Deliberazione della Giunta Comunale – COPIA
Delibera N.087 in data 27/08/2018
OGGETTO:
L’anno Duemiladiciotto questo giorno ventisette del mese di agosto su convocazione del Sindaco ai sensi dell’art. 23 dello statuto comunale, la Giunta comunale si è riunita in adunanza nell’apposita sala del palazzo municipale.
Presenti Assenti
1. - Diego Rossi X
2. - Bonini Nicola X
3. - Daffadà Matteo X
4. - Gatti Giuseppina X
5. - Terroni Giovanna X
TOTALI 3 2
In assenza e per impedimento materiale del Segretario Comunale, redige il verbale l’Assessore Giovanna Terroni.
Il Dott. Diego Rossi nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare l’oggetto sopraindicato.
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO Medaglia d’oro V.M.
PROVINCIA DI PARMA __________
APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE CONNESSA
ALLA CAUSA R . G . N .6015/2009 PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE DI PARMA – SEZIONE LAVORO .
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Fornovo di Taro e da questo acquisito al protocollo n. 7715 del 14.09.2009, il Comune di Borgo Val di Taro ha convenuto in giudizio tale Ente per chiederne la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di riparto delle spese di gestione della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego e il Collocamento in Agricoltura n.33, attivata dal Comune di Borgo Val di Taro medesimo sulla base del DM 27 ottobre 1987 ,che imponeva al Comune individuato dallo Stato come sede della circoscrizione a fornire i locali necessari al funzionamento della struttura con successivo addebito ai Comuni compresi nella circoscrizione di una quota di partecipazione al relativo onere finanziario;
RILEVATO che la circoscrizione comprendeva i Comuni di Borgotaro, Fornovo, Bedonia, Bardi, Compiano, Tornolo, Albareto, Varsi, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Berceto e Medesano e che la pretesa vantata dal Comune di Borgo Val di Taro nei confronti del Comune di Fornovo (per il periodo dall’anno 1992 all’anno 2002) ammontava a € 25.635,84 ;
CONSIDERATO che le posizioni sostenute dai due Comuni divergevano, in sostanza, su un unico ma dirimente quesito ossia se,prima di avere avuto legittimazione dall’Autorità competente ad aprire uno sportello sul proprio territorio (cosa avvenuta solo nel corso del 2002 1 il Comune di Fornovo potesse o no sottrarsi all’obbligo di contribuire alla spesa per la sede formalmente individuata nel 1987 o,anche, potesse ridurne l’entità computando le spese sopportate per la propria sede ;
PRESO ATTO che all’udienza del 31/01/2017 per precisazione delle conclusioni, il GI ha preso atto dell’impossibilità di addivenire a bonario componimento della lite, ma ha comunque ritenuto di esperire personalmente il tentativo di conciliazione convocando le parti all’udienza del 08/03/2017, successivamente alla quale il GI (in data 26/01/2018) ha emesso ordinanza in cui si formula ex art.185 bis cpc proposta conciliativa che prevede il pagamento da parte del Comune di Fornovo di Taro di € 7.500,00 onnicomprensive a tacitazione di qualunque ulteriore pretesa ;
VISTO il messaggio del 20 giugno 2018 col quale il legale di parte Avv.Marco Moglia si pronuncia a favore della transazione, che pure è molto lontana dalla pretesa iniziale del Comune, stante il contesto giudiziale che si è creato ,in cui è prevedibile un ulteriore protrarsi della lite con aggravio di spesa legale;
POSTO che la proposta conciliativa ,come detto, proviene dal Giudice Istruttore il quale, formulandola, ha fatto presente pure che “non appare manifestamente infondata la possibilità che sussista il difetto di giurisdizione rilevabile d’ufficio”, circostanza che,se si concretizzasse, comporterebbe l’incardinamento in altra sede di un giudizio di per sé risalente nel tempo, con ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Ente per spese legali;
CONSIDERATO quindi di aderire alla proposta di conciliazione che ha natura di transazione disciplinata dall’art.1965 C.c. e che anche gli enti pubblici sono legittimati a disporre ( tra le altre Corte dei conti Sez.
Lombardia, deliberazione n. 26/2008; Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la regione Toscana, delibera n.
132/2010) fatte salve le responsabilità per la valutazione dei presupposti di convenienza (Sez. Lazio 2282 del 10.11.2006 ,Sez.I centrale 19.6.2002 n.203 ,Sez.III centr. 20.4.99 n.80 ,sez. giur. Sicilia, 21 gennaio 2008, n. 215 );
CONSIDERATO:
√ che la scelta in ordine al procedere o meno alla transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione, nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla
1 La circostanza è ricavabile in via documentale unicamente dalla lettera Provincia di Parma- Servizio Formazione
comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa;
√ che ,in tale ponderazione, il Giudice contabile sottolinea, in particolare, tra gli elementi da valutare, la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Incertezza, che va intesa in senso relativo, da valutarsi con riferimento alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali;
RITENUTO quindi di aderire alla proposta conciliativa ;
Acquisiti ,ai sensi art.49 D.Lgs.18.8.00 n.267 ,il parere favorevole del segretario in veste di responsabile del I° settore per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile nel seguente modo” favorevole quale mera presa d’atto della volontà dell’ Amministrazione di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore e sulla base delle motivazioni fornite dal responsabile proponente, precisando che il credito in questione è, comunque, accantonato nel FCDE”;
Acquisito il parere favorevole del revisore ai sensi art.239 D.Lgs.18.8.00 n.267;
A voti unanimi palesemente espressi,
D E L I B E R A
Di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore nel procedimento RG n.6015/2009 che prevede il pagamento dal Comune di Fornovo di Taro al Comune di Borgo Val di Taro della somma di € 7.500 ;
Di attribuire alla presente immediata eseguibilità.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL F.F. SEGRETARIO COMUNALE Dott. Diego Rossi Giovanna Terroni