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Attenzione: L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa.

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Chi deve pagare

Deve pagare l’Ici, Imposta Comunale sugli Immobili, chi è :

proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;

locatario in caso di locazione finanziaria (leasing);

concessionario di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

Chi non deve pagare

Immobili adibiti ad abitazione principale

Attenzione: L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa.

A decorrere dall'anno 2008 è stata esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal

Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Con la risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008 e 1/DF del 4 marzo 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad

abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.

Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.

Condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici e quello che dimora abitualmente nell'immobile.

Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, l’esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione.

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.

Con regolamento o delibera il Comune può:

assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;

elevare l'importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50%

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aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.

Le pertinenze dell'abitazione principale

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell’Ici dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.

Come si calcola l’Ici

Calcolo della base imponibile

Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:

1. per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell’art. 2, comma 45, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n.

286 del 24 novembre 2006. La rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del decreto legge.

2. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

3. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

4. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.

Calcolo dell’imposta

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.

L'Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.

Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).

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Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni.

Per conoscerle, il contribuente può consultare anche gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.

Quando e come pagare

Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000, n.

388 (Finaziaria 2001) e dall'art. 37, commi 13 e 14 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 , la disciplina dei versamenti ICI prevede il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate:

• la PRIMA RATA (ACCONTO) , pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno di ciascun anno.

• La SECONDA RATA (SALDO) deve essere versata dal 1° al 16 dicembre a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno. L’imposta dovuta si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo quanto versato in acconto.

Inoltre, è possibile per il contribuente versare in UNICA RATA (ACCONTO E SALDO) l'imposta dovuta per l'intero anno, entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno), sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.

Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Sanzioni per ritardo nei versamenti

Per i pagamenti eseguiti in ritardo si applicano le seguenti sanzioni (ravvedimento operoso):

• entro 30 giorni dalla scadenza della rata: sanzione del 2,5% dell’imposta dovuta e non versata, più gli interessi legali dell’1% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo.

• oltre 30 giorni dalla scadenza della rata, ma entro il termine di un anno: sanzione del 3

% dell’imposta dovuta e non versata, più gli interessi legali dell’1% annuo calcolati anche in questo caso solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo.

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24, avendo cura di barrare la casella

"Ravvedimento".

Pagamento Ici per i contribuenti residenti all’estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono avvalersi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75) per effettuare il versamento dell' ICI dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione (acconto e saldo), nel periodo che va dal 1° al 16

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dicembre, con applicazione degli interessi del 3% da calcolare sull'imposta che si sarebbe dovuta versare in sede di acconto entro il 16 giugno.

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione, oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune.

Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente.

E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.

Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Termine di presentazione della Dichiarazione Ici 2010

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.

Quest’anno la Dichiarazione Ici 2010 deve essere consegnato entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2010.

Più in generale la normativa prevede che la scadenza per la presentazione della Dichiarazione Ici sia concomitante al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che al momento è stabilita al 30/06/2010.

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art.

37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

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Dove consegnare la modulistica

Il modello Ici’10 può essere consegnato presso l’Ufficio Ici del Servizio dei Tributi del Comune in cui è accatastata la proprietà.

In caso si sia intestatario di più proprietà appartenenti a differenti Comuni, occorre compilare la Dichiarazione Ici di ciascun Comune e consegnarlo presso il rispettivo ufficio di pertinenza.

Nota

Prima di effettuare il pagamento o presentare la dichiarazione Ici è opportuno che il contribuente si informi consultando il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Ici o rivolgendosi all’Ufficio Tributi del Comune dove è situato l’immobile in questione.

Rivolgendosi al Caf della Cisl, il contribuente può avere un’adeguata assistenza in merito.

Telefonando al numero verde 800249307 il contribuente può avere informazioni sul Caf della Cisl più vicino a cui potersi rivolgere.

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