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COMUNE DI LAGONEGRO COPIA

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Academic year: 2022

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COMUNE DI LAGONEGRO COPIA

Codice ente Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 18

in data: 25.02.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE

COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020/2022 E PIANO DELLE ASSUNZIONI.

L’anno duemilaventi addi venticinque del mese di febbraio alle ore 16:40 nel Palazzo di Città;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Innelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Delibera Commissario Prefettizio n. 18 del 25.02.2020 COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri della Giunta

Premesso che:

con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 7 settembre 2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 e ss. del D.Lgs 267/2000;

con decreto prefettizio n.0036372 del 28/5/2019, è stato nominato il Commissario prefettizio del Comune di Lagonegro per la provvisoria amministrazione dell’Ente, fino all’insediamento degli organi elettivi, e al predetto Commissario sono stati conferiti i poteri attribuiti per legge al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta;

con decreto Prefettizio n.0037999 del 04/06/2019, è stato nominato il Sub Commissario al quale sono state attribuite le funzioni vicarie;

Dato Atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il Responsabile del Servizio interessato (Area Amministrativa –) in persona della Sig.ra Lucia Tortorella , giusto decreto sindacale n. 1 del 07/01/2020, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000) attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- il Responsabile del Servizio Finanziario (Area Economico-Finanziaria) in persona della Rag.Marcella Rossi, giusto decreto sindacale n. 1 del 07/01/2020, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, ed art.li

(2)

147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degl i equilibri finanziari e la copertura finanziaria

VISTE le prescrizioni relativa alle “Spese per il Personale” contenute nell’allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno n. 00565555 del 26/04/2018 notificato all’Ente in data 11 maggio 2018 di approvazione della terza ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019;

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATE :

integralmente la deliberazione di G.C. n.61 in data 27.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ Provvedimenti inerenti la dotazione organica ai sensi dell’art.259, comma 6 del D.lgs. 267/2000- Rideterminazione della dotazione organica alla luce del D.M. 10APRILE 2017, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale 22 Aprile 2017”;

la deliberazione di G.C. n.7 in data 15.01.2019 “ Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2019”;

 la delibera del Commissario Prefettizio n.14 del 21.01.2020, con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive 2020/2022;

LETTO E RICHIAMATO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lagonegro, approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 31.3.1998, successivamente modificato con deliberazione della G.C.

n.371 del 29/12/1998;

VISTA, altresì, la deliberazione di G.C. n.82 del 21.07.2009 di modifica al predetto regolamento;

VISTO il testo dell’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.

VISTO il testo dell’art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall’art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”

VISTA la Direttiva n. 3/2018 del 24 aprile 2018 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha dettato le “linee guida sulle procedure concorsuali”;

(3)

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/01/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il conseguimento degli obbiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

RILEVATO che detti vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno e che devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento di obiettivi di riduzione della spesa;

ATTESO che con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale;

CONSIDERATO CHE l’art 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 102 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 sancisce che le amministrazioni devono adeguare le proprie politiche per il reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obbiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica e ai sensi dell’art. 19 comma 8 della L. 28 dicembre 2011 n.

448, a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali verificano i documenti di programmazione del fabbisogno di personale e se essi siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

CONSIDERATO che il Ministero per la semplificazione e al pubblica amministrazione ha approvato, con D.M. dell’8 maggio 2018, le linee d’indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche e in tali disposizioni è stata prevista l’introduzione del nuovo concetto di dotazione organica in termini di valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile non superabile dal PTFP, fermo restando che per gli Enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore della spesa potenziale massima resta quella prevista dalla normativa vigente;

DATO ATTO che a far data dal 01 gennaio 2019, per effetto dei commi da 819 a 830, della legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), in luogo del pareggio di bilancio è stato previsto che l’obbiettivo di finanza pubblica si considera raggiunto in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo e che, con riferimento specifico al contenimento della spesa di personale, nulla cambiava rispetto al regime vincolistico in materia;

VISTA la nuova legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in G.U. n. 304 del 30/12/2019) che prevede, innovando la normativa, la possibilità per i Comuni virtuosi (che hanno mantenuto il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto dei “valori soglia” individuati in apposita tabella) di superare i limiti precedentemente posti alle assunzioni e tale innovazione decorrerà dal 2020 fino al 31/12/2024 e il relativo incremento alle assunzioni potrà avvenire soltanto con le percentuali massime previste nel DPCM di imminente emanazione;

PRESO ATTO:

- che l’anno di riferimento per stabilire gli incrementi alla spesa sarà il 2018 mentre rimane il rispetto del limite di spesa con riferimento alla spesa media 2011/2013 o 2008 (ad esclusione delle nuove spese per assunzione a tempo indeterminato determinate in base alle percentuali definite nel Decreto);

- che i Comuni che hanno un rapporto spesa personale/entrate correnti tra la percentuale indicata nella Tabella I e nella Tabella III non potranno incrementare la spesa di personale rilevata nell’ultimo rendiconto di gestione;

- che i Comuni che invece hanno una percentuale superiore ai valori indicati nella Tabella 3, applicheranno un turn over, anche inferiore al 100% per raggiungere il valore soglia entro il 2025. Dopo tale data i Comuni che non rientrino nei canoni previsti dalla tabella dovranno applicare una riduzione del 30% del turn over fino al rientro nel range definito dalla tabella.

