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ALLEGATI. della RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

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(1)

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2017 C(2017) 4986 final ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa a un piano coordinato di controllo riguardante i controlli ufficiali di determinati alimenti commercializzati online

(2)

ALLEGATO I

OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO COORDINATO DI CONTROLLO 1) Obiettivi

Gli obiettivi di questo primo piano coordinato di controllo riguardante la vendita online di alimenti ("CCP_efood") nell'Unione sono i seguenti:

 attuare e rafforzare la cooperazione e l'assistenza amministrativa tra le autorità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle vendite online;

 effettuare lo scambio di informazioni tramite notifiche di allarme rapido a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 (RASFF) e la notifica nell'ambito del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa ("sistema ACA") a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione1,2;

 comprendere meglio le pratiche ingannevoli nella vendita di integratori alimentari;

 conoscere la diffusione di nuovi prodotti alimentari venduti online;

 mettere in evidenza che le vendite online di alimenti sono soggette a controlli ufficiali;

 acquisire competenze in materia di applicazione della legislazione alimentare nelle vendite online.

2) Descrizione generale

Le autorità di controllo degli Stati membri che partecipano al piano "CCP_efood"

sono invitate a cercare online i siti web che offrono prodotti destinati alla vendita nel rispettivo Stato membro, come descritto al punto 3, lettera e).

Ai fini del "CCP_efood" non è necessario effettuare acquisti in incognito (mystery shopping). Se tuttavia decidono di ricorrere ad acquisti in incognito, le autorità partecipanti dovrebbero comunicare le osservazioni alla Commissione europea.

La partecipazione degli Stati membri al piano "CCP_efood" è volontaria. Per mantenere il carico di lavoro delle autorità a un livello ragionevole, viene fissato un numero massimo di siti web che presentano non conformità da notificare [cfr. punto 3, lettera g)].

3) Informazioni specifiche a) Periodo di controllo:

dal 4 settembre 2017 al 29 settembre 2017.

b) Periodo di notifica:

1 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa ("sistema ACA") a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31).

2 Il sistema ACA è suddiviso in due parti, una dedicata alla frode alimentare (ACA FF) e una all'assistenza amministrativa (ACA AA).

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/aac_en.

(3)

dal 4 settembre 2017 al 10 novembre 2017.

c) Raccomandazioni relative all'hardware e alla strategia di ricerca

Se possibile, le autorità dovrebbero effettuare le ricerche di siti web da computer che non fanno parte della rete interna delle autorità.

Il punto 4, lettere a) e b), fornisce informazioni sulle strategie di ricerca intese a migliorare l'efficienza per individuare i siti che offrono i prodotti in questione.

Se nei siti web il recapito del commerciante manca, è incompleto o inesatto, si dovrebbe tentare una ricerca "who is"3 o una ricerca dei dati di registrazione della società al fine ottenere informazioni pertinenti.

d) Siti web da controllare

I siti web che mettono in vendita integratori alimentari e nuovi prodotti alimentari nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro partecipante e che rivolgono l'offerta ai consumatori nel territorio soggetto alla sua giurisdizione4.

e) Offerte da notificare

– Le offerte di integratori alimentari con informazioni che attribuiscono loro la proprietà di prevenire, trattare o guarire malattie ossee o articolari o che fanno riferimento a tali proprietà ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (indicazione di proprietà medicinali).

Oltre ai termini relativi alle malattie, possono essere considerati come indicazioni di proprietà medicinali anche le immagini e i simboli, se si riferiscono a malattie [cfr. punto 4, lettera a)].

– Offerte di

– agmatine (4-aminobutyl) guanidine sulfate5, – Acacia rigidula,

Epimedium grandiflorum o Hoodia gordonii6

che sono considerati nuovi prodotti alimentari non autorizzati7. f) Opzioni di notifica tramite RASFF, ACA AA o ACA FF

3 https://www.whois.net/

4 Negli Stati membri con lingue molto diffuse, come l'inglese o lo spagnolo, l'autorità dovrebbe verificare se il prodotto è spedito nel suo paese. Anche la valuta in cui è indicato il prezzo e un recapito all'interno dell'Unione potrebbero indicare se l'offerta è destinata ai consumatori del paese dell'autorità.

5 Solitamente indicato come "agmatina solfato" o "solfato di agmatina" sulle etichette.

6 La Hoodia gordonii è inoltre protetta a norma della convenzione CITES e del corrispondente regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. La Hoodia è elencata nell'appendice II della convenzione CITES, il che significa che il commercio internazionale è possibile su presentazione di una licenza di esportazione emessa dal paese esportatore. Perché possa essere importata nell'Unione, è inoltre necessario che lo Stato membro importatore rilasci una licenza d'importazione. La Hoodia (nella convenzione CITES ne sono elencate varie specie) è uno dei prodotti più comunemente sequestrati per violazione delle norme UE/CITES sul commercio delle specie selvatiche, soprattutto come parte di

alimenti o integratori alimentari.

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/2015_overview_important_seizures_in_EU.pdf.

7 Tali prodotti sono elencati nel catalogo dei nuovi prodotti alimentari ("Novel food catalogue"):

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en.

(4)

Commercio Prodotto non conforme sensibile

dal punto di vista sanitario

Prodotto non conforme non sensibile dal punto di

vista sanitario Unicamente nazionale ACA AA (o ACA FF)

classificata come "Informazioni per la Commissione8"

o allegato II Transfrontaliero9

all'interno dell'UE

RASFF ACA AA (o ACA FF)

Transfrontaliero9 da o verso paesi terzi

RASFF ACA AA (o ACA FF)

classificata come

"Informazioni per la Commissione8"

o allegato III

Le misure prese dalle autorità competenti dovrebbero essere notificate come follow-up in RASFF o ACA. Non è tuttavia obbligatorio comunicare le misure.

g) Raccomandazioni per le notifiche

– Se possibile alla notifica dovrebbe essere allegata una cattura della schermata (screenshot) del sito web (con marcatura temporale) in cui è stata presentata l'offerta (se disponibile, anche nella lingua o nelle lingue dello Stato o degli Stati membri notificati).

– Possono essere considerati sufficienti i seguenti numeri totali di siti web che ciascuno Stato membro dovrà notificare:

– 40 per DE, ES, FR, IT, PL e UK,

– 20 per tutti gli altri Stati membri partecipanti.

h) Identificazione delle notifiche del piano "CCP_efood" nei sistemi RASFF e ACA

IMPORTANTE: al fine di consentire l'individuazione dei casi "CCP_efood" in RASFF, ACA AA o ACA FF e permettere la valutazione dei risultati, il codice

"CCP_efood" dovrà essere aggiunto:

– nelle notifiche RASFF nel campo "rischio osservato"

– nei casi ACA AA o ACA FF nel campo "oggetto".

i) Relazione finale

8 Le notifiche ACA classificate come "Informazioni per la Commissione" sono visibili solo alla Commissione.

9 "Commercializzato a livello transfrontaliero" significa

a) offerto ai consumatori nel paese dell'autorità competente tramite un sito web la cui ubicazione o il cui proprietario si trovano al di fuori del paese; o

b) offerto ai consumatori al di fuori del paese dell'autorità competente tramite un sito web la cui ubicazione o il cui proprietario si trovano in tale paese.

(5)

Alla fine del piano "CCP_efood" ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe comunicare il numero totale di siti web controllati durante il periodo di controllo [cfr. punto 3, lettera a)] per:

– gli integratori alimentari e – i nuovi prodotti alimentari.

Questi dati dovrebbero essere inviati a SANTE-AAC@ec.europa.eu, indicando come oggetto "CCP_efood".

j) Domande

Eventuali domande nel quadro del piano "CCP_efood" vanno inviate a SANTE-AAC@ec.europa.eu, indicando come oggetto "CCP_efood".

4) Raccomandazioni per le strategie di ricerca online

a) Offerte di integratori alimentari con indicazioni di proprietà medicinali Si raccomanda di utilizzare termini di ricerca con una combinazione di

– termini relativi a certe malattie riguardanti la salute delle ossa e delle articolazioni (ad esempio reumatismi, osteoartrite, osteoporosi, infiammazione, infiammatorio, dolore, artrosi, artrite, degenerativo, malattia, disturbo, frattura, guarigione, cura, ossa, articolazioni, anca, ginocchio, cartilagine) e

– le parole chiave "alimento", "integratore alimentare" o "integratore dietetico".

Se i negozi online individuati con questa ricerca sono troppo pochi (e troppe le chat o le pubblicità), si possono aggiungere termini come "acquistare",

"acquisti online", "acquisto", "online", "carrello", "paniere" ecc.

In un secondo momento si raccomanda di cercare alcune sostanze che sono spesso utilizzate in connessione con specifiche malattie in combinazione con termini come "acquistare", "acquisti online", "acquisto", "online", "carrello",

"paniere" ecc.

(6)

Esempi di immagini o simboli che potrebbero essere considerati indicazioni di proprietà medicinali:

b) Offerte di nuovi prodotti alimentari

Si raccomanda di cercare contemporaneamente

– i nomi dei nuovi prodotti alimentari [cfr. punto 3, lettera e)] e, se noti, i nomi di prodotti specifici con cui tali nuovi prodotti alimentari sono commercializzati e

– termini connessi alla vendita online come "acquistare", "acquisti online",

"acquisto", "online", "carrello", "paniere".

Si raccomanda quindi di cercare i nomi dei prodotti che sono emersi nella prima fase.

(7)

ALLEGATO II

Tabella: Relazioni sulle offerte non conformi all'interno di uno Stato membro (offerte nazionali)

Stato membro:

Negozio online o piattaforma indicare con "X"

Negozio online Piattaforma Prodotto Breve descrizione della misura (facoltativa)

Acquisti in incognito (mystery shopping)

(facoltativo)

"Sì" / "No"

Osservazioni (facoltative)

(8)

Allegato III

Tabella: Relazioni sulle offerte non conformi non sensibili dal punto di vista sanitario di commercianti situati in paesi terzi Stato membro:

Negozio online o piattaforma indicare con "X"

Negozio

online Piattaforma Prodotto

Ubicazione dei commercianti (nome del paese)

URL Nome del

prodotto Non conformità

Acquisti in incognito (mystery shopping) (facoltativo)

"Sì" / "No"

Osservazioni (facoltative)

Riferimenti

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3) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commis- sione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 agosto 2005, tutte le informazioni di cui all’articolo 7,

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