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Comune di Imola Via Mazzini Imola

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Academic year: 2022

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Comune di Imola

Via Mazzini 4 – 40026 Imola

Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Est

Via Cogne 2 - Imola

IUC 2015 (IMU – TASI – TARI)

Indicazioni Aggiornate al 27 novembre 2015

Anche per l'anno 2015 è stata confermata la IUC quale tributo locale composto di tre tributi (IMU – TASI – TARI). Con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) viene infatti confermata la disciplina della IUC (acronimo che sta per imposta unica comunale), istituita con la legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), modificata con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014. Il nuovo tributo, disciplinato dai singoli Comuni per mezzo di specifici Regolamenti, si poggia su due presupposti: il possesso di immobili e l’erogazione dei servizi comunali. La IUC, più che un’imposta vera e propria, appare come un contenitore di tre imposte:

l’Imu, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale dal 2012, la Tari, cioè la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce la Tares, e la Tasi, già prevista dal 2014, tributo sui

“servizi indivisibili” che ha tuttavia sostanzialmente caratteristiche di imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell’immobile.

Poiché sono intervenute alcune modifiche normative nel corso del 2014 e del 2015, che incidono su alcune categorie di possessori e soggetti passivi Imu/TASI, queste verranno evidenziate nel testo specifico che, per facilitarne la lettura, viene suddiviso in tre distinti capitoli, in quanto disciplinati nel Comune in tre diversi Regolamenti essendo in realtà situazioni di soggezione a tributo non sempre coincidenti.

INDICE:

CAPITOLO 1° - IMU – pag. 2

CAPITOLO 2° - TASI – pag. 11

CAPITOLO 3° - TARI – pag. 18

(2)

TASI - CAPITOLO 2°

La Tasi è un autonomo tributo istituito con la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 639 e seguenti, in vigore dal 2014. Cosa prevede la legge:

per l'anno 2015, richiamando quanto già previsto per il 2014, per espressa previsione normativa, viene prevista la possibilità di definire l'aliquota del 2,5 per mille (ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali per i quali l'aliquota massima è dell’1 per mille), elevabile di uno 0,8 per mille a condizione che vengano previste detrazioni a favore dei possessori di abitazioni principali.

L'ALIQUOTA BASE DELLA TASI E' 1 PER MILLE MA E' AZZERABILE DA PARTE DEL COMUNE. E’ pertanto concesso ad ogni singolo ente di definire aliquote differenziate.

Quali sono gli immobili soggetti a TASI

FABBRICATI (COMPRESO I FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E LORO ASSIMILAZIONI) E LE AREE EDIFICABILI. SONO ESCLUSI I TERRENI AGRICOLI.

Chi è soggetto a TASI: I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE Qual è la base imponibile su cui

calcolare la TASI

LA BASE IMPONIBILE E' IDENTICA A QUELLA DELL'IMU, COMPRESO I MOLTIPLICATORI.

COSA E' STATO PREVISTO NEL COMUNE DI IMOLA:

Per l'anno 2015 il Comune di Imola ha previsto il totale azzeramento dell'aliquota TASI PER TUTTI gli immobili che NON siano riconducibili ad abitazioni principali (loro pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) e loro assimilazioni come definite nelle previsioni normative e regolamentari.

LELE AALLIIQQUUOOTTEE DDEELL 22001155

Sono state determinate con deliberazione C.C. n. 51 del 8.4.2015 e rettificate con la Deliberazione C.C. n. 142 del 23.7.2015 le seguenti aliquote:

N.B. Ai fini del calcolo rivalutare preliminarmente le rendite catastali con il coefficiente del 5%

TASI 2015 TIPOLOGIA

ALIQUOTE Moltiplicatori

Abitazione principale NON di lusso (escluse le CAT. A/1 - A/8 - A/9) 3,3 ‰ 160 Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) delle abitazioni non di lusso

– N.B. Ammesse solo UNA per categoria 3,3 ‰ 160

Abitazione principale di lusso (SOLO CAT. A/1 - A/8 - A/9) * rettificata

con delibera CC 142/2015 2,0 ‰ 160

Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) delle abitazioni di lusso – N.B. Ammesse solo UNA per categoria

* rettificata con delibera CC 142/2015

2,0 ‰ 160

Aliquota su tutte le restanti categorie di immobili (compreso aree edificabili) 0‰