(4)

RILEVATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.L.24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge n. 114/2014, tali limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

ATTESO che non è stata abrogata la norma di cui all’art 3, comma5 del D.L. n. 90/2014 e, quindi, nel triennio 2016- 2018 rimane consentito l’utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali derivanti dal triennio precedente ancora disponibili e, dunque, per l’anno 2020 risulta ancora possibile utilizzare i resti delle facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni degli anni precedenti al 2019;

RILEVATA la dotazione organica dell’Ente alla data del 31 dicembre 2019 e dato atto che da essa non si rilevano situazioni di personale in esubero, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., anzi emerge che l’Ente versa in una situazione di carenza di personale dovuta alla cessazione dal servizio di diversi dipendenti negli ultimi mesi;

PRESO ATTO delle ordinarie capacità assunzionali sopra descritte per gli anni 2020-2022 a cui si aggiungono i resti non utilizzati delle capacità assunzionali come di seguito indicati:

ANNO 2020: I resti non utilizzati delle capacità assunzionali del triennio 2017-2019 detratta la spesa per le assunzioni effettuate nel triennio 2017-2018-2019;

ANNO 2021: I resti non utilizzati delle capacità assunzionali del triennio 2018-2020 detratta la spesa per le assunzioni effettuate nel triennio 2018-2019-2020;

ANNO 2022: I resti non utilizzati delle capacità assunzionali del triennio 2019-2021 detratta la spesa per le assunzioni effettuate nel triennio 2019-2020-2021;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICORDATO inoltre “che costituiscono spesa di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all’Ente” (comma 557 – bis);

RILEVATO che l’art 16 del D.L. n. 113 del 24 giugno 2016 c.d. “Decreto Legge Enti Locali”, convertito dalla Legge 7 agosto 2016 n.160, al comma 1 quater prevede che i contratti a tempo determinato stipulati dagli Enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione (ex art 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000) non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati, in particolare dall’art. 9 comma 28 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

CONSIDERATO, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all’art 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i;

DATO ATTO che il limite di spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2012-2013 è pari ad € 1.620.377.19;

PRESO ATTO, altresì, che la spesa di personale impegnata e, dunque, sostenuta per l’anno 2019, come da dati di preconsuntivo, al netto della spesa finanziata dal Fondo Pluriennale Vincolato, è stata pari presumibilmente ad

€ 1.052.505,40; ;

VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2020-2021 e preso atto di aver rispettato gli obiettivi di saldo non negativo negli anni 2017 e 2018;

CONSIDERATO che è stato rispettato il tetto di spesa del personale nell’anno precedente;

CONSIDERATO che, nel periodo 2014-2019, sono intervenute le seguenti cessazioni dal servizio:

(5)

Personale cessato nel periodo 2014-2015-2016-2017- 2018 -2019

N. D'ORD CAT. GIUR CAT. EC. % DATA CESS. AREA DI APPART.

1 A A1 55,56 2014 Tecnico

2 B1 B5 100 2015 Amministrativo

3 A A1 55,56 2015 Amministrativo

4 C C4 100 2016 Polizia Locale

5 D3 D3 100 2016 Amministrativo

6 B3 B6 100 2017 Tecnico

7 D1 D2 100 2018 Tecnico

8 D1 D2 100 2018 Finanziario

9 D1 D2 100 2018 Finanziario

10 A A2 55,56 2018 Tecnico

11 D3 D4 100 2019 Polizia Locale

12 B1 B5 100 2019 Amministrativo

13 D1 D1 100 2019 Polizia Locale

CONSIDERATO, inoltre, che nel 2020 andranno in pensione “ Quota 100” n.1 dipendente D3 Categoria Economica D4- Responsabile Servizio Finanziario (dal 1^ Maggio 2020) e n.1 dipendente D1 Categoria Economica D1- Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (dal 1^ Giugno 2020);

CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (1/150) - abitanti al 31.12.2019 n. 5.314, rapporto 35, dipendenti al 31.12.2019 n. 22;

PRESO atto che a seguito di Conferenza di Servizio tutti i responsabili di area hanno evidenziato la necessità di provvedere ad ulteriori assunzioni per garantire i relativi servizi necessari ed indispensabili che l’Ente pone in essere, sia ai fini istituzionali che per le esigenze locali;

RILEVATO che questo Ente durate gli scorsi anni, a causa delle carenze in pianta organica, ha dovuto far ricorso agli istituti consentiti per Legge quali convenzioni con altri Enti per garantire i normali servizi;

PRESO atto che in relazione alla dette carenze il Comune di Lagonegro nei precedenti piani di fabbisogno del personale ha sempre disposto la copertura dei posti, ma allo stato attuale, risultano ancora vacanti;

