modalità e le procedure di valutazione previste dal Decreto e dal presente Regolamento, nonché dalla successive modificazioni. Il contratto dovrà prevedere, in ogni caso, che:

a) per il periodo successivo ai primi 18 mesi, gli obiettivi verranno assegnati con Decreto del Presidente della Regione n.q. di Commissario ad acta;

b) in assenza di un nuovo provvedimento, gli obiettivi assegnati continueranno comunque a costituire il parametro per la valutazione dei Direttori Generali, in quanto applicabili; nel caso in cui uno o più obiettivi dovessero rivelarsi non applicabili, il peso strategico assegnato agli altri verrà rideterminato proporzionalmente.

[2] Al fme di dare concreta attuazione alla disposizione contenuta al comma 5 dell'art. 3 bis del D. Lgs. 502 del 30 dicembre 1992, in coerenza con le ulteriori norme nazionali e regionali vigenti, verrà valutato l'operato dei Direttori Generali in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati, con le modalità diseguito specificate.

(10)

ALLEGATO A

Art. 3 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE

(l] Alla scadenza dei primi diciotto mesi del mandato:

- Entro 15 ,iorni, i Direttori Generali sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in formato elettronico a mezzo di posta elettronica, la scheda predisposta relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati (secondo il modello di cui agli Allegati BI e B2 al Decreto, "SCHEDE OBIETTNr), gli eventuali atti formali previsti e una sintetica relazione attestante eventuali criticità riscontrate per il loro raggiungimento.

- Entro i succeuivi 60 ,iorni, il Dipartimento Tutela della Salute fornirà all'OIV Regionale le risultanze della propria valutazione ("RELAZIONE DEL DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE') in ordine al raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun Direttore Generale e le eventuali relazioni di scostamento. Entro lo stesso termine, dette risultanze, sempre a cura del Dipartimento Tutela della Salute, saranno trasmesse ai Direttori Generali in modo che abbiano gli elementi per poter relazionare in merito agli eventuali scostamenti, nel corso dell'incontro che l'OIVritenesse di tenere.

- Entro i successivi 45 giorni, l'OIV, sulla base delle relazione trasmessa dal Dipartimento Tutela della Salute e, previo incontro con gli interessati se opportuno o necessario (in caso di valutazione negativa), acquisito il parere di cui all'art.3-bis, comma 6 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.6 della L.R. 19 marzo 2004, n.ll e ss. mm. e ii. ovvero del Comitato di Rappresentanza di cui al comma 2 della medesima disposizione, provvede alla valutazione finale e ne trasmette le risultanze al Commissario ad acta ("RELAZIONE DELL'OIV', con la quale si conferma o si modifica la proposta di valutazione operata dal Dipartimento Tutela della Salute, indicando il punteggio complessivamente conseguito da ciascun Direttore Generale).

(2]11parere di cui all'art.3-bis, comma 6 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. deve essere reso nel termine di 10 giorni dalla richiesta e in caso di mancato rilascio nel termine assegnato può essere pretermesso, così come previsto dall'art.3-bis, comma 7 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm.

e ii. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza.

(3] Nelle more dell'adozione del provvedimento di assegnazione dei nuovi obiettivi, verrà comunque osservata la procedura sopra delineata, con le cadenze temporali sopra individuate.

Art. 4 - ESITO DELLE VALUTAZIONI

(l] La verifica si conclude con l'adozione di un Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.q. di Commissario ad acta di presa d'atto della valutazione compiuta dall'OIV.

(11)

ALLEGATO A

[2] L'eventuale esito negativo della verifica concernente il conseguimento dei risultati aziendali ed il raggiungimento degli obiettivi determinerà la risoluzione del rapporto tra Regione Calabria e Direttore Generale e la decadenza dall'ufficio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3 bis D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. e ii. e art. 14, comma 5 della L.R. 19 marzo 2004, n.ll e ss. mm. e ii.).

