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COMUNE DI VALSAMOGGIA

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Academic year: 2022

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COMUNE DI VALSAMOGGIA

Citta' Metropolitana di Bologna

Rep. scritture private n. del

RINNOVO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

FRA

il Comune di Valsamoggia (di seguito proprietario), con sede in piazza Garibaldi, 1 loc. Bazzano 40053 Valsamoggia, C. F. 03334231200, rappresentato dal Responsabile dell'Area Qualità e Programmazione Territoriale, Servizio Patrimonio, Geom. Stefano Cremonini, nato a Bologna il 06/08/1960, autorizzato con Decreto prot. n. 63526 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale, Lavori Pubblicì, Mobilità Patrimonio del Comune di Valsamoggia fino alla scdenza del mandato elettorale e successivo decreto di proroga della nomina prot.n. 26052 del 17/05/2019, fino al 30/09/2019; a sottoscrivere il presente contatto per conto e nell'esclusivo interesse del Comune;

E

la ditta La Bottega della Gastronomia s.n.c. di Sandri Irma e Sandri Paola (di seguito affittuario), con sede in viale della Costituzione 16 loc. Monteveglio Valsamoggia (BO), C. F. 03428880375, rappresentato dal Legale Rappresentante Rossi Fabio nato a Monteveglio (BO) il 30/11/1961;

PREMESSO

- che con deliberazione di G. C. n. 34 del 14/2/2017 “Cessione in uso del chiosco

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di proprieta' comunale sito all'interno del Parco Arcobaleno in localita' Monteveglio” si stabiliva di cedere a terzi l'uso del chiosco e relativa area di pertinenza, siti all'interno del Parco Arcobaleno in localita' Monteveglio;

- che con propria determinazione n.193 dell'1/4/2017 "Cessione in affitto del chiosco di proprieta' comunale sito all'interno del Parco Arcobaleno in loc.

Monteveglio - aggiudicazione", veniva approvato il varbale dell'asta pubblica e aggiudicato in via definitiva l'affitto del chiosco alla ditta Bottega della Gastronomia s.n.c., per il canone di affitto di euro 13.200,00 riferito al periodo dall'1/4/2017 al 31/3/2019;

- che e' stata conclusa la verifica dei requisiti, come da documentazione agli atti;

- che tra le parti, è stato sottoscritto contratto di locazione rep. n.556 del 03/05/2017 per la gestione del chiosco;

- che il contratto prevedeva la corresponsione al Comune del canone di euro 13.200,00 per il periodo dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2019;

- che nel suddetto contratto era prevista all'articolo 2 la possibilita' di rinnovare, alla scadenza, il contratto medesimo per un uguale periodo, previa verifica dell'attivita' svolta e adozione di specifico atto;

- che in data 28/05/2019 la ditta Bottega della Gastronomia di Sandri P. e Sandri I.

s.n.c. ha presentato una lettera, acquisita agli atti con prot. n.35882 del 04/07/2019, con la quale il rinnovo del contratto per la gestione del chiosco sito nel Parco Arcobaleno in localita' Monteveglio per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2021;

- che la ditta Bottega della Gastronomia di Sandri P. e Sandri I. s.n.c. ha svolto correttamente l'attivita' di gestione del chiosco, rispettando le condizioni previste nel contratto di locazione sopra indicato come risulta dalla Relazione a firma del Responsabile del Sevizio Manutenzioni prot.n.46487 del 02/09/2019;

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- che con Determinazione n. ______________ del ________________ si è provveduto ad autorizzare il rinnovo del Contratto di locazione Rep. n. 556 del 03/05/2017 approvando all'Allegato 1) il relativo scema contrattuale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO - Il Comune di Valsamoggia, come sopra rappresentato, cede in affitto alla ditta Bottega della Gastronomia s.n.c. di Sandri Irma e Sandri Paola il chiosco (catastalmente individuato al foglio 27, mappale 664), sito all'interno del parco pubblico "Arcobaleno", unitamente ai mq. 50 circa dell'area pavimentata attigua (utilizzabili per la disposizione di tavoli e sedie), per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di garantire all'interno del parco un servizio di somministrazione e di intrattenimento a favore della collettivita', con particolare riferimento ai bambini e genitori che abitualmente frequentano la suddetta area pubblica nel corso della stagione estiva.