DATO ATTO, in particolare, che il piano occupazionale, rideterminato a seguito di quanto indicato in precedenza, prevede che i posti da ricoprire vengano occupati in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando l’obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

ACCERTATO che sul presente provvedimento sarà espletata la procedura di informazione così come previsto dalla normativa in oggetto;

RITENUTO di provvedere in merito ed in particolare di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, le seguenti assunzioni:

(6)

ANNO 2020

Assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

Categoria N. Qualifica Note Decorrenza Tempo Spesa Annua

B1 1 Ufficio Tecnico L. 68/1999 01/03/2020 Tempo pieno 31.906,55

D1 1 Istr. Diret. Economico Finanziario Concorso esterno 01/05/2020 Tempo pieno 38.485,21 Totale spesa 70.391,76

Assunzione a tempo determinato della seguente figura: COSTO ANNUO

D1 1 Assistente sociale Tempo determinato 01/03/2020 P.t. 50 % 19.242.61

Aumento ore fino a n.30 al seguente personale P.T.:

BORREGA MARIA FELICIA 8.648,32 GULFO MARIA VINCENZA 7.184,25

FALABELLA MARIA 5.407,11

BRUNO VINCENZO 8.549,73

TOTALE SPESA 29.789,42

ANNO 2021

Assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

Nessuna assunzione prevista.

Assunzione a tempo determinato della seguente figura: COSTO ANNUO

D1 1 Assistente sociale Tempo determinato 01/01/2021 P.t. 50 % 19.242,61

ANNO 2022

Nessuna assunzione prevista.

Assunzione a tempo determinato della seguente figura: COSTO ANNUO

D1 1 Assistente sociale Tempo determinato 01/01/2022 P.t. 50 % 19.242,61

DATO ATTO che le assunzioni saranno effettuate secondo le possibilità previste dalla legge e secondo le procedure ordinarie di reclutamento.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

(7)

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Antonietta Pavese, con verbale n. 4 del 24/02/2020, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 448/2001, allegato alla presente deliberazione;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri della Giunta

DELIBERA

1. Dare atto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 33 del decreto legislativo 165 del 2001, come sostituito dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che non risultano in questo ente situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell’ente;

2. Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo 2020 -2022;

3. Di approvare la dotazione organica dell’Ente, prospetto costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

5. Di approvare, per le stesse motivazioni, il Piano occupazionale per il triennio 2020-2021-2022, dando atto che lo stesso:

 è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall’articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

non prevede stabilizzazioni ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

6. Di dare atto che:

 il Piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

 l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

7. Di trasmettere il presente atto e l’allegato schema di Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

(8)

Categoria

professionale N.

Profilo

professionale In servizio Posti vacanti

D3 3

Funzionario - 1 Comandante Area

Vigilanza

1

Funzionario - 1 Responsabile Area

Contabile

1

Funzionario - 1 Responsabile Area

Tecnica

1

Totale cat. D3 2 1

D1 11

1 Istruttore Direttivo Amministrativo

1

1 Assistente Sociale 1

2 Responsabili di Settore – Area Vigilanza

1 1

1 Responsabile Tributi

1 1 Responsabile

personale, paghe e contributi

1

1 Responsabile Settore

LL.PP./manutenzioni

1

1 Responsabile Settore

Tributi/Entrate patrimoniali

1

1 Responsabile Settore urbanistica, protezione civile e tutela del territorio

1

1 Istruttore direttivo Settore

Amministrativo

1

1 Responsabile Settore Impianti Tecnologici

1

Totale Cat. D1 5 6

C 7 5 Vigili urbani 4 1

1 Istruttore Area Contabile

1 1 Istruttore Area

Demografica

1

(9)

Totale cat C 4 3

Totale cat B3 0 0

B1 8 2 Esecutori Area

Amministrativa

2 1

1 Esecutore Ufficio Protocollo

1 p.t. 20 ore/sett.

2 Esecutori Area Contabile

1 1 p.t. 25 ore/sett.

2 Esecutori Area Demografica

1 1

1 Esecutore Area Tecnica

1

Totale Cat. B1 6 2

A 6 2 operatori Area

Tecnica

1 p.t. 20 ore/sett.

1

4 operatori Area Amministrativa

3 tempo pieno - 1 p.t. 22,15 ore

Totale cat. A 5 1

TOTALE 35 22 13

(10)

ki

(11)
(12)
(13)

C I T T A’ D I L A G O N E G R O

(Provincia di Potenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2020/2022 E PIANO DELLE ASSUNZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell’Area, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE --- --

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto Lagonegro (PZ), li 20/02/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA F.to Lucia Tortorella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell’Area, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--- -

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lagonegro (PZ), li 20/02/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Rag. Marcella Rossi

(14)

Delibera Commissario Prefettizio n. 18 del 25.02.2020 Letto Approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Rita Cocciufa F.to Dott.ssa Cinzia Innelli

____________________ _______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.02.2020 al 14.03.2020 ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cinzia Innelli _____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ssa Cinzia Innelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cinzia Innelli

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