Art. 5 -SCHEDA DI VALUTAZIONE

[1] Le "SCHEDE OBIEITWl' (cfr. Allepti BI e B2 al Decreto) definiscono gli obiettivi assegnati, rispettivamente, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere del SSR. A ciascun obiettivo assegnato viene attribuito un peso strategico o punteggio. Il totale dei pesi strategici o punteggi corrisponde a 100/100. La scheda di cui all'Allegato B2 potrà altresì essere utilizzata per la valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini, previa intesa con il Rettore ed alle condizioni previste dal Protocollo d'Intesa vigente ratione temporis.

(2] La percentuale minima complessiva di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai pesi assegnati è stabilita nella misura di 70 punti su 100, al di sotto dei quali la verifica avrà, per ciò solo, esito negativo e sarà idonea ad incidere, in conformità alla normativa vigente, sulla decadenza dei Direttori Generali.

[3] Per ciascun obiettivo assegnato sarà previsto un VALOREMINIMOACCETTABILEed un VALORE ATTESO (in termini numerici ovvero sotto il profilo temporale). Il mancato raggiungimento del VALORE MINIMO ACCETTABILEpreclude l'assegnazione di qualsiasi punteggio per l'obiettivo considerato, mentre la collocazione tra il VALORE MINIMO ACCETTABILE ed il VALORE ATTESO consente l'attribuzione del punteggio ridotto proporzionalmente in base al grado di raggiungimento dell'obiettivo stesso. In assenza di esplicita e diversa indicazione, il VALORE MINIMO ACCETTABILEè pari al 60% del RISULTATOATTESO.

(4]Esempio:

numero dei parti cesarei

cesarei del 20%

rispetto all'anno 2013

I IPOTESI: Riduzione del numero dei parti cesarei in misura pari al 20%

(12)

ALLEGATO A

numero dei parti cesarei cesarei del 20%

rispetto all'anno 2012

D IPOTESI: Riduzione del numero dei parti cesarei in misura pari al 15%

numero dei parti cesarei

cesarei del 200/0 rispetto all'anno 2012

m

IPOTESI: Riduzione del numero dei parti cesarei in misura pari al 12%

numero dei parti cesarei

cesarei del 20%

rispetto all'anno 2012

IV IPOTESI: Riduzione del numero dei parti cesarei in misura pari al 10%

numero dei parti cesarei

cesarei del 20%

rispetto all'anno 2012

[5] Nell'Allegato C al Decreto sono ricognite le Condotte del Direttore Generale che comportano una valutcufone interamente o pqrziedmente negativa a prescindere dal grado di rqggiungimento degli (lItri obietti11f.L'allegato in parola è stato elaborato attraverso una ricognizione dei provvedimenti regionali che individuano delle condotte, attive od omissive, alle quali gli stessi provvedimenti ricollegano determinati effetti, idonei, nei casi di particolare gravità, a determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e la decadenza dall'incarico. La ricognizione ha carattere meramente esemplificativa ed ècomunque inidonea a determinare la revoca e/o la modifica di provvedimenti regionali eventualmente non richiamati, che continueranno, per ciò stesso, a trovare integrale applicazione.

(6) Le condotte in questione configurano delle violazioni di particolare gravità idonee, in caso di definitivo accertamento, a determinare una valutazione negativa a prescindere dal grado di

(13)

ALLEGATO .4

raggiungimento degli altri obiettivi individuati negli Allegati B1 e B2 al Decreto (SCHEDE OBIEITWlj. Per tali violazioni, si intende fatta salva la specifica procedura di accertamento e contestazione delineata dai singoli provvedimenti o dalla normativa vigente, se prevista.

Art. 6 - TRASPARENZA DEI RISULTATI

Il) L'esito della valutazione sarà comunicato agli interessati e verrà pubblicato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, sul portale regionale.

Art. 7 - VALUTAZIONE DEI DIRETTORI AMMINISTRATM E DEI DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

(1) I Direttori Generali delle Aziende del SSR individuate sub art. 1 sono tenuti ad assegnare ai rispettivi Direttori Amministrativi e Sanitari obiettivi specifici al fine di perseguire gli obiettivi individuati dagli Allegati B1 e B2 al Decreto.

Art. 8 - NORMA DI RINVIO

[1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e55. mm. e ii.

(14)

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