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LELE DDEETTRRAAZZIIOONNII PPRREEVVIISSTTEE PPEERR IILL 22001155

Importo rendita catastale unità abitativa NON

RIVALUTATA in euro Detrazione in euro

Fino a 260,00 160

Da 260,01 a 500,00 120

Da 500,01 a 700,00 80

Da 700,01 in poi 0

Attenzione: dal 2015 non è più prevista la detrazione di € 40 per le abitazioni con rendita catastale da € 700,01 a 900,00

Il valore di rendita catastale dell’unità abitativa (CATEGORIA CATASTALE A escluso A/10) è da utilizzarsi al fine di individuare l’importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo dell'imposta TASI occorre sommare le rendite catastali dell’unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7).

La detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare DEVE ESSERE rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

La detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell’unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell’abitazione, la detrazione complessiva viene applicata al 50% per ciascuno dei residenti.

QUQUAANNDDOO LL''UUNNIITTA'A' IIMMMMOOBBIILLIIAARREE EE'' DDAA CCOONNSSIIDDEERRAARRSSII AABBIITTAAZZIIOONNEE PPRRIINNCCIIPPAALLEE

Per abitazione principale si intende l’unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI (comprese le detrazioni) per l’abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI (ved. Succ.).

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

A) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

B) la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

C) le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

D) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;

E) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

F) una ed una sola unita' immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La pensione deve essre percepita da soggetto estero e non da INPS (art. 9Bis, comma 2, DL 47/2014). In presenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, l'importo TASI è ridotto ad 1/3 (N.B. Queste condizioni devono essere necessariamente rilevabili da dichiarazione TASI).

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LALA SSCCAADDEENNZZAA DDII PPAAGGAAMMEENNTTOO PPRRIIMMAA RRAATTAA EERRAA:: MMAARRTTEEDDII'' 1166 GGIIUUGGNNOO 22001155

LALA SSCCAADDEENNZZAA DDII PPAAGGAAMMEENNTTOO DDEELL SSAALLDDOO EE'':: MMEERRCCOOLLEEDDII'' 1166 DDIICCEEMMBBRREE 22001155.

L’importo della seconda rata (saldo) deve essere calcolato utilizzando le aliquote sopraindicate, in misura pari al 50 per cento dell’importo annuale.

Qualora il possessore di abitazione principale in categoria lusso (A1, A8 e A9) abbia applicato in acconto una aliquota superiore, detrae il versato dal computo annuo del dovuto.

CACALLCCOOLLAARREE LLAA TTAASSII

Il soggetto tenuto al versamento (nel 2015 sarà in ogni caso il possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale, essendo azzerate le aliquote per le ulteriori tipologie di immobili) può procedere come segue:

a) si procura la rendita catastale dell'abitazione e delle relative pertinenze;

b) individua la detrazione spettante sulla base dell’intervallo di rendita catastale in cui è inserita la rendita della propria abitazione;

c) somma la rendita dell'abitazione a quelle delle pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7);

d) moltiplica il risultato della somma delle rendite per 1,05 e poi per 160: trova la base imponibile;

e) calcola il 3,3 per mille sulla base imponibile;

f) sottrae l'importo della detrazione – se spettante;

g) divide per due se intende versare il 50% in sede di prima rata (mentre il restante 50% lo verserà entro il 16 dicembre).

La Tasi è calcolata in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. A tal fine, il mese durante il quale il possesso di abitazione principale si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.

E' chiaro che se precedentemente o successivamente l'immobile è ancora posseduto dal contribuente, ma non più a titolo di abitazione principale, per il restante periodo è dovuta l'IMU, sulla base delle aliquote approvate.

Esempio: Acquisto immobile in data 1 febbraio 2015, acquisita residenza il 13 aprile 2015:

dall’1 aprile è soggetto al pagamento della TASI e precedentemente (dall’1/2 al 31/3) a quello dell’IMU.

QUQUEESSTTOO TTII EE'' UUTTIILLEE..

DAL 12 MAGGIO 2015 VIENE MESSO A DISPOSIZIONE, MEDIANTE COLLEGAMENTO AL link:

http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=imola, UN AUSILIO DI CALCOLO ALLA TASI PERSONALIZZATO CON LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI IN ESSERE NEL COMUNE DI IMOLA. IL SISTEMA DI CALCOLO PERMETTE DI ELABORARE E STAMPARE IL MODELLO F24.

