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Roma, 12 giugno 1985 Circolare n. 11

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(1)

Si ritiene opportuno fornire dettagliati chiarimenti in merito alla nuova disciplina relativa alla gestione ed utilizzazione dei « Conti Correnti Valuta Tesoro » (C.C.V.T.) regolata dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 39 del 14 febbraio 1985.

* * *

1) Sono istituiti C.C.V.T. presso le sedi elencate nell'annesso al D.M.

(allegato) in corso di perfezionamento.

2) Con decorrenza 1° luglio 1985 devono essere aperti conti correnti presso Istituti bancari di fiducia; i conti correnti bancari devono essere intestati alla Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare e portare nell'intestazione la specifica « Conto Corrente Valuta Tesoro ».

A detti conti devono affluire le seguenti entrate:

- redditi di terreni e fabbricati di proprietà dell'Amministrazione;

- canoni di fitto per immobili locati dall'Amministrazione, ceduti a dipendenti o a terzi;

- vendita di beni fuori uso;

- entrate eventuali o diverse (fra cui gli interessi corrisposti dagli Istituti di credito);

- diritti introitati dagli Uffici all'estero (percezioni consolari);

- cessioni libretti passaporto;

- tasse scolastiche dovute dagli alunni delle scuole italiane all'estero;

- somme percepite dalle Rappresentanze italiane per visti su contratti di lavoro (attualmente soltanto per gli Uffici in Svizzera);

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio VIII

OGGETTO

Legge 6 febbraio 1985, n. 15 - Conti Correnti Valuta Tesoro Conti giudiziali

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di 1ª categoria Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

C/I/22

Roma, 12 giugno 1985 Circolare n. 11

(2)

- saldi attivi dei capitoli di bilancio al termine dell'anno finanziario;

- su indicazione del Ministero del Tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Le entrate riscosse nel trimestre devono essere versate entro due mesi dalla chiusura dello stesso.

Le ricevute dei versamenti al C.C.V.T. costituiscono quietanze liberatorie per gli agenti alla riscossione che hanno effettuato i versamenti; tali quietanze devono essere allegate a discarico della contabilità attiva trimestrale cui si riferiscono.

La Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato, compa- tibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti su C.C.V.T. per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.

La predetta Amministrazione può inoltre autorizzare l'utilizzo delle disponibilità dei C.C.V.T. per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari oltre che di altre Amministrazioni.

A carico dei C.C.V.T. graveranno le spese bancarie per la tenuta del conto comprese quelle concernenti i prelevamenti ed i trasferimenti di fondi; gli interessi che matureranno sui C.C.V.T. saranno acquisiti ai conti stessi.

Interessi e spese formeranno oggetto di opportune registrazioni, che in tal senso dovranno essere fatte sul registro cassa B, sul registro c/c bancario e saranno contabilizzati sugli estratti C.C.V.T.

3) I C.C.V.T. saranno costituiti con un primo versamento rappresentato dall'ammontare risultante dall'estratto C.V.T. (o C.T.I.) al 30 giugno 1985. Alla stessa data dovrà provvedersi alla chiusura delle contabilità e degli eventuali conti correnti bancari intestati ai C.V.T. e ai C.T.I.

Le entrate riscosse a tutto il 30 giugno 1985 ed eventualmente non versate, quindi non figuranti nell'estratto di cui al comma precedente, dovranno essere versate al C.C.V.T. entro il 31 agosto 1985.

Per consentire l'adozione dei necessari provvedimenti di discarico, dovrà essere presentato un conto giudiziale relativo a tutte le entrate riscosse entro il 30 giugno.

A tale conto giudiziale dovranno essere allegate le quietanze dei ver- samenti di cui al 1° e 2° capoverso del presente paragrafo. Copie di tali quietanze dovranno comunque essere trasmesse separatamente e non appena possibile alla D.G.P.A. - Uff. VIII.

4) Essendo i C.C.V.T. gestiti sotto la vigilanza delta Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato, le situazioni trimestrali dei predetti Conti, a partire da quella riflettente il 3° trimestre, dovranno essere trasmesse in originale con una copia a detta Amministrazione. Una copia inoltre dovrà essere inviata a questo Ministero ed una alla Ragioneria Centrale del M.A.E.

(3)

Le situazioni trimestrali inviate al Portafoglio dello Stato dovranno essere corredate dal relativo estratto del conto corrente bancario.

5) In conseguenza delle innovazioni sopra riportate al modello del riepilogo delle entrate (E/C/1/2 - 24 U.E.) dovrà essere allegato l'elenco con l'indicazione degli estremi (data, ammontare) dei versamenti bancari effettuati nel corso del trimestre.

6) Con successiva circolare verranno impartite opportune istruzioni per la elaborazione dei Conti Giudiziali.

Il Direttore Generale del Personale BIANCHERI

ALLEGATI

(4)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

VISTO l’articolo 5 (e seguenti) della legge 6 febbraio 1985, n. 15

D E C R E T A

presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari italiani all'estero di cui all'annesso elenco, sono costituiti Conti Correnti Valuta Tesoro con decorrenza 1 luglio 1985.

I Conti Correnti Valuta Tesoro sono aperti presso locali Istituti bancari di fiducia delle Rappresentanze ed Uffici consolari e sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato.

A detti conti affluiscono:

- redditi di terreni e fabbricati di proprietà dell'Amministrazione;

- canoni di fitto per immobili locali dall'Amministrazione, ceduti a dipendenti o a terzi;

- vendite di beni fuori uso;

- entrate eventuali o diverse (fra cui gli interessi corrisposti dagli Istituti di credito);

- diritti introitati dagli Uffici all'estero (percezioni consolari);

- cessione libretti passaporto;

- tasse scolastiche dovute dagli alunni delle scuole italiane all'estero;

- somme percepite dalle Rappresentanze italiane per visti su contratti di lavoro (attualmente soltanto per gli Uffici in Svizzera);

- rimanenze dei capitoli di bilancio al termine dell'anno finanziario;

- su indicazione del Ministero del Tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

D.M. n. 002322

(5)

Gli agenti all'estero addetti alla riscossione delle entrate, effettueranno il versamento delle stesse ai Conti Correnti Valuta Tesoro entro due mesi dalla chiusura del trimestre. La ricevuta di tale versamento costituisce per l’agente quietanza liberatoria e dovrà essere allegata a discarico della rispettiva contabilità trimestrale.

Le situazioni dei C.C.V.T., correlate dall'estratto conto bancario dovranno essere trasmesse trimestralmente in originale ed una copia alla Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. Una copia inoltre dovrà essere inviata al Ministero degli Affari Esteri ed una alla Ragioneria Centrale.

Le disponibilità sui C.C.V.T. saranno trasferite in Italia o utilizzate per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e di altre Amministrazioni a cura della Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì - 8 GIU.1985

IL MINISTRO PER IL TESORO IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

RAGIONERIA CENTRALE presso il MINISTERO AFFARI ESTERI

DIV. I Visto n. 51 del 11 GIU. 1985

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

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