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STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DANIELE GUARDUCCI, GIANNI BELLUCCI

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Academic year: 2022

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Prato, 18 Ottobre 2011

Oggetto: manovra di ferragosto - D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148 - varie

1. Premessa

Ancora una raffica di novità normative. Ne diamo una sintesi con la presente.

2. Aumento dell’aliquota ordinaria IVA

Su questo argomento Vi abbiamo già informati con una precedente circolare.

Aggiungiamo un consiglio per i professionisti in relazione a note PRO-FORMA o progetti di parcella.

Le note ‘‘pro-forma'' emesse dai professionisti sono documenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini IVA; pertanto qualora le note pro-forma rilasciate fino al 16 settembre 2011, vengano incassate successivamente a tale data – ancorché recanti l’aliquota del 20% – dovranno essere assoggettate alla nuova aliquota del 21% in sede di emissione della fattura da parte del professionista.

Al fine di evitare errori nell’effettuazione del pagamento da parte del cliente è quindi consigliabile procedere alla sostituzione delle suddette note pro forma indicando la nuova aliquota IVA del 21%.

3. Inasprimento delle sanzioni penali per i reati tributari

Una prima disposizione si applica ai c.d. “grandi evasori” e prevede che non si potrà più accedere alla sospensione condizionale della pena per i reati di dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa, di false fatturazioni, di distruzione delle scritture contabili, se l’imposta evasa supera i 3 milioni di euro ed il 30% del fatturato.

La seconda parte dell’intervento è di interesse più generale e si estrinseca nell’abbassamento delle soglie per la rilevanza penale degli illeciti tributari.

In sintesi:

Reato/Pene accessorie Vecchi limiti Nuovi limiti Dichiarazione fraudolenta

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Nessun limite d’importo. Fino ad ora la sanzione ordinaria della reclusione da un anno e mezzo a sei anni era ridotta ad una pena da sei mesi a due anni in caso di elementi fittizi di importo inferiore ad euro 154.937. Questa graduazione viene meno.

STUDIO

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DANIELE GUARDUCCI,GIANNI BELLUCCI

Viale Vittorio Veneto 60 I-59100 Prato Telefono 0574 25629 Telefax 0574 22380 E-mail [email protected] - PEC [email protected]

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Reato/Pene accessorie Vecchi limiti Nuovi limiti Dichiarazione fraudolenta

con altri artifici

(le soglie di punibilità si riferiscono ad ogni singola imposta evasa)

Il delitto si qualifica con la compresenza dei seguenti due elementi:

a) evasione per almeno euro 77.469;

b) sottrazione di elementi attivi per importo superiore al 5%

del totale degli stessi, o comunque per importo superiore ad euro 1.549.371

Le nuove soglie sono:

a) euro 30.000;

b) un milione di euro.

Dichiarazione infedele (le soglie di punibilità si riferiscono ad ogni singola imposta evasa)

Le soglie per i fatti compiuti fino al 17-9-2011 sono:

a) imposta evasa per importo superiore ad euro 103.291;

b) sottrazione all’imposizione di elementi attivi superiori al 10% di quelli dichiarati o comunque superiori ad euro 2.065.827.

Le nuove soglie sono:

a) euro 50.000;

b) euro 2.000.000.

Omessa dichiarazione (le soglie di punibilità si riferiscono ad ogni singola imposta evasa)

Imposta evasa superiore ad euro

77.469. Imposta evasa superiore

ad euro 30.000.

Emissione di fatture per

operazioni inesistenti Nessun limite d’importo. Fino ad ora la sanzione ordinaria della reclusione da un anno e mezzo a sei anni era ridotta ad una pena da sei mesi a due anni in caso di elementi fittizi di importo inferiore ad euro 154.937. Questa graduazione viene meno.

Non applicazione della

sospensione condizionale Non prevista in precedenza Evasione superiore al 30%

del volume d’affari e ad euro 3.000.000

Al patteggiamento si potrà accedere solo dopo che saranno estinti i debiti con il fisco.

Si allunga la prescrizione per i reati tributari. Infatti i termini di prescrizione sono aumentati di un terzo.

Le nuove disposizioni si applicheranno, come di norma, ai fatti avvenuti successivamente all’entrata in vigore del decreto.