L'ausilio di calcolo assolve alle disposizioni di assistenza al contribuente di cui all'art. 1 comma DL 9 giugno 2014, n. 88.

POICHE' IL TRIBUTO TASI E’ DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI INTERPRETAZIONE O DI CALCOLO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NELL'UTILIZZO DELL'AUSILIO.

Per conoscere la rendita catastale del tuo immobile:

cliccare su http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home e su: consultazione rendite catastali, poi proseguire accedendo al servizio.

Sul sito dell’Agenzia del Territorio è disponibile un apposito servizio per ottenere i dati catastali relativi agli immobili di proprietà.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

- Il proprio codice fiscale;

- Identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);

- Provincia di ubicazione dell’immobile.

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ATATTTEENNZZIIOONNEE::

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Esempi di calcolo:

CASO A) Coniugi entrambi residenti con possesso al 50% di abitazione con rendita di € 635,00 e una pertinenza di rendita € 113,00. Hanno già versato l'acconto di giugno.

1° fase): hanno diritto complessivamente ad una detrazione di € 80;

2° fase) calcolo base imponibile: (635+113) *1,05*160= € 125.664

3° fase) calcolo tasi annua per ciascun coniuge = (125.664 * 3,3 / 1000) * 0,5 (quota possesso) – (80*0,5) = € 167,00

4° fase) calcolo tasi SALDO: 167 / 2 = € 84,00 (causa arrotondamento) IMPORTO DA VERSARE A DICEMBRE da parte di ciascun coniuge.

CASO B) Fratelli con possesso al 50% di abitazione ma di cui uno solo di essi risiede nell'abitazione con rendita di € 715,00 e una pertinenza di rendita € 113,00. La Tasi nel 2015 è dovuta solo dal fratello residente (l'altro fratello dovrà versare Imu per la propria quota di possesso, mentre per tasi non versa nulla nel 2015 perché la sua aliquota è 0,00‰). Il residente intende versare tutta la TASI entro la scadenza di giugno.

1° fase): verifica l'importo della detrazione = € 0,00;

2° fase) calcolo base imponibile: (715+113) *1,05*160= € 139.104

3° fase) calcolo tasi annua = (139.104 * 3,3 / 1000)* 0,5 = € 230 / 2 = € 115 importo da versare a saldo entro il 16 DICEMBRE.

CASO C) Madre e figlio con possesso al 50% di abitazione con rendita di € 635,00 e una pertinenza di rendita € 113,00. La madre è vedova e sull'immobile gode del diritto di abitazione ex art. 540 cod.civ. quindi applicherà il calcolo Tasi sul 100% dell'immobile. Il figlio nulla deve né a titolo di Tasi né a titolo di IMU. La madre ha già regolarmente versato l’acconto di giugno.

1° fase): ha diritto complessivamente ad una detrazione di € 80;

2° fase) calcolo base imponibile: (635+113) *1,05*160= € 125.664

3° fase) calcolo tasi annua della madre = (125.664 * 3,3 / 1000) – 80 = 334,69

4° fase) calcolo tasi saldo: 334,69 / 2 = € 167,00 IMPORTO DA VERSARE A saldo da parte della madre.

CASO D) cittadino italiano, iscritto all'AIRE, proprietario al 100% di una abitazione tenuta a disposizione (non locato né dato in comodato) e che percepisce la pensione dallo stato in cui risiede. Rendita abitazione € 635,00 e una pertinenza di rendita € 113,00. Versa Tasi ridotta.

Intende versare la tasi ridotta in un'unica soluzione a giugno.

1° fase): ha diritto sulla base della rendita catastale ad una detrazione di € 80;

2° fase) calcolo base imponibile: (635+113) *1,05*160= € 125.664

3° fase) calcolo tasi annua dell'AIRE pensionato = (125.664 * 3,3 / 1000) – 80 = 334,69/3 = 111,56

4° fase) tasi unica soluzione = € 112 IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO da parte dell'AIRE pensionato.

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al link:

http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=imola

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COCOMMEE SSII VVEERRSSAA LLAA TTAASSII::

Si rammenta che il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015. Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate. N.B. Il tributo TASI è IN AUTOLIQUIDAZIONE. Ciò significa che il contribuente NON riceve bollettini precompilati da parte del comune, ma è tenuto a calcolare e compilare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale reperibile presso gli uffici postali.