L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande comprende la vendita di gelati confezionati e sfusi di aliena produzione, nonche' la preparazione e somministrazione di tigelle, piadine, panini caldi e piatti freddi.

ARTICOLO 2 DURATA - L'affitto si riferisce al periodo dall'1/4/2019 al 31/03/2020. Alla scadenza, i locali dovranno essere riconsegnati al Comune nelle medesime condizioni alle quali sono stati ceduti in locazione.

ARTICOLO 3 CANONE - Il canone annuo di affitto e' fissato in euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), da corrispondersi in n.2 rate di euro 3.300,00 ciascuna, la prima entro il 1^ aprile e la seconda entro il 30 agosto di ogni anno. La prima rata del corrente anno e' stata versata in data 06/06/2019 e la seconda il 29/07/2019.

A titolo di deposito cauzionale definitivo, quale garanzia dell'osservanza delle

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obbligazioni assunte e del pagamento delle penalita' eventualmente comminate, il proprietario trattiene il deposito provvisorio dell'importo di euro 1.300,00 (milletrecento/00) di Maggio 2017.

L'affittuario è obbligato al reintegro della cauzione sulla quale il proprietario avesse dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.

Il deposito definitivo verra' restituito alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dell'immobile e adempimento da parte dell'affittuario agli obblighi derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 4 SPECIFICHE E MANUTENZIONE - L'affittuario dichiara di aver esaminato il chiosco e l'area oggetto del presente contratto, di averli trovati idonei all'uso ed in buono stato di manutenzione, riconoscendo che sono esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi li utilizza.

L'affittuario dichiara che i locali e l'area oggetto del presente contratto saranno adibiti esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande; la destinazione dei locali concessi in affitto non può essere modificata.

L'affittuario prende in consegna il chiosco, i relativi arredi e le attrezzature, come da elenco allegato, controfirmato dalle parti; egli deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'esercizio dell’attività e al termine del contratto d'affitto deve restituire struttura, arredi e attrezzature nello stesso stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento per uso.

Qualsiasi riparazione, sostituzione o addizione degli arredi e delle attrezzature che si rendesse necessaria è a completo carico dell'affittuario. Al termine del contratto l'affittuario dovrà provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà, che il proprietario non abbia interesse a ritenere pagandone il valore.

L'affittuario è tenuto ad astenersi dall'apportare qualsiasi miglioramento o modifica

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ai locali, senza l'autorizzazione scritta del proprietario.

Il proprietario potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali ceduti in uso, anche attraverso un incaricato, allo scopo di assicurarsi della buona conservazione dei locali stessi e dell'osservanza degli obblighi contrattuali, previo avviso all'affittuario.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO - Sono a carico dell'affittuario:

– la manutenzione ordinaria dell’immobile, delle attrezzature, degli arredi e della pavimentazione circostante, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del proprietario;

– l'effettuazione di numero quattro sfalci del tappeto erboso dell'intero Parco Arcobaleno, adiacente il chiosco (identificato catastalmente al foglio 27 mappali 661, 664 e 161), della superficie di circa mq. 17.000, mediante tosaerba/trattorino a lama rotante, con raccolta immediata, trasporto e smaltimento del materiale di risulta compreso ogni altro onere;

– la perfetta pulizia e disinfezione del servizio igienico del chiosco, relativa manutenzione ordinaria e fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido e asciugamani), precisando che tale servizio igienico deve rimanere a disposizione di tutti i fruitori del parco;

– la stipulazione dei contratti di utenza ed il pagamento delle relative spese;

– la corresponsione della tassazione sui rifiuti (T.A.R.I.);

– il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanita', nonche' di salute e sicurezza sul lavoro.