4. Società non operative o di comodo

Si inasprisce la già penalizzante disciplina relativa a questi soggetti.

Tra gli altri effetti, si ricorda che le società considerate di comodo non hanno la possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva, tanto meno di chiederlo a rimborso; inoltre, se lo status di comodo si protrae per 3 anni, il credito Iva viene definitivamente perso

In particolare vengono introdotti due nuovi elementi di aggravamento della condizione di queste società:

– l’innalzamento dell’aliquota IRES di 10,5 punti percentuali dal 2012; in pratica, a partire appunto dal 2012 l’aliquota IRES per queste società sarà pari al 38%;

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– l’inclusione automatica tra gli enti non operativi delle società che dichiarano, per tre periodi d’imposta consecutivi, una perdita (fiscale) ovvero per due periodi d’imposta delle perdite e per uno un reddito imponibile inferiore a quello minimo calcolato; in questo caso, la non operatività scatta dal quarto periodo d’imposta.

Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto art. 30 della L. n. 724/94, ivi compreso l’accoglimento dell’istanza di interpello preventivo disapplicativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con riguardo proprio all’interpello disapplicativo si tenga presente che la nuova fattispecie di non operatività, legata alle perdite fiscali, richiede la dimostrazione di accadimenti che hanno portato la società a dichiarare sistematicamente le predette perdite, ad esempio per effetto dell’attività svolta e non di un comportamento volto ad eludere materia imponibile.

L’operatività delle nuove disposizioni decorre dunque dal 2012, ma al momento di determinare gli acconti per detto anno si dovrà tenerne conto.

5. Intestazione a società di beni di uso personale

E’ stata introdotta una nuova disciplina per i beni intestati a società ma utilizzati per fini personali dai soci o dai familiari di essi.

Da un punto di vista sostanziale, l’effettivo utilizzatore dei beni si vedrà imputato un reddito pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo per il godimento del bene. Per la società diverranno integralmente indeducibili i costi relativi ai beni concessi in uso ai soci o loro familiari per un corrispettivo annuo inferiore a quello di mercato.

Inoltre, affluiranno nel computo delle erogazioni ai fini del redditometro e/o dello spesometro sia la disponibilità dei beni in questione, sia gli apporti effettuati dal socio a favore della società.

Da un punto di vista formale, è stato introdotto l’obbligo di una comunicazione che dovrà essere inviata all’Agenzia delle entrate. Il contenuto della comunicazione è ancora da definire, ma è previsto che la sua omissione sia sanzionata con una penale del 30% della differenza tra valore normale e corrispettivo per il godimento del bene.

6. Ulteriore limitazione all’uso del contante

Il limite all’utilizzo del contante o di titoli al portatore nei trasferimenti di danaro scende ad euro 2.500,00, con decorrenza 14 agosto 2011.

Si ricorda che le sanzioni per la violazione del divieto di utilizzo del contante o di titoli al portatore vanno dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, che sale a 15.000 euro quando l’importo trasferito in violazione supera i 50.000 euro.

Vi è una possibilità di ravvedimento quando il trasferimento in violazione non supera i 250.000 euro mediante pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, di una somma pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo.

7. Contributo di solidarietà

Si applica nella misura del 3% ai redditi che superano gli euro 300.000,00. E’ in vigore a decorrere dall’anno 2011 e fino al 2013 compreso, con facoltà di proroga in caso di mancato raggiungimento del pareggio del bilancio statale entro lo stesso anno 2013.

E’ deducibile dal reddito complessivo.

8. Determinazione al 20% dell’aliquota delle ritenute e dell’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie

Gli effetti principali di questa misura sono:

– ha effetto unicamente sui redditi percepiti da persone fisiche al di fuori del reddito d’impresa;

– si applica anche alle obbligazioni non quotate;

– non si applica ai titoli pubblici e ad altri titoli emessi da stati esteri, da organismi internazionali (ad es., Bers, Bei, etc.);

– non si applica ai risultati di gestione degli strumenti di previdenza complementare;

– ha decorrenza dal 1° gennaio 2012;

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– uniforma al medesimo trattamento anche gli interessi sui depositi bancari e prodotti assimilati;

– si applica anche a dividendi relativi a partecipazioni non qualificate percepiti a partire dal 1°

gennaio 2012;

– si applica anche ai capital gains, eccetto che per quelli realizzati su titoli di stato, che continuano a scontare il 12,50%.

In merito alla decorrenza della nuova aliquota, è importante considerare l’opportunità di anticipare la distribuzione di riserve iscritte in bilancio per fruire della “vecchia” misura dell’aliquota.

Quanto ai capital gains su partecipazioni non qualificate (in sostanza quelle fino al 20% del capitale sociale), si deve tener conto del regime transitorio introdotto dalla norma. Deve essere ancora definitivamente chiarito se il momento rilevante ai fini dell’applicazione della nuova aliquota sarà quello della conclusione del contratto, nel qual caso non si terrà conto del momento del pagamento, o, appunto, quello del pagamento, nel qual caso le rate di prezzo da pagare dopo il 31-12-2011 per una cessione conclusa prima di tale data sconterebbero l’aliquota maggiorata.

Per porre rimedio all’aggravio di imposta su plusvalenze che trovano la loro sostanza negli utili conseguiti dalla società nel vigore di un’aliquota più bassa, è stata introdotta una norma transitoria che permette, in via opzionale, di conseguire un allineamento dei valori delle quote al 31-12-2011. In pratica, è consentito effettuare una valutazione delle quote sociali non qualificate alla suddetta data del 31-12-2011. Sulla plusvalenza “virtuale” calcolata come differenza tra il valore di perizia ed il costo d’acquisto si potrà bloccare la misura dell’imposizione al 12,5%

pagando un’imposta sostitutiva corrispondente a detta percentuale.

Tale metodo di riallineamento si pone in concorrenza con la possibilità di rivalutare le partecipazioni con applicazione dell’aliquota 2% (per le partecipazioni non qualificate) al valore risultante da perizia.

Il seguente prospetto fornisce una schematizzazione degli elementi da considerare nella scelta tra i due sistemi di affrancamento.

Rivalutazione Riallineamento Data di riferimento della

stima 1-7-2011 31-12-2011

Termine di redazione

della perizia 30-6-2012 Non ancora definito – Da

stabilire con apposito decreto del MEF Base imponibile Valore della partecipazione

risultante da perizia

Plusvalenza calcolata quale differenza tra il valore risultante da perizia e costo di carico della partecipazione

Aliquota 2% 12,5%

Per simmetria, le minusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate entro il 31-12-2011 saranno riportabili in avanti nella misura ridotta del 62,5% del loro ammontare.

9. Studi di settore

E’ opportuno fare il punto sulla rilevante riduzione delle tutele del contribuente a fronte di accertamenti analitico induttivi o da studio di settore.

Le manovre che si sono di recente succedute, infatti, hanno apportato importanti correttivi; in particolare:

– è stata abolita la prescrizione a carico dell’ufficio di motivare gli accertamenti analitico induttivi nei confronti di contribuenti congrui e coerenti con l’indicazione delle ragioni che portano l’ufficio a disattendere il risultato dello studio di settore;

– la franchigia del 40% dei ricavi dichiarati entro il limite di euro 50.000,00 che deve essere superata affinché l’accertamento analitico induttivo nei confronti del

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effettuato opererà a condizione che congruità e coerenza risultino anche per il periodo precedente e che il modello dichiarativo sia compilato in modo corretto.

10. Elenchi delle operazioni oltre i 25.000 euro dell’anno 2010 – Differimento del termine C’è più tempo per assolvere l’esordiente incombente della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA soggette a fatturazione, il cui importo sia almeno pari a 25mila euro, al netto del tributo.

Lo ha stabilito il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16 settembre pubblicato il 19 settembre 2011, modificando alcune parti del precedente provvedimento del 22 dicembre 2010.

Conseguentemente, i titolari di partita IVA dovranno presentare entro il 31 dicembre 2011, e non più entro il 31 ottobre 2011, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate per un importo non inferiore a 25mila euro.

Va ricordato, inoltre, che – per effetto di quanto previsto, poi, dal Decreto Sviluppo (art. 7, comma 2, lett. o) del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) – sono escluse dall’adempimento le operazioni, eccedenti i limiti sopra riportati, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, il cui pagamento sia stato eseguito mediante carte di credito, debito o prepagate.

Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Con i migliori saluti.

Daniele Guarducci Gianni Bellucci

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