CODICE COMUNE IMOLA – E289 Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TASI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. 46/E e 47/E del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla Tasi per versamento con F24 sono:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale – da non utilizzare per TASI 2015

“3960” – Tasi, aree fabbricabili – da non utilizzare per TASI 2015

“3961” – Tasi, altri fabbricati – da non utilizzare per TASI 2015

“3962” – Tasi, interessi – da non utilizzare per TASI 2015

“3963” – Tasi, sanzioni – da non utilizzare per TASI 2015

I codici tributo riservati alla Tasi per versamento con F24 EP sono:

“374E” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale - – da non utilizzare per TASI 2015

“375E” – Tasi, aree fabbricabili – da non utilizzare per TASI 2015

“376E” – Tasi, altri fabbricati – da non utilizzare per TASI 2015

“377E” – Tasi, interessi – da non utilizzare per TASI 2015

“378E” – Tasi, sanzioni – da non utilizzare per TASI 2015

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del Comune di Imola il codice è E289;

- nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

- nello spazio “Acconto”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;

- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

- nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.

Arrotondamenti: il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

I contribuenti non presenti nel territorio dello Stato che devono versare la TASI dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedono nei modi seguenti:

bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Imola" sul c/c Unicredit s.p.a. codice IBAN IT 46 J 02008 21000 000010553810 - bic/swift : UNCRITMMBOE sul quale accreditare l’importo dovuto.

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La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

• la sigla “TASI”, Comune di Imola, i relativi codici tributo sopraindicati;

• l’annualità di riferimento;

• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

D

DIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE TATASSII:: se dovuta, è da presentare in base a modello messo a disposizione dal Comune (come previsto all'art. 1, comma 687 legge 147/2013) e scaricabile dal sito web:

http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1/1/2015 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2016.

ANCHE PER LE DICHIARAZIONI TASI VALGONO I PRINCIPI GENERALI ESPRESSI PER L'IMU:

Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione;

La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive;

La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.

La dichiarazione è dovuta:

Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);

Riduzioni di imposta;

Dati non acquisibili tramite catasto.

Si rappresentano a seguire le più frequenti situazioni che generano OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TASI:

1. cittadino italiano AIRE già pensionato nello stato di residenza per un’unica unità immobiliare sul territorio italiano non locata e non concessa in comodato;

2. NUCLEO FAMILIARE che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (attenzione: tale situazione genera obbligo versamento IMU sull'altra abitazione);

3. Ex coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale;

4. Fabbricati di interesse storico o artistico qualora adibiti ad abitazione principale;

5. Immobile assegnato a socio di coop. edilizia a proprietà indivisa;

6. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

7. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;

8. Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;

9. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con D.M.

Infrastrutture del 22 aprile 2008, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

*******************************

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);

- Art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n.

85;

- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;

- Art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- Art. 10 D.L. 35 dell’8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;

- Art. 1 D.L. 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013;

- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013;

(8)

- Legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730;

- Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 142 del 12/9/2012 e successive modifiche di cui l’ultima con Deliberazione n. 169 del 15/10/2014 reperibile sul sito istituzionale;

- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 9/4/2014 e modificato con Deliberazione C.C. n.169 del 15/10/2014 reperibile sul sito istituzionale.

* * * * * * *

Ufficio Tributi Associato – Area Est – Sede Operativa di Imola

Via Cogne, 2 – 40026 Imola (BO)

Telefono: 0542/ 602342 – 602135 – 602381 – 602225 – 602226 – 602134 – 602339 - 602223.

Fax: 0542/602340

e mail : [email protected]

e mail : [email protected]

PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it

Apertura al pubblico: Martedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00 Giovedì 8,30 – 13,00

Sabato 8,30 – 12,30 – luglio e agosto sabato chiuso

IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DELLA SECONDA RATA IMU – TASI 2015 NEL PERIODO DA MARTEDI’ 1 DICEMBRE A MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2015 l’ufficio sarà aperto al pubblico

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8,30 – 13,00, MARTEDI’ ANCHE 15,00 – 18,00

E IL SABATO 8,30 – 12,30.

E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di questioni particolari telefonando ai numeri sopra indicati.

Città di Imola - URP/Informacittadino – via Appia, 5 (Galleria del Risorgimento) Telefono: 0542/602308

Fax: 0542/602310

Apertura: Mar. 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00 Lu, Me, Gio e Ven. 8,30 –13,00

Sab 8,30 -12,30

Riferimenti

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