L'affittuario ha gia' presentato allo sportello unico delle attivita' produttive del Comune, con prot. n.17204 dell'1/4/2017, apposita S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attivita') e notifica igienico-sanitaria per l'attivita' di somministrazione di

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alimenti e bevande.

ARTICOLO 6 RESPONSABILITA' – L'affittuario è in ogni caso direttamente responsabile, verso la proprietà e verso i terzi, per gli eventuali danni diretti o indiretti causati, dal medesimo o da terzi, ai locali ed area utilizzati, a cose e/o persone, per sua colpa o dolo e per qualunque abuso o trascuratezza nell'uso del bene oggetto del presente contratto, esonerando espressamente il proprietario da ogni responsabilità ed impegnandosi a mettere in pristino, a proprie spese, i locali e gli impianti in essi installati.

L'affittuario consegna, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6 dell'avviso d'asta prot. n.9230 del 22/2/2017, copia delle polizze assicurative R.C.T. e prestatori d'opera (R.C.T./O) n. 860A1121 del 6/04/2016 emessa da Assicurazione ZURICH con decorrenza 29/02/2016 con pagamento annuale e scadenza rate al 28/02/ di ogni anno, per danni arrecati a terzi (compresa l'Amministrazione Comunale), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attivita' svolta, comprese tutte le operazioni di attivita' inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne' eccettuata. L'operativita' o meno della suddette coperture assicurative non esonerano l'affittuario dalle responsabilita' di qualunque genere su di esso incombenti ne' dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ARTICOLO 7 DIVIETO DI SUBAFFITTO E CESSIONE - E' vietato subaffittare ad altri il chiosco, in tutto o in parte, come pure cedere il presente contratto, a titolo oneroso o gratuito; l'attivita' di somministrazione non puo' essere oggetto di trasferimento di gestione o di titolarita'.

ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs. n.196/2003, l'affittuario è informato che i dati personali contenuti

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nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al rapporto d'affitto ovvero a leggi e regolamenti.

ARTICOLO 9 INADEMPIENZE E PENALITA' – L'affittuario che non ottemperasse agli obblighi di cui al presente contratto, riceverà contestazione scritta da parte del Servizio Patrimonio del Comune, indicante un termine breve per l'assolvimento agli obblighi contrattuali. Qualora l’inadempienza dovesse perdurare oltre tale termine, il Servizio Patrimonio richiedera' all'affittuario il pagamento di una penale per ogni fatto contestato, del valore da euro 250,00 ad euro 500,00, in funzione della gravità del fatto e rifacendosi sul deposito cauzionale.

ARTICOLO 10 FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI - Per ogni controversia sorta in dipendenza dell’applicazione del presente contratto, la competenza è del foro di Bologna.

ARTICOLO 11 ELEZIONE DI DOMICILIO - Agli effetti del presente contratto, l'affittuario elegge domicilio presso la sede della ditta ed il proprietario presso la sede istituzionale in premessa indicata.

ARTICOLO 12 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE - Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi di quanto prvisto all'art.5 della tariffa parte I del D.P.R. n.131/1986. Tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del presente contratto e al suo eventuale rinnovo sono a carico del affittuario.

ARTICOLO 13 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme dell'avviso pubblico prot. n.9230 del 22/2/2017, le disposizioni del Regolamento per l'amministrazione generale del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato

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approvato con R.D. 23/5/1924, n.827 e le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto Valsamoggia,__________________.

IL PROPRIETARIO (Comune Valsamoggia – Stefano Cremonini) ___________________________

L'AFFITTUARIO (Bottega della Gastronomia s.n.c. - Fabio Rossi) _____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 del C.C. si dichiara di conoscere e si approvano specificatamente le clausole del presente contratto di cui agli articoli nn.

1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8)-9)-10)-11)-12)-13).

IL PROPRIETARIO (Comune Valsamoggia – Stefano Cremonini) ___________________________

L'AFFITTUARIO (Bottega della Gastronomia s.n.c. - Fabio Rossi) _____________________